Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2016, n. 47016 - Responsabilità del titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori di rifacimento della stazione ferroviaria per infortunio occorso ad una utente delle ferrovie


 

«In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all' "extraneus" risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo» (Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014, Cinque, Rv. 260947;


 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 01/03/2016

 

Fatto

 

1. Il 26 febbraio 2015 la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano del 16 aprile 2014 che aveva ritenuto P.F. responsabile del reato di lesioni colpose in danno di R.T., fatto contestato come commesso il 3 settembre 2008.
2. All'imputato si addebita, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, impresa appaltatrice dei lavori di rifacimento della stazione ferroviaria di Casteldarne (BZ) relativamente alla realizzazione delle parti metalliche della stazione: di avere omesso di adottare idonee precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta delle persone, con specifico riferimento alla rampa di scale di accesso al sottopassaggio della stazione (capo A - contravvenzione di cui agli artt. 122 e 159, comma 2, lett. b, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81); di avere omesso di assicurare, durante i lavori in cantiere, la viabilità delle persone, in quanto un tavolato di legno intralciava il cammino di lavoratori e/o passeggeri che avevano necessità di salire o scendere lungo la rampa di scale dal sottopassaggio o verso il sottopassaggio, costringendo i pedoni a piegarsi in maniera innaturale (capo B - contravvenzione di cui agli artt. 108 e 159, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2008); di avere omesso di munire la rampa di accesso al sottopasso ferroviario, delimitata da due pareti, di almeno un corrimano (capo C - contravvenzione di cui agli artt. 113, comma 1, ultimo periodo, e 159, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2008); di avere, per colpa sia generica che specifica, in particolare con violazione della normativa sulla prevenzione infortuni di cui al capo A), provocato alla signora R.T. lesioni personali causative della incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo di quasi cinque mesi (capo F); tutti fatti contestati come commessi fino al 3 settembre 2008, i primi, ed il 3 settembre 2008, l'ultimo.
Appare opportuno precisare che la condanna è intervenuta solo in relazione al capo F) - lesioni colpose - in quanto per i capi A) e B) si è dichiarato in primo grado non doversi procedere e la sentenza non è stata impugnata, mentre per quanto riguarda il capo C) esso risulta definito in separato procedimento.
3. Si è ritenuto nelle sentenze di merito, esprimenti doppia valutazione conforme sia sull'an della responsabilità sia sul quantum sanzionatorio, che la signora R.T., di settantasei anni, utente delle ferrovie della Val Pusteria, il 3 settembre 2008 alle ore 18.20 circa, scesa dal treno San Candido - Fortezza alla stazione di Casteldarne, nell'atto di percorrere, come le imponeva la segnaletica presente in stazione, la rampa di scale che conduce verso il sottopassaggio che dal secondo binario porta all'uscita, a causa della presenza di una tavola di legno che era poggiata orizzontalmente rispetto alle scale dopo circa i primi dieci scalini e comunque prima del primo pianerottolo intermedio, trovato, appunto, il passaggio parzialmente ostruito dall'asse, era stata costretta a piegarsi, in maniera innaturale, per passarvi sotto e, nel fare ciò, anche in ragione della mancanza di appositi corrimano, aveva perso l'equilibrio, era caduta e si era procurata gravi lesioni.
4. L'imputato ha tempestivamente presentato ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, che evocano vizi motivazionali e violazioni di legge.
4.1. Con un primo motivo si censura la decisione di merito sotto il profilo della ritenuta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente al nesso di causalità tra la condotta riconducibile all'imputato e l'evento lesivo, nesso di causalità che sarebbe stato erroneamente ritenuto sussistente, non avendo la decisione impugnata, secondo il ricorrente, adeguatamente spiegato perché l'infortunata sarebbe caduta proprio a causa della presenza sulla rampa delle scale della tavola di legno, la cui esatta posizione non sarebbe stata peraltro accertata con la necessaria precisione, né perché la mancanza di un corrimano abbia concorso a causare l'evento dannoso. La Corte di appello, pur dichiarando di aderire alla regola dell'alta probabilità logica di tipo razionale, avrebbe, nella realtà nei fatti, secondo la difesa di P.F., ragionato per congetture e supposizioni, non avendo in particolare spiegato la rilevanza della scelta della signora R.T. di passare al centro della scala, anziché a fianco al muro, al quale si sarebbe potuta, pur nell'assenza del corrimano, appoggiare per sorreggersi.
4.2. Con un secondo motivo si censura ulteriormente la sentenza di merito sotto il profilo della ritenuta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla violazione delle norme anti-infortunistiche, in quanto la signora R.T. si sarebbe trovata nel punto in cui si è verificata la caduta per un fatto anomalo, avendo la società che gestisce le ferrovie aperto al pubblico la stazione nonostante il mancato completamento dei lavori e nonostante l'esistenza di un cantiere ancora aperto, così venendo a costituire una situazione di pericolo di cui non può ritenersi responsabile in alcun modo l'imputato. Dall'asserita insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 590, comma 2, cod. pen. discenderebbe peraltro la necessità di proscioglimento dell'imputato per difetto di querela.
4.3. Con un terzo ed ultimo motivo, infine, P.F., premesso di avere chiesto, contestualmente all'appello avverso la sentenza del 16 aprile 2014, la sospensione del processo e la messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen., introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67, in vigore da 17 maggio 2014, censura la decisione reiettiva dell'istanza della Corte territoriale, che ha stimato l'istituto applicabile solo in primo grado, in considerazione sia del tenore letterale dell'alt. 464-bis cod. proc. pen., che pone, a pena di decadenza, termini di presentazione coincidenti con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ovvero con la presentazione delle conclusioni nell'udienza preliminare, sia della mancanza di norme transitorie nella legge n. 67 del 2014.
Tale decisione è stimata dal ricorrente illegittima ed erronea, in quanto ricorrerebbero, invece, le condizioni, oggettive e soggettive, per l'applicazione della norma e l'imputato, avendo presentato tempestivamente istanza nella prima occasione utile dopo l'entrata in vigore dell'alt. 168-bis cod. pen., avrebbe diritto, trattandosi di istituto di diritto sostanziale, alla "retroattività in mitius", richiamandosi giurisprudenza relativa alla materia ritenuta affine del lavoro di pubblica utilità ed auspicando che la Corte di cassazione aderisca ad una lettura ampia dell'istituto.
 

 

Diritto

 


l. Dal puntuale confronto tra i motivi di appello ed i motivi di ricorso emerge, anzitutto, che i secondi sono, in larga parte, meramente riproduttivi, anche a livello testuale, dei primi e che le doglianze, già sottoposte al giudice dell'appello e dallo stesso motivatamente disattese, vengono sostanzialmente riproposte alla Corte di legittimità. Ciò posto, il primo due motivi di ricorso è inammissibile, mentre gli altri due sono infondati.
1.1. Quanto al primo, infatti, alle censure riguardanti il nesso di causalità, ha già, con adeguata e logica motivazione, immune da vizi sindacabili nel giudizio di legittimità, fornito risposta la Corte di appello, la cui motivazione si salda, trattandosi di doppia decisione conforme, con quella del Tribunale. I giudici di merito, in particolare, hanno spiegato sia perché debba ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato, che non ha dato le opportune disposizioni né ha vigilato affinché l'asse di legno non venisse abbandonata dai suoi collaboratori nella insolita e pericolosa situazione in cui era al momento del passaggio dell'anziana donna, proveniente dalle carrozze ferroviarie e diretta verso l'uscita della stazione, e che non ha installato né ha fatto installare un corrimano, e la caduta della vittima, sia perché non possa dirsi abnorme né imprevedibile la presenza di passeggeri in una stazione riaperta al pubblico già da quarantacinque giorni e con un cantiere in funzione al quale l'impresa dell'imputato stava lavorando, non essendo ancora terminati i lavori commissionati.
1.2. In relazione al secondo motivo di ricorso, incentrato sulla asserita inapplicabilità al caso di specie della disciplina antinfortunistica, i giudici di merito hanno precisato che le norme antinfortunistiche mirano a salvaguardare anche l'incolumità dei terzi estranei ai cantieri ed alle lavorazioni e che l'eventuale ulteriore colpa dei responsabili dell'ente ferroviario non vale ad escludere la responsabilità del sig. P.F..
La prima affermazione è sicuramente corretta ed in linea con il costante orientamento della S.C., secondo cui (ormai superata una lontana, oltre che minoritaria, lettura secondo cui le norme antinfortunistiche sarebbero poste a tutela non di qualsivoglia persona che si trovi fisicamente presente sul luogo ove si svolge l'attività lavorativa, ma di coloro che versino quanto meno in una situazione analoga a quella dei lavoratori e che si siano introdotti sul luogo del lavoro per qualsiasi ragione perché a questo connessa: Sez. 4, n. 7924 del 05/01/1999, Caldarelli, Rv. 214246) la cerchia dei destinatari della tutela prevenzionistica che il datore di lavoro deve apprestare include tendenzialmente, fatte salve le specificità dei singoli casi (si sono talora presentate situazioni di persone introdottesi abusivamente in cantieri chiusi, il che non è certo la situazione della p.o. sig.ra R.T., che, scesa dal treno sul quale aveva viaggiato, percorreva una stazione aperta al pubblico verso l'uscita), include anche i soggetti estranei alla categoria dei lavoratori. Ed infatti: «In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all' "extraneus" risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo» (Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014, Cinque, Rv. 260947; «In tema di omicidio colposo ricorre l’aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività» (Sez. 4, n. 10842 del 07/02/2008, Caturano e altro, Rv. 239402);
«In materia di infortuni sul lavoro, l'imprenditore assume la posizione di garante della sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati e dei soggetti a questi equiparati, ma anche nei confronti delle persone che - pur estranee all'ambito imprenditoriale - vengano comunque ad operare nel campo funzionale dell'imprenditore medesimo» (Sez. 4, n. 6348 del 18/01/2007, Chiarini, Rv. 236105);
«In tema di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'Impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod. pen.. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma, cod. pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi» (Sez. 4, n. 11360 del 10/11/2005, dep. 2006, Sartori e altri, Rv. 233662);
«In materia di prevenzione infortuni, l'art. 1 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, espressamente richiamato dal capo 1 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, allorquando parla di "lavoratori subordinati e ad essi equiparati" non intende individuare in costoro i soli beneficiari della normativa antinfortunistica, ma ha la finalità di definire l'ambito di applicazione di detta normativa, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa, salvo, poi, nel successivo art. 2, escluderne talune in ragione del loro oggetto, perché disciplinate da appositi provvedimenti. Pertanto, qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, ex art. 3, comma secondo, dello stesso d.P.R. n. 547 del 1955, non occorre altro per ritenere obbligato chi esercita, dirige o sovrintende all'attività medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dai citati d.P.R. 547 del 1955 e 164 del 1956; obbligo che prescinde completamente dalla individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge la tutela approntata dal legislatore. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 cod. pen. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, stesso codice, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione» (Sez. 4, n. 2383 del 10/11/2005, dep. 2006, Losappio ed altri, Rv. 232916).
In conseguenza, non vi è dubbio che, alla stregua delle puntuali informazioni fornite e dalle logiche valutazioni svolte dai giudici di merito, l'infortunio occorso alla sig.ra R.T. fu esplicazione del rischio lavorativo incombente (anche) sull'imputato, che era chiamato a governarlo. 
Del resto, l'eventuale, concorrente, responsabilità della società ferroviaria non elide, secondo regola generale, quella, positivamente emersa, di P.F..
1.3. Quanto, infine, al terzo motivo, deve osservarsi che giurisprudenza ormai costante della S.C., dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, essendo fondata su persuasivi e stringenti argomenti logico-sistematici, ritiene che «Nel giudizio di appello l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., attesa l'incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e la mancanza di una specifica disciplina transitoria (In motivazione la Corte ha precisato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, non implica alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior" da riferirsi esclusivamente alle disposizioni che definiscono i reati e le pene)» (così Sez. 4, n. 43009 del 30/09/2015, Zoni, Rv. 265331; in senso conforme, Sez. 5, n. 35721 del 09/06/2015, Gasparini e altri, Rv. 264259; Sez. 4, n. 27071 del 24/04/2015, Frasca, Rv. 263815; Sez. 3, n. 22104 del 14/04/2015, Zheng, Rv. 263666; Sez. 2, n. 26761 del 09/03/2015, Lariccia, Rv. 264221; Sez. fer., n. 42318 del 09/09/2014, Valmaggi, Rv. 261096; Sez. fer., n. 35717 del 31/07/2014, Ceccaroni, Rv. 259935).
4. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 01/03/2016.