Regione Friuli Venezia Giulia
Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità 15 marzo 2013, n. 1407/ LAVFOR/2013
Adozione delle direttive tecniche che recepiscono il contenuto dell'Accordo Stato-Regioni n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 (Corsi per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
B.U.R. 20 marzo 2013, n. 12 – S.O. n. 12

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76 "Ordinamento regionale in materia di formazione professionale";
VISTO il Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005 rubricato "Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17,18,19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'Accordo Stato - Regioni n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 (Corsi per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) che disciplina i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento del datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi;
TENUTO CONTO che il punto l dell'Allegato A dell'Accordo individua i soggetti formatori e il sistema di accreditamento degli stessi attribuendo le relative funzioni alle Regioni e Province Autonome limitatamente ai soggetti di cui al medesimo punto l, lettera a) riferito agli enti di formazione professionale già accreditati ai sensi dei modelli regionali e provinciali di accreditamento generale;
RAVVISATA la necessità di dare attuazione al citato Accordo Stato-Regioni recependone il contenuto per favorire la formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ivi prevista;
RITENUTO di recepire nelle Direttive tecniche allegate come parte integrante al presente decreto i requisiti di accreditamento di cui al citato Accordo e di ivi declinare le modalità di dimostrazione e di accertamento di tali requisiti, nonché le correlate procedure di accreditamento, sia ai fini del primo accreditamento che del suo mantenimento;
RITENUTO di approvare le suddette Direttive tecniche e i relativi allegati;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni e integrazioni;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 14 marzo 2013;
 

DECRETA

1. Sono adottate, per le motivazioni esposte in premessa, le "Direttive tecniche per l'accreditamento dei soggetti formatori che gestiscono i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui all'Accordo Stato-Regioni n. 223/csr del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 8 dell' il gennaio 2012", nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 marzo 2013
 

CORTELLINO

Allegato

Direttive tecniche per l'accreditamento dei soggetti formatori che gestiscono i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui all'Accordo Stato-Regioni n. 223/CSR del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 2012

Art. 1 oggetto e finalità

l. Le presenti Direttive tecniche, ai sensi della deliberazione n. 1407 del 14 marzo 2013, danno attuazione e recepiscono i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 (Corsi per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e dettano i criteri di accreditamento dei soggetti formatori che nella regione Friuli Venezia Giulia - di seguito denominata Regione - gestiscono ed erogano i percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

 

Art. 2 definizioni

l. Ai fini delle presenti Direttive tecniche:
a) per Direzione competente si intende la Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;
b) per Servizio competente si intende il Servizio competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
c) per Servizio della formazione professionale si intende il Servizio competente in materia di formazione professionale;
d) per Accordo si intende l'Accordo Stato - Regioni n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 dell'11 gennaio 2012;
e) per regolamento generale di accreditamento si intende il regolamento nel tempo vigente in tema di accreditamento degli enti di formazione professionale che realizzano attività formativa finanziata con contributi pubblici gestiti dalla Regione;
f) per timestamping del protocollo informatico si intende il riferimento temporale di ricezione del documento pervenuto all'Amministrazione regionale, rilevabile dalle segnature del protocollo informatico della Direzione competente.

 

Art. 3 destinatari dell'accreditamento

l. Allo scopo di gestire ed erogare i percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai datori di lavoro per lo svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del DLgs. n. 81/2008, sono tenuti all'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche i soggetti formatori con esperienza professionale documentata, almeno biennale, nell'ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Art. 4 durata dell'accreditamento

l. Fermo restando l'obbligo per l'ente di mantenere i requisiti prescritti dall'articolo 5, l'accreditamento concesso ai sensi delle presenti Direttive tecniche ha una durata triennale che decorre dalla data del provvedimento che concede l'accreditamento stesso. L'accreditamento concesso ai sensi delle presenti Direttive tecniche ha in ogni caso una durata coincidente con l'accreditamento che i medesimi enti hanno ottenuto nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento, qualora esso abbia durata inferiore ai tre anni, o scada o venga meno a qualsiasi titolo prima dello scadere del triennio relativo all'accreditamento ottenuto ai sensi delle presenti Direttive tecniche.

 

Art. 5 requisiti di accreditamento

l. Ai fini dell'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive tecniche, i soggetti di cui all'articolo 3 devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere accreditati nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
b) disporre di docenti con esperienza documentata di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, maturata nei dieci anni precedenti la presentazione delle domande di cui rispettivamente all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 9.1 trentasei mesi di esperienza richiesta si ritengono posseduti anche nel caso essi derivino dalla somma di esperienze di insegnamento e di esperienze professionali maturate dal docente proposto;
c) disporre di un'esperienza professionale documentata di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, maturata nell'ambito della prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esperienza richiesta deve essere stata maturata nell'arco dei cinque anni precedenti la presentazione delle domande di cui rispettivamente all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 9. L'esperienza documentata maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve consistere in almeno 480 ore di attività formativa realizzata nel corso dei ventiquattro mesi di esperienza complessiva richiesta, con l'erogazione di almeno 120 ore per ciascun semestre del biennio considerato. Le ore relative ai corsi individuali o erogati in modalità e-learning sono computate al 5% (cinque per cento). Si considerano realizzate le attività formative che alla data della presentazione della domanda di cui all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 9 risultino concluse con lo svolgimento delle verifiche finali previste dall'Accordo;
d) ove pertinente con l'accreditamento richiesto dall'ente, disporre di laboratori informatici adeguati per l'insegnamento e-learning, accreditati ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
e) disporre di una casella di posta elettronica certificata.

 

Art. 6 dimostrazione e accertamento dei requisiti di accreditamento

1. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma l, lettera a) è accertato sulla base delle risultanze presenti nel database regionale dedicato all'accreditamento che gli enti formativi hanno ottenuto ai sensi del regolamento generale di accreditamento.
2. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma l, lettera b) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente interessato attestante il fatto che l'ente medesimo, ai fini dell'accreditamento e del suo mantenimento, si impegna ad avvalersi esclusivamente di docenti con esperienza documentata di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma l, lettera c) è accertato dal Servizio competente sulla base delle risultanze in atti, ovvero, nel caso l'ente abbia maturato la prevista esperienza erogando attività formativa privata non registrata nel database regionale dedicato alla formazione professionale, anche mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal suo legale rappresentante attestante l'esperienza medesima.
4. Ove l'ente chieda di essere accreditato per l'erogazione dell'attività formativa oggetto delle presenti Direttive tecniche anche in modalità e-learning, il requisito di cui all'articolo 5, comma l, lettera d), è accertato dal Servizio competente sulla base delle risultanze in atti, nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del legale rappresentante dell'ente attestante che i laboratori informatici in questione sono dotati del software dedicato funzionale all'erogazione della formazione specifica rivolta ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del DLgs. n. 81/2008.

 

Art. 7 domanda e procedura di accreditamento

l. La domanda di accreditamento, in regola con le norme in materia di imposta bollo, va presentata alla Direzione competente esclusivamente sull'apposito Formulario tramite il servizio on line disponibile all'indirizzo internetwww.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale.
2. Per accedere al servizio on line gli organismi devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito, secondo le procedure indicate al medesimo indirizzo internet di cui al comma l. La registrazione a sistema deve essere effettuata tramite un dispositivo che certifichi l'identità del richiedente e un indirizzo e-mail personale valido, utilizzando una smart card standard CNS (Carta Regionale dei Servizi o Carta Nazionale di Servizi) o una business key.
3.1 termini istruttori del procedimento decorrono dalla data di presentazione del Formulario di cui al comma l, quale risulta dal timestamping del protocollo informatico della Direzione competente, che viene richiamato automaticamente dal servizio di cui al comma l al momento dell'invio della domanda di accreditamento. La presentazione della domanda avviene con le modalità previste dall'articolo 65, comma l, lettera b) del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
4. Sono causa di inammissibilità della domanda:
a) il mancato utilizzo del Formulario appositamente predisposto dalla Direzione competente;
b) la mancata completa compilazione in ogni sua parte del Formulario di cui alla lettera a);
c) il mancato accesso al servizio di cui al comma l tramite l'uso di smart card standard CNS da parte del rappresentante legale dell'ente o da parte di persona dotata di idonei poteri di firma per la formazione professionale.
5. La procedura di accreditamento si conclude nel termine di 90 giorni a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Sono fatti salvi gli effetti dovuti a eventuali sospensioni di cui al comma 7.
6. La procedura di cui al comma 5 si sviluppa attraverso la verifica di ammissibilità della domanda e la verifica sulla documentazione e sulle dichiarazioni presentate dall'organismo a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti.
7. In tutte le fasi di verifica, è facoltà del Servizio competente chiedere i chiarimenti, le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria. L'eventuale richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte del Servizio competente, deve essere effettuata in un'unica soluzione. Il procedimento in tale caso è sospeso sino all'acquisizione da parte del Servizio medesimo dei chiarimenti o delle integrazioni o sostituzioni documentali richieste e comunque per un periodo di trenta giorni - non prorogabili - decorrenti dal giorno successivo a quello dall'intervenuta comunicazione della richiesta istruttoria. Trascorso inutilmente il termine concesso per l'adempimento, il procedimento si conclude d'ufficio negativamente. Le richieste istruttorie e le risposte a cura dell'ente intervengono con l'utilizzo del Formulario di cui al comma l.
8. In occasione delle verifiche in loco devono essere disponibili i documenti utilizzati dall'ente a supporto della domanda di accreditamento di cui al comma l.
9. L'accertamento in fase istruttoria del possesso di tutti i requisiti previsti comporta l'accoglimento della domanda e l'accreditamento dell'organismo ai sensi delle presenti Direttive tecniche.
10. Nel caso l'istruttoria sulla domanda di cui al comma l dia esito negativo, la domanda è rigettata.
11. Ai fini delle verifiche trovano applicazione le previsioni dei commi 8, 9 e io dell'articolo 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione del 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. (Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche).
12.1 soggetti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche sono inseriti in un apposito elenco disponibile nel sito della Regione www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di rinnovo dell'accreditamento di cui all'articolo 8 e alla domanda di aggiornamento di cui all'articolo 9.
14. Il Servizio competente procede alle verifiche previste dal presente articolo direttamente o avvalendosi di soggetti esterni specializzati, indipendenti e comunque terzi rispetto ai soggetti accreditati.

 

Art. 8 rinnovo dell'accreditamento

1. Durante i 90 giorni antecedenti la scadenza dell'accreditamento di cui all'articolo 7, o dell'accreditamento rinnovato ai sensi del presente articolo, l'ente può presentare una domanda di rinnovo dell'accreditamento già ottenuto, in regola con le norme in materia di imposta di bollo, dimostrando il mantenimento dei requisiti previsti dalle presenti Direttive tecniche. A tale scopo l'ente utilizza esclusivamente l'apposito Formulario tramite il servizio on line dedicato, disponibile all'indirizzo internet della Regione www.regione.fvg.it., nella pagina dedicata alla formazione professionale. I termini istruttori relativi alla domanda di rinnovo, decorrono dalla data di presentazione del relativo Formulario, quale risulta dal timestamping del protocollo informatico della Direzione competente, che viene richiamato automatica-mente dal citato servizio on line al momento dell'invio della domanda di rinnovo medesima. La presentazione della domanda avviene con le modalità previste dall'articolo 65, comma l, lettera b) del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. Nell'ambito della domanda di rinnovo di cui al comma l, l'ente può chiedere delle variazioni dell'accreditamento in precedenza ottenuto. In tale caso esso deve dimostrare di possedere i requisiti prescritti delle presenti Direttive tecniche in coerenza con la domanda di rinnovo presentata.
3. Ove la domanda di rinnovo di cui al comma l sia presentata in termini, l'accreditamento già ottenuto si intende prorogato fino al completamento dell'istruttoria per il rinnovo dell'accreditamento stesso.
4. Il disposto del comma 3 non trova applicazione nel caso i soggetti formatori di cui all'articolo 3, comma l:
a) non siano più accreditati nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
b) nei ventiquattro mesi precedenti la scadenza dello accreditamento ottenuto a seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 7, o dell'accreditamento rinnovato ai sensi del presente articolo non abbiano svolto almeno 480 ore di attività formativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui almeno 120 ore per ciascun semestre del biennio considerato. Le ore relative ai corsi individuali o erogati in modalità e-learning sono computate al 5% (cinque per cento). Si considerano realizzate le attività formative che alla data della presentazione della domanda di cui al comma l risultino concluse con lo svolgimento delle verifiche finali previste dall'Accordo.
5. Nel caso l'istruttoria sulla domanda di rinnovo di cui al comma l dia esito negativo, la domanda è rigettata e il Servizio competente accerta l'intervenuta decadenza dell'organismo dall'accreditamento già ottenuto. Tale decadenza opera dalla data del provvedimento del suo accertamento.

 

Art. 9 aggiornamento e mantenimento dell'accreditamento

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, il soggetto accreditato ai sensi delle presenti Direttive tecniche deve mantenere tutti i requisiti ivi prescritti, dando al Servizio competente tempestiva comunicazione delle modifiche che influiscono sul mantenimento dei requisiti medesimi.
2. Le modifiche di cui al comma l sono oggetto di una domanda di aggiornamento, in regola con le norme in materia di imposta di bollo, che l'ente presenta alla Direzione competente esclusivamente sull'apposito Formulario tramite il servizio on line dedicato, disponibile all'indirizzo internet della Regione www.regione.fvg.it, nella pagina dedicata alla formazione professionale.
3.1 termini istruttori relativi alla domanda di cui al comma 2, decorrono dalla data di presentazione del Formulario di cui al medesimo comma 2, quale risulta dal timestamping del protocollo informatico della Direzione competente, che viene richiamato automaticamente dal citato servizio on line al momento dell'invio della domanda di accreditamento. La presentazione della domanda avviene con le modalità previste dall'articolo 65, comma l, lettera b) del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
4. Alla domanda di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le stesse procedure di cui all'articolo 7. Terminate le verifiche il Servizio competente determina le nuove caratteristiche dell'accreditamento dell'ente in rapporto alla nuova situazione intervenuta.
5. E facoltà del Servizio competente verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di accreditamento e la loro coerenza con le prescrizioni delle presenti Direttive tecniche. Le verifiche possono intervenire anche mediante ispezioni presso le sedi dell'ente; è facoltà del Servizio medesimo chiedere chiarimenti e integrazioni dei documenti presentati dall'ente ai fini dell'accreditamento.
6. In occasione delle verifiche in loco devono essere disponibili i documenti utilizzati dall'ente a supporto della domanda di accreditamento di cui all'articolo 7, di rinnovo di cui all'articolo sedi aggiornamento di cui al comma 1.
7. Il Servizio competente procede alle verifiche direttamente o avvalendosi di soggetti esterni specializzati, indipendenti e comunque terzi rispetto ai soggetti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche.
8. Le verifiche e ispezioni di cui al comma 6 rilevano anche al fine del mantenimento dell'accreditamento e al fine della sospensione, della revoca o dell'accertamento dell'intervenuta decadenza dall'accreditamento di cui all'articolo 10.

 

Art. 10 sospensione, decadenza e revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento concesso in base alle presenti Direttive tecniche ai soggetti di cui all'articolo 3, è sospeso nel caso di sospensione dell'accreditamento complessivamente ottenuto dai soggetti medesimi ai sensi del regolamento generale di accreditamento o nel caso di sospensione dell'accreditamento ottenuto dagli stessi nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del medesimo regolamento generale.
2. La sospensione di cui al comma 1 opera nei confronti dell'ente sino a quando viene meno la sospensione allo stesso comminata ai sensi del regolamento generale di accreditamento.
3. Gli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche decadono dall'accreditamento ottenuto nei seguenti casi:
a) nel caso sia stata accertata la loro intervenuta decadenza dall'accreditamento complessivamente ottenuto ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
b) nel caso sia stata accertata la loro intervenuta decadenza dall'accreditamento ottenuto nella macro- tipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento.
4. L'accreditamento concesso in base alle presenti Direttive tecniche è revocato ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento regionale della formazione professionale), articolo 20, nei seguenti casi:
a) revoca dell'accreditamento complessivamente ottenuto dall'ente ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
b) revoca dell'accreditamento ottenuto dall'ente nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
c) perdita di uno o alcuni dei requisiti di accreditamento indicati all'articolo 5;
d) utilizzo per più di tre volte nel triennio di accreditamento di docenti privi dei requisiti di cui all'articolo
5, comma l, lettera b).
5. Nel caso di revoca dell'accreditamento ai sensi del comma 4, lettera d), l'ente può presentare una nuova domanda di accreditamento ai sensi delle presenti Direttive tecniche solo dopo che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento che dispone la revoca medesima.

 

Art. 11 disposizioni finali

1. Le comunicazioni effettuate ai sensi e per gli effetti delle presenti Direttive tecniche possono intervenire anche via posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ente interessato.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive tecniche, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale di accreditamento.
3. In occasione di comunicazioni alla Direzione competente per mezzo di canali telematici, il rappresentante legale dell'ente e i soggetti dotati di idonei poteri di firma devono utilizzare smart card standard CNS (Carta Regionale dei Servizi o Carta Nazionale di Servizi) o una business key ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
4.1 rinvii alle disposizioni normative richiamate nelle presenti Direttive tecniche si intendono effettuati al testo nel tempo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro adozione.

 

Art. 12 entrata in vigore

l. Le presenti Direttive tecniche acquistano efficacia il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del decreto direttoriale che le adotta.