Tipologia: Accordo Interconfederale Intercategoriale
Data firma: 9 ottobre 1997 e 28 novembre 1997
Parti: Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Lazio
Fonte: EBNA

Sommario:

 Premessa
Comitato Paritetico Regionale Artigianato
Organismo paritetico territoriale
Rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori (Regolamentazione per il funzionamento nelle imprese fino a 15 dipendenti esclusi apprendisti e assunti con contratto di formazione lavoro).
 
 Accordo attuativo regionale dell’accordo interconfederale intercategoriale del settore artigianato Lazio del 9 ottobre 1997
1. Funzionamento del CPRA (Comitato Paritetico Regionale Lazio)
2. Organismi paritetici territoriali artigianato (OPTA)
3. Rappresentanti territoriali per la sicurezza (RLST)
3.8 Accesso al luoghi di lavoro

Accordo Interconfederale Intercategoriale tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil

Le Confederazioni Artigiane e le Confederazioni Sindacali dei lavoratori del Lazio, consapevoli della necessità di realizzare gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n..626/94, sostengono essere la concertazione e la partecipazione i criteri a cui attenersi per far fronte alle istanze dei lavoratori e delle imprese in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Comitato Paritetico Regionale Artigianato
1. Cgil Cisl, Uil, e Confartigianato, Cna, Casa, Claai visto l’accordo Interconfederale nazionale del 3/9/96 costituiscono il Comitato Paritetico Regionale Artigianato.
1.1. il CPRA ha sede presso l’Eblart che ne curerà la segreteria tecnica 1.2. il CPRA è composto pariteticamente da sette membri che vengono designati da ciascuna delle strutture regionali firmatarie del presente accordo.
La carica del componenti del CPRA ha durata quadriennale;
I membri del CPRA sono i Signori:
per la Confartigianato:
per la Cna:
per la Casa
per la Claai:
per la Cgil:
per la Cisl:
per la Uil:
1.3 Questo organismo, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle aziende avrà il compito previsto dall’A.I.3/9/1996 in particolare di:
1.3.1. definire in ambito regionale con il contributo degli organismi paritetici territoriali i fabbisogni formativi dei lavoratori e del datori di lavoro e di predisporre una adeguata e soddisfacente proposta formativa 1.3.2. armonizzare l’attività degli OPTA;
1.3.3. essere una banca dati delle iniziative, degli atti formali di costituzione degli OPTA, dello stato di attuazione della normativa sulla sicurezza;
1.3.4. essere il punto di affluenza del nominativi di rappresentanti alla sicurezza
1.3.5. promuovere iniziative nei confronti delle istituzioni pubbliche nella direzione di valorizzare il loro ruolo di individuare risorse e forme di sostegno economico per facilitate programmi di risanamento ambientale e per una più adeguata e capillare diffusione dell’informazione e formazione;
1.3.6. comporre eventuali controversie non risolte sottoposte dall’OPTA o da una delle sue parti.
2. il coordinamento delle funzioni di Segreteria CPRA è svolto congiuntamente da un componente indicato dalle organizzazioni artigiane e da un componente indicato dalle OO.SS. nominati nella prima riunione che restano in carica per un biennio.

Organismo paritetico territoriale
3. L’OPTA - Organismo Paritetico Territoriale ha il compito di promuovere azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi; svolge funzioni di orientamento e di attività formative e informative dei confronti dei lavoratori, RLS, datori di lavoro, costituisce quindi la sede dove si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del presente Accordo che applica il D.Lgs.626/94;
4. Presso gli OPTA affluiscono i nominativi del RLS, dati circa i servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni, di quelli inerenti gli addetti alla evacuazione, servizio prevenzione, antincendio, pronto soccorso, dei medici designati;
4.1 Le parti convengono che le sedi di Bacino corrispondono con le Provincie del Lazio;
4.2. Tali organismi territoriali dovranno essere costituiti entro e non oltre il 30/11/97.
4.3. Gli OPTA debbono essere costituiti dalle OO.SS. e dalle AA.SS. Artigiane presenti sul territorio e quindi in ogni bacino saranno costituiti dai componenti designati dalle strutture regionali, su indicazione delle strutture provinciali.
5. Gli OPTA per raggiungere le finalità di cui all’Accordo Interconfederale del 319/96 si doterà di un regolamento operativo che il CPRA si impegna a promulgare.

Rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori (Regolamentazione per il funzionamento nelle imprese fino a 15 dipendenti esclusi apprendisti e assunti con contratto di formazione lavoro).
6. In ciascun ambito territoriale delle provincie del Lazio, coincidenti con i bacini dell’OPTA, sono individuati dalle OO.SS. Firmatarie dell’A.I. 3/9/96 i rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza, in numero di 3 (tre) per ogni ambito;
6.1. I rappresentanti territoriali per la sicurezza (RLST) sono designati o eletti dai lavoratori delle imprese artigiane che hanno fino a 15 dipendenti e ricadenti nei territorio provinciale;
6.2. I RLST qualora siano lavoratori dipendenti non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti;
6.3. Al finanziamento dei RLST concorrono le imprese, di cui al campo di applicazione dell’Accordo Interconfederale del 3/9/1996 che hanno fino a 15 dipendenti nelle quali non sia stato eventualmente eletto il rappresentante aziendale per la sicurezza, secondo le modalità previste dall’Accordo Interconfederale del 3/9/96;
6.4. Eventuali situazioni pregresse, non ricadenti nella casistica prevista, verranno esaminate in sede CPRA con l’intento di individuare le modalità, anche con meccanismi di incentivazione, per ricondurle nell’ambito delle condizioni previste dagli Accordi Interconfederali, nazionali e regionali.
6.5. L’OPTA è la sede in cui i RLST vengono consultati anche tramite l’organizzazione cui l’impresa è eventualmente iscritta e costituisce il luogo dove si esercitano le funzioni di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n.626/94;
7. Le risorse per lo svolgimento delle attività dei RLST e di eventuali oneri diretti o indiretti per le imprese di appartenenza saranno assunte in toto dalle somme di cui ai punti 4.11, 4.12, 4.13 dell’Accordo Interconfederale del 3/9/96. La data di scadenza per il versamento della quota pari a Lit. 10.000 (diecimila) per ogni anno a partire dal 1997 è fissata al 20/12/ di ciascun anno.

Le modalità di versamento sono le seguenti:
i versamenti per l’anno 1997 e per le altre annualità future vanno effettuate sempre, con bollettino di conto corrente predisposto dal CPRA di intesa con l’Eblart alla scadenza del 20 dicembre dell’anno di riferimento per i lavoratori in forza alle imprese alla data del 30 novembre di ogni anno a far data dall’anno 1997. Per le spese di informazione alle imprese saranno utilizzati, a titolo di anticipazione, i contributi versati dalle imprese sul Fondo Relazioni Sindacali del Lazio con la seguente proporzione:
il 70% delle spese utilizzando la quota di competenza delle aziende
il 30% delle spese utilizzando la quota di competenza dei lavoratori.
8. I RLST non possono identificarsi con rappresentanti sindacali di bacino.
9. Per quanto concerne le modalità di riscossione delle somme di cui al punto 7, l’Eblart aprirà per la gestione dei fondi, che affluiranno dalle imprese attraverso i bollettini c/c, relativi alla sicurezza, un apposito conto corrente bancario con questa specifica causale: “Fondo Sicurezza - Decreto Legislativo n.626/94”.
In riferimento ai servizi prestati dall’Eblart al CPRA, tra le l’Ente ed il CPRA stesso verrà stipulata una apposita convenzione di gestione in cui saranno individuati i servizi stessi ed i relativi costi.
Il presente Accordo Regionale del Lazio annulla e sostituisce ogni Accordo precedentemente stipulato a livello regionale.

Accordo attuativo regionale dell’accordo interconfederale intercategoriale del settore artigianato Lazio del 9 ottobre 1997
In data 28 novembre 1997 presso a sede dell’Eblart piazza Pompei 14- Roma
premesso
• quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94, in particolare dagli artt.18,19,20, cosi come modificato D.lgs. n.242196;
• quanto previsto dall’accordo Nazionale Interconfederale del settore Artigiano applicativo D.lgs. n.626/94, sottoscritto in data 3 settembre 1996, e parte integrante della presente intesa;
• quanto previsto dall’accordo Interconfederale Intercategoriale regionale Lazio del settore artigiano del 9 ottobre 1997, e parte integrante della presente intesa, si concorda il presente documento di intesa:

1. Funzionamento del CPRA (Comitato Paritetico Regionale Lazio)
1.1 All’interno del CPRA sono previste le cariche di Presidente e Vice Presidente;
1.2 le decisioni del CPRA si intendono validamente assunte con il voto favorevole del 5/7 dei componenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide se rappresentate le OO.SS e AA.SS.
1.3 per il funzionamento del CPRA sono previsti due Coordinatori tecnici, individuati rispettivamente dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali regionali;
1.4 compiti assegnati al CPRA sono quelli indicati nell’accordo Interconfederale Intercategoriale artigianato regionale Lazio del 9 ottobre 1997.
1.5 il CPRA potrà avvalersi di consulenze tecniche sia interne alle Organizzazioni firmatarie presente Accordo, sia esterne, necessarie al suo funzionamento.

2. Organismi paritetici territoriali artigianato (OPTA)
2.1 Entro il 30 novembre 1997 sono costituiti gli Organismi Paritetici Territoriali (OPTA) previsti dall’art20 del D.Lgs. 626/94;
2.2 L’ambito territoriale degli OPTA, costituiti nella Regione Lazio coincide con le provincie di Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo;
2.3 L’OPTA opera nelle sedi di:
- Confartigianato di Frosinone;
- Casa di Latina;
- Cna di Roma;
- Confartigianato di Rieti:
- Cna di Viterbo.
2.4 L’OPTA si considera insediato tramite la sottoscrizione dell’atto di costituzione (facsimile n°1)
2.5 L’OPTA è costituito da 7 componenti effettivi di cui 4 in rappresentanza delle Associazioni Artigiane e 3 in rappresentanza delle .Organizzazioni sindacali. Se in una provincia non presente un Associazione artigiana.
L’OPTA sarà costituito da 6 membri effettivi di cui 3 in rappresentanza delle Associazioni Artigiane e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali. Per ciascun componente effettivo e nominato un membro supplente
2.6 Sono previste le figure di n° 2 Coordinatori, scelti rispettivamente dalle Associazioni Artigiane e dalle OO.SS. territoriali;
2.7 Le decisioni si intendono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 5/7 dei componenti, nel caso in cui i componenti siano 7, e 4/6 nel caso in cui i componenti siano 6;
2.8 L’OPTA riceve la comunicazione delle aziende, redatte secondo il Facsimile n.2, dei nominativi del responsabili del Servizio di protezione e prevenzione, degli addetti al Servizio prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso. Al fine di costituire un archivio per l’applicazione del punto 6.4 dell’Accordo regionale Lazio per l’Artigianato, l’OPTA riceverà da parte delle aziende la comunicazione dell’eventuale nominativo del rappresentante sindacale aziendale alla sicurezza, redatta secondo il facsimile n.3.
2.9 L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dall’Accordo Nazionale del 3 settembre 1996:
2.10 Presso l’OPTA vengono tenuti gli elenchi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l’elenco dei medici competenti;
2.11 Tutte le informazioni fornite all’OPTA sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall’Accordo nazionale del 3 settembre 1996 e dal D.Lgs.626/94., fatti salvi i limiti previsti dall’art 9 comma 3.
2.12 In sede locale possono essere deliberate ulteriori regolamentazioni, sia per migliorare l’operatività degli OPTA, sia per risolvere problemi specifici del territorio.

3. Rappresentanti territoriali per la sicurezza (RLST)
Le parti firmatarie della presente intesa ribadiscono che il sistema di rappresentanza territoriale è più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.
3.1 I nominativi degli RLST vengono comunicati all’OPTA da parte delle Organizzazioni sindacali;
3.2 È prevista una presenza di n.1 5 RLST Cgil Cisl Uil per tutto il territorio del Lazio, suddivisi per i bacini di Roma, Rieti, Frosinone, Latina, Viterbo;
3.4 i nominativi per ogni bacino rispondono all’esigenza di garantire una presenza delle tre Organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uil
3.5 ciascun RLST disporrà di un mandato unitario Cgil Cisl Uil e, pertanto, nell’ambito del bacino, avrà competenza esclusiva nel territorio che gli verrà assegnato;
3.6 gli RLST durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato: in tal caso i rappresentanti nominati in sostituzione dei quelli dimissionari, per qualunque causa, restano in carica fino al compimento del mandato.
3.7 gli obblighi di informazione e consultazione degli RLST da parte delle Aziende sono indicati nell’Accordo Nazionale Interconfederale del Settore artigiano del 3 settembre 1996, Parte Seconda, punti 4.2, 4.3,4.4,4.7;

3.8 Accesso al luoghi di lavoro (Art.19 comma 1 lettera a) n) e comma 5 del Decreto Lgs.vo n.626/94).
L’esercizio di tale attribuzione avviene alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato adottando la seguente procedura: il RLST deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti tecnici. Il Rappresentante dell’Associazione dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l’accesso all’impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. il RLST procederà comunque nell’esercizio delle prerogative in caso di mancata conferma, dei termini temporali precedentemente menzionati. Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a tre giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori. Le funzioni del Rappresentante dell’Associazione potranno essere assolte da parte del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione delle singole imprese o da persona appositamente delegata dal datore di lavoro.
3.9 gli RLST sono messi in condizione di operare utilizzando quota parte delle risorse, previste al punto dell’Accordo regionale Lazio per l’Artigianato in ragione di L. 8.000 (ottomila) per dipendente che affluiranno in appositi fondi regionali Cgil Cisl Uil e da mettere a disposizione in base alle necessità, degli OPTA.
Le restanti L. 2.000 per dipendente andranno ripartite tra CPRA e OPTA in ragione rispettivamente di L. 800 e L. 1.200, per il funzionamento degli organismi.