Tipologia: Accordo Interconfederale Intercategoriale
Data firma: 12 maggio 1997
Validità: 12.05.1997 - 31.12.1999
Parti: Confartigianato, Cna, Casa e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Piemonte
Fonte: EBNA
Sommario:
Accordo Interconfederale Intercategoriale tra Confartigianato, Cna, Casa e Cgil, Cisl, Uil
Premesso
quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626/94, in particolare dagli artt.1 8-19 e 20, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 242/96;
quanto previsto dall’Accordo Nazionale applicativo del D.Lgs.vo n. 626/94, sottoscritto in data 03.09.1996, parte integrante della presente intesa;
Considerata la necessità di definire le norme attuative demandate dall’Accordo Nazionale menzionato al livello Regionale;
Si concorda il presente documento d’intesa applicabile alle imprese con personale dipendente.
Organismi paritetici territoriali artigianato (OPTA)
Entro il 30 giugno 1997 sono costituiti gli Organismi Paritetici (OPTA) previsti dall’art. 20 del Decreto Legislativo 626/94. L’ambito territoriale degli OPTA costituiti nella Regione Piemonte coincide con quello già definito per le sedi degli Ebap di Bacino in forza dell’Accordo Regionale 28/5/91, specificamente:
Alessandria - Asti - Cuneo - Novara - Torino - Vercelli - Biella - Ivrea - Verbano/ Cusio/Ossola. L’OPTA opera presso le sedi degli Ebap di Bacino individuale dall’Accordo Regionale 9 aprile 1996, che ne cureranno la segreteria. In merito al Bacino di Ivrea, le parti prendono alto che non è ancora stato costituito l’Ebap di Bacino. Fino alla sua costituzione le funzioni dell’OPTA di Ivrea verranno svolte dall’OPTA di Torino.
L’OPTA viene insediato tramite la sottoscrizione dell’atto di costituzione di cui al facsimile allegato n. 1. L’OPTA è costituito da 6 componenti effettivi di cui 3 in rappresentanza delle OO.AA. (tenuto conto delle rappresentanze territoriali già espresse negli Ebap di bacino) e 3 in rappresentanza delle OO.SS. Per ciascun componente effettivo è nominato un membro supplente. In sede di Bacino le parti possono far coincidere i Rappresentanti dell’OPTA con quelli dell’Ebap territoriale. Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato in tal caso i rappresentanti nominati in sostituzione di quelli dimissionari, per qualunque causa, restano in carica fino al compimento del mandato. Nell’ambito di tale Organismo non sono previste cariche. I pronunciamenti dell’ OPTA vengono assunti all’unanimità.
L’ OPTA e la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione del RLS territoriali così come previsto dall’Accordo Nazionale 03.09.96 e dal presente Accordo attuativo regionale. L’ OPTA riceve per parte del rappresentante alla sicurezza dei lavoratori la comunicazione delle aziende, redatta secondo il facsimile allegato n. 2, del nominativi del responsabili del servizio di prevenzione a protezione, degli addetti al servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso. L’OPTA riceve inoltre da parte delle aziende comunicazione del nominativo del rappresentante interno alla sicurezza, redatta secondo il facsimile allegato n. 3.
L’OPTA riceve da parte delle Organizzazioni sindacali i nominativi dei rappresentanti territoriali alla sicurezza. L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentare dall’Accordo Nazionale 3/9/1996. In merito le parti convengono che l’applicazione delle nuove norme in materia di sicurezza deve tendere a favorire la crescita di una nuova cultura per le aziende ed i lavoratori del comparto artigiano, in tema di salute e prevenzione nell’ambiente di lavoro. Pertanto, in tutti i casi di controversia sulle modalità applicative delle norme di legge, i soggetti interessati (datore di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, rappresentante per la sicurezza, lavoratori) sono impegnati a coinvolgere l’OPTA di bacino al fine di ricercare e concordare idonee soluzioni, secondo le procedure che verranno definite in sede di CPRA. Presso l’OPTA vengono tenuti gli elenchi del rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l’elenco dei medici competenti. Tutte le informazioni fornite all’OPTA sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 3/9/1996 e dal D.Lgs.vo 626/94, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 9, comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo.
Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
Entro il 31/5/1997 e costituito il Comitato Paritetico Regionale per l’Artigianato (CPRA) previsto dal punto 2 dell’Accordo Nazionale 3/9/1996.
Il CPRA ha sede presso l’Ebap Regionale che ne curerà la segreteria.
Il CPRA viene insediato tramite la sottoscrizione dell’atto di costituzione di cui al facsimile allegato n. 4. Il CPRA e costituito da 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle OO.AA. e 6 in rappresentanza delle OO.SS. Le parti datoriali e sindacali si impegnano a nominare rispettivamente all’interno della propria rappresentanza almeno 3 esperti tecnici della materia. Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione del propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato. In tal caso i rappresentanti nominati in sostituzione di quelli dimissionari, per qualunque causa, restano in carica fino al compimento del mandato. Il CPRA è anche sede di seconda istanza per eventuali controversie che non hanno trovato composizione a livello di OPTA. Entro 30 giorni dalla sua costituzione, il CPRA definirà le procedure relative alle controversie. Il CPRA potrà avvalersi di consulenze tecniche sia interne alle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, sia esterne, necessarie al suo funzionamento, anche per supportare l’attività degli OPTA. Nell’ambito di tale Organismo non sono previste cariche. I pronunciamenti del CPRA vengono assunti all’unanimità. Tutte le informazioni fornite all’OPTA sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 3/9/1996 e dal D.Lgs.vo 626/94, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 9, comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
Le parti, firmatarie del presente Accordo, convengono che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese.
Conseguentemente concordano che nell’ambito di ciascun bacino vengano formalizzati da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie i rappresentanti territoriali per la sicurezza di seguito denominati RLS. Le OO.AA. prendono atto dello schema redatto dalle OO.SS. come da allegato 11. Il mandato ha durata triennale ed i RLS territoriali possono essere sostituiti. Per l’espletamento dell’attività dei RLS territoriali, prevista dal D.Lgs.vo 626/94, le aziende provvederanno al versamento previsto dall’Accordo Nazionale 3/9/1996 di lire 10.000 annue per dipendente al Fondo di Rappresentanza Sindacale, secondo le modalità riportate al punto “Finanziamento dell’attività di rappresentanza”. Le aziende provvederanno ad informare i lavoratori, entro il 20/6/1997, mediante affissione in bacheca del comunicato di cui al facsimile allegato 5. I lavoratori dipendenti sottoscriveranno apposita dichiarazione di opzione (facsimile allegato 8) che sarà conservata dal datore di lavoro il quale ne invierà copia all’OPTA In applicazione delle norme di legge, nelle imprese fino a 15 dipendenti il rappresentante del lavoratori per la sicurezza potrà anche essere individuato all’interno dell’azienda, secondo i tempi stabiliti nel comunicato di cui all’allegato 5. I lavoratori dipendenti sottoscriveranno apposita dichiarazione di opzione (facsimile allegato 8) che sarà conservata dal datore di lavoro il quale ne invierà copia all’OPTA. In applicazione delle norme di legge, nelle imprese fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potrà anche essere individuato all’interno dell’azienda, secondo i tempi stabiliti nel comunicato di cui all’allegato 5.
Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. confermano che l’accordo Nazionale 3/9/1996 ha demandato alle Organizzazioni Nazionali di categoria la definizione delle modalità di elezione nonché delle condizioni necessarie per l’esercizio delle funzioni del RLS interno. In assenza di tali modalità di elezione, le Organizzazioni Artigiane ritengono che, qualora nell’ambito aziendale si intenda procedere all’elezione del RLS interno, si potrà fare riferimento alle modalità di elezione indicate per le aziende con più di 15 dipendenti sempreché i lavoratori non vi avessero già provveduto. Nel caso di aziende che acquisiscano la posizione di “datori di lavoro” successivamente alla data del 31/5/1997, i lavoratori che optano per il rappresentante interno dovranno procedere all’elezione entro 60 giorni dalla data di assunzione del primo lavoratore. A fronte dell’opzione del RLS territoriali, i lavoratori provvederanno alla sottoscrizione della dichiarazione di cui al facsimile allegato 8, e l’azienda provvederà al relativo versamento entro la prima scadenza annuale del 20 novembre. I rappresentanti territoriali per la sicurezza esplicheranno esclusivamente i compiti previsti dal D.Lgs.vo 626/94. Tutte le informazioni fornite ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 3/9/1996 e dal D.Lgs.vo 626/94 e successive modifiche, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 9, comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti)
Nelle imprese con più di 15 dipendenti il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno. Le aziende provvederanno ad informare i lavoratori, entro il 20/6/97, mediante affissione in bacheca del comunicato di cui al facsimile allegato n. 5. Per quanto concerne le procedure di elezione vengono concordati i facsimile allegati n. 6 e 7 relativi alla scheda ed al verbale di elezione. Nel caso di aziende che acquisiscano la posizione di “datori di lavoro” successivamente alla data del 31/5/1997, i lavoratori potranno procedere all’elezione entro 60 giorni dalla data di assunzione del primo lavoratore. Nel corso della vigenza del presente Accordo le parti firmatarie ne verificheranno in sede regionale l’applicazione. Qualora venissero riscontrate disapplicazioni sui Bacini, le parti regionali si incontreranno per attivare congiuntamente opportune iniziative, fermo restando quanto previsto da leggi e contralti di lavoro. Tutte le informazioni fornite ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 3/9/1996 e dal D.Lgs.vo 626/94 e successive modifiche, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 9, comma 3. Utilizzi diversi saranno concordati tra le parti firmatarie del presente accordo.
Finanziamento dell’attività di rappresentanza
In conformità a quanto previsto dall’Accordo Nazionale 3/9/1996, le imprese, nell’ambito delle quali si è optato per il RLS territoriale, accantoneranno in un Fondo Regionale la quota di L 10.000 annue per dipendente, di cui L 8.000 per l’attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e L 2.000 destinate quale concorso al finanziamento dell’attività formativa/informativa e per programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra rappresentante per la sicurezza e OPTA. La quota complessiva di cui sopra verrà versata da parte delle aziende sul c/c postale n…. Intestato a “Fondo Rappresentanza Sindacale-626” entro il 20 novembre di ogni anno, a decorrere dal 1997 in base alla forza lavoro esistente nel mese precedente il versamento (DM10). Considerato che le norme di legge ed i conseguenti Accordi attuativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono una specifica attività bilaterale di rappresentanza, le parti stipulanti individueranno con apposito Accordo forme di finanziamento per garantire l’insieme delle suddette attività. Viene costituita all’interno del F.R.S.-626 una Commissione paritetica di controllo composta da 6 componenti di cui 3 espressi dalle OO.AA. e 3 dalle OO.SS. avente il compito di verificare il flusso dei versamenti e la loro destinazione.
Formazione/informazione dei lavoratori dipendenti
Il CPRA promuove ed elabora pacchetti formativi e materiale formativo/ informativo per i soggetti interessati che riguarderà i rischi di carattere generale e i rischi specifici per ogni categoria. Gli OPTA mettono a disposizione delle aziende tramite le Organizzazioni Artigiane e l’Ebap tale materiale formativo/informativo. I lavoratori dipendenti dovranno rilasciare ricevuta al proprio datore di lavoro dell’avvenuta consegna del materiale formalizzo/informativo
Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia territoriale che interno all’azienda ha diritto, ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera g) e art. 22 punti 4 e 6 del Decreto Leg.vo 626/94, a specifica formazione. Tale formazione, salvo diverse disposizioni legislative, sarà pari a 32 ore per i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza interni e pari a 160 ore complessive nel triennio di cui 80 ore per il primo anno, 40 ore rispettivamente per il secondo e terzo anno per i RLS territoriali in base a programmi e con le modalità che verranno definite in sede di CPRA anche tramite il Fondo di Formazione Regionale. Ai corsi di formazione per i RLS territoriali potranno partecipare anche i rappresentanti delle OO.AA.. Tali corsi si terranno in sede unica regionale.
Finanziamenti dell’attività formativa/informativa
Al finanziamento dell’attività formativa/informativa si provvederà:
- attraverso l’individuazione di forme di finanziamento pubblico così come stabilito dall’Accordo Nazionale del 3/9/1996;
- mediante quota versata da parte della imprese per tale titolo nel caso di rappresentante territoriale (lire 2.000 per dipendente);
- tramite quote di rimborso versate da parte delle imprese per la formazione del rappresentante interno;
- con quote destinate a tale titolo da parte del Fondo Sostegno al Reddito in base a specifici Accordi Sindacali regionali.
Nella fase iniziale le spese relative alla stampa del materiale formativo/informativo saranno sostenute dal Fondo Formazione.
Procedure di consultazione ed informazione del rappresentante dei lavoratori
Rappresentante territoriale
Gli obblighi di consultazione ed informazione dei RLS territoriali previsti dal D.Lgs.vo 626/94 e dal D.Lgs.vo 242/96, vengono assolti da parte delle imprese presso la sede dell’OPTA, così come previsto dall’Accordo Nazionale del 3/9/1996 punto 1.6, secondo le procedure di seguito definite:
Accesso ai luoghi di lavoro - Art. 19 comma 1 lettere a) - n) e comma 5
L’esercizio di tale attribuzione avviene alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato adottando la seguente procedura:
- il RLS territoriale deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate. A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti tecnici.
- Il Rappresentante dell’Associazione dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l’accesso all’impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il RLS territoriale procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali precedentemente menzionati.
Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a tre giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori. Le funzioni del Rappresentante dell’Associazione potranno essere assolte da parte del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione delle singole imprese o da persona appositamente delegata dal datore di lavoro.
Consultazioni del RLS territoriale - Art. 4 comma 6 - art 19 comma 1 lettere b) - e)
L’esercizio di tali attribuzioni si riterrà assolto da parte del datore di lavoro con la seguente procedura:
Aziende sino a 10 addetti
Le aziende trasmetteranno al RLS territoriale presso l’OPTA l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi riportata nel facsimile allegato 9, entro tre mesi dalla data della sottoscrizione del presente Accordo. Le aziende di nuova costituzione, con personale dipendente, invieranno tale documentazione entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
Per le altre aziende (ad esclusione di quelle che superano i 15 dipendenti)
Le imprese trasmetteranno copia della valutazione dei rischi al RLS territoriale presso l’OPTA o, in alternativa potranno inviare la scheda riassuntiva di cui al facsimile allegato 10, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Le parti sottoscriventi il presente Accordo hanno definito nella scheda riassuntiva di cui sopra le informazioni minime per assolvere l’obbligo di “consultazione preventiva e tempestiva” di cui all’art. 19 comma 1 lett. b. Tale scheda non sostituisce in alcun caso La valutazione del rischio che dovrà comunque essere redatta ai sensi di legge e tenuta presso l’azienda a disposizione anche dei RLS territoriali.
Designazioni - Art. 8 comma 2 e 6 art 10 comma 1 Art. 19 comma 1 lettera c)
Ai fini della consultazione del RLS territoriali sulla designazione degli addetti al Servizio di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione del lavoratori e del Servizio di prevenzione e protezione, le aziende provvederanno a trasmettere preventivamente allo stesso presso l’OPTA, la comunicazione di cui al facsimile allegato 2 dell’Accordo Regionale. Resta salva la facoltà del RLS territoriale di formulare eventuali osservazioni in merito, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, nella fase iniziale eventuali osservazioni potranno essere formulate entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.
Formazione - Art. 19 comma 1 lettera d)
Il RLS territoriale farà riferimento al criterio ed alle modalità individuale dal CPRA per la formazione dei lavoratori incaricati dall’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Attività di prevenzione - Art. 19 comma 1 lettere h) - m)
Il RLS territoriale promuove, attraverso l’OPTA, la prevenzione, l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione, secondo le procedure definite dal CPRA per tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Informazioni provenienti dagli enti di vigilanza - Art. 19 comma 1 lettere f)- i)
Tali attribuzioni verranno esercitate dal RLS. territoriale presso l’OPTA secondo quanto sarà definito in sede di CPRA.
Controversie OPTA
In tutti i casi di controversie sulle modalità di applicazione delle norme di legge, i soggetti interessati (datore di lavoro, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dal rischi, rappresentante per la sicurezza, lavoratori) sono impegnati a coinvolgere l’OPTA di Bacino al fine di ricercare e concordare idonee soluzioni, secondo le procedure che verranno definite in sede di CPRA.
Rappresentante interno all’azienda
Le funzioni di consultazione ed informazione/documentazione del RLS interno si svolgono nell’ambito aziendale, secondo le modalità previste dall’Accordo Nazionale del 3/9/1996 e dal presente Accordo regionale. Il Rappresentante interno è impegnato a coinvolgere l’OPTA di Bacino per tutte le controversie sulle modalità applicative della normativa sulla sicurezza, secondo le procedure che verranno definite in sede di CPRA.
Decorrenza e durata
Il presente Accordo ha validità fino al 31/12/1999 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno sempre che non venga disdettato da una delle parti sei mesi prima della sua scadenza. Le parti firmatarie si incontreranno comunque, entro la data del 28/2/1998 al fine di verificare lo stato di applicazione del presente Accordo.
Allegati
Il presente accordo è composto da 11 allegati e dall’Accordo Nazionale del 3/9/1996 che ne costituiscono parte integrante. Con il presente Accordo, da sottoporre al rispettivi Organi decisionali, le Parti si danno reciprocamente atto che è stata data piena attuazione agli impegni concordati in sede di Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/1996.
Allegato 1
Verbale di costituzione dell’O.P.T.A.
tra - l’articolo 20 del Decreto Legislativo 19.9.1994 n°626; VIENE COSTITUITO L’organismo paritetico territoriale (O.P.T.A.) previsto dall’articolo 20, 1°
Viene nominato un Coordinatore tecnico dell’OPTA individuato dalle OO.AA: |
Al rappresentante alla sicurezza dei lavoratori C/O O.P.T.A. del Bacino di ........................………… | |
DICHIARA che ai sensi di legge ha assunto direttamente i compiti: |
Rappresentante per la sicurezza | |
Oggetto: Comunicazione nominativo Rappresentante per la sicurezza | All’OPTA del bacino di…………….. |
Il sottoscritto …………………………….. titolare/legale rappresentante della
|
Firma del rappresentante interno alla sicurezza _____________________________ | Firma del titolare/legale rappresentante ___________________________ |
Verbale di costituzione del CPRA del Piemonte
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CONFARTIGIANATO | ………………… | ………………… |
CNA | ………………… | ………………… |
CASA | ………………… | ………………… |
CGIL | ………………… | ………………… |
CISL | ………………… | ………………… |
UIL | ………………… | ………………… |
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Comunicato per i lavoratori dipendenti del comparto artigiano
Decreto legislativo 626/94 e 242/96
Accordo nazionale 3/9/96 e accordo regionale 12/5/1997
tra
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA
e
CGIL, CISL, UIL
(escluso edilizia ed affini)
Il Decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994 prevede l’istituzione di una nuova figura IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.
I compiti del Rappresentante del Lavoratori per la sicurezza (RLS), sono quelli definiti dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94.
Il RLS per svolgere la sua attività sarà preparato adeguatamente con corsi di formazione concordati negli Organismi paritetici.
Per aziende sino a 15 dipendenti
Nelle imprese che occupano sino a 15 dipendenti il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno (aziendale) o può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o nel comparto produttivo. (Art. 18 D.L.vo 626/94)
1) Nell’ambito territoriale
Le parti, Organizzazioni Artigiane e Sindacali del lavoratori, riconoscono che il sistema di rappresentanza territoriale e il più adeguato alla realtà delle piccole imprese. Nell’ambito di ciascun bacino vengono, pertanto, formalizzati da parte delle Organizzazioni Sindacali del lavoratori dipendenti i nominativi del RLS territoriali. In tal caso, i lavoratori dipendenti dovranno sottoscrivere entro il 30/6/1997 apposita dichiarazione di opzione che sarà conservata dal datore di lavoro. I Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza così individuati durano in carica tre anni.
Le imprese concorreranno al finanziamento dell’attività del RLS territoriali per i compiti previsti dalla normativa di legge con i versamento di una quota pari a lire 10.000 annue per dipendente da versare al F.R.S. 626 presso l’Ebap così come previsto dall’Accordo Nazionale del 3/9/96.
I RLS territoriali possono essere contattati presso le sedi dei sottoindicati Organismi Paritetici (OPTA):
Bacino di:
Alessandria - P.zza Valfrè, 32, 5;
Asti - P.zza Cattedrale, 2;
Cuneo - Via Meucci, 1;;
Novara - Via Ploto 2;
Torino - Via Arcivescovado, 5
Vercelli - Largo D’Azzo, 11;
Biella - Via Galimberti, 4/e
V.C.O. - C.so Europa, 27.
2) Nell’ambito aziendale
In applicazione della norma di legge il RLS potrà, in alternativa alla opzione n.1, essere nominato all’interno dell’azienda.
In tal caso i lavoratori dipendenti delle imprese interessate procederanno entro il 30/6/1997 all’elezione del Rappresentante Interno
Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. confermano che l’Accordo Nazionale 3/9/1996 ha demandato alle Organizzazioni nazionali di categoria la definizione delle modalità di elezione nonché delle condizioni necessarie per l’esercizio delle funzioni del RLS interno.
In assenza di tali modalità di elezione, le Organizzazioni Artigiane ritengono che, qualora nell’ambito aziendale si intenda procedere all’elezione del RLS interno, si potrà fare riferimento alle modalità di elezione indicate per le aziende con più di 5 dipendenti, semprechè i lavoratori non vi avessero già provveduto.
Per aziende con più di 15 dipendenti
Nelle imprese che occupano oltre 15 dipendenti il RLS viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. (Art. 18 D.Lgs.vo 626/94).
Modalità di elezione
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato al datore di lavoro il quale, per il tramite della Associazione di appartenenza, comunica all’OPTA il nominativo eletto.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva. La durata dell’incarico è di 3 anni.
I lavoratori dipendenti di aziende con più di 5 dipendenti possono comunicare alle Organizzazioni Sindacali la volontà di procedere all’elezione del RLS.
Costituzione dell’organismo paritetico territoriale OPTA
Il Decreto Legislativo 626/94 prevede inoltre la costituzione di Organismi Paritetici Territoriali (OPTA) tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti del lavoratori
Presso tali Organismi operano i rappresentanti territoriali del lavoratori per la sicurezza.
Al rappresentante territoriale per la sicurezza presso l’OPTA devono pervenire la documentazione e le autocertificazioni dalle aziende in mento alla valutazione del rischi aziendali.
Presso l’OPTA vengono tenuti gli elenchi dei Rappresentanti del lavoratori per la sicurezza e l’elenco dei medici competenti.
Gli OPTA inoltre sono la sede ove si discutono eventuali controversie inerenti l’applicazione delle norme di legge.
CONFARTIGIANATO CNA CASA CGIL CISL UIL
Allegato 6
Scheda per l’elezione dei rappresentanti del lavoratori
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Rappresentante per la sicurezza | |
Elezione avvenuta in data Lavoratori aventi diritto al voto Lavoratori votanti Schede nulle Schede bianche Hanno ottenuto voti: ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ | ____________________________ n° ____________________________ n° ____________________________ n° ____________________________ n° ____________________________ n° ____________________________ |
In relazione ai risultati sopra riferiti è stato/a eletto/a rappresentante per la sicurezza: _____________________________________________________________ In fede. | |
Data, ___________________ | Il segretario di seggio |
Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza
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Data, __________________ | In Fede (firma di tutti i lavoratori) _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ |
Autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi e degli
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 Comma. 11 del D.Lgs.vo 626/94 così come modificato dal D. Lgs.vo 242/96, l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati |
Scheda riassuntiva | |
Al Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla sicurezza c/o OPTA. del Bacino ……………………........ | |
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Descrizione del ciclo produttivo
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Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza | |
• Bacino di Alessandria • Bacino di Asti • Bacino di Biella • Bacino di Cuneo • Bacino di Novara • Bacino di Torino • Bacino di Verbania • Bacino di Vercelli • Bacino di Ivrea (da costituire) Totale a regime | 3 nominativi 3 nominativi 3 nominativi 3 nominativi 3 nominativi 6 nominativi 3 nominativi 3 nominativi ___________ 27 nominativi 3 nominativi ___________ 30 nominativi |
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