Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 8 luglio 2016
Validità: 08.07.2016 - 31.12.2019
Parti: For.Italy, Aic, Fagri, Assotec-Fagri, Imprenditori&Imprese e Famar-Confamar
Settori: Agroindustriale
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premesse generali
L'Organismo Paritetico Nazionale - OPAN
Gli Organismi Paritetici Territoriali - OPAT
  I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
La formazione in materia di salute e sicurezza
Rapporti con l'Inail e norme finali

Accordo Interconfederale 8 luglio 2016 in materia di salute e sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'anno 2016, il mese di luglio, il giorno 8, tra For.Italy - Forum delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e degli imprenditori Italiani a cui hanno aderito Fagri, Aic, Imprenditori&Imprese, Assotec Fagri, Sistema Industria Lazio, Sistema Industria Campania, Api Calabria, Sicilia Impresa […] e qui di seguito denominata For.Italy e Confamar - Confederazione Autonoma dei Movimenti ed Associazioni di Rappresentanza dei lavoratori e dei consumatori […] e qui di seguito denominata Confamar

Premesse generali
Premesso che in data 1 luglio 2016 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo in cui è stato condiviso un comune percorso di relazioni sindacali mature ed innovative;
Considerato che le parti credono fermamente nel valore della cultura della prevenzione e della partecipazione, in tutti gli aspetti delle loro relazioni industriali al fine di condividere obiettivi di tutela e di miglioramento continuo all'interno di ciascun contesto lavorativo nei riguardi di tutti i rischi lavorativi di cui all'articolo 28 D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., e sulla base delle misure generali di tutela cosi come definite all'articolo 15 D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
Considerato che il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nel prevedere principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro demanda alla contrattazione collettiva la definizione di molteplici aspetti applicativi;
Considerato che in particolare il comma 3 dell'articolo 51 D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce all'organismo paritetico il compito di supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
Assumendo come compito specifico delle parti la promozione degli accordi sindacali di cui alla lett. h), c. 8 art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
Valutata la necessità di definire per tutti i contesti lavorativi procedure preventive di informazione, consultazione, verifica e contrattazione delle rappresentanze sindacali previste dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente; Considerato che il nuovo impianto normativo in materia, introdotto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalle sue modifiche ed integrazioni, ha ampliato e rafforzato le competenze della pariteticità e degli organismi pubblici (tra cui l'Inail) in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue

L'Organismo Paritetico Nazionale - OPAN
È istituito entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo Interconfederale l'OPAN con compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro (ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) sotto forma di Associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36, 37, 38, Capo III, Titolo II, del codice civile, come da statuto allegato al presente accordo.
L'OPAN, relativamente all'ambito della salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro, è composto da tre rappresentanti per parte sindacale e da un corrispondente numero complessivo di rappresentanti designati dalla parte datoriale con i seguenti compiti:
• Indirizzo, definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute sicurezza sul lavoro;
• Destinazione, indirizzo, gestione e monitoraggio delle risorse per la salute e sicurezza;
• Promozione della costituzione delle articolazioni paritetiche territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
• Coordinamento e monitoraggio delle attività degli Organismi Paritetici Territoriali;
• Promozione della formazione per i componenti degli organismi paritetici e per tutti gli attori della prevenzione;
• Elaborazione di proposte di linee guida e criteri per la formazione dei lavoratori e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), tenendo conto di quanto previsto all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
• Promozione dello scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa vigente;
• Promozione e coordinamento di interventi formativi e di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, reperendo finanziamenti della UE, da enti pubblici e privati nazionali e territoriali;
• Valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e alle altre amministrazioni nazionali competenti;
• Raccolta e aggiornamento della banca dati relativa alle segnalazioni pervenute a cura degli organismi paritetici, delle elezioni/designazioni dei RLS e RLST, e tenuta del relativo elenco;
• Formulazione di richieste alle istituzioni competenti, ad enti pubblici e privati per iniziative di sostegno per le piccole e medie imprese per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
• Promozione e realizzazione di ogni altra azione di analisi, ricerca e studio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• Ogni altra funzione stabilita dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
8. La contribuzione per garantire le attività dell'OPAN di cui al presente accordo sono stabilite in 18,00 euro annui per ciascun lavoratore e ripartite nel seguente modo:
• 6,00 euro annui per l'adesione all'OPAN;
• 12,00 euro annui per il funzionamento degli RLST, RLS, RSPP;

Gli Organismi Paritetici Territoriali - OPAT
Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo interconfederale sono istituiti con accordo fra le parti recepito dal Comitato Paritetico gli OPAT operanti a livello territoriale.
Essi sono composti da 2 rappresentanti per parte sindacale e un'equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalla parte datoriale. Laddove nei termini suddetti non intervenisse l'Accordo fra le Parti, l'OPAN, nelle more di una ricerca d'intesa, prenderà atto delle motivazioni che non hanno consentito il raggiungimento di un accordo e subentra automaticamente nelle funzioni dell'articolazione regionale.
L'OPAT ha i seguenti compiti:
• favorire la conoscenza delle linee guida e buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle metodologie di valutazione del rischio;
• elaborare, tenendo conto degli indirizzi dell'OPAN, progetti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con la Regione o le Province autonome, adoperandosi altresì per il reperimento delle ulteriori necessarie risorse finanziarie pubbliche;
• promuovere il coordinamento degli Organismi Paritetici Provinciali - OPAP laddove costituiti;
• svolgere il compito di supporto tecnico nei confronti degli OPAP facendo riferimento, a personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro concordemente scelti dalle parti stesse;
• trasmetterle all'OPAN le segnalazioni dei nominativi dei RLS, tenendo il relativo elenco.
Gli organismi paritetici hanno una durata di tre anni.
In caso di mancanza transitoria delle articolazioni territoriale le funzioni degli OPAT sono svolte dall'OPAN con le modalità dallo stesso definite.
I componenti designati dalle Parti sono rinnovabili e possono essere sostituiti in qualsiasi momento ed ogni incarico è da intendersi a tutti gli effetti a titolo gratuito.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Nelle aziende o unità produttive associate al sistema di rappresentanza riconducibile alle Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale e che applicano i contratti sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti firmatarie del presente accordo, sono promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate, per l'elezione/designazione del RLS e/o RLST.
2. Ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste dalla presente parte prima sono conteggiati tutti i lavoratori, non in prova, che prestano la loro attività nella sede aziendale o nell'unità produttiva.
3. Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori il Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è, di norma, territoriale. I nominativi degli RLST saranno indicati dall'Organizzazione sindacale stipulante il presente Accordo.
4. L'organizzazione sindacale regionale provvede congiuntamente a comunicare all'Organismo Paritetico Territoriale il numero e i nominativi degli RLST (corredando il nominativo anche del recapito e delle rispettive aree/territori di competenza nonché delle modalità di impiego). Gli organismi paritetici provvederanno, a loro volta, a comunicare a ciascuna azienda (secondo modalità stabilite dagli stessi organismi), all'Inail e agli organi di vigilanza territorialmente competenti i nominativi degli RLST.
5. Indipendentemente dalla classe dimensionale dell'azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall'art. 47, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
6. Gli effetti del presente accordo trovano applicazione anche per i RLS già eletti alla data di stipula dell'accordo stesso e fino al termine del mandato. I predetti RLS rimangono in carica fino al termine del mandato purché siano stati istituiti e regolarmente formati (ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Le aziende comunicheranno all'Organismo Paritetico Territoriale i nominativi degli RLS e i riferimenti dell'intervenuta formazione dagli stessi ricevuta.

La formazione in materia di salute e sicurezza
9. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.
10. La durata minima del corso è di 36 ore, delle quali 20 ore sui contenuti minimi indicati all'art. 37, c. 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i e 16 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, partendo dall'analisi del ciclo produttivo ed approfondendo la conoscenza e competenza sulle specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione del lavoro ed ambiente di lavoro) della propria realtà lavorativa, coinvolgendo i lavoratori con modalità interattive. L'obbligo di aggiornamento periodico prevede 8 ore annue per gli RLS indipendentemente dalle dimensioni delle realtà lavorative.
11. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) svolge una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.
12. La durata minima del corso è di 80 ore (da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di istituzione), delle quali 32 ore sui seguenti contenuti minimi indicati all'art. 37, c. 11, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i e 40 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, partendo dall'analisi del ciclo produttivo ed approfondendo la conoscenza e competenza sulle specifiche procedure di lavoro delle diverse realtà lavorative in cui esercita la propria rappresentanza, facendo lavorare i lavoratori con modalità interattive ed applicate. Le restanti 8 ore dovranno essere impiegate
per interventi sul campo nelle realtà lavorative all'interno delle quali poi gli RLST saranno chiamati a svolgere la propria rappresentanza.
13. L'obbligo di aggiornamento periodico prevede 16 ore annue per gli RLST.
14. La formazione degli RLS e degli RLST avviene in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei rappresentanti.
15. I datori di lavoro che intendono svolgere i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dovranno svolgere corsi di formazione della durata almeno di 32 ore adeguati alla natura dei rischi presenti nel contesto lavorativo e relativi alle attività e mansioni al fine prioritario di svolgere una adeguata ed efficace analisi e valutazione dei rischi, relativa pianificazione di interventi di tutela, prevenzione e protezione nello specifico contesto lavorativo di riferimento.
16. Il datore di lavoro è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento ed è tenuto a frequentare 8 ore di formazione a scopo di aggiornamento sugli argomenti tecnici-organizzativi e rischi specifici, relativi al proprio contesto lavorativo, attività e mansioni.
17. La formazione di cui ai commi precedenti potrà essere effettuata con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 81/2008.
18. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi inserendo nella scheda relativa alla autocertificazione da inviare ai RLST tutti gli elementi minimi definiti dall'organismo paritetico con delle specifiche schede.

Rapporti con l'Inail e norme finali
1. Le Parti convengono di sviluppare rapporti di collaborazione con l'Inail al fine di porre in essere azioni congiunte nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Si ritiene opportuno quindi perseguire ogni utile azione finalizzata a favorire l'elaborazione e la condivisione di iniziative ed interventi che valorizzino il dispiegarsi degli strumenti della bilateralità e della pariteticità, con riguardo alla necessità di razionalizzare gli strumenti per l'accesso alle risorse pubbliche destinate alla salute e sicurezza in ambito lavorativo, nell'ottica della ottimizzazione degli interventi e del contenimento dei costi di struttura.
3. Le Parti, entro sei mesi esamineranno, in apposito incontro, lo stato di attuazione del presente accordo con l'impegno di far recepire i contenuti del presente accordo nei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle stesse.
4. Le parti sottoscrittrici si impegnano a vigilare sull'attuazione della pariteticità prevista del presente accordo e ad intervenire per garantirne la corretta attuazione.
5. Il presente accordo decorre dalla data odierna ed avrà scadenza al 31 dicembre 2019 con validità sino alla stipula di un nuovo Accordo.
6. Tutti i termini indicati dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.