Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo per il rinnovo CCNL
Data firma: 14 novembre 2016
Validità: 31.01.2018
Parti: Federturismo Confindustria, Aica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl/Fist-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo, Industria turistica
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario
:

  Rappresentanza Sindacale Unitaria
Assemblea
Contributi sindacali
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Lavoro a tempo determinato
Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica EBIT
Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica EBIT
Fondo sostegno al reddito
Regimi di deroga in materia di orari e riposi ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 66/2203
  Flessibilità e occupazione
Paga base nazionale
Lavoro extra e di surroga
Paga base nazionale conglobata aziende alberghiere minori
Elemento di garanzia retributiva
Premio di risultato
Assistenza sanitaria integrativa
Vitto e alloggio

Il giorno 14 del mese di novembre 2016, tra la Federazione Nazionale industria dei Viaggi e del Turismo (Federturismo Confindustria); l'Associazione italiana Confìndustria Alberghi (Aica) e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams - Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat - Cisl) aderente a Fist Cisl, la Unione italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs), si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dell'Industria Turistica. 
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 152, co. 2 e 3, il CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 è rinnovato sino al 31 gennaio 2018 con le modifiche di seguito riportate.

Rappresentanza Sindacale Unitaria
I commi 4 e 5 dell'art. 27 del CCNL industria Turistica 9 luglio 2010 sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero dei componenti la RSU è pari a:
3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti
4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 100 dipendenti
5 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 101 a 300 dipendenti
8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 300 dipendenti
L'adeguamento al numero di RSU previsto al comma precedente avverrà con la prima elezione successiva al presente Accordo.”
In sede di stesura del CCNL rinnovando si procederà ad armonizzare il Titolo II Capo V, del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 con quanto previsto dal TU sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

Assemblea
All’art. 32 del CCNL industria Turistica del 9 luglio 2010 inserire il seguente:
Chiarimento a verbale
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 della L. 300/70, le organizzazioni sindacali di cui alla seconda riga dell’art. 32, co, 1, sono riferite alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

Somministrazione di lavoro a tempo determinato
I commi 1 e 2 dell'art. 57 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 sono sostituiti dal seguente:
"Possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato lavoratori nella misura massima del 18% rispetto alla popolazione media aziendale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno precedente. Le frazioni di unità si computano per intero. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori percentuali di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato."

Lavoro a tempo determinato
"L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 19 e seguenti del d.lgs. 81/2015.
Le Parti - nell'affermare che i contratti a tempo determinato rappresentano per il settore dell'Industria Turistica una caratteristica dell'Impiego atta a soddisfare le esigenze strutturali di flessibilità, convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.
In particolare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 1 del D.lgs. n. 81/2015, le Parti convengono i seguenti limiti di utilizzazione dell'istituto:

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in azienda da:

Lavoratori assumibili

0 a 4

4

5 a 9

6

10 a 25

7

26 a 35

9

36 a 50

12

Oltre 50

20%

Al fine della determinazione del numero di lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato, si terrà in considerazione la media annua dei lavoratori occupati nell'azienda con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, calcolata al 31 dicembre dell’anno precedente, computandosi per intero le frazioni dì unità.
Le aziende che ricorrono ai contratti a termine comunicheranno, quadrimestralmente alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle organizzazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL che possono domiciliarsi presso l'EBIT o le sue articolazioni territoriali, complessivamente e per ogni unità produttiva, il numero di contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.
Sono comunque esenti da limiti quantitativi:
a) i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase dì avvio di nuove attività. Tali contratti avranno una durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque per un periodo non eccedente i 12 mesi, il limite dei 12 mesi può essere elevato fino a 24 mesi dalla contrattazione di 2° livello;
b) i contratti a tempo determinato stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai casi di dimissioni. Per quanto attiene all'affiancamento - tale periodo precedente quello dell'effettiva sostituzione - non avrà una durata superiore alla metà del periodo inizialmente previsto per la sostituzione stessa. In particolare, nel caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione;
c) i contratti a tempo determinato stipulati per far fronte a esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali;
d) i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende di stagione, di cui agli artt. 51 e seguenti del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010, e quelli stipulati da aziende ad apertura annuale nei casi di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno quali:
- periodi di intensificazione stagionate e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi connessi a festività religiose e civili sia nazionali che estere;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali
Ulteriori casi di esclusione dal contingentamento potranno essere individuati dalla contrattazione di 2° livello che potrà altresì ampliare i numeri e la percentuale dei lavoratori assumibili e/o ricercare eventuali percorsi di stabilizzazione.
Per i casi di cui alla lettera d) del presente articolo, l'azienda comunica, con cadenza quadrimestrale, alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle organizzazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL che possono domiciliarsi presso l'EBIT o le sue articolazioni territoriali, il numero di contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.
[…]
Infine, in calce all'art. 55 del CCNL industria Turistica del 9 luglio 2010 è inserita la seguente
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la stagionalità come definita all'articolo 55 lett. d) del presente CCNL soddisfa i requisiti legali richiesti dal d.lgs. n. 81 del 2015 ai fini dell'applicazione di specifiche normative.
[…]

Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica EBIT
In calce all'articolo 6 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010, è inserita la seguente
Dichiarazione a verbale
Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si incontreranno per individuare misure che consentano un maggior coordinamento tra gli Enti Bilaterali Territoriali e l'Ente Nazionale anche al fine di creare una gestione più omogenea e un rafforzamento nell'erogazione dei servizi.

Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica EBIT
Il comma 10 dell'art. 7 del CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010, è sostituito dal seguente:
“Il Comitato Direttivo dell'EBIT, in ragione del gettito dei Territorio, organizzerà specifici programmi aventi come obiettivo la diffusione della Bilateralità e del welfare contrattuale, anche al fine di garantire i servizi dell’EBIT a tutte le aziende e lavoratori.”

Regimi di deroga in materia di orari e riposi ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 66/2203
All'art. 73 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 le date "31/12/2011" e "01/01/2012" sono sostituite dalle seguenti "31/12/2017" e "01/01/2018".
In calce all'articolo 73 del CCNL Industria Turistica del 9 luglio 2010 inserire il seguente comma:
"Sono comunque fatti salvi gli accordi di secondo livello intercorsi successivamente alla data del 1 gennaio 2012."