Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 13 aprile 2016
Parti: Federliberi e Confamar
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Titolo I Il Modello Contrattuale
Art. 1 Modello Contrattuale di Riferimento
Titolo II La rappresentanza
Art. 2 Modello di rappresentanza per il I livello
Art. 3 Modello di rappresentanza per il II livello
  Titolo III La contrattazione collettiva di II livello
Art. 4 La contrattazione collettiva di II livello
Art. 5 Avviso comune per il sostegno alla contrattazione collettiva di II livello
Titolo IV Norme finali
Art. 6 Norme finali

Accordo interconfederale in materia di modello contrattuale e di rappresentanza

Roma 13 aprile 2016, tra Federliberi e Confamar, si è stipulato il presente Accordo Interconfederale in materia di "Modello contrattuale e di rappresentanza" costituito da 4 articoli.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente Accordo interconfederale ai competenti organi istituzionali nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati.
Considerato che le Parti, datoriali e sindacale, si sono impegnate a realizzare un sistema di relazioni industriali orientato alla creazione di condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;
Ritenuto che le parti hanno un interesse comune a definire pattiziamente le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
Atteso che la contrattazione ai vari livelli deve promuovere e sostenere la centralità del valore del lavoro;
Considerato che la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all'attività delle imprese ed alla crescita di un'occupazione stabile e tutelata;
Ritenuto di sostenere con la contrattazione collettiva una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;
Atteso che è obiettivo comune sviluppare un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;
Condiviso l'obiettivo di favorire lo sviluppo e della diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuovere l'effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra aziende e loro rappresentanza e rappresentanze sindacali dei lavoratori, fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro;
tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono che

Titolo I Il Modello Contrattuale
Art. 1 Modello Contrattuale di Riferimento

1. Il modello di contrattazione che meglio si adatta all'attuale contesto economico - produttivo nonché alle caratteristiche delle imprese e dei lavoratori rappresentati si sviluppa sulla base di una struttura normativa in cui sono previsti due livelli di contrattazione entrambi di durata triennale sia per la parte economica che normativa:
• il primo livello rappresentato dal contratto nazionale di categoria
• il secondo livello rappresentato dal contratto territoriale/aziendale o di altra natura
1. Il livello contrattuale nazionale di categoria recepisce i contenuti degli accori interconfederali sottoscritti delle parti firmatarie del presente accordo ed ha la funzione di garantire un medesimo trattamento normativo ed economico contrattuale su tutto il territorio nazionale e per tutti i lavoratori appartenenti allo stesso settore.
2. Il livello contrattuale territoriale/aziendale o di altra natura disciplina le materie espressamente delegate dal CCNL nonché le materie espressamente delegate dalla legislazione vigente.

Titolo II La rappresentanza
Art. 2 Modello di rappresentanza per il I livello

1. A fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori.
2. Il numero delle deleghe viene certificato dall'Inps tramite un'apposita sezione delle dichiarazioni aziendali (Uniemens) che verrà predisposta a seguito di convenzione fra Inps e le parti stipulanti il presente accordo interconfederale.
3. I dati così raccolti e certificati, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali da rinnovare ogni tre anni.
4. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel settore una rappresentatività non inferiore al 5% considerando a tal fine la media tra il dato associativo (iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).

Art. 3 Modello di rappresentanza per il II livello
I contratti collettivi di secondo livello, come sopra definiti, per le parti economiche e normative sono
efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione dell'organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo Interconfederale operanti all'interno dell'azienda, per il livello aziendale, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali elette secondo le regole interconfederali vigenti e, per il livello territoriale,
se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali presenti nelle aziende interessate secondi modalità definite delle parti stipulanti.
1. In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda.
2. Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le rappresentanze sindacali, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle stesse rappresentanze sindacali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa.
3. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto.
4. L'intesa è respinta con il voto espresso della maggioranza semplice dei votanti.

Titolo III La contrattazione collettiva di II livello
Art. 4 La contrattazione collettiva di II livello

1. I Contratti collettivi di secondo livello stipulati a livello aziendale, approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l'esigibilità degli impregni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetti vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le associazioni sindacali espressione dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo interconfederale operanti all'Interno dell'azienda e non per i singoli lavoratori.
2. I Contratti collettivi di secondo livello stipulati a livello aziendale possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi.
3. Gli stessi contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. Ove non previste, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo interconfederale, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale delle imprese, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.
5. Le intese modificative così definite esplicano l'efficacia generale come disciplinata nel presente Accordo.

Art. 5 Avviso comune per il sostegno alla contrattazione collettiva di II livello
1. Le parti con il presente Accordo Interconfederale intendono dare ulteriore sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello (nelle modalità previste dai CCNL stessi) per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure - che già hanno dimostrato reale efficacia - volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimenti di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti nelle sedi previste dal II livello di contrattazione.

Titolo IV Norme finali
Art. 6 Norme finali

1. Le Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale concordano che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all'autonoma determinazione delle parti.
2. Conseguentemente le parte medesime si impegnano ad attenersi al presente Accordo, applicandone compiutamente le norme e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengono a quanto concordato nel presente Accordo Interconfederale.