Tipologia: CIA
Data firma: 16 dicembre 2013
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2015
Parti: Ace e RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Ace
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Art. 1) Diritto all'informazione
Art. 2) Formazione
Art. 3) Pari opportunità
Art. 4) Cambiamento di mansioni
Art. 5) Assunzioni
Art. 6) Lavoratori studenti
Art. 7) Permessi per esami di stato
Art. 8) Permessi retribuiti
Art. 9) Tutela della famiglia
Art. 10) Aspettative
Art. 11) Festività abolite - Permessi straordinari retribuiti
Art. 12) Calendari annui
Art. 13) Orario di lavoro
Art. 14) Orario flessibile
Art. 15) Tempo Parziale
  Art. 16) Banca Ore - Straordinario
Art. 17) Mobbing
Art. 18) Tutela della salute
Art. 19) Agibilità sindacale
Art. 20) Riservatezza dei dati
Art. 21) Buono Pasto
Art. 22) Trattamento di trasferta
Art. 23) Anticipazione Trattamento di Fine Rapporto
Art. 24) Prestiti
Art. 25) Polizze Infortuni e IPM
Art. 26) Polizza Rimborso Spese Mediche
Art. 27) Previdenza Integrativa
Art. 28) Gratifica di bilancio
Art. 29) Premio di produttività
Art. 30) Decorrenza - Scadenza

Contratto Integrativo Aziendale Ace


Il giorno 16 dicembre 2013 tra: la Rappresentanza Generale per l'Italia di Ace European Group Ltd […] e le seguenti RSA: Fiba/Cisl […], Fisac/Cgil […], si è convenuto quanto segue: il presente accordo decorrerà dalla data odierna e si applicherà al personale in servizio alla suddetta data, nonché a quello assunto successivamente.

Art. 1) Diritto all'informazione
Nel quadro di una politica aziendale tesa al maggior coinvolgimento delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda, nonché allo sviluppo professionale ed alla competenza del personale, le Parti convengono di stabilire momenti di informazione e di confronto.
A questo fine - anche secondo quanto previsto dall'art. 10 del CCNL in materia - l'Azienda fornirà informazioni secondo le seguenti modalità:
nel mese di Febbraio di ogni anno:
1) con riferimento all'esercizio corrente, su:
a) prospettive di competitività e obiettivi di sviluppo, nonché sui programmi organizzativi a supporto degli obiettivi;
b) programmi di carattere formativo e di aggiornamento professionale;
c) previsioni di massima di nuove assunzioni e le aree professionali interessate;
d) attività eventualmente date in appalto;
e) obiettivi GWP e Combined Ratio;
2) Con riferimento all'anno precedente, su:
a) numero dei dipendenti suddivisi per livello, fasce di età, regioni, nonché per classi di anzianità e per sesso;
b) numero di richieste di rapporto di lavoro a Tempo Parziale, regolamentate dal presente CIA, divise per sesso e per causali di ammissione;
c) numero dei lavoratori studenti che hanno usufruito dei permessi studio;
d) anticipazioni del TFR erogate con l'indicazione del numero delle richieste pervenute, il numero di quelle esaudite, nonché l'importo complessivamente anticipato;
e) numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di area professionale ripartiti per sesso.
Per quanto riguarda i passaggi da una posizione organizzativa ad un'altra (superiore o inferiore) rientranti nell'Area Professionale B, sarà indicato il loro numero e la tipologia dei passaggi da una mansione all'altra.
Nomine a funzionari e passaggi di grado.
f) Corsi di formazione e aggiornamento professionale con l'indicazione del numero dei partecipanti distinti per livello e sesso;
g) numero nuove assunzioni suddivise per aree professionali, specificando quelle a tempo determinato e quelle a tempo indeterminato.
Nel mese di Settembre di ogni anno:
1) con riferimento all'esercizio corrente, su:
a) stato di applicazione art. 66-67-68-69-97-98-99-137-138-139 del CCNL 17.09.2007;
b) numero delle nuove assunzioni effettuate nel 1° semestre, suddivise per aree
professionali, specificando quelle a tempo determinato e quelle a tempo indeterminato.
2) Con riferimento all'esercizio precedente, su:
a) consegna del bilancio ed i relativi allegati, fornendo eventuali chiarimenti richiesti, anche per i dati relativi agli investimenti, alla riassicurazione ed alle riserve;
b) costo del lavoro per il personale amministrativo suddiviso per l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali e degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto nonché l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
c) percorrenze chilometriche medie del personale amministrativo esterno;
d) numero dei dipendenti partecipanti ai corsi programmati di istruzione ed aggiornamento professionale nonché di formazione del personale e relativo inquadramento;
e) introduzione di eventuali nuovi prodotti e il loro impatto sul mercato.

Art. 3) Pari opportunità
Con riferimento all'art. 8 del CCNL 17.09.2007 l'Azienda provvederà a fornire alle RSA l'informativa biennale prevista dall' ex art. 46 del D.Lgs n. 198/2006 entro il 30 aprile.

Art. 13) Orario di lavoro
Con riferimento all'art. 101 del CCNL 17.09.2007, si conviene che su tutto il territorio nazionale il personale effettuerà il seguente orario di lavoro, per un totale di 37 ore settimanali:
da lunedì a giovedì 08.30 - 17.30 con intervallo mensa 13.00 - 14.00
il venerdì 08.30-13.30
Semifestivi 08.30-12.00

Art. 14) Orario flessibile
Fermo restando l'orario di lavoro di cui al precedente articolo, a partire dal 1 gennaio 2010, i dipendenti avranno la possibilità di scegliere l'orario relativo entro i limiti di tempo seguenti, fermo l'obbligo di presenza per tutti dalle ore 09.15 alle ore 17.00, escluso l'intervallo per la mensa.
[…]
SI flessibilità, con possibilità di recupero il mese successivo di non più di 12 ore in eccesso o difetto.
Le ore di flessibile negativo potranno essere compensate con i Permessi Retribuiti di cui all'art. 8) fino ad un massimo di 2.
[…]

Art. 15) Tempo parziale
È data la facoltà al personale di effettuare lavoro a Tempo Parziale nei limiti e secondo le modalità dei seguenti commi:
19.45 ore settimanali
Non può essere ammesso a Tempo Parziale più del 13% dell'organico complessivo, con il massimo del 20% per ogni servizio, con arrotondamento dell'unità in difetto; fatta eccezione - in relazione alla specificità del tipo di lavoro ivi svolto - per i dipendenti degli Uffici Periferici, ai quali sarà applicata la percentuale del 10% con arrotondamento all'unità in eccesso.
Nel caso in cui la somma delle percentuali dei singoli servizi dovesse eccedere il tetto massimo del 13%, queste saranno proporzionalmente ridotte.
La trasformazione del rapporto di lavoro da Tempo Pieno a Parziale e viceversa, non comporta novazioni dello stesso.
Tale facoltà può essere esercitata dai lavoratori/trici per i quali sussistono vari motivi, tra cui si intendono prioritari nell'ordine:
a. assistere parenti stretti malati (genitori, figli, coniuge o convivente, fratelli e/o sorelle) e/o portatori di handicap
b. accudire figli fino al completamento della scuola media inferiore
c. fondati motivi personali
Nell'ipotesi di cui ai punti a. e b. sopracitati, la trasformazione avrà la durata di 12 mesi.
È prevista la possibilità di proroghe di ulteriori 12 mesi fino ad un totale complessivo di 36 mesi, a condizione che ne permangano le originali motivazioni e che non vi siano altri dipendenti del medesimo servizio aventi diritto al Tempo parziale che, avendone fatta richiesta, non ne abbiano potuto fruire a causa dell'esaurimento della percentuale.
Il numero di dipendenti che avranno diritto al Tempo Parziale a fronte del sopracitato punto c. è fissato nella misura del 40% arrotondato in eccesso sui valori del 20% del servizio e del 10% per gli Uffici periferici, ed avranno come unica opzione la riduzione di orario a 19.45 ore settimanali.
I dipendenti che accederanno a Tempo Parziale a fronte del punto c. potranno rientrare a Tempo Pieno solo alle condizioni di cui alla Legge 863 del 19.12.1984 art.5) comma tre bis.
Nel caso in cui la domanda di Tempo Parziale non sia accolta, il dipendente ha facoltà di richiedere un incontro con l'Azienda assistito dalle RSA, cui conferisce mandato.
[…]
Il personale a Tempo Parziale non potrà essere mandato in missione salvo in caso di missione che abbia il carattere di formazione professionale e solo con il consenso del dipendente interessato.
[…]
I casi di comprovata eccezionalità saranno trattati dalle Parti fuori dalle percentuali sopra
citate, compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative dell'Azienda.
[…]

Art. 16) Banca ore - Straordinario
Con riferimento all'accordo 5.11.2003 tra l'Azienda e le RSA e a quanto previsto dall'art. 115 del CCNL 17.09.2007, le Parti convengono che le prime 50 ore annue di lavoro eccedenti l'orario normale (Banca Ore) compiute nelle giornate feriali potranno - su richiesta del lavoratore - essere retribuite riconoscendo per ogni ora la paga oraria di cui al secondo comma dell'art. 110 CCNL 17.09.2007.
Le ore eccedenti il normale orario di lavoro per le quali il lavoratore richiede la retribuzione, effettuate durante l'orario notturno, in giorno festivo non destinato al riposo settimanale, in domenica o altra giornata destinata al riposo settimanale, saranno retribuite secondo quanto previsto dagli artt. 110 (ultimo comma), 111, 112 del succitato CCNL.
Le ore per le quali il lavoratore non ha richiesto la retribuzione, potranno essere recuperate a 15 minuti, ad ore intere, a mezze giornate o a giornate intere, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno verranno liquidate, senza alcuna maggiorazione, e in base alla paga oraria allora in vigore, le ore accantonate nell'anno precedente e non fruite entro il mese di dicembre.
Sia la Banca Ore che lo straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile della struttura di appartenenza.
Tali ore saranno calcolate sull'eccedenza delle 8 ore di lavoro effettuate dal lunedì al giovedì, delle 5 ore il venerdì, e delle 3,5 ore in occasione delle semifestività, con l'obbligo di 30 minuti di intervallo per il venerdì.
L'Azienda ogni 4 mesi fornirà alle RSA la situazione relativa all'effettuazione di Banca Ore e lavoro straordinario.

Art. 17) Mobbing
Le Parti condividono lo spirito di quanto previsto dall'art. 51 del CCNL 17.9.2007, e si impegnano a fornire tutta la collaborazione necessaria per il buon funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sul "Mobbing" facendo proprie e collaborando attivamente a tutte le iniziative messe in atto dallo stesso, tese ad evitare l'insorgenza del fenomeno.

Art. 18) Tutela della salute
L'Azienda ribadisce il proprio impegno a garantire la piena attuazione di quanto disposto dal Testo Unico sulla Sicurezza.

Art. 19) Agibilità sindacale
Su richiesta delle RSA, l'Azienda metterà di volta in volta a disposizione locali adatti per consentire riunioni sindacali.
Previa informazione dell'Ufficio Risorse Umane le RSA potranno utilizzare la posta elettronica per comunicazioni urgenti da effettuare ai lavoratori.
L'Azienda, fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, metterà a disposizione un apposito spazio relativo alle comunicazioni sindacali sulla icona Ace Italy.
Le RSA provvederanno a consegnare all'ufficio Risorse Umane copia della documentazione che intendono pubblicare; sarà cura del suddetto ufficio trasmetterla all'ufficio I.T. per l'inserimento su Ace Italy.