Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 25 ottobre 2016
Disciplina dell'addestramento teorico pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci.
G.U. 11 novembre 2016, n. 264
IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of training, certification and watchkeeping for seafarers (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla convenzione STCW '78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/2, paragrafo 2, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 12 del codice STCW e la Tabella A-VI/2-2, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1991, n. 435 relativo all'approvazione del regolamento della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5;
Visto decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il decreto direttoriale 28 gennaio 2008 relativo alla «Disciplina dell'addestramento teorico pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci»;
Considerata la necessità di dare piena attuazione alla sopra citata regola VI/2, paragrafo 2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata, la corrispondente sezione A-VI/2 paragrafi da 7 a 12 e la tabella A-VI/2-2 del codice STCW;
Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 0027628 del 13 ottobre 2016;
Decreta:
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'addestramento teorico-pratico che il personale marittimo deve effettuare per ottenere la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci, in conformità alla regola VI/2, paragrafo 2, dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, alla corrispondente sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 12 e alla tabella A-VI/2-2 del codice STCW.
2. Ai fini del presente decreto, per battello di emergenza veloce si intende il «fast rescue boat» così come indicato nel capitolo III della Convenzione SOLAS citata in premessa.
3. Ai fini del presente decreto, per personale marittimo si intende il personale iscritto nelle matricole della gente di mare.
Art. 2
Requisiti per il conseguimento del certificato
1. Per conseguire il certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci, occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci (MAMS);
b) aver svolto con esito favorevole il corso di addestramento teorico pratico, in conformità agli standard di competenza di cui alla sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 12 ed alla tabella A-VI/2-2 del codice STCW, secondo le modalità di cui al successivo art. 3.
Art. 3
Organizzazione del corso
1. Il corso di addestramento teorico pratico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ha una durata non inferiore alle 24 ore.
2. Al corso di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili.
3. Per le esercitazioni pratiche, della durata minima di 12 ore, i candidati devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 5 guidati almeno da un istruttore per gruppo.
4. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato A del presente decreto.
5. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 4, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
6. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C del presente decreto.
Art. 4
Accertamento delle competenze
1. Al completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e da due membri costituiti dal direttore del corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito l'abilità pratica, nello svolgimento delle operazioni di preparazione all'imbarco, ammaino, conduzione, recupero infortunato dall'acqua e trasferimento in un posto sicuro, recupero del battello di emergenza veloce. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). Per accedere alla prova pratica il candidato deve aver superato la prova scritta. L'esame è superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
3. Al candidato che supera l'esame, è rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato E del presente decreto.
Art. 5
Rilascio e rinnovo del certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci
1. Il certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci, come da modello in allegato F, è rilasciato dall'Ufficio di iscrizione del marittimo, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Il certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci ha validità quinquennale.
3. Per ottenere il rinnovo, entro la data di scadenza del certificato occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo il programma di cui al successivo art. 6. La data di scadenza del certificato così rinnovato decorrerà dalla data di completamento del corso di aggiornamento.
4. Il rinnovo del certificato è effettuato dall'Ufficio di iscrizione del marittimo, mediante l'annotazione sul retro del certificato MABEV dell'estensione di validità di ulteriori cinque anni, previa esibizione dell'attestato o degli attestati di aggiornamento dell'addestramento (refresher training).
Art. 6
Aggiornamento dell'addestramento (Refresher training)
1. L'aggiornamento dell'addestramento di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci, della durata di almeno 12 ore, è effettuato in maniera completa a terra, presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei ai sensi del comma 4 dell'art. 3 allo svolgimento del corso, secondo il programma di cui all'allegato G, oppure parte a terra della durata di almeno 8 ore (secondo il programma di cui all'allegato G1) e parte a bordo (secondo il programma di cui all'allegato G2). Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 20 persone in ragione al numero degli istruttori, secondo i criteri di cui al comma 3, dell'art. 3 e delle attrezzature disponibili.
2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso di aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento.
3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello in allegato H ai candidati risultati idonei.
4. Gli addestramenti di cui al programma in allegato G2, quale completamento del percorso dell'aggiornamento, sono svolti a bordo della nave, sotto la supervisione e responsabilità della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 71, che a tal fine provvede a designare uno o più «responsabili dell'addestramento» che organizzano e svolgono l'addestramento a bordo. Gli stessi devono aver frequentato il corso di addestramento di cui al presente decreto e non devono essere membri dell'equipaggio.
5. La Compagnia di navigazione assicura che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo, non interferiscano con le normali attività operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la normativa vigente.
6. Al termine dell'addestramento effettuato a bordo, il responsabile dell'addestramento rilascia una dichiarazione come da modello allegato I.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2016
Il comandante generale: Melone
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G
Allegato G1
Allegato G2
Allegato H
Allegato I