Tipologia: Accordo Interconfederale Intercategoriale
Data firma: 17 giugno 1997
Parti: Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artiianato, Lombardia
Fonte: EBNA

Sommario:

Premessa
1. Organismi paritetici artigianato (OPTA)
2. Comitato paritetico regionale - CPRA
3. Rappresentante per la sicurezza imprese fino a 15 dipendenti
3.1 Rappresentante territoriale
3.2 Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
Norma transitoria
4. Erogazione risorse alle rappresentanze territoriale per la sicurezza
5. Formazione del rappresentante per la sicurezza

Accordo Interconfederale Intercategoriale tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil

Premessa
Le parti riconoscono che in Lombardia il comparto dell’artigianato e delle piccole imprese è parte essenziale del tessuto economico nazionale e regionale e contribuisce in modo significativo a mantenere ed a sviluppare l’occupazione.
Le parti riconoscono che le problematiche dell’ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori in quanto prestano nell’impresa la loro opera professionale. Pertanto le parti ritengono che la sicurezza nei luoghi di lavoro non può che portare vantaggi e tutte le componenti dell’impresa, impegnate ad ottemperare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Le normative introdotte dal Decreto Legislativo 626/94 e seg. non sempre tengono canto delle peculiarità dimensionali ed organizzative delle imprese artigiane. Per quanto sopra indicato le parti riconoscono l’importanza che, fermo restando gli obiettivi e principi contenuti nel decreto legislativo suddetto, vengono individuate modalità applicative e formalità semplificate per l’artigianato. Tutto ciò premesso, che fa parte integrante della presente intesa, si stipula e si conviene quanto segue:

1. Organismi paritetici artigianato (OPTA)
Mediante accordo sindacale tra le OO.AA. e OO.SS. territoriali competenti.
Saranno costituiti gli organismi paritetici di cui all’accordo Interconfederale del 3 settembre 1996.
La composizione e le regole di funzionamento degli OPTA sono determinate dalle parti sociali territoriali. Più in particolare l’accordo territoriale prevederà:
- la sede di tale organismo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il numero dei componenti;
- le modalità delle decisioni che saranno prese con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei componenti presenti;
- la destinazione e le modalità di utilizzo dell’importo di L. 2.000 di cui al successivo punto 3.1.
Previa intesa con le OO.AA. regionali e OO.SS. regionali tale accordo potrà:
- assegnare le funzioni dell’Organismo paritetico ad altre strutture paritetiche costituite fra le parti sociali territoriali;
- individuare livelli territoriali per l’Organismo diversi dal bacino.
Gli adempimenti documentali previsti dall’Accordo Interconfederale in capo agli OPTA, saranno svolti presso le sedi individuate tra le parti a livello territoriale.
Laddove sussistano oggettivi problemi di funzionamento degli OPTA interverranno nell’ambito delle rispettive competenze le OO.AA., le OO.SS. regionali e/o il comitato Paritetico Regionale (CPRA)

2. Comitato paritetico regionale - CPRA
A far data dal 10 Ottobre 1997 è costituito il comitato paritetico regionale.
Il Comitato Paritetico Regionale ha sede presso l’Ente Bilaterale Regionale che ne curerà la segreteria tecnica e svolgerà la propria attività secondo l’allegato regolamento (All. 1). Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti esistenti, il CPRA definisce inoltre:
- gli schemi e le procedure di cui ai punti 1.6 e 4.7 dell’A.I. 3 settembre 1996;
- i criteri e le metodologie adottate per effettuare le valutazioni del rischio. previsti al punto 4.6. dell’A.I.;
- i programmi di formazione per i rappresentanti alla sicurezza
- i requisiti ed i contenuti della formazione dei lavoratori;
- ogni altra documentazione da utilizzare per standardizzare gli adempimenti stabiliti dall’A.I.
Quanto sopra, per avere validità, sarà collocato nell’ambito dell’accordo regionale, previo esame delle parti sociali.

3. Rappresentante per la sicurezza imprese fino a 15 dipendenti
Le parti firmatarie della presente intesa ribadiscono che il sistema di rappresentanza territoriale è più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tali modello si affermi in maniera generalizzata.

3.1 Rappresentante territoriale
I rappresentanti territoriali sono comunicati congiuntamente dalle OO.SS. regionali. Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni sono assolti nelle sedi territorialmente convenute. A decorrere dall’anno 1998 in relazione al punto 4.11 dell’A.I. le imprese tenute verseranno entro il 20 Marzo di ciascuno anno al Fondo regionale per la rappresentanza sindacale L. 10.000 annue per dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. A tal fine non si computano i lavoratori a domicilio ed i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.
L’importo delle L. 10.000 per dipendente é cosi suddiviso:
- L. 8.000 per l’attività dei rappresentanti territoriali;
- L. 2.000 per rendere funzionale l’attività sul territorio.
Per gli anni precedenti l’adempimento di cui sopra è assolto mediante risorse, da prelevare dal Fondo di riserva di Elba pari a:
• lire 1.500.000.000 da versare, ai Fondi regionali dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza di Cgil Cisl, Uil, per il 50% in data 1.11.1997 ed il restante 50% in data 1.1.1998;
• lire 300.000.000 da versare agli OPTA in proporzione all’importo dei versamenti effettuati dalle imprese al FACL nel 1996 divisi per bacino

3.2 Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
Nel caso in cui entro il 28 febbraio 1998 le Organizzazioni Nazionali di Categoria di cui al punto 5 dell’A.I. del 3 settembre 1996 non abbiano regolamentato il rappresentante aziendale per la sicurezza per le imprese fino a 15 dipendenti, in Lombardia troverà applicazione la seguente disciplina. Le imprese provvedono ad informare l’OPTA e i propri lavoratori per la costituzione del rappresentante per la sicurezza al loro interno. Alla costituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Prima delle elezioni i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi. Il verbale di elezione sarà consegnato, entro 6 giorni, dal segretario del seggio al datore di lavoro. Quest’ultimo invierà tempestivamente copia del verbale all’OPTA. L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura congiunta del segretario del seggio e del datore di lavoro. Il rappresentarne per la sicurezza durerà in carica 3 anni. A tali rappresentanti verrà realizzata la formazione, a cura dell’OPTA , secondo modalità indicate dal CPRA così come previsto al precedente punto 2. Per tale formazione sarà rilasciata dall’OPTA apposita certificazione di idoneità. In tal caso le imprese sono esentate dal procedere agli accantonamenti previsti dal punto 4.11 dell’A.I. del 3/9/96.
Nelle imprese in cui è eletto il rappresentante per la sicurezza, gli adempimenti di cui all’art. 19 del Decreto Leg.vo 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni saranno assolti a livello aziendale. A tal fine, al rappresentante vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 10 ore annue per le imprese fino a 5 dipendenti e 16 ore annue per le imprese che occupano più di 5 dipendenti, esclusi le ore necessarie all’espletamento dei compiti di cui alle lettere b), c), d), g), i) e l) dell’art. 19 del Decreto Leg.vo 242/1996 a modifica del citato Decreto Leg.vo 626/1994. L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso. Fatti salvi i casi di forza maggiore tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell’impresa. Il monte ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati. Per la sua formazione, al rappresentante aziendale per la sicurezza verranno riconosciute 24 ore annue per la formazione iniziale per il primo anno e 8 ore annue per l’eventuale aggiornamento nel biennio successivo.
In caso di dimissioni o cessazione dell’incarico del rappresentante aziendale per la sicurezza, l’impresa rientra nel sistema di rappresentanza territoriale per la sicurezza fino a quando i lavoratori non provvedano alla nuova nomina.

Norma transitoria
Nel caso in cui l’impresa intenda avvalersi del rappresentante aziendale per la sicurezza deve darne comunicazione scritta all’OPTA entro il 20 marzo 1998.
In tal caso il versamento al Fondo Regionale resterà sospeso fino alla elezione del rappresentante aziendale che dovrà avvenire entro il 30.4.1998.

4. Erogazione risorse alle rappresentanze territoriale per la sicurezza
I rappresentanti per la sicurezza sono messi in condizione di operare utilizzando quota parte delle risorse previste al punto 4.11 dell’A.I. (L. 8.000), che affluiranno nel Fondo per l’assistenza contrattuale della Lombardia. Tali risorse saranno attribuite secondo i criteri e le procedure stabilite dall’accordo regionale del 17.6.1997.

5. Formazione del rappresentante per la sicurezza
Le parti firmatarie la presente intesa rinviano a quanto convenuto nell’accordo regionale del 17.6.1997 relativo alla ristrutturazione degli Enti Paritetici Lombardi, nella parte in cui disciplina la materia. Con tale formazione si ritengono adempiuti gli obblighi di formazione previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali in materia di sicurezza.