Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 21 novembre 2016, n. 23693 - Rendita per inabilità permanente


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 21/11/2016

 

 

 

FattoDiritto

 


La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 29 settembre 2016, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:
“Il Tribunale di Bari, accogliendo la domanda proposta da P.N. nei confronti dell’INAIL, condannava l’istituto al ripristino in favore del ricorrente della rendita per inabilità permanente del 28%, a far data dalla revisione, oltre accessori.
Tale decisione, su gravame dell’INAIL, veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bari che, con sentenza del 2 ottobre 2014, condannava l’istituto al pagamento “...della rendita complessiva in ragione della misura del 16% in dipendenza del primo infortunio assicurato e del 10% del secondo infortunio assicurato, dalla data dell’impugnata revisione.”.
La corte territoriale premetteva: che a seguito dell’infortunio lavorativo occorso il 22.5.1990 era stata istituita un rendita del 16% per ipoacusia; che per il successivo infortunio del 27.11.1997 era stata riconosciuta una rendita pari al 9% per postumi alla gamba DX ( conseguiti alla rottura del tendine achilleo); che in data 15.5.1998 veniva attribuita una rendita unificata del 24%, poi elevata al 28% il 14.7.1998 e confermata il 30.6.2000; che, a seguito di revisione del 23.7.2008, la rendita veniva ridotta al 20% ( di cui il 13% per il primo infortunio e 7% per il secondo) con decorrenza 23.6.2008; che tale percentuale era stata elevata al 22% in sede di opposizione amministrativa ( di cui 13% per il primo infortunio e 9% per il secondo).
Tanto premesso, osservava che, in applicazione dei principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 6402/2005 ( poi ripresa da Cass. n. 24702/2013), alla data della revisione (il 23.6.2008): la rendita unica non era ancora cristallizzata non essendo decorso il termine decennale di cui all’art. 83 T.U. n. 1124/1965 - trattandosi di postumi da infortunio - nonché il termine annuale di decadenza di cui all’art. 137 T.U. cit.; diversamente, i postumi del primo infortunio occorso il 22.5.1990 (pari al 16%) dovevano ritenersi ormai cristallizzati e non più rivedibili; potevano essere, invece, oggetto di revisione i postumi del secondo infortunio del 27.11.1997, determinati dall'INAIL stesso nella misura del 10% ( non essendo ancora decorsi i termini predetti, anni 10 +1, alla data della revisione). Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’INAIL affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il P.N..
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 83 e 137 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ( in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.) in quanto il giudice del gravame, facendo una non corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, aveva ritenuto cristallizzati i postumi derivati dal primo infortunio, laddove alla data di revisione l’inabilità complessiva non era immodificabile ( cioè poteva essere rivista senza incontrare alcun limite né interno né esterno) e la rendita unica non si era consolidata ragion per cui l’operato dell’INAIL era legittimo.
Con il secondo motivo viene lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ai sensi dell’art. 360, n.5, c.p.c.) avendo la Corte di merito ritenuto la ipoacusia da rumore una conseguenza di un infortunio sul lavoro e non una malattia professionale, circostanza questa pacifica tra le parti.
Va, in primo luogo chiarito, con riferimento al secondo motivo di ricorso, la cui disamina precede logicamente il primo, che correttamente la Corte di appello ha rilevato come risultasse “ per tabulas” che la ipoacusia post-traumatica era derivata da un infortunio sul lavoro e non potesse essere considerata una malattia professionale. Ed infatti, dalla lettura del ricorso dell'INAIL a pag. 9 è riportato il contenuto della “relazione di visita medica per revisione del 23.6.2008” in cui al punto c) “preesistenze” è specificato “esiti di trauma cranico” e “grave ipoacusia dx post-traumatica”.
Passando all’esame dei primo motivo lo stesso è fondato.
Vale riportare il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 6403/2005 secondo cui “In tema di revisione della rendita unica da infortunio sul lavoro, è consentito procedere a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi sono consolidati, purché la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedentemente consolidata. I medesimi principi vanno applicati anche nell'ipotesi di revisione di rendita unica (v. Corte costituzionale n. 318 del 1989), essendo anche in tal caso consentito il riesame dei postumi di tutti gli infortuni e la valutazione della complessiva riduzione dell'attitudine al lavoro, purché la rendita unica così ricostituita non sia inferiore a quella liquidata per i precedenti infortuni e già consolidata, mentre l'intangibilità della misura dei postumi stabilizzati del singolo evento lesivo (cosiddetto limite interno) osterebbe alla possibilità di rivalutare il complessivo risultato inabilitante, stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi. Dalla data di costituzione della rendita unica, pertanto, comincia a decorrere un nuovo termine per la revisione, che, una volta maturato, rende immodificabile la misura della rendita da erogare.(Cass. SU n. 6403 del 25/03/2005 nonché, più di recente, Cass. n. 24702 del 04/11/2013)
Orbene, nel caso in esame alla data di revisione del 23.6.2008 — come correttamente rilevato dalla corte di merito - non era ancora cristallizzata la rendita unica ( non essendo decorso il termine di dieci anni di cui all’art. 83 TU cit. e quello di decadenza annuale di cui all’art. 137 TU cit. dalla unificazione avvenuta in data 15.5.1998) .
Peraltro, alla data della unificazione non poteva neppure ritenersi cristallizzata la rendita attribuita per il primo infortunio non essendo decorso il termine decennale di cui all’art. 83 del TU cit. dalla data dello stesso ( 22.5.1990) a quello della unificazione ( 15.5.1998).
In siffatta situazione, quindi, non sussisteva alcun limite né esterno né interno alla revisione.
E' il caso di precisare che la Corte di merito, sulla scorta della errata applicazione del principio affermato nella menzionata sentenza n. 6403/2005 ha omesso anche di verificare se il miglioramento dei postumi rilevato in sede di revisione ( ridottisi dal 24% al 22%) si era verificato entro il decennio dalla unificazione ( cioè entro il 15.5.2008, il provvedimento di revisione è del 23.6.2008) in ossequio a quanto precisato da questa Corte in svariate pronunce secondo cui “ Il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dall'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non è di prescrizione, né di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione. Pertanto è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purché l'Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento” (ex multis. Cass. n. 17860 del 11/08/2014; Cass. n. 20994 del 12/10/2010).
Per quanto sin qui esposto si propone l'accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice a designarsi perché decida facendo corretta applicazione dei suenunciati principi, il tutto con ordinanza ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, pertanto, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono ì presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ultenore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater., del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, seni n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 qualer, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. l, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).
 

 

P.Q.M.

 


1- La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 29 settembre 2016.