Cassazione Penale, Sez. 4, 17 novembre 2016, n. 48831 - Preposto cade dall'alto durante i lavori di coibentazione di un solaio. Doveroso fissaggio dei pannelli di copertura e responsabilità del DL. Ruolo del preposto


 

 

E' ben vero che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità del preposto non trova la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche della detta figura di garante.
Ciò non toglie che a fini prevenzionistici, rispetto alla condotta del preposto, rimane responsabile il datore di lavoro in relazione ai rischi per la sicurezza dei lavoratori aventi portata generale e connessi all'attività lavorativa; e ciò in base al potere-dovere generale di vigilanza su di lui gravante, in tutte le ipotesi in cui l'organizzazione aziendale non presenta complessità tali da sollevare del tutto l'organo apicale dalle responsabilità connesse gestione del rischio. In ossequio a detto principio la Corte di legittimità afferma, ad esempio, che il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche; in sintonia con tale assunto é anche l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge.
Nel caso di specie perciò, non può limitarsi la responsabilità dell'accaduto alla condotta del preposto, atteso che l'infortunio occorsogli non si era verificato nell'ambito di un singolo e occasionale episodio di inosservanza della regola cautelare da parte del preposto medesimo, tale da rendere inesigibile il dovere datoriale di vigilanza a fini prevenzionistici, ma al contrario si inseriva in una prassi (ossia quella, già vista, della copertura dei diversi varchi presenti sul solaio con pannelli metallici non fissati) sicuramente ben nota o comunque conoscibile al datore di lavoro, e altrettanto sicuramente tale da violare le norme cautelari richiamate nell'editto imputativo.


 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 25/10/2016

Fatto

1. La Corte d'appello di Bari, in data 6 maggio 2015, decidendo sull'appello interposto da F.M. avverso sentenza del Tribunale di Foggia, articolazione territoriale di Lucerà, datata 20 maggio 2014, confermava (salvoché per la pena, che veniva ridotta a 4 mesi di reclusione) la condanna del F.M. in ordine al reato p. e p. dall'art. 590, commi 2 e 3, cod.pen., commesso in Pietramontecorvino il 20 maggio 2009 e a lui ascritto in relazione alle lesioni cagionate dallo stesso F.M., nella sua posizione datoriale, a carico del dipendente F.DP., capocantiere della società Edilizia F.M. e c. s.n.c..
Oggetto del processo é un infortunio sul lavoro occorso al F.DP. in occasione di lavori di coibentazione di un solaio: per quanto emerso in dibattimento, la persona offesa, nel partecipare a detti lavori assieme a due operai, cadeva da un foro presente sul detto solaio, della larghezza di circa un metro, precipitando da un'altezza di mt. 6,70 e producendosi le gravi lesioni di cui all'imputazione. Sulla base delle deposizioni testimoniali é emerso che, sul solaio ove si stavano eseguendo i lavori, erano presenti delle aperture, che venivano coperte in modo del tutto provvisorio e instabile con dei pannelli metallici appoggiati su di esse, anziché con pannelli fissi; né vi erano, a protezione di dette aperture, opere di protezione o parapetti che potessero dirsi idonei a prevenire le cadute dall'alto. Il F.DP., mentre stava spostando una tavola raccolta da terra e che dava intralcio ai lavori di impermeabilizzazione, cadde da una di queste aperture, dalla quale la copertura metallica era stata rimossa senza che di ciò, a suo dire, egli fosse stato avvisato; perciò al F.M., nella sua qualità, é contestato di non avere ottemperato a quanto disposto dagli artt. 122 e 146 del D.Lgs. 81/2008, e di avere così posto in essere una condotta omissiva determinante dell'incidente.
Nella sentenza della Corte territoriale si evidenzia la violazione delle prescrizioni antinfortunistiche, descritta in particolare dal teste isp. P. dell'ASL; si sottolinea inoltre che non vi era alcuna delega di carattere formale al F.DP., da parte del datore di lavoro, a fini prevenzionistici, e che colui che impartiva le direttive sull'esecuzione dei lavori ed era responsabile della sicurezza dei lavoratori risultava essere il F.M..
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il F.M., per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso é articolato in cinque motivi, più un motivo nuovo successivamente depositato.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova in riferimento all'assunto, sostenuto dalla Corte di merito, secondo cui, se il pannello metallico fosse stato fissato al suolo tramite bulloni, la rimozione dello stesso (stante il tempo necessario ad eseguirla) non sarebbe rimasta inosservata da parte del F.DP. e ciò avrebbe evitato l'evento: in realtà, deduce l'esponente, per la rimozione di bulloni di fissaggio da parte di operai qualificati occorrono uno o due minuti, e quindi non può affermarsi che il F.DP. se ne sarebbe accorto in un così breve arco temporale; oltretutto, per le operazioni di impermeabilizzazione sarebbe stato comunque necessario spostare i pannelli e, dunque, il rischio si sarebbe comunque concretizzato anche se essi fossero stati posizionati a norma; ma, oltre a ciò, secondo la deposizione di uno dei due operai che lavoravano con lui (il teste Gh.), la persona offesa era in realtà stata messa al corrente del fatto che i pannelli erano stati rimossi, anzi ne avrebbe concordato o addirittura disposto egli stesso la rimozione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'esclusione dell'abnormità del comportamento del lavoratore: abnormità che l'esponente ritiene sussistente, in relazione all'improvvida decisione del F.DP., assieme ai due operai, di rimuovere i pannelli di metallo posizionati sulle aperture: decisione che si pone quale causa sopravvenuta e imprevedibile dell'evento, come tale abnorme e interruttiva del nesso causale benché rientrante nelle mansioni affidate alla vittima, e che sarebbe stata adottata anche qualora i pannelli di copertura fossero stati ancorati a norma.
2.3. Con il terzo motivo l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta assenza o inidoneità delle misure di prevenzione che sarebbero valse a evitare l'evento lesivo. Il ricorrente contesta tale assunto, evidenziando che non risponde a verità l'omesso adempimento del F.M. alle prescrizioni in tema di prevenzione infortuni, atteso che al contrario nel processo é emersa la sua ottemperanza agli adempimenti prescritti al riguardo dalla normativa, e che non può affermarsi la sua penale responsabilità sulla sola base della sua generale posizione di garanzia quale datore di lavoro.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione dell'impugnata sentenza laddove essa non attribuisce rilievo alla qualifica di capocantiere, e quindi di preposto, assunta dal F.DP., qualifica che gli attribuiva una sua autonoma posizione di garanzia ed autonomi obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, e sulla quale il F.M., pur senza avergli conferito delega formale, faceva affidamento.
2.5. Con il quinto motivo l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione all'omessa ottemperanza al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: 
lamenta l'esponente che la Corte di merito non ha considerato alcuna ipotesi alternativa alla ricostruzione dei fatti da essa operata e, in particolare, non ha valutato che il pannello, quand'anche fosse stato ancorato a norma, sarebbe stato certamente rimosso e sarebbero così state ugualmente determinate le condizioni per il verificarsi del sinistro.
2.6. Con il motivo nuovo, articolato con atto depositato in Cancelleria l'8 ottobre 2016, l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione di prove decisive, al parziale travisamento del fatto, a vizi di logicità e alla mancanza di argomentazione circa il criterio adottato nella valutazione delle prove testimoniali: si duole in particolare il ricorrente che l'impugnata sentenza ha disatteso quanto emerso in dibattimento in ordine al fatto che l'unica causa dell'evento lesivo é stato il comportamento negligente, imprudente e abnorme del lavoratore. La doglianza si appunta sul fatto che non si é considerato che l'allontanamento del F.DP. per alcuni minuti dal solaio costituiva arco di tempo sufficiente a sbullonare il pannello di copertura, ove esso fosse stato fissato secondo le norme di prevenzione. Inoltre l'esponente si duole del fatto che non sia stato tenuto in considerazione il fatto che la vittima, prima di cadere dall'apertura nel solaio, aveva dato ordine di rimuovere i pannelli e che, in modo del tutto autonomo, aveva omesso di indossare i dispositivi di sicurezza forniti dal datore di lavoro.
3. All'odierna udienza il difensore della parte civile F.DP. ha rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese.
 

Diritto


1. Il ricorso é infondato, in tutti i motivi in cui esso é articolato.
1.1. E' pacifico e incontestato che - come riferito dall'ispettore dell'ASL P. - sul solaio ove si svolgevano i lavori di impermeabilizzazione vi erano più aperture, con possibilità di caduta dall'alto, mancanti di protezioni riconducibili a quanto prescritto dall'art. 146, D.Lgs. 81/2008, essendo prive di normale parapetto o tavola fermapiede, e non essendo coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio. La copertura era assicurata unicamente da pannelli in ferro, appoggiati sulle dette aperture, sì che non occorreva rimuovere chiodi, viti o bulloni per spostarli.
E' importante sottolineare la circostanza, evidenziata a pag. 11 della sentenza impugnata, che vi fosse in situ una pluralità di pannelli di metallo appoggiati e non fissati (in modo del tutto simile a quello rimosso dal varco da cui cadde il F.DP.). Tale circostanza, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, descrive quella che si appalesa come una prassi notoria, e comunque conosciuta o conoscibile da parte del datore di lavoro, così come a lui noto era sicuramente lo svolgimento di lavori di impermeabilizzazione sul solaio; con la conseguenza che il rischio di cadute nel caso di rimozione o spostamento del pannello (prevedibile e anzi previsto dalla stessa normativa, che richiede una copertura solidamente fissata) rientrava nella sfera di gestione del datore di lavoro, quale garante generale della sicurezza del luogo di lavoro.
Il fatto che la rimozione delle coperture fosse necessaria per poter procedere all'impermeabilizzazione, come osservato dallo stesso ricorrente, rendeva anzi eo ipso prevedibile la presenza di aperture, con conseguente rischio di possibili cadute, nel momento in cui i pannelli di ferro fossero stati rimossi.
1.2. Ciò ha diverse conseguenze, riferibili sia alla violazione di regole cautelari da parte del datore di lavoro, sia all'esclusione di profili di abnormità nella condotta del dipendente, sia all'irrilevanza che questi fosse o meno provvisto di delega e che avesse addirittura concordato o disposto lo spostamento del pannello dall'apertura dalla quale, poi, cadde.
Sebbene la tipologia di lavori in esecuzione prevedesse in alcune circostanze la temporanea rimozione dei pannelli, ciò non toglie che - come osservato correttamente dalla Corte di merito - il solido fissaggio degli stessi avrebbe, se non altro, evitato spostamenti o rimozioni improvvise ed estemporanee, richiedendo perciò maggiore attenzione e cautela da parte dei lavoratori: ciò che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, avrebbe ragionevolmente evitato, o comunque ridotto sensibilmente, il rischio di cadute.
1.3. A tal proposito, va subito osservato che le argomentazioni poste a base del motivo nuovo - che, riprendendo in parte quelle degli originari motivi di ricorso e si appuntano in particolare sulla mancata valutazione del tempo intercorso fra il temporaneo allontanamento del F.DP. dal solaio, sulla sua autonoma e imprudente decisione di far rimuovere i pannelli e sul fatto che egli avrebbe omesso di indossare i dispositivi di sicurezza messi a sua disposizione - sono del tutto prive di fondamento.
1.3.1. Quanto alla prima questione, é di tutta evidenza che la violazione della regola cautelare costituita dal doveroso fissaggio dei pannelli di copertura assume rilievo causale determinante, atteso che é del tutto congetturale - e fra l'altro implicherebbe una valutazione in fatto che non può trovare spazio nel giudizio di legittimità - quanto sostenuto dal ricorrente in ordine al fatto che, anche nel caso di fissaggio a norma, la rimozione dei pannelli sarebbe avvenuta lo stesso durante la sua breve assenza. 
1.3.2. Quanto alla seconda questione (quella dell'imprudente decisione che il F.DP. avrebbe adottato nel far rimuovere i pannelli, secondo quanto sostenuto dal ricorrente), l'immanenza del rischio concretizzatosi con la caduta della persona offesa da un'altezza di mt. 6,70, dovuta all'omissione di cautele doverose in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro e delle lavorazioni in corso, rende a ben vedere ultroneo ogni accertamento in ordine al fatto che la decisione di spostare il pannello dall'apertura ove cadde il F.DP. fosse stata assunta o concordata da quest'ultimo.
1.3.3. Del pari, per le ragioni suddette, non potrebbe comunque definirsi abnorme (contrariamente a quanto sostenuto dall'esponente nel secondo motivo di ricorso) la condotta del F.DP. nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non é caratterizzato da abnormità, e non interrompe il nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo a carico del lavoratore, il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, ancorché inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (principio affermato, ex multis, da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri; Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, Rv. 259313).
1.4. Per motivi non dissimili, non hanno pregio le doglianze riferite al fatto che, secondo quanto asserito dall'esponente nel terzo motivo di ricorso e nel motivo aggiunto (peraltro con argomentazioni alquanto generiche e soprattutto scarsamente attinenti alla specifica condotta omissiva a lui contestata) circa l'assolvimento, da parte sua, alle generali prescrizioni cautelari in tema prevenzionistico: ciò che, per quanto si é fin qui detto, risulta smentito dalle risultanze processuali riversate nella sentenza impugnata, con specifico riferimento alle regole di cautela violate e causalmente determinanti dell'evento per cui é processo. Né ha pregio quanto argomentato dal ricorrente nel motivo nuovo, in modo affatto generico e privo dei necessari elementi di autosufficienza, circa il fatto che il F.DP. avrebbe omesso di indossare non meglio precisati dispositivi di sicurezza messi a sua disposizione dal datore di lavoro: la genericità dell'asserzione, disancorata da specifici riferimenti ad atti del giudizio di merito, non consente di prenderne in considerazione il fondamento, a fronte del fatto che, come accennato nella sentenza di primo grado (p. 12) la prevedibilità del rischio di cadute dall'alto implicava anche - ma, si badi bene, in via sussidiaria o complementare: cfr. Sez. 4, n. 25134 del 19/04/2013, Urso, Rv. 256525 -, la messa a disposizione dei dipendenti di mezzi appropriati di sicurezza, ivi compresi i dispositivi all'uopo prescritti nell'Allegato VIII al D.Lgs. 81/2008.
1.5. Neppure é fondata la doglianza di cui al quarto motivo di ricorso, relativa alla qualifica di preposto, assunta dal F.DP., alla correlata posizione di garanzia e al fatto che il F.M., pur in assenza di delega formale conferita al F.DP., potesse fare affidamento sulla qualifica di questi.
E' ben vero che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità del preposto non trova la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche della detta figura di garante (cfr. la recente Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio e altri, Rv. 266854; nonché Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015, dep. 2016, Bearzi e altro, Rv. 265797). Ma ciò non toglie che a fini prevenzionistici, rispetto alla condotta del preposto, rimane responsabile il datore di lavoro in relazione ai rischi per la sicurezza dei lavoratori aventi portata generale e connessi all'attività lavorativa; e ciò in base al potere-dovere generale di vigilanza su di lui gravante, in tutte le ipotesi in cui l'organizzazione aziendale non presenta complessità tali da sollevare del tutto l'organo apicale dalle responsabilità connesse gestione del rischio (Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio e altri, cit., Rv. 266853). In ossequio a detto principio la Corte di legittimità afferma, ad esempio, che il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004, Policarpo, Rv. 228344); in sintonia con tale assunto é anche l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica é addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850).
Perciò non può limitarsi la responsabilità dell'accaduto alla condotta del F.DP., nella sua qualità di preposto, atteso che l'infortunio occorsogli non si era verificato nell'ambito di un singolo e occasionale episodio di inosservanza della regola cautelare da parte del preposto medesimo, tale da rendere inesigibile il dovere datoriale di vigilanza a fini prevenzionistici, ma al contrario si inseriva in una prassi (ossia quella, già vista, della copertura dei diversi varchi presenti sul solaio con pannelli metallici non fissati) sicuramente ben nota o comunque conoscibile al datore di lavoro, e altrettanto sicuramente tale da violare le norme cautelari richiamate nell'editto imputativo.
1.6. Per quanto si é detto in precedenza sulla prevedibilità e non abnormità della condotta del F.DP., resta invece escluso che possa operare, in favore del F.M., l'invocato principio d'affidamento, che per regola generale rende il soggetto attivo responsabile anche del comportamento imprudente altrui, laddove questo rientri nel limite della concreta prevedibilità.
1.7. Per il complesso di ragioni suesposte, e a fronte delle ampie e perspicue argomentazioni offerte dalla Corte territoriale nell'impugnata sentenza, non ha pregio neppure il quinto e ultimo motivo di ricorso, sul rilievo che il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", invocato dal ricorrente e introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto - come nel caso di specie - di attenta disamina da parte del giudice dell'appello (Sez. 5, Sentenza n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600).
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile F.DP., liquidate come da dispositivo.
 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile F.DP., liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2016.