Tipologia: Accordo Interconfederale Intercategoriale
Data firma: 20 giugno 1997
Parti: Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Marche
Fonte: EBNA
Sommario:
Accordo Interconfederale Intercategoriale tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Preso atto del Decreto Legislativo n. 626/94. in particolare degli artt. 18, 19, 20 e dell’Accordo Interconfederale applicativo sottoscritto dalle Confederazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali a Roma il 3 settembre 1996, e con particolare riferimento alla premessa in esso contenuta
Si conviene
1. Di costituire. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (all. 1 - atto di costituzione).
1.1 Il CPRA ha sede presso I’Ebam che ne curerà la segreteria tecnica.
1.2 Il CPRA è composto da 7 membri, espressi dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali, in ragione di uno per ciascuna delle parti firmatarie dell’Accordo. Pertanto, la rappresentatività è garantita dal concorso nell’organismo di ciascuno dei soggetti firmatari. I nominativi devono essere indicati da ciascuna delle parti alla Segreteria tecnica entro la data indicata al punto 1.
1.3 La durata dei componenti del CPRA è triennale. L’incarico dei componenti è rinnovabile.
2. Di definire l’ambito territoriale per la costituzione degli Organismi paritetici.
Nell’immediato si fa riferimento agli ambiti provinciali per le sedi degli OPTA fermo restando una successiva verifica da effettuarsi al termine del primo triennio.
2.1 Tali Organismi paritetici territoriali sono costituiti entro 30 giorni dalla costituzione del CPRA (all. 2- atto di costituzione).
2.2 L’OPTA è composto da non più di 7 membri espressi dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali in ragion di uno per ciascuna delle parti firmatarie dell’Accordo, ove presenti in quel territorio provinciale.
Pertanto la rappresentanza è garantita dal concorso nell’organismo di ciascuno dei soggetti firmatari. I nominativi dovranno essere indicati da ciascuna delle parti al CPRA. entro la data indicata al punto 2.1. La riunione di insediamento dell’OPTA sarà promossa dal CPRA d’intesa con le parti territoriali.
2.3 Il mandato dell’OPTA è triennale. L’incarico dei componenti è rinnovabile.
3. Di istituire i Rappresentanti territoriali per la sicurezza, in riferimento agli ambiti definiti al punto 2., nel rispetto di quanto previsto dall’A.I. 3/9/96 in riferimento al D.L.vo 626/94.
3.1 Di confermare quanto previsto al punto 5.1 dell’A.I. 3/9/96 in attuazione del comma 2 art. 18 del citato decreto legislativo 626/94.
Norma transitoria
In assenza di intese nazionali previste dall’Accordo citato al punto 5.2. ed in loro attesa, si rinvia all’allegato 3.
4. Per le imprese di cui al punto 6 dell’A.I. 3/9/96 in applicazione del comma 6.3, si conviene che i rappresentanti delle OO.SS. che sono presenti nell’OPTA comunichino con un preavviso di almeno 7 giorni ai rappresentanti delle OO.AA. che sono presenti nell’OPTA, la data di svolgimento dell’Assemblea per l’elezione del rappresentante dei lavoratori. Nella programmazione delle Assemblee si terrà conto dell’esigenza di consentire la presenza alle stesse dei componenti dell’OPTA.
Per il verbale dell’assemblea e la comunicazione del rappresentante eletto verranno utilizzati gli allegati B e C.
5. In attuazione del punto 4.11 dell’A.I. 3/9/96, per quanto concerne il Rappresentante Territoriale per la Sicurezza, la quota di Lit. 10.000 per ciascun dipendente sarà accantonata, in deroga al punto 4.18 e alla Nota a Verbale dell’A.I. 3/9/96 entro il 20 dicembre di ogni anno. Di tale quota, L 8.000 andranno a favore dell’attività del Rappresentante Territoriale per la Sicurezza e L 2.000 per la formazione e il funzionamento degli organismi paritetici.
5.1 In relazione al punto 5, l’accantonamento delle quote avverrà per i lavoratori in forza al 30 del mese precedente il versamento. Per i lavoratori a tempo parziale il versamento sarà proporzionale al lavoro svolto. Per le imprese che acquisiscono la posizione di datori di lavoro nel secondo semestre dell’anno, l’obbligo dell’accantonamento è previsto dall’anno successivo.
5.2 Il versamento dovrà essere effettuato dalle imprese su un c/c postale o bancario indicato dal Fondo Rappresentanza Sindacale.
5.3 L’utilizzo e la contabilità degli accantonamenti saranno funzionali a quanto previsto dall’A.I.3/9/96.
6. Il finanziamento delle attività formative ed informative, in attuazione del D.Lgs.vo 626/9 avverrà sia con risorse interne al sistema degli Enti Bilaterali, sia attraverso l’individuazione di forme di finanziamento pubblico.
7. L’Accordo si applica ad esclusione del settore edile nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato Cna, Casa, Claai e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’Accordo. L’accordo sino alla data di stipula dei CCNL, si applica per i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie.
7.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento a quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale nazionale del 3/9/96.
Il presente Accordo siglato in data odierna, si intende tacitamente approvato entro 30 giorni salvo disdetta motivata di una delle parti firmatarie.
Allegati
Allegato 1
CPRA comitato paritetico regionale
1. É costituito in data odierna tra le parti firmatarie del presente Accordo il Comitato Paritetico Regionale Artigianato, di seguito chiamato CPRA. Il CPRA ha sede presso l’Ente Bilaterale Regionale, che ne curerà la segreteria tecnica.
1.1 Tale Organismo, in tema di prevenzione, sicurezza tutela della salute nelle imprese, avrà il compito di:
• promuovere, monitorare, coordinare l’attività degli organismi paritetici territoriali;
• individuare in ambito regionale con l’apporto sistematico degli organismi paritetici territoriali e dell’Osservatorio regionale, i fabbisogni, al fine di proporre le iniziative conseguenti;
• raccogliere ed archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza, tutela della salute, al fine della loro diffusione;
• raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza;
• raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali dovessero decidere;
• promuovere e programmare l’attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza;
• proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
• interloquire con gli Enti istituzionali preposti per promuovere e qualificare le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l’adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l’attività di vigilanza;
• effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale;
• fornire anche sulla base delle indicazioni del CPNA orientamenti applicativi;
• comporre eventuali controversie non risolte a livello territoriale, sottoposte dall’OPTA o da una delle parti componenti l’OPTA;
• attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidano di demandare.
1.2 Il CPRA è composto da (sette) membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
1.3 Il Comitato è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati di anno in anno a partire dalla prima riunione utile per l’insediamento dell’Organismo regionale
1.4 Il Comitato, per lo svolgimento della propria attività valuterà, in occasione della prima riunione, la necessità di dotarsi di un proprio regolamento.
Allegato 2
OPTA organismo paritetico territoriale artigianato
1. E costituito, in data odierna, tra le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo l’Organismo Paritetico Territoriale Artigianato, di seguito chiamato OPTA.
1.1 Tale Organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza in specifici comparti produttivi.
Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa e li verifica in sede di CPRA.
1.2 L’OPTA procede all’analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati fomiti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, sia quelli pubblici sia quello istituito presso l’Ebam, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
1.3 L’OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del presente Accordo tra le parti, applicativo del decreto legislativo n.626/94, al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettua. sulla base dei dati fomiti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane.
1.4 L’OPTA, inoltre, può fornire alle USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell’intero arco dei compiti, compresa la vigilanza, ad esse assegnati, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
1.5 L’OPTA riceve, con relativa comunicazione, l’elenco dei responsabili (del servizio, della evacuazione, dell’antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese.
1.6 Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali le stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all’OPTA circa la composizione di tali servizi.
1.7 Nel caso in cui le aziende aderiscano ai servizi esterni non promossi dalle associazioni territoriali, l’Organismo paritetico riscontra la conformità del contenuto della comunicazione circa la composizione e la qualificazione data al servizio.
1.8 Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa comunicazione all’Organismo paritetico direttamente o attraverso l’associazione territoriale di appartenenza.
1.9 L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente Accordo.
1.10 L’OPTA è composto da non più di 7 (sette) membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali.
1.11 L’Organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati di anno in anno a partire dalla prima riunione utile per l’insediamento dell’OPTA.
1.12 L’Organismo, per lo svolgimento della propria attività, valuterà in occasione della prima riunione la necessità di dotarsi di un proprio regolamento.
Allegato 3
1. In assenza delle intese nazionali previste al punto 5.2 dell’Accordo Interconfederale citato ed in loro attesa i lavoratori possono optare oltre che per il Rappresentante Territoriale anche per il Rappresentante interno all’azienda.
In questo caso, per l’elezione del Rappresentante sono prese a riferimento le modalità previste ai punti 6., 6.1, 6.2,,6.3 dello stesso Accordo Nazionale. Per la scheda di votazione, il verbale dell’Assemblea e la comunicazione del nominativo del Rappresentante eletto verranno utilizzati i modelli allegati (allegato A allegato B - allegato C).
2. L’opzione prevista al punto 1. avverrà per mezzo dei modelli allegati (allegato D - allegato E) da parte di tutti i dipendenti, entro 20 giorni dall’insediamento dell’OPTA.
3. Nel caso in cui l’opzione non venga esercitata entro la data citata al punto 2 si intende definita l’opzione per il Rappresentante Territoriale.
4. Comunicazione della convocazione dell’Assemblea dovrà essere inviata con preavviso di almeno 7 giorni all’OPTA, affinché i suoi rappresentanti possano parteciparvi.
5. Nel caso di avvenuta opzione per il rappresentante interno, questa va attuata entro 30 giorni dalla data indicata al punto 2.
6. Per le imprese fino a 15 dipendenti che acquisiscono la posizione di datore di lavoro in corso d’anno, si potrà effettuare l’opzione del Rappresentante interno entro 90 giorni con le procedure previste dai punti 2. e 3.
Allegato A
Scheda di votazione per l’elezione dei rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori
Scheda per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori
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Elezione avvenuta in data Lavoratori aventi diritto al voto Lavoratori votanti Schede nulle Schede bianche | ……………………..………….. n°………………………………… n°………………………………… n°………………………………… n°………………………………… |
Hanno ottenuto voti: | ………………………………….. n…………….. ………………………………….. n…………….. ………………………………….. n…………….. ………………………………….. n…………….. ………………………………….. n…………….. |
In relazione ai risultati sopra riferiti è stato/a eletto/a rappresentante per la sicurezza: | |
In fede Data ……………… | Il segretario del seggio |
I sottoscritti lavoratori dell’azienda ………………………………………….......
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………………………. lì …………..... | In Fede |
Versamenti dei contributi ai fondi regionali
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Oppure Tramite: | Bollettino Postale c/c n° .................................... Intestato a: Fondo Rappresentanza Sindacale ........................................................................... |