Tipologia: Accordo
Data firma: 20 novembre 1998
Validità: 20.11.1998 - 19.11.2001
Parti: Associazione albergatori della Provincia di Trento, Faita, Fiavet, Fipe e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Trento
Fonte: EBT Trentino


Accordo per la costituzione dell'organismo paritetico del turismo e del rappresentante territoriale per la sicurezza (RTS) della Provincia Autonoma di Trento.

Il giorno 20 novembre 1998 in Trento tra le Associazioni Imprenditoriali: Associazione albergatori della Provincia di Trento, Faita, Fiavet, Fipe aderenti all'Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio della Provincia di Trento e le Organizzazioni Sindacali: Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil

Premesso
- che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori
- che le parti intendono dare attuazione, per quanto di loro competenza, ad un protocollo di intesa a valenza territoriale che definisca alcuni aspetti applicativi delle disposizioni vigenti dando attuazione agli adempimenti loro demandati in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
- che si ritiene che la logica che fonda i rapporti tra le parti intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione

Visto
- le disposizioni contenute nel già citato D.Lgs. 626/94 ed in particolare, quelle contenute nell'art.20,
- l'accordo raggiunto in sede di Ministero del Lavoro in data 18 novembre 1996, tra Filcams-Cgil Fisascat-Cisl Uiltucs-Uil e Confcommercio

Nel comune intento di
- privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all'attuazione di una politica di prevenzione e protezione
- evitare l'imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle imprese

Preso atto
- di quanto, in materia di organismo paritetico provinciale, è stato convenuto tra le parti con il protocollo di intesa summenzionato
- della necessità di regolamentare a livello territoriale quanto espressamente demandato alle parti sociali dal D.Lgs. 626/94 tenendo conto dell'accordo interconfederale

Si stipula e si conviene quanto segue:
1) É costituito l'Organismo Paritetico Provinciale (OPP) per la sicurezza per il settore turismo della Provincia Autonoma di Trento in applicazione del punto 13 dell'accordo interconfederale del 18 -11 - 1996 applicativo del D. Lgs. 626/94
2) L'Organismo Paritetico Provinciale è costituito all'interno dell'Ente Bilaterale Turismo del Trentino. L'OPP opererà quale sezione dell'Ente Bilaterale stesso che ne curerà le funzioni di segreteria.
3) L'OPP sarà diretto da sei (6) consiglieri designati da ciascuna delle parti firmatarie del presente accordo: tre (3) in rappresentanza delle Associazione dei datori di lavoro e tre (3) in rappresentanza di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. I Componenti l'OPP potranno essere anche gli stessi componenti dell'Ente Bilaterale Turismo del Trentino.
4) L'OPP, svolge i compiti stabiliti dall'articolo 20 del D.Lgs. 626/94 e dal punto 13 dell'Accordo Interconfederale di data 18/11/1996 ed in particolare:
a) assume interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, trasmettendole sia all'Organismo Paritetico Nazionale che agli Organi Territoriali competenti ai fini della vigilanza e del controllo;
b) individua eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D.Lgs. 626/94 e li propone ai soggetti interessati
c) promuove l'informazione e la formazione di tutti i soggetti interessati al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
d) promuove la formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e a tal fine predisporrà appositi moduli formativi
e) collabora con gli Enti territoriali preposti e con le Associazioni di categoria al fine di promuovere e realizzare progetti formativi specifici per il territorio adoperandosi, altresì, per il reperimento delle necessarie risorse finanziane pubbliche, anche a livello comunitario
f) riceve dalle aziende e verifica i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
g) designa esperti richiesti congiuntamente dalle parti
h) vigila sull'applicazione delle disposizioni legislative in materia di sicurezza da parte delle aziende richiedendo all'occorrenza notizie in merito all'attuazione del D.Lgs. 626/94
i) è sede di prima istanza obbligatoria per le controversie, sia individuali che collettive, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
5) Per lo svolgimento dei compiti sopra indicati e per la pratica attuazione di quanto previsto ai punti 13 e 6b dell'accordo interconfederale l'OPP definirà attraverso un Regolamento le modalità di convocazione e di funzionamento e predisporrà un piano triennale di attività con il relativo preventivo dei costi.
6) Tutte le aziende del settore turistico contribuiscono alla copertura dei costi di funzionamento dell'OPP versando Lire 20.000 (ventimila) per gli anni 2001- 2002
7) Per l'avvio dell'OPP e per la durata del presente accordo si conviene che i costi di funzionamento, previa decisione degli organi statutari dell'Ente Bilaterale Turismo del Trentino, saranno a carico dell'Ente stesso, visto il carattere sperimentale dell'accordo.
8) Trascorsi 24 mesi dall'accordo le parti firmatarie si impegnano a compiere una verifica del funzionamento dell'OPP e, sulla base anche delle decisioni dell'Ente Bilaterale Turismo del Trentino, definiranno i criteri per il versamento e la misura del contributo per l'OPP a carico di tutte le aziende.
9) É costituito nella Provincia Autonoma di Trento il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RTLS) per il settore turismo in conformità all'articolo 18 del D.Lgs. 626/94
10) I Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza svolgeranno i compiti previsti dall'articolo 19 del D.Igs.626/94 e dal punto 8 dell'accordo interconfederale.
11) I rappresentanti territoriali per la sicurezza come stabilito dal punto 6 b dell'accordo interconfederale saranno designati dalle OO.SS. e comunicati formalmente all'OPP. L'Organismo paritetico provinciale ratificherà con propria delibera la designazione del rappresentante per la sicurezza e gli assegnerà gli ambiti territoriali di competenza;
12) L'OPP comunicherà al datore di lavoro, che a sua volta comunicherà ai lavoratori, il nominativo del rappresentante per la sicurezza designato;
13) I rappresentanti per la sicurezza designati durano in carica tre anni e sono ridesignabili. Decadranno comunque alla scadenza del presente accordo qualora esso non fosse rinnovato;
14) I rappresentanti per la sicurezza dovranno: partecipare obbligatoriamente a iniziative formative gestite e indicate dall'Organismo Paritetico Provinciale; rispettare gli ambiti territoriali assegnati; garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze sulle aziende, che apprenderanno in esecuzione del loro incarico;
15) Le parti firmatarie del presente accordo danno mandato all'Ente Bilaterale Turismo del Trentino, sentito l'OPP, di definire il tipo di rapporti da instaurare con i rappresentanti territoriali considerando le modalità di esercizio dell'attività di tale figura professionale;
16) Le aziende del settore turismo che occupano fino a 15 dipendenti possono optare per il Rappresentante Territoriale alla Sicurezza a decorrere dal 1 gennaio 1999. Nei confronti dei lavoratori di aziende che hanno effettuato la sopracitata opzione verrà ad operare il Rappresentante Territoriale alla Sicurezza; conseguentemente gli stessi per il periodo in cui opera nei loro confronti il RTS, non potranno designare o nominare al loro interno il Rappresentante della Sicurezza;
17) Le aziende, di cui al precedente punto, che hanno optato per il RTS dovranno versare un contributo annuo diversificato in ragione della tipologia aziendale (annuale o stagionale) e del numero dei dipendenti. Tale contributo a sostegno dei costi del Rappresentante Territoriale alla Sicurezza è stabilito nelle misure di seguito indicate:
[omissis]

18) L'OPP, entro 60 giorni dalla sua costituzione, procederà d'intesa con l'Ente Bilaterale Turismo del Trentino alla definizione delle modalità e delle procedure tecniche per la riscossione del contributo per i rappresentanti territoriali per la sicurezza;
19) Il presente accordo è da considerarsi sperimentale. Esso entra in vigore alla data di stipula ed ha durata triennale. Se non disdetto almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza da una delle Associazioni o Organizzazioni firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.