Categoria: Normativa regionale
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Regione Puglia
Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2010, n. 1102
Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.L.vo n. 81/08 e s.m.i.: approvazione del documento “Atti di indirizzo per la verifica di assenza di rischi alcoolcorrelati ad opera dei medici competenti ex art. 41 co. 4 d.lgs. 81/08 e Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006”. Presa d’atto.
B.U.R. 12 maggio 2010, n. 85

 

L’Assessore alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Funzionario dell’Ufficio 1 Sanità pubblica e sicurezza del lavoro, dal Dirigente del medesimo Ufficio e confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.), riferisce quanto segue:
Il DPCM del 21 dicembre 2007 “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro” ha affidato alle Regioni il compito di integrare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, la composizione dei Comitati Regionali di Coordinamento già previsti dal D.Lgs. 626/94 art. 27, al fine di realizzare sul territorio il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le funzioni e i compiti del Comitato Regionale di Coordinamento, sanciti nell’art. 1, comma 4, del DPCM 21 dicembre 2007, sono:
a) sviluppo dei piani di attività e dei progetti operativi individuati dalle amministrazioni a livello nazionale;
b) indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promozione dell’attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
c) raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
d) valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente.
Con Delibera n. 3690 del 31/07/1998, la Regione Puglia ha istituito il Comitato Regionale di Coordinamento (d’ora innanzi “Comitato”), stabilendone la composizione da parte degli organismi interessati.
Con atto n. 591 del 17 aprile 2008, la Giunta Regionale ha deliberato di integrare, così come stabilito dal citato art. 1, comma 2) DPCM 21 dicembre 2007, il Comitato che risulta composto dai rappresentanti territorialmente competenti: dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle ASL, dell’ARPA, dei Settori Ispezione del Lavoro delle Direzioni Regionali del Lavoro, degli Ispettorati Regionali dei Vigili del Fuoco, delle Agenzie Territoriali dell’ISPESL, degli Uffici Periferici dell’INAIL, degli Uffici Periferici dell’IPSEMA, degli Uffici Periferici dell’INPS, dell’ANCI, dell’UPI e Rappresentanti degli Uffici di Sanità Aerea e Marittima del Ministero della Salute nonché delle Autorità Marittime Portuali ed Aeroportuali ai sensi e nei modi sanciti nell’art. 2 DPCM 21 dicembre 2007.
Inoltre ha previsto la partecipazione al suddetto Comitato dei rappresentanti dei datori di lavoro e delle Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale nonché la istituzione degli Organismi Provinciali, ai sensi dell’art. 2, co. 3, del Dpcm 21.12.2007, composti dai Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (Spesal) delle AA.SS.LL., dalla Direzione provinciale del lavoro, dall’INAIL, dall’ISPESL, dall’INPS, dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, dalla Sanità marittima e Aerea.
Il 9 aprile 2008 è stato varato il Decreto Legislativo n. 81 per l’emanazione del nuovo “Testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”, successivamente integrato con il D.lgs 30 agosto 2009 n. 106.
Con provvedimento prot. n. 407 del 5 dicembre 2008, il Dirigente del Servizio PATP della Regione Puglia ha determinato la istituzione del nuovo Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 sulla base delle designazioni pervenute dagli Organismi pubblici, dalle OO.SS. e dalle Associazioni dei datori di Lavoro, per realizzare uniformemente su tutto il territorio regionale gli interventi posti in essere dalla Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Per quanto concerne le problematiche in materia di alcol e problemi alcoolcorrelati, la L. n. 125 del 30 marzo 2001 ha stabilito, al comma 2 dell’art. 15, che: “Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell’articolo 2, (comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle Aziende Unità sanitarie locali”.
L’art. 1 dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”, ha disposto che: “Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate nell’allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa”.
L’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, dispone che: “Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.
Inoltre, è necessario evidenziare che il sopra citato art. 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08 è stato recentemente modificato dal D.Lgs. n. 106/09 con l’introduzione del seguente comma 4-bis “Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcool dipendenza”.
Per dare attuazione a quanto stabilito dalla normativa sin qui sottolineata, è stato necessario elaborare procedure applicative in modo da consentire l’attuazione uniforme e condivisa delle procedure diagnostiche e medico-legali da parte dei competenti servizi delle AA.SS.LL. del territorio della Puglia, dei medici competenti e degli altri soggetti interessati.
È stato costituito un Gruppo di lavoro formato da rappresentanti dell’Assessorato alle Politiche della Salute, dell’Università degli Studi di Bari e del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, il quale ha proceduto all’elaborazione di una bozza di documento da sottoporre all’approvazione del Comitato regionale di coordinamento.
Il Comitato Regionale di Coordinamento, nell’ambito delle proprie funzioni e compiti ut supra, nella seduta del 13 ottobre 2009 ha preso visione, anche mediante la video proiezione di alcuni schemi, della bozza del documento in materia di “Verifica di assenza di rischi alcoolcorrelati ad opera dei medici competenti” elaborata dal Dr. G. Di Leone, dirigente medico in servizio presso lo Spesal della ex AUSL BA3. Nella seduta del 3 febbraio 2010, i componenti del Comitato sono stati invitati a comunicare eventuali considerazioni ai fini dell’approvazione definitiva del documento.
Nella riunione del 26 marzo 2010, il Comitato Regionale di Coordinamento ha accolto alcune, non sostanziali, modifiche condivise, approvando definitivamente il documento “Atti di indirizzo per la verifica di assenza di rischi alcoolcorrelati ad opera dei medici competenti ex art. 41, comma 4), D.L.vo n. 81/08 e s.m.i. e Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006”.
Si ritiene opportuno dare al citato documento ampia diffusione, per la sua valenza strategica ai fini della promozione della cultura della salute dei cittadini e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sezione contabile:
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla legge regionale n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come definito dall’art. 4, comma 4 della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario dell’Ufficio 1, dal Dirigente del medesimo Ufficio e dal Dirigente di Servizio PATP;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

• di approvare quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di prendere atto dell’approvazione da parte del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 d.lgs. 81/08, nella seduta del 26 marzo 2010, del documento “Atti di indirizzo per la verifica di assenza di rischi alcoolcorrelati ad opera dei medici competenti ex art. 41, comma 4), D.L.vo n. 81/08 e sm.i. e Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006 (ALLEGATO 1 composto da numero quattordici facciate);
• di disporre l’uniforme applicazione sull’intero territorio regionale del documento di cui al punto precedente;
• di dare, allo stesso documento, ampia diffusione e divulgazione anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della normativa vigente, e sul sito istituzionale della Regione Puglia;
• di demandare al Servizio PATP tutti gli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;
• di provvedere alla notifica del presente provvedimento a tutti i soggetti interessati a cura del Servizio P.A.T.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato