Tipologia: Accordo Interconfederale Intercategoriale
Data firma: 19 giugno 1997
Parti: Cna, Confartigianato, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Sardegna
Fonte: EBNA

Sommario:

 Premessa
Allegati
Allegato 1- Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
Allegato 2 - Organismo paritetico territoriale (OPTA)
Allegato 3 - Regolamentazione per il funzionamento del comitato paritetico regionale costituito ai sensi dell’A.I. 3/9/96 (CPRA)
Allegato 4 - Regolamentazione per il funzionamento degli organi paritetici territoriali costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9196 (OPTA)
 

Allegato 5 - Regolamentazioni per il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9/96
A. Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti esclusi apprendisti assunti con CFL)

B. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti, esclusi apprendisti e assunti con CFL)
 


Accordo Interconfederale Intercategoriale tra Cna, Confartigianato, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil

Convengono
1. Di costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato ( All. 1 - Atto di costituzione).
1.1 Il CPRA ha sede presso l’Ebas, che ne curerà la segreteria tecnica, 1.2 L’Organismo regionale è paritetico. I componenti sono espressi in numero di 1 da ogni parte sociale. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle parti, alla segreteria tecnica entro la data indicata al punto 1.
1.3 La carica dei componenti del CPRA ha durata quadriennale.
2. Di definire l’ambito territoriale per la costituzione degli Organismi paritetici.
Nell’immediato si fa riferimento agli ambiti territoriali già definiti per le sedi di Bacino, ferma restando la successiva verifica ed autorizzazione a livello regionale.
2.1 Tali Organismi paritetici territoriali sono costituiti entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo (All.2 - Atto di costituzione).
2.2. L’Organismo territoriale è composto da non più’ di 7 componenti espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle parti, alla segreteria tecnica presso l’Ebas entro la data indicata al punto 2.1. La riunione di insediamento dell’OPTA sarà promossa dal CPRA d’intesa con le parti territoriali.
La carica dei componenti dell’OPTA ha durata quadriennale. 2.3 Il funzionamento dell’attività degli organismi territoriali verrà garantito con risorse impegnate a tale scopo dall’Ente Bilaterale. L’EBAS si doterà di apposito regolamento per la gestione operativa degli organismi.
3. Di definire le modalità di accantonamento della quota in carico alle imprese.
3.1 La quota è pari a Lit. 10.000 per ciascun dipendente, di cui Lit. 8.000 per l’attività del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale e Lit. 2.000 per la funzionalità della segreteria tecnica e di coordinamento del CPRA. Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a Lit.25.000 di cui Lit.10.000 per la costituzione del rappresentanti territoriali alla Sicurezza a Lit.15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge. Ogni impresa è tenuta al versamento entro il 31 ottobre di ogni anno presso il Fondo Relazioni Sindacali con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 giugno dello stesso anno. Per l’anno in corso il versamento sarà effettuato entro il 31 ottobre 1997.
3.2 In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i lavoratori a domicilio, lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
3.3 Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoranti a domicilio, lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, lavoratori assunti ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 18/4/62 n.230 (lavoratori stagionali). Per i lavoratori con contratto part-time i contributo è dovuto in misura intera.
3.4 Le imprese che, alla data del versamento, hanno in forza esclusivamente lavoratori per i quali il versamento è escluso, rientrano nell’attività dei Rappresentanti per la Sicurezza, pertanto sono tenute ad un versamento unico (Lire 10.000 per le imprese artigiane, Lire 25.000 per le imprese non artigiane).
3.5 l’Ebas si doterà di apposito regolamento per la gestione delle somme.
4. Di provvedere al finanziamento delle attività formativa, in attuazione del D.Lgs.vo 626/94, sia con risorse eventualmente previste dal sistema degli enti sia attraverso l’individuazione di forme di finanziamento pubblico. I programmi formativi riferiti ai rappresentanti territoriali alle sicurezza, saranno finanziati, sulla base delle esigenze individuate dal CPRA con risorse impegnate a tale scopo dall’Ente Bilaterale.
5. Per le imprese di cui al punto 6 A.I. 3/9/96, in applicazione del comma 6.3, si conviene che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 5 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’interno dell’azienda. Le OO.AA. sono tenute a confermare la data dell’assemblea dandone comunicazione alle OO.SS, richiedenti entro 2 gg. dalla data prevista.
6. L’accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, Cna, Casa, ClaaI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’accordo. L’accordo, sino alla data stipulata dei CCNL, si applica - per i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie. Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti del numero di dipendenti previsto dalla norma. Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal CCNL e i versamenti a favore del rappresentante alla sicurezza non vengono effettuati tramite l‘Ente Bilaterale.

Allegati
Allegato 1
Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)

1 È costituito in data odierna, tra le parti firmatarie del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato, di seguito chiamato CPRA. Il CPRA ha sede presso L’Ente Bilaterale Regionale, che ne curerà la segreteria tecnica.
1.1 Tale Organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nelle imprese, avrà i seguenti compiti:
• promuovere, monitorare e coordinare l’attività degli organismi paritetici territoriali
• individuare, in ambito regionale, con l’apporto sistematico degli organismi paritetici territoriali e dell’osservatorio regionale, i fabbisogni, al fine di proporre le iniziative conseguenti;
• raccogliere e archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza, tutela della salute, al fine della loro diffusione;
• raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza
• raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali dovessero decidere;
• promuovere e programmare l’attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori e ai datori di lavoro;
• interloquire con gli Enti istituzionali preposti per promuovere e qualificarne le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l’adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l’attività di vigilanza;
• effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale;
• fornire, anche sulla base delle indicazioni del CPNA, orientamenti applicativi
• comporre eventuali controversie non risolte a livello territoriale sottoposte dall’OPTA o da una delle parti componenti l’OPTA, attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute dei lavoratori nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidano di demandare.
1.2 Il CPRA è composto da 7 componenti espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
1.3 Il Comitato è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e da un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati a partire dalla prima riunione utile per l’insediamento dell’Organismo regionale e restano in carico per un biennio.

Allegato 2
Organismo paritetico territoriale (OPTA)

1. È costituito, in data odierna, tra le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo 1’Organismo Paritetico Territoriale Artigianato, di seguito chiamato OPTA.
1.1 Tale Organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza nei luoghi di lavoro dei diversi comparti produttivi. Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative anche formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro. Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione che saranno verificati in sede di CPRA.
1.2 L’OPTA procede all’analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati fomiti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
1.3 L’OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione tra le parti previsti dal D.Lgs. 626/94; al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettua, sulla base dei dati fomiti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione.
1.4 L’OPTA, inoltre, può fornire agli organi di vigilanza e controllo competenti per territorio indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
1.5 L’OPTA riceve, con relativa comunicazione, l’elenco dei responsabili (del servizio di prevenzione e protezione, dell’evacuazione, dell’antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve, inoltre, le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese.
1.6 L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 19 D.Lgs.vo n..626/94, avviene alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto al seguente punto. A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.
1.7 L’Associazione a cui l’impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà assicurare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l’accesso all’impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.
1.8 Fermi restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.
1.9 Per le imprese di cui al punto 6 A.I. 319/96, in applicazione del comma 6.3, Si conviene che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 5 gg., alle OO.AA costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’interno dell’azienda. Le OO.AA. sono tenute a confermare la data dell’assemblea dandone comunicazione alle OO.SS. richiedenti entro 2 gg. dalla data prevista.
2. Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, queste provvedono a dare opportuna comunicazione all’OPTA circa la composizione degli stessi.
2.1 Nel caso in cui le imprese aderiscano ai servizi esterni non promossi dalle associazioni territoriali l’Organismo paritetico riscontra la conformità del contenuto della comunicazione circa la composizione e la qualificazione di tale servizio.
2.2 Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa comunicazione all’Organismo paritetico direttamente o attraverso l’associazione territoriale di appartenenza.
2.3 L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente Accordo.
2.4 L’OPTA è composto da non più di 7 componenti espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali (1 per singola Organizzazione).
2.5 L’Organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle organizzazioni Artigiane ed un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati dalla prima riunione utile per l’insediamento dell’OPTA e restano in carica per un biennio.

Allegato 3
Regolamentazione per il funzionamento del comitato paritetico regionale costituito ai sensi dell’A.I. 3/9/96 (CPRA)

1. Per il funzionamento del CPRA si utilizza una parte (L.2.000) delle L.10.000 per dipendente versate dalle imprese ai sensi dei punti 4.11 e 4.12 dell’A.I 3/9/96.
2. Sulla base di quanto previsto al punto 4.13 dell’A.I. 3/9/96, le risorse per il funzionamento degli RLST e del CPRA verranno raccolte tramite versamenti delle imprese al Fondo Relazioni Sindacali. Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali in applicazione delle procedure previste dall’Accordo Interconfederale 3/9/96 non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, sono tenute a versare al Fondo Relazioni Sindacali L.19.000 annuali per ogni dipendente in forza al 30 Giugno. Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle Confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a L.25.000 di cui L.10.000 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza e L.15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge. Viene costituita all’interno dell’Ebas una Commissione paritetica di controllo, per verificare il flusso dei versamenti ed operare una corretta divisione delle risorse per le rispettive finalità (L. 7.500 per la rappresentanza sindacale, L.1.500 per le attività comuni, L.8.000 per i RLST, L.2.000 per il CPRA).
3. Compiti del CPRA: L’organismo promuove e coordina l’attività degli OPTA, predisponendo anche modalità omogenee di funzionamento degli stessi.
Ha funzioni di individuazione dei fabbisogni in materia di sicurezza nei lavoro e di definizione di proposte di iniziativa, con il contributo degli OPTA e degli Osservatori regionali di categoria contrattualmente previsti. Il CPRA promuove e programma l’attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alle sicurezza dei lavoratori e degli artigiani, predisponendo a tal fine moduli formativi adeguati e specifici per ogni figura di rappresentanza. Il CPRA predispone il necessario materiale di informazione e formazione per gli OPTA, i RLS, i lavoratori e le imprese. Il CPRA realizza un rapporto con i poteri pubblici preposti alla sicurezza (Regione ed altri Enti istituzionali) al fine di definire criteri omogenei di intervento nel settore, compresa l’attività di vigilanza. Il CPRA raccoglie, archivia e divulga le esperienze territoriali ed aziendali su sicurezza e prevenzione; esercita un monitoraggio sullo stato di applicazione del D.Lgs. 626/94 e degli accordi applicativi previsti. Il CPRA costituisce un archivio con gli atti costitutivi degli OPTA e gli elenchi nominativi del componenti degli OPTA e dei rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori e dei responsabili alla sicurezza delle imprese. Il CPRA infine svolge un ruolo di composizione delle controversie ad esso sottoposte dagli OPTA congiuntamente o singolarmente da una delle parti sindacale o artigiana presenti nell’OPTA.
4. L’organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane ed un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati nella riunione d’insediamento del CPRA e restano in carico per un biennio.

Allegato 4
Regolamentazione per il funzionamento degli organi paritetici territoriali costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9196 (OPTA)

1. L’Ente Bilaterale interviene a garanzia del funzionamento dell’attività degli organismi territoriali così come previsto dal punto 1.3 dell’Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/96.
2. Le risorse necessarie verranno impegnate dall’Ente Bilaterale, così come previsto dal punto 2.3 dell’accordo Interconfederale regionale del 19.06.1997.
3. Compiti dell’OPTA:
L’organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza nei luoghi di lavoro dei diversi comparti produttivi. Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro. Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa che saranno verificati in sede di CPRA. L’OPTA procede all’analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
L’OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione; al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione. L’OPTA, inoltre, può fornire agli organi di vigilanza e controllo competenti per territorio indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell’intero arco dei compiti ad esse assegnati, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
L’OPTA riceve con relativa comunicazione l’elenco del responsabili (del Servizio di Prevenzione e Protezione, dell’evacuazione, dell’antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonché dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; riceve le designazioni dei Medici Competenti effettuate dalle imprese. L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dall’accordo 3/9/96.
4. L’Organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati nella prima riunione utile per l’insediamento dell’OPTA e restano in carica per un biennio.
5. L’Ente Bilaterale, al fine di garantire la funzionalità degli organismi territoriali cosi come previsto al punto 1, stanzierà ogni anno un importo per la voce specifica di spesa sulla base delle disponibilità di bilancio.
6. Gli stanziamenti per l’anno 1997 verranno finalizzati al funzionamento della struttura tecnica fornita dall’EBAS e ai 2 coordinatori previsti dal punto 2.5 dell’Accordo Interconfederale Regionale attuativo del D.Lgs. 626/94 (all.2 Organismo Paritetico Territoriale).
7. Ogni anno le suddivisioni delle risorse per singolo bacino verranno effettuate sulla base delle imprese artigiane con dipendenti desumibili dalla banca dati in possesso dell’Ebas.
8. Il Comitato di Gestione dell’Ebas verifica, nel corso dell’anno, la funzionalità delle strutture territoriali e l’eventuale compatibilità delle risorse impegnate.

Allegato 5
Regolamentazioni per il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9/96
A. Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti esclusi apprendisti assunti con CFL).

1. Nell’ambito territoriale definito per gli OPTA, vengono istituiti i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza (di seguito denominati RLST), formalizzati dalle OO.SS. firmatarie dell’A.I. Reg.le del 19.06.1997.
I Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza potranno essere designati eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate.
2. Concorrono al finanziamento del RLST le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall’Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza. Il finanziamento, ai sensi del punto 4.11 A.I. 3/9/96, risulta pari a L.10.000 annue per dipendente. Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a L.25.000 di cui L.10.000 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza e L.15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge. Sulla base di quanto previsto al punto 4.13 dell’A.I. 319/96, le risorse per il funzionamento degli RLST e del CPRA verranno raccolte tramite versamenti delle imprese al Fondo Relazioni Sindacali. Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall’Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, sono tenute a versare al Fondo Relazioni Sindacali L.19.000 annuali per ogni dipendente in forza al 30 Giugno. Viene costituita all’interno dell’Ebas una Commissione paritetica di controllo, per verificare il flusso dei versamenti al Fondo Relazioni Sindacali ed operare una corretta divisione delle risorse per le rispettive finalità (L.7.500 per la rappresentanza sindacale, L.1.500 per le attività comuni, L.8.000 per i RLST, L.2.000 per il CPRA).
3. Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il 20 del mese successivo a quello in cui effettuano l’assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base dei lavoratori in forza al termine del primo mese nel quale si effettuano le assunzioni. Per “imprese di nuova costituzione” si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell’anno si dotano di personale dipendente. I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di assunzione, l’importo del contributo a favore del Fondo Relazioni Sindacali preceduto della dicitura “Contr.Ass.Contr.” e dal codice “W 150”. Il versamento verrà effettuato entro il 20 del mese successivo, data di scadenza del DM10. Le imprese tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali sia agli adempimenti relativi all’accordo Interconfederale Nazionale 3/9/96 per il finanziamento del Rappresentante Territoriale della Sicurezza, potranno sommare gli importi a favore del Fondo ed effettuare un unico versamento.
4. Le risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista per i RLST, derivano dall’utilizzo di una parte (L.8.000) delle L.10.000 a dipendente, versate dalle imprese ai sensi del punto 4.11 dell’A.I. 3/9/96.
5. I RLST, trascorsa la fase transitoria, pur rientrando nel sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti, non possono identificarsi nei rappresentanti sindacali di bacino previsti dall’A.I. 21/7/88.
6. I RLST, qualora siano lavoratori, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.
7. I RLS e i RLST sono consultati (sulle materie previste dal D.Lgs. 626/94) nella sede dell’OPTA, tramite l’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
8. L’accesso ai luoghi di lavoro del RLST avviene alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il RLST deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, per permettere alla componente datoriale stessa di indicare una a più persone delegate all’accesso ai luoghi di lavoro assieme al RLST. Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta l’Associazione a cui l’impresa interessata e iscritta, o ha dato mandato deve confermare la propria disponibilità e l’accesso all’impresa dovrà avvenire entro i successivi 7 giorni. Il RLST procederà comunque nell’esercizio delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti anche in caso di mancata conferma. I termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti del lavoratore in casi di pericolo grave ed immediato.
9. Il RLST esercita le proprie attribuzioni di conoscenza, di consultazione e di formulazione di pareri (previsto dall’art. 19 comma e) e seguenti del D.Lgs. 626/94) presso la sede dell’OPTA. Le aziende pertanto devono inviare presso la sede degli OPTA le autocertificazioni coi risultati finali delle valutazioni del rischio, anche tramite i servizi di prevenzione.
10. Qualora i RLST siano dipendenti delle imprese, hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, per l’intera durata del loro mandato con richiesta avanzata dalle OO.SS. che li hanno formalizzati. Al lavoratore RLST viene garantita la conservazione del posto.
11. I RLST restano in carica per tre anni
12. Per lo svolgimento dell’attività ai RLST sono riconosciute le risorse accantonate provvisoriamente presso il Fondo Relazioni Sindacali che provvederà alla ripartizione degli accantonamenti per gli ambiti territoriali individuati sulla base della documentazione che, congiuntamente OO.SS. presenteranno

B. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti, esclusi apprendisti e assunti con CFL).
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno all’azienda di seguito denominato RLSA) è eletto dai lavoratori nell’ambito delle RSU, o, in assenza, fra gli stessi lavoratori.
2. Per le imprese di cui al punto 6 A.I. 3/9/96, in applicazione del comma 6.3, si conviene che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 5 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’interno dell’azienda. Le OO.AA. sono tenute a confermare la data dell’assemblea dandone comunicazione alle OO.SS. richiedenti entro 2 gg. dalla data prevista.
3. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
4. Per l’elezione i lavoratori nominano il segretario di seggio che redige anche il verbale delle elezioni e lo invia al datore di lavoro.
5. il datore di lavoro comunica all’OPTA il nominativo del RLSA eletto.
6. Il RLSA resta in carica per 3 anni.
7. Al RLSA vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
Il RLSA deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l’utilizzo del permesso. Non vengono calcolate nel monte ore, le ore autorizzate per gli adempimenti previsti all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 lettere b), e), d), g), i), l).
8. Per l’espletamento del proprio incarico l’azienda dovrà fornire al RLSA del proprio incarico l’azienda dovrà fornire al RLSA le informazioni richieste e permettere la consultazione del documento sulla valutazione dei rischi.
Di tali notizie il RLSA è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale (art. 19 del D.Lgs. 626/94 comma 1 lettere e) ed f). Il RLSA può formulare proprie proposte che devono risultare nel modulo della consultazione.
9. Il RLSA può chiedere la convocazione della riunione periodica prevista dall’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 626/94 in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Di norma le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.