Categoria: 2016
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Tipologia: CCPL
Data firma: 20 ottobre 2016
Validità: 31.12.2017
Parti: Confindustria -Sezione Costruttori Edili e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Piacenza
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Relazioni industriali - Banche dati cantieri e osservatorio appalti/subappalti
Art. 2 - Sicurezza
Art. 3 - Cassa Edile
Art. 4 - Premio di fedeltà
Art. 5 - Lavoratori non residenti
Art. 6 - Lavoratori studenti
Art. 7 - Formazione professionale
Art. 8 - Qualifiche
Art. 9 - Alloggiamenti e servizi
Art. 10 - Mensa
Art. 11 - Trasferta
Art. 12 - Autisti
  Art. 13 - Trasporto casa/lavoro
Art. 14 - Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Diritti sindacali
Art. 17 - Patronati
Art. 18 - Registrazione sulle buste paga
Art. 19 - Cassa integrazione
Art. 20 - Elemento aggiuntivo della retribuzione
Art. 21 - Orario di lavoro
Art. 22 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Art. 23 - Decorrenza e durata
Allegati

Contratto collettivo di lavoro del 20/10/2016 Integrativo del CCNL 01/07/2014 da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini nella provincia di Piacenza

In Piacenza, 20/10/2016, presso la sede di Confindustria Piacenza, tra Confindustria Piacenza - Sezione Costruttori Edili […], e Fillea-Cgil Piacenza […], Filca-Cisl Parma Piacenza […] e Feneal-Uil Piacenza […], si stipula il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del CCNL 01/07/2014 da valere nella provincia di Piacenza per le Imprese edili ed affini di cui allo stesso CCNL 01/07/2014 e per gli operai ed impiegati da esse dipendenti, siano le lavorazioni in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati. Per quanto non riportato nel presente accordo, resta in vigore quanto sottoscritto il 3 marzo 2003.

Art. 1 - Relazioni industriali - Banche dati cantieri e osservatorio appalti/subappalti
In linea con le dichiarazioni di intenti già sottoscritte nei precedenti accordi integrativi, le Parti ribadiscono il loro comune sforzo rivolto alla lotta al lavoro irregolare ed all'emersione del lavoro sommerso.
A tale fine le Parti convengono nel farsi promotrici, anche attraverso le strutture della Cassa Edile e dell'Ente Scuola, della costituzione di banche dati e/o osservatori, nonché di attivarsi nei confronti degli Enti Pubblici di riferimento, nel rispetto delle rispettive competenze ed autonomie dei ruoli, per promuovere iniziative coordinate e continuative per contrastare il fenomeno delle attività irregolari, nella convinzione che il lavoro sommerso genera una concorrenza sleale a danno delle imprese regolari e dei lavoratori dipendenti anche sotto l'aspetto della sicurezza sul lavoro. In particolare le Parti si impegnano al fine di sollecitare l'avvio di un progetto comune di mappatura dei cantieri.
Le Parti concordano di incontrarsi nel caso di avvio di grandi cantieri/opere pubbliche al fine di esaminare le problematiche specifiche.
Le Parti ribadiscono inoltre la propria attenzione ed impegno nel promuovere il rispetto della normativa di legge prevista nell'ambito dei subappalti ex. art. 27 lettera i) D.Lgs. 286/1998.

Art. 2 - Sicurezza
Le Parti ribadiscono la volontà di tenere nella massima considerazione gli aspetti relativi all'ambiente ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché l'importanza dei percorsi formativi specifici, con riferimento anche al disposto del D.Lgs. 81/2008.
In particolare si ribadisce l'importanza dell'accordo nazionale 16 novembre 2010 che sancisce il percorso formativo obbligatorio di 16h da svolgersi presso le Scuole Edili, prima dell'assunzione dei lavoratori che non vantano né esperienza pregressa nel settore né crediti formativi. Di tale formazione sarà custodita, presso l'Ente Scuola, idonea documentazione probatoria.

Art. 3 - Cassa Edile
[…]
Nell'ambito delle iniziative per combattere il lavoro abusivo e irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscono violazioni degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le Parti convengono sulla necessità di determinare un regime differenziato per premiare quelle imprese che adempiono agli obblighi con riferimento ad un monte ore lavorate corrispondente a quello reale.
[…]
Si precisa che ai sensi del vigente CCNL sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi alla Cassa Edile i datori di lavoro e i lavoratori associati alle Associazioni Sindacali contraenti ovvero vincolati a norma dell'art. 36 della Legge 300/1970 e comunque tutte le aziende interessate al rilascio del DURC.
Le Parti confermano quanto già stabilito nell'accordo del 26 settembre 2006 per quanto riguarda il servizio di rilascio della tessera di riconoscimento da parte della Cassa Edile.
Per quanto riguarda le imprese con sede legale fuori dalla Regione Emilia Romagna, le Parti convengono sull'obbligatorietà dell'iscrizione immediata alla Cassa Edile indipendentemente dalla durata della trasferta dell'operaio e dalla durata del cantiere.

Art. 7 - Formazione professionale
Le Parti, ribadendo la fondamentale funzione dell'Ente Scuola Professionale Edili nella formazione e preparazione degli addetti del settore, sono ferme nell'attribuire alla formazione un'importanza strategica al fine della valorizzazione delle capacità professionali del lavoratore e della sua qualificazione nonché del rafforzamento della competitività aziendale.
In quest'ottica si manterrà costante l'impegno affinché l'Ente Scuola programmi specifici corsi per gli apprendisti e perché i corsi destinati ai già occupati siano propedeutici all'acquisizione della qualifica superiore.
Le imprese, come già in passato, confermano il loro impegno a comunicare all'Ente Scuola i dipendenti assunti con la qualifica di apprendista affinché l'Ente stesso possa predisporre gli opportuni corsi, nel rispetto della normativa prevista dalla legge.
Le Parti si impegnano inoltre a promuovere azioni di riqualificazione del personale sospeso o licenziato mediante la partecipazione dell'Ente Scuola, anche tramite il Formedil, ai bandi dedicati a tali finalità.

Art. 9 - Alloggiamenti e servizi
Le imprese, nell'apprestarsi all'allestimento dei cantieri per la costruzione ed esecuzione di nuove opere, predisporranno quanto segue:
a. un ambiente idoneo ad uso spogliatoio e un ambiente munito di scalda vivande e frigorifero per il consumo dei pasti;
b. l'erogazione di acqua potabile ed attrezzatura idonea per lavarsi, nonché l'apprestamento dei servizi igienici garantendone l'efficienza;
c. l'apprestamento di apposite tettoie per la protezione di mezzi di trasporto (cicli e motocicli) dei lavoratori e, in quanto possibile, spazi per gli automezzi.
Le Imprese possono derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistono condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra ricercando comunque idonee soluzioni alternative.

Art. 10 - Mensa
Le Imprese nei cantieri ove almeno 13 dipendenti si impegnano a consumare quotidianamente un pasto, potranno avvalersi di aziende specializzate nella riconfezione dei pasti o anche di strutture sociali esistenti, al fine di consentire il consumo di un pasto caldo nell'ambito del cantiere, salvo che impedimenti obiettivi e tecnici ne impediscano la realizzazione.
Nei cantieri con meno di 13 dipendenti o che si trovino nell'impossibilità di realizzare il servizio mensa, i lavoratori potranno consumare il pasto utilizzando le seguenti ipotesi:
1. Il concorso spese a carico dell'impresa per il pasto consumato dal dipendente presso un locale convenzionato è pari al 70% del costo del pasto stesso con un limite massimo di € 10,00 per pasto effettivamente consumato.
2. Il concorso spese a carico dell'impresa per il pasto consumato dal dipendente presso un locale non convenzionato è pari a € 5,29 (cinque/29) per pasto effettivamente consumato; solo in tale ipotesi, nel caso in cui l'importo esentasse del pasto venga elevato dal Ministero competente, le Parti, convengono nel riunirsi al fine di valutare eventuali aggiornamenti del valore di cui al presente punto 2). Qualora il lavoratore non opti per questa soluzione può decidere per la soluzione descritta al successivo punto 3).
3. Nel caso in cui non si potesse realizzare alcuna delle ipotesi precedenti previste, le imprese continueranno a corrispondere, (per ogni giornata di effettiva prestazione in cantiere, con un minimo di quattro ore), agli operai, l'indennità sostitutiva di mensa che viene fissata in € 5,29.
Il trattamento previsto dal presente articolo è cumulabile con la trasferta.
Le Parti inoltre convengono che il predetto articolo (mensa), esclusa l'indennità sostitutiva di mensa di cui al punto 3) che vale per i soli operai, si applichi anche agli impiegati tecnici di cantiere.

Art. 14 - Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale
Le Parti si impegnano ad attivarsi al fine di istituire e rendere operativo in tempi brevi il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza secondo criteri e modalità che verranno definiti in apposita regolamentazione da sottoscriversi dalle Parti stesse.

Art. 16 - Diritti sindacali
Fermo restando quanto in materia trova già una sua specifica regolamentazione nella legge 20 maggio 1970, n. 300, e nell'art. 104 del CCNL 20 maggio 2004, viene riconosciuta alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto la facoltà di indire Assemblee da tenersi fuori dai luoghi di lavoro ed alle quali far partecipare contemporaneamente i lavoratori di più imprese.
Dette Assemblee dovranno essere preventivamente comunicate alle singole imprese interessate e saranno comunque tenute nei limiti e secondo le modalità di cui alle sopra richiamate norme di legge e di CCNL di categoria.

Art. 21 - Orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 43 del CCNL e dall'Accordo Provinciale 2 agosto 1989, le Parti confermano quanto già stabilito in data 4 dicembre 1995 e cioè che l'orario resta fissato in 40 ore settimanali in tutti i mesi dell'anno.