Categoria: 2012
Visite: 6526

Tipologia: Accordo rinnovo CIA
Data firma: 25 luglio 2012
Validità: 01.08.2012 - 31.12.2014
Parti: Credito Bergamasco e RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Credito Bergamasco
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1

Addestramento, formazione e aggiornamento professionale

Tutela delle condizioni igienico sanitarie, sicurezza e innovazioni tecnologiche

Accordo Part-time

Art. 2
Responsabile di Filiale
Indennità di Ruolo chiave
Ex Premio di Rendimento (come da allegato al Protocollo d’intesa 7 dicembre 2001)
Indennità chilometriche
Art. 3
Previdenza complementare - Contributo aziendale
Art. 4

  Personale coinvolto nel progetto di riarticolazione delle reti territoriali del Gruppo Banco Popolare - Informativa di gruppo del 16.5.2011 - Con cessione di rami di azienda verso il Creberg, di cui al verbale di accordo del Gruppo Banco Popolare del 27.7.2011 punto 2 (swap 1.8.2011) e personale oggetto di cessione di contratto individuale
Inquadramenti funzionali (Responsabili e Vice di Filiale)
Automatismi inquadramentali
Assegno di permanenza nel livello
Indennità di mobilità - Accordo mobilità del 31.10.1995
Art. 5
Dichiarazione dell’Azienda
Dichiarazione delle parti

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale

Bergamo, il1 giorno 25 luglio 2012, tra il Credito Bergamasco e gli Organismi Sindacali Aziendali delle OO.SS del Credito Bergamasco Fiba/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca

Premesso che
- il Contratto Integrativo Aziendale è scaduto il 31 dicembre 2011;
- con lettera del 29 settembre 2011 l’Azienda ha comunicato alle OO.SS. il recesso dagli accordi aziendali e relativa disapplicazione con effetto a partire dal 1 gennaio 2012;
- con Verbale d’intesa del 14 dicembre 2011 si è data proroga ai predetti accordi sino al 30 giugno 2012;
- in data 28 giugno 2012, a seguito di un incontro fra le Parti l’Azienda ha comunicato alle OO.SS che, al fine di favorire un proficuo confronto, avrebbe dato applicazione ultrattiva, per il tempo destinato alla trattativa e comunque non oltre il 31 luglio 2012, ad alcune specifiche previsioni contrattuali;
- in data 6 luglio 2012 si è avviato il relativo confronto tra le Parti, proseguito nei giorni 10, 17, 25 luglio 2012;
tutto ciò premesso, le Parti ad esito di una articolata fase di confronto, hanno definito quanto segue:
1. il presente accordo costituisce il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, con decorrenza 1.8.2012 - fatte salve diverse esplicite decorrenze - e con scadenza, come previsto dal vigente CCNL, 31 dicembre 2014;
2. quanto convenuto nel presente accordo sostituisce e modifica quanto contenuto, relativamente alle medesime materie, nel Contratto Integrativo Aziendale 30 novembre 2007, confermato per quanto qui non modificato.

Art. 1
Addestramento, formazione e aggiornamento professionale

Gli artt. 16 e 17 vengono cassati e il relativo verbale di accordo del 16/6/1995 cessa di produrre i suoi effetti; in loro sostituzione si applica quanto previsto in argomento dal vigente CCNL e dall’“Accordo in materia di formazione” del 8.3.2011.

Tutela delle condizioni igienico sanitarie, sicurezza e innovazioni tecnologiche
All’art. 18, comma 6 viene aggiunto il seguente paragrafo “L’Azienda, prima di iniziare lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle succursali, convocherà le RSA per l’illustrazione dei progetti”.
All’art. 18 viene cassato l’intero paragrafo “Protocollo aggiuntivo”.
All’art. 19 viene cassata la lettera c).
Il Verbale di accordo del 27/3/1997 cessa di produrre i suoi effetti. Le Parti si incontreranno con l’obiettivo di garantire adeguati standard di sicurezza presso le succursali, in coerenza con quanto previsto in materia all’interno del Gruppo.
Gli artt. 20 e 20/bis vengono cassati; nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni ovvero nel caso che nuovi profili professionali conseguano a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione, troverà esclusivamente applicazione quanto previsto rispettivamente dall’art. 15 e dagli artt. 76 e 84 del CCNL 8.12.2007.

Accordo Part-time
Si applica esclusivamente il Verbale di accordo di Gruppo in materia di part-time del 30.6.2007.