Tipologia: CIA
Data firma: 21 ottobre 2013
Validità: 21.10.2013 - 31.12.2015
Parti: Ala Assicurazioni e RSA/Fisac-Cgil, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Ala Assicurazioni
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Ambito di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Relazioni sindacali
Capitolo primo - Orario di lavoro
Art. 3 - Orario di lavoro
Art. 4 - Orario flessibile
Art. 5 - Permessi
Art. 6 - Ferie / Festività
Art. 7 - Permessi per motivi di studio
Art. 8 - Utilizzazione in via collettiva dei permessi relativi a festività abolite
Art. 9 - Aspettativa
Art. 10 - Rapporti e orario di lavoro a tempo parziale
Capitolo secondo - Indennità al personale - Trasferte e missioni
Art. 11 - Buoni pasto
Art. 12 - Riconoscimenti a lavoratori studenti
Art. 13 - Incentivi alla mobilità pubblica
Art. 14 - Trattamenti di trasferta e missione
Capitolo terzo - Previdenza ed assistenza integrativa
Art. 15 - Previdenza integrativa
Art. 16 - Trattamento caso morte e invalidità permanente da malattia
  Art. 17 - Trattamento caso morte e invalidità permanente da infortuni
Art. 18 - Assistenza sanitaria impiegati sino al 6° livello
Art. 19 - Assistenza sanitaria funzionari
Capitolo quarto - Agevolazioni per i dipendenti

Art. 20 - Prestito per l'acquisto "Prima casa"
Art. 21 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Art. 22 - Altri prestiti
Art. 23 - Polizze personali stipulate dai dipendenti con la società
Capitolo quinto - Area produttività

Art. 24 - Premi di produttività aziendale
Capitolo sesto - Temi programmatici
Art. 25 - Istruzione e qualificazione professionale
Art. 26 - Informazione funzionari
Art. 27 - Formazione
Art. 28 - Pari opportunità
Art. 29 - "Mobbing"
Art. 30 - Tutela della salute
Art. 31 - Strumenti informatici in dotazione alle RSA
Art. 32 - Vacanza contrattuale
Art. 33 - Telelavoro a domicilio volontario
Art. 34 - Decorrenza e durata
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 21 Ottobre 2013 in Milano, tra Ala Assicurazioni spa […] e la Rappresentanza Sindacale Aziendale Fisac/Cgil […], la rappresentanza Sindacale Aziendale Snfia […], si conviene e si stipula il seguente contratto integrativo aziendale

Ambito di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al Personale dipendente di Ala Assicurazioni spa in servizio alla data di stipula, o successivamente assunto, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal vigente CCNL per la disciplina dei rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il personale dipendente non dirigente.

Art. 2 - Relazioni sindacali
Considerato il reciproco interesse nel coinvolgimento dei Dipendenti nei processi di rinnovamento e valutata la sempre crescente importanza che assume un'informazione preventiva, la Direzione Aziendale si impegna a valorizzare i momenti di interazione con le rappresentanze dei lavoratori.
2.1) Fermo restando quanto previsto dal CCNL in tema di informazione, l'incontro di cui all'art. 10, su richiesta delle RSA, verrà effettuato semestralmente.
2.2) L'Impresa, inoltre, informerà le RSA su processi di ristrutturazione tali da comportare significative modifiche nell'organizzazione del lavoro e sui programmi di introduzione o sviluppo di procedure automatizzate che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali, ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa del personale.
La data di ciascun incontro sarà comunicata con congruo anticipo alle RSA, le quali potranno far pervenire alla Direzione Aziendale, in tempo utile, un elenco degli argomenti di loro pertinenza da loro proposti.
In occasione di ogni incontro le RSA potranno esprimere valutazioni ed indicazioni intese a contribuire alla migliore soluzione dei problemi trattati.
È altresì facoltà delle RSA avanzare proposte alla Direzione Aziendale, anche al di fuori degli incontri previsti nei commi precedenti, e richiedere notizie specifiche legate alla tutela della condizione lavorativa e della professionalità dei lavoratori
2.3) L'Impresa riconosce la valenza degli art. 49, 50, 51 del CCNL in tema di pari opportunità, tutela della salute e mobbing ed accorderà, su richiesta, appositi incontri per la verifica della corretta applicazione di detti articoli.

Capitolo primo - Orario di lavoro
Art. 3 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro in vigore presso la Ala Assicurazioni spa è il seguente:
dal lunedì al giovedì:
mattino dalle ore 9,00 alle ore 13,00
pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00
al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 13,30
nei semi-festivi: dalle ore 9,00 alle ore 13,00
semi-festivi di venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,00
Nota a verbale:
Il personale di cui al punto 2 dell'art. 101 CCNL, tenuto ad osservare un orario di lavoro settimanale di 37 ore nella giornata di venerdì osserverà l'orario di uscita alle 14,00.

Art. 4 - Orario flessibile
4.1) Fasce di flessibilità
Premesso che l'orario di lavoro vigente presso la Ala Assicurazioni spa è determinato dall'art. 3 del presente Contratto Integrativo Aziendale, il personale amministrativo può gestire autonomamente, giorno per giorno, il momento dell'inizio e del termine dell'attività lavorativa, all'interno delle […] fasce di flessibilità
[…]
L'intervallo mensa di un'ora è usufruito tra le ore 13,00 e le ore 14,30 nei giorni dal lunedì al giovedì.
La flessibilità non è applicabile nei giorni di assenza, anche parziale, del Dipendente, per:
a) mezza giornata di ferie in entrata;
b) permessi retribuiti e non retribuiti che interessino, anche parzialmente, la fascia di flessibilità all'inizio dell'orario di lavoro;
c) malattia e infortunio;
d) in caso di manifestazioni sindacali (assemblee, scioperi o simili).
Pertanto, per i casi di cui sopra, viene convenzionalmente ripristinato l'orario di lavoro di cui all'art. 3 del presente Contratto Integrativo Aziendale. 
Restano esclusi i permessi di donazione del sangue (con applicazione dell'orario flessibile in caso di mancata donazione che comporti il rientro in servizio), dei permessi per servizio e dei permessi sindacali che interessino l'inizio dell'orario di lavoro per i quali permane la flessibilità in uscita;
4.2) Fasce di rigidità
Esistono pertanto fasce di rigidità durante le quali tutti i dipendenti devono essere presenti al lavoro
[…]
4.3) Compensazione mensile
La compensazione dei tempi di lavoro, che sarà al minuto primo, deve avvenire nell'ambito delle previste fasce di flessibilità e nel corso del mese, con la possibilità di riportare al mese successivo non più di otto ore, sia in difetto che in eccesso, rispetto al normale orario contrattuale.
Le eventuali ore o frazioni eccedenti il saldo positivo di otto ore quindi, non potranno essere retribuite né esser riportate al mese successivo né potranno essere considerate lavoro straordinario o convertite in ferie o permessi retribuiti.
Il superamento del saldo negativo di otto ore costituirà, a tutti gli effetti inosservanza dell'art. 101 del vigente CCNL e le eventuali ore o frazioni oltre il predetto limite saranno trattenute sulla prima retribuzione utile.
Il recupero dei debiti di flessibilità è consentito, sempre su base mensile, anche oltre le fasce di flessibilità in uscita, per "scorrimento" oltre le stesse, con il limite massimo delle dieci ore giornaliere di lavoro.
4.4) Orari concordati individualmente
Ai dipendenti con figli di età inferiore a 5 anni compiuti, l'Azienda si rende disponibile a valutare personalizzazioni individuali degli orari di cui all'art. 4.
Per usufruire di tale agevolazione il dipendente dovrà farne richiesta all'Ufficio Risorse Umane motivandone le ragioni con idonea documentazione (orari Asili Nido o scuole Materne). L'Ufficio Risorse Umane autorizzerà temporaneamente, compatibilmente con le esigenze Aziendali, il Dipendente all'utilizzo degli orari concordati.
4.5) Ritardi […]
4.6) Straordinari

L'effettuazione di lavoro straordinario, fatte salve le norme di legge e di contratto che disciplinano la materia, è possibile, previa autorizzazione scritta preventiva del Responsabile Capo Servizio, solo dopo aver svolto le ore ordinarie giornaliere previste dall'articolazione dell'orario di lavoro aziendale.
Il venerdì la prestazione di lavoro straordinario sarà possibile solo dopo aver effettuato almeno 30 minuti di intervallo.
Qualora lo straordinario reso nella giornata del venerdì, non comporti una prestazione di lavoro eccedente le 6 ore, considerando in ogni caso assolto l'orario previsto per il venerdì (5 ore), il dipendente ha la facoltà di non effettuare l'intervallo minimo di trenta minuti prima dell'inizio della prestazione straordinaria.
Lo straordinario autorizzato non può avere una durata inferiore ai trenta minuti e viene calcolato in multipli di trenta minuti.
Prestazioni che non raggiungano l'unità di misura stabilita verranno imputate automaticamente a flessibilità positiva.
4.7) Banca ore
Le prime 50 ore di lavoro supplementare confluiranno nella banca delle ore ed ogni dipendente potrà usufruirne, con le modalità previste dal CCNL, a multipli di 30 minuti fermo restando che il limite di utilizzo per il venerdì viene fissato in massimo tre ore.
4.8) Esclusioni
Dal presente accordo di orario flessibile sono esclusi i lavoratori che:
• effettuano turni di lavoro
• risultano addetti al centralino
Nota a verbale:
il personale inquadrato nell'area professionale C, 2° livello retributivo, cui siano affidate mansioni di Commesso, pur nel rispetto dell'orario contrattualmente stabilito, potrà usufruire dell'orario flessibile purché vengano soddisfatte le esigenze dell'Impresa.
• Il personale addetto al Centralino, qualora le esigenze tecnico/organizzative lo consentano, potrà usufruire di forme di orario flessibile con le modalità che verranno direttamente comunicate.

Art. 10 - Rapporti e orario di lavoro a tempo parziale
[…]
10.3) Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
I Dipendenti in servizio a tempo pieno con esclusione del personale con mansione esterne (liquidative, tecnico commerciali o di carattere ispettivo) inquadrato fino all'area professionale B posizione organizzativa 3-6 livello retributivo che, non siano responsabili di Enti o Uffici (cd. professional), ove non ostino ragioni di carattere tecnico organizzativo, potranno chiedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale per motivi personali, con precedenza per coloro che comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano necessità di assistere parenti stretti ai sensi della L. 53/2000 (genitori, figli, coniuge, eventuali altri congiunti conviventi) affetti da infermità grave di carattere permanente o comunque a lunga degenza;
b) abbiano necessità di assistere figli di età inferiore agli anni 17 compiuti;
c) intendano dedicarsi al proseguimento degli studi (fino al conseguimento della prima laurea).
A parità di condizioni è riservata la precedenza ai Lavoratori con maggiore anzianità di servizio.
La durata del lavoro a tempo parziale dovrà sempre essere precisata e comunque non potrà essere inferiore a 24 mesi.
L'accoglimento della richiesta di passaggio al tempo parziale, resta subordinata alla compatibilità con le esigenze tecniche ed organizzative aziendali, e in ogni caso il numero complessivo dei Dipendenti ammessi alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non potrà eccedere il 10% del numero complessivo dei Dipendenti.
In caso di accoglimento della richiesta, da comunicarsi dalla Società all'interessato entro un mese dalla ricezione della stessa, la trasformazione dell'orario dal tempo pieno al tempo parziale sarà attuata, se possibile, entro il primo giorno del mese successivo.
All'atto del ritorno al tempo pieno, il Dipendente potrà essere adibito a mansioni diverse, purché equivalenti e/o essere assegnato ad altro settore di lavoro, con mansioni equivalenti.
Il Dipendente potrà chiedere di posticipare il rientro al tempo pieno, precisandone la data, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza prefissata, purché permangano le motivazioni personali addotte per la richiesta iniziale.
Le domande saranno accolte ove non ostino esigenze tecniche od organizzative aziendali.
È ammessa più di una proroga compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative della Società.
Il Dipendente potrà chiedere, con preavviso di almeno tre mesi, di anticipare il ritorno al rapporto di lavoro a tempo pieno solo nel caso in cui sia venuta meno la situazione per la quale era stato accordato il lavoro a tempo parziale, ferme restando le condizioni di accoglibilità di cui sopra.

Capitolo sesto - Temi programmatici
Art. 28 - Pari opportunità

Le parti concordano sulla necessità di rafforzare le condizioni per una più significativa presenza quantitativa e qualitativa del Personale femminile in Azienda, in armonia con le attuali disposizioni di legge.
A tal fine saranno convocati momenti di confronto dedicati.

Art. 29 - "Mobbing"
Le parti riconoscono la rilevanza delle problematiche relative al "mobbing" nell'ambito dell'attività lavorativa e l'opportunità di azioni volte all'informazione, alla prevenzione ed alla tutela, rispetto ad un fenomeno che, oltre a danneggiare l'integrità psico-fisica dei Lavoratori, rischia di tradursi in minor efficienza delle prestazioni dei Lavoratori colpiti e in un aumento dei costi per l'Azienda.

Art. 30 - Tutela della salute
Ferme le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e seguenti in materia, la Società sottoporrà ogni anno, a proprie spese e a richiesta degli interessati, a visita medica oculistica i Dipendenti che:
- operino in via anche non prevalente su apparecchiature elettroniche con video;
- svolgano le prestazioni lavorative in ambienti ubicati in piani interrati ed illuminati con luce anche solo parzialmente artificiale.

Art. 31 - Strumenti informatici in dotazione alle RSA
La Società, in merito alla "Disciplina delle agibilità sindacali", ribadendo il vigente accordo aziendale e prendendo atto dell'importanza che riveste la tempestività dell'informazione tra Lavoratori e loro Rappresentanti, mette a disposizione uno spazio sul portale intranet come bacheca sindacale informatica per ogni sigla, garantendo l'accesso diretto al portale e consentendo, in caso di malfunzionamento del portale, l'utilizzo della posta elettronica, attraverso la realizzazione di un "account" dedicato, utilizzabile dalle RSA anche per avvisare delle nuove pubblicazioni.

Art. 33 - Telelavoro a domicilio volontario
Le Parti concordano nel ritenere che lo strumento del Telelavoro a Domicilio Volontario (di seguito TLDV) sia utile alla realizzazione del modello Work-Life Balance, per il periodo necessario, vita professionale e vita familiare.
Le Parti intendono definire una disciplina di TLDV che avrà una vigenza di 24 mesi a decorrere dalla firma del presente accordo; la definitiva conferma dello stesso è subordinata all'esito di un incontro che si terrà entro i prossimi 24 mesi a partire da oggi nel quale le Parti analizzeranno gli effetti di tale intesa sui dipendenti anche in base agli sviluppi della normativa in merito;
L'accordo si intende stipulato per il personale dipendente Ala Assicurazioni spa (di seguito Ala);
Le Parti concordano che per quanto non esplicitato nel presente accordo, si fa riferimento a quanto previsto nell'Accordo Interconfederale del 9.06.2004 che si intende richiamato integralmente.
33.1) Definizione
Le Parti convengono sulla seguente definizione delle prestazioni professionali fornite in TLDV:
il TLDV è un'attività lavorativa svolta interamente o in parte fuori dalla sede di lavoro in sostituzione dell'attività svolta in sede, favorita dall'utilizzo di tecnologie che permettono e facilitano le comunicazioni tra l'azienda e i dipendenti.
33. 2) Normativa vigente
Le Parti intendono definire una disciplina del TLDV in Ala coerente con la vigente normativa e con l'accordo interconfederale del 9.06.2004, nonché con il CCNL e il contratto integrativo aziendale di riferimento.
In caso di innovazioni legislative dell'istituto del telelavoro le Parti si incontreranno al fine di recepirne i contenuti nel presente accordo.
Inoltre, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla Legislazione, dal CCNL di categoria e dal CIA vigenti, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'Impresa.
33.3) Requisiti per l’ammissibilità
Il TLDV sarà consentito ad un numero di dipendenti compatibile con le possibilità tecniche e organizzative aziendali, per un periodo massimo di 6 mesi rinnovabile.
A tale proposito Ala s'impegna ad aggiornare semestralmente le RSA sul numero di dipendenti a cui eventualmente si reputa possibile l'estensione del TLDV, ed in generale ad informare le RSA in merito all'andamento del suddetto regime lavorativo.
I dipendenti saranno individuati dall'azienda fra coloro che avranno presentato domanda, dopo un'attenta valutazione sia della tipologia di lavoro svolta dal richiedente, sia della sua situazione gestionale e delle motivazioni poste a supporto della domanda stessa, in base ai seguenti criteri:
a) conservazione dell'equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali evitando il ricorso non necessario alla sospensione del rapporto di lavoro con aspettative facoltative post-partum per necessità di assistere figli entro il 1° anno di vita;
b) eventuali lunghe assenze per la malattia del bambino fino al 3° anno di vita;
c) necessità di assistere in modo continuo e prolungato i genitori, il coniuge, i figli affetti da grave e cronica malattia, portatori di handicap o vittime di infortunio che comportino un impegno particolare del dipendente nell'assistenza delle persone sopra indicate;
d) situazioni documentate di grave disagio personale o familiare nel quale incorra il dipendente.
33.4) Inserimento del dipendente in TLDV nell'organizzazione aziendale
Le Parti si danno atto che il TLDV, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che non incide sull'inserimento del dipendente nell'organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Il livello retributivo non viene modificato dalla condizione di telelavoratore.
33.5) Sede di lavoro
L'inserimento del dipendente nella condizione di TLDV non costituisce ragione di variazione della sua sede di lavoro.
33.6) Assegnazione degli strumenti di telelavoro
Al dipendente inserito nella sperimentazione del TLDV saranno consegnati i supporti e le apparecchiature tecniche necessarie allo svolgimento del suo lavoro da postazione remota.
33.7) Regimi d'orario
L'inserimento del dipendente nel regime di TLDV non modifica il regime orario applicato alla persona.
La prestazione in TLDV verrà svolta nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali in materia di orario di lavoro, nonché nel rispetto dell'articolazione oraria applicata nella struttura organizzativa di appartenenza. Non sarà riconosciuto al dipendente alcun trattamento retributivo e normativo aggiuntivo nel caso in cui la prestazione sia resa, in base ad una libera scelta del dipendente ancorché accettata dal proprio responsabile, in orari diversamente distribuiti, e premesso che ciò non può e non deve contrastare con esigenze organizzative, funzionali e tecniche dell'azienda.
Il dipendente deve comunque garantire per ogni giornata lavorativa a domicilio una fascia di coincidenza di minimo 3 ore fra l'attività svolta a domicilio e l'orario di lavoro della sede di appartenenza.
È previsto almeno un rientro settimanale del dipendente presso la sede di lavoro, da concordarsi con il Responsabile della struttura, per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, alla pianificazione del lavoro e ad ulteriori necessità di integrazione e comunicazione diretta e, in generale, di eventuali regolarizzazioni della propria posizione amministrativa.
Rientri aggiuntivi potranno inoltre essere disposti dal Responsabile della struttura per ulteriori esigenze quali la partecipazione del dipendente a riunioni, ad interventi formativi non previsti in modalità e-learning, prolungati malfunzionamenti o guasti che non consentano il regolare svolgimento della prestazione lavorativa o a seguito di motivata richiesta del dipendente o per esigenze di natura tecnico organizzativa.
33.8) Controllo attività […]
33.9) Diritti collettivi e canali informativi

I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all'interno dell'Azienda così come previsto dall'art. 10 dell'Accordo Interconfederale 9.6.2004.
Gli stessi potranno partecipare a tutte le iniziative sindacali presso la sede aziendale.
I canali informativi tra le RSA e i dipendenti saranno mantenuti attraverso gli attuali e i consueti strumenti informativi a disposizione delle OO.SS.AA. (bacheca sindacale e posta elettronica aziendale).
33.10) Prevenzione e sicurezza
Ala Assicurazioni spa, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara che le apparecchiature fornite al personale in TLDV rispettano le norme e gli standard di sicurezza vigenti e risultano certificate allo scopo di cui trattasi.
Ala Assicurazioni spa si impegna ad informare il personale in TLDV delle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare ma non esclusivo riferimento alle modalità di utilizzo delle apparecchiature fornite, alle caratteristiche di una corretta postazione di lavoro, alle modalità di svolgimento dell'attività ed alla protezione degli occhi e della vista.
I dipendenti hanno l'obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali ricevute, di utilizzare le apparecchiature in conformità con le istruzioni fornite e di prendersi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
I lavoratori in TLDV, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la loro abitazione, sono tenuti a consentire, con modalità concordate e previo preavviso, l'accesso alle attrezzature di cui hanno l'uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché del datore di lavoro o di un suo delegato, per la risoluzione di eventuali problemi tecnici o per la verifica della corretta applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I dipendenti in TLDV sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria secondo il protocollo definito dal Medico competente.
Essi possono, qualora lo ritengano necessario, rivolgersi al proprio Responsabile, al Medico Competente, al Servizio di Prevenzione e Protezione o ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza al fine di chiedere eventuali informazioni in merito all'applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Il Medico Competente può, inoltre, essere consultato anche per qualsiasi disturbo o problema di salute riconducibile all'attività svolta, per il tramite della funzione aziendale preposta alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
I dipendenti saranno informati e potranno partecipare a tutti i programmi preventivi di salute promossi da Ala Assicurazioni spa.
Il telelavoratore può chiedere ispezioni così come previsto dall'art. 7 dell'Accordo Interconfederale 9.6.2004.
33.11) Infortunio
Le Parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'Inail e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del TLDV nei locali domestici. Nell'eventualità di un infortunio subito dal dipendente in TLDV, questi dovrà fornirne tempestivamente informazione dettagliata a Ala Assicurazioni spa (funzione Amministrazione del Personale), che provvederà agli adempimenti di legge, informando gli enti e le autorità competenti anche sulla localizzazione, tempificazione e modalità di TLDV in atto al momento dell'infortunio subito dal dipendente.
33.12) Formazione
I dipendenti in TLDV potranno accedere agli stessi percorsi formativi, identici per accessibilità e contenuti, degli altri colleghi operanti presso le sedi aziendali.
I telelavoratori dovranno ricevere una formazione specifica su tale forma di organizzazione del lavoro così come previsto dall'art. 9 dell'Accordo Interconfederale 9.6.2004.
33.13) Diritti di informazione
Ala Assicurazioni spa organizza i propri flussi di comunicazione in modo da garantire un'informazione rapida, efficace e completa a tutti i dipendenti per offrire pari condizioni ai dipendenti in TLDV.
33.14) Riunioni e convocazioni aziendali
In caso di riunioni programmate dall'Azienda, il dipendente in TLDV, informato tempestivamente con almeno 48 ore di anticipo, deve rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa.
Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
33.15) Prestazione lavorativa
Il dipendente in TLDV rimane in organico presso l'unità produttiva di origine per la durata del periodo di attività in regime di TLDV. I rapporti di TLDV saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
volontarietà e accettazione di entrambe le parti, previa valutazione, da parte dell'Azienda, della compatibilità del TLDV con la mansione e con la collocazione organizzativa del richiedente;
durata temporanea (massimo 6 mesi rinnovabile), come previsto dal presente accordo; definizione concordata tra le parti della frequenza dell'attività di TLDV, così come definito all'art. 1, che, fatti salvi i periodi di ferie, corsi di istruzione, malattia e altre assenze giustificate, prevede un'alternanza fra attività svolta a domicilio e attività svolta presso la sede aziendale, come sarà definito nei singoli accordi individuali. Saranno infatti previsti rientri settimanali in azienda sia programmati sia su convocazione aziendale, sia su richiesta, accettata, da parte del dipendente;
possibilità di reversibilità del rapporto, su richiesta motivata di una delle due Parti avanzata con preavviso minimo di 4 settimane, senza pregiudizio del mantenimento del rapporto lavorativo nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il profilo professionale e della qualifica e senza prescindere dalle esigenze logistiche dell'Azienda; pari opportunità rispetto ai percorsi di carriera, iniziative formative e sviluppi professionali; garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi rispetto alla stessa attività svolta nei locali aziendali.
33.16) Contratto di telelavoro a domicilio
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro a domicilio concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per la trasformazione di un rapporto di TLDV.
33.17) Indennità […]