Tipologia: CPL
Data firma: 17 aprile 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Unione Agricoltori, Coldiretti, la Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Brescia
Fonte: flai.lombardia.it
Sommario:
Parte prima Norme generali Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Osservatorio provinciale Art. 3 Formazione professionale e continua Parte seconda Costituzione del rapporto di lavoro Art. 4 Assunzione del lavoratore Art. 5 Contratto individuale Art. 6 Periodo di prova Art. 7 Rapporto di lavoro a tempo indeterminato Art. 8 Lavoratori inferiori all'anno: Avventizi o a tempo determinato Art. 9 Trapasso di azienda Parte terza Classificazione del personale Art. 10 Inquadramento e mansionario degli operai Art. 11 Capo (Incarico fiduciario) Art. 12 Passaggio di categoria Parte quarta Organizzazione aziendale e del lavoro Art. 13 Orario di lavoro Art. 14 Riposo settimanale Art. 15 Ferie Art. 16 Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico Art. 17 Permessi straordinari Art. 18 Permessi straordinari non retribuiti Art. 19 Feste nazionali e infrasettimanali Art. 20 Festività soppresse Art. 21 Lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo, straordinario notturno Art. 22 Interruzioni di lavoro e recupero Parte quinta Trattamento economico Art. 23 Salari |
Art. 24 Indennità "aprile" Art. 25 13ª mensilità Art. 26 14ª mensilità Art. 27 Scatti di anzianità Art. 28 Indennità speciali annue Art. 29 Diarie Art. 30 Regolamentazioni particolari Art. 31 Trattamento di fine rapporto Parte sesta Previdenza - Assistenza Tutela della salute Art. 32 Assicurazioni sociali, malattie ed infortuni Art. 33 Cassa mutua integrazione malattia, maternità ed infortuni Art. 34 Tutela della salute dei lavoratori Parte settima Sospensione - Controversie Risoluzione del rapporto Art. 35 Chiamata e richiamo alle armi Art. 36 Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro Art. 37 Dimissioni per giusta causa Art. 38 Rapporti fra datori di lavoro e lavoratori Art. 39 Norme regolamentari e controversie Art. 40 Commissione sindacale di conciliazione Parte ottava Diritti sindacali Art. 41 Delegato di azienda Art. 42 Riscossione dei contributi Parte nona Norme finali Art. 43 Contratto integrativo e prospetto paga Art. 44 Condizioni di miglior favore Art. 45 Esclusività di stampa Art. 46 Decorrenza e durata del contratto Allegati |
Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brescia
Brescia 17 Aprile 2008, presso la sede dell'Unione Agricoltori di Brescia Presenti: l'Unione Agricoltori della provincia di Brescia […], la Federazione Provinciale Coldiretti […], la Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Brescia […], la Fai-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […], si è definito e firmato il presente Contratto di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brescia valido dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011.
Parte prima Norme generali
Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente CPL integra il Contratto Collettivo Nazionale nell'ambito delle norme di rinvio contenute nella normativa nazionale nei rapporti fra i datori di lavoro nell'agricoltura singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli.
Si applica altresì alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche e faunistico-venatorie e per tutte quelle attività che saranno riconosciute come agricole.
Art. 2 Osservatorio provinciale
L'Osservatorio è composto da un consiglio di n. 6 componenti designati dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
I compiti dell'Osservatorio Prov.le sono quelli stabiliti dall'art. 6 del CCNL.
Per il funzionamento si rinvia al Regolamento di cui all'allegato n. 4 del CCNL 10.07.2002.
La sede dell'Osservatorio è presso l'Unione Prov.le Agricoltori.
Impegno a verbale
Le parti contraenti il presente CPL nell’assumere l’“Accordo sul Welfare agricolo del 21.09.2007” si impegnano a darne pratica attuazione, per quanto di loro competenza, per garantire sostenibilità, efficienza e trasparenza a tutto il settore.
Parte seconda Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 5 Contratto individuale
Le eventuali pattuizioni speciali per prestazioni non contemplate dal presente contratto, dovranno essere chiaramente annotate sul contratto individuale e firmate dalle parti. Resta implicito che tali pattuizioni non potranno in alcun caso costituire una restrizione qualsiasi alle norme contenute nel presente contratto.
Art. 7 Rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro per gli operai dell'agricoltura è a tempo indeterminato, può essere risolto in seguito a dimissioni del lavoratore oppure a licenziamento da parte del datore di lavoro per giusta causa o per giustificato motivo. Sono esclusi dalla sopracitata normativa i lavoratori avventizi o a tempo determinato di cui all'art. 8 del presente CPL.
[…]
Giusta causa
Costituiscono giusta causa:
1) Insubordinazione verso il datore o un suo rappresentante in azienda. La Commissione nel rilevare il comportamento del lavoratore dovrà considerare se da parte del datore di lavoro c'è stata o meno una qualsiasi azione provocatoria e decidere di conseguenza.
2) Insufficiente e provato rendimento da parte del lavoratore. Nel caso non sia approvato l'insufficiente rendimento è nullo il presente comma.
3) Danneggiamenti gravi alle macchine, agli stabili, al bestiame ed alle coltivazioni.
[…]
6) In tutti gli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
[…]
Parte quarta Organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 13 Orario di lavoro
Con decorrenza 1°luglio 1988 l'orario di lavoro è di 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere, con la seguente regolamentazione che tiene espressamente conto della situazione provinciale:
1) agli operai addetti alle stalle: l'orarlo di lavoro è di 6 ore e 30 minuti, tuttavia, al fine di adeguare l'orario di lavoro alle varie realtà aziendali, nelle stalle potranno essere applicati altri calendari pattuiti fra le parti, purché non superino le 7 ore e 48 minuti giornaliere e l'orario complessivo.
Il lavoro nelle stalle dovrà essere articolato in due turni giornalieri, il primo dei quali non avrà inizio prima delle ore 4 ed il secondo avrà termine entro le ore 19, garantendo un periodo minimo di riposo consecutivo pari a 8 ore in coincidenza con le ore notturne.
2) per gli addetti ai lavori di campagna:
- dal 1° gennaio al 28 febbraio ore 6 al giorno e ore 3 al sabato;
- dal 1° marzo al 31 marzo ore 7 al giorno e ore 3 al sabato;
- dal 1° aprile al 30 aprile ore 7,30 minuti al giorno e 4 ore al sabato;
- dal 1° maggio al 31 luglio ore 8 al giorno e 4 ore al sabato;
- dal 1° agosto al 31 agosto ore 7,30 minuti al giorno e 4 ore al sabato;
- dal 1° settembre al 30 settembre ore 8 al giorno e 4 ore al sabato;
- dal 1° ottobre al 31 ottobre ore 7,30 minuti al giorno e 3 ore al sabato;
- dal 1° novembre al 30 novembre ore 6 al giorno e 3 ore al sabato;
- dal 1° dicembre al 31 dicembre ore 6 al giorno e 3 ore al sabato.
Per la durata del presente contratto tutti i lavoratori dei campi godranno del sabato pomeriggio non lavorativo. L'orario di lavoro sarà distribuito in due periodi uguali con facoltà di accordi diretti per aumentare o diminuire uno di essi quando vi siano necessità colturali che lo richiedano, fissando comunque intervalli.
Per i lavoratori a tempo determinato si applica l'orario normale adottato nell'azienda per i lavoratori a tempo indeterminato a seconda delle mansioni svolte dagli stessi.
3) per quanto concerne l'orario di lavoro degli addetti al settore vitivinicolo ed ortoflorovivaistico, esso si intende quello di campagna salvo diverse esigenze aziendali concordate fra l'azienda e il lavoratore per determinati periodi dell'anno. È possibile in attuazione al 5° comma dell'art. 31 del CCNL l'applicazione previo accordo tra le parti di un orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni pari ad ore 7 e 48 minuti al giorno.
4) per i guardiacaccia in aziende agrifaunistiche venatorie e/o agrituristiche venatorie, trattandosi di prestazioni lavorative di sorveglianza con carattere discontinuo e di semplice attesa, non è applicabile la limitazione di orario di cui al D.L. 15.03.1923 n. 692, approvato con la legge 6.12.1923 (punto 11) e delle eventuali leggi successive;
Per i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro giornaliero in modo continuo superiore a 6 ore si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del D.Lvo 66/2003
L’orario di lavoro sì intende iniziato e finito sul posto. Per le sole ditte con più fondi agricoli ubicati in diversi comuni non contigui, l’orario di lavoro si intende iniziato e terminato in azienda, fatte salve le consuetudini aziendali più favorevoli.
Il personale non può abbandonare il lavoro senza giustificato motivo.
Art. 14 Riposo settimanale
A tutti i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole, è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, in coincidenza con la domenica oltre i giorni festivi indicati all'art. 19. Nel caso vi ostino ragioni tecniche, il datore di lavoro farà eseguire i riposi settimanali ed i festivi non fruiti dai lavoratori addetti al bestiame in altro giorno della settimana. Qualora ragioni tecniche o impossibilità provate di sostituzione a turno impedissero il riposo settimanale e festivo, ai lavoratori sarà corrisposta una ulteriore giornata di paga globale maggiorata del 40% per ogni domenica e del 35% per ogni festa nazionale ed infrasettimanale.
Per il lavoro eseguito nei giorni festivi, i lavoratori usufruiranno di un riposo compensativo corrispondente.
Art. 21 Lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo, straordinario notturno
Ai lavoratori per il lavoro prestato nei giorni domenicali, quando non usufruiscono del relativo riposo compensativo, verrà corrisposta la maggiorazione del 40% sulla paga globale.
Se usufruiscono invece del relativo riposo compensativo verrà corrisposta, a decorrere dall'1-8-96, la sola maggiorazione del 35% previsto dal proprio inquadramento e dall'anzianità lavorativa. Per il lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 19 alle ore 4 per i lavoratori di stalla e dalle ore 22 alle ore 6 per tutti gli altri lavoratori. Il lavoro notturno viene compensato con una maggiorazione […].
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
Quando il turno di irrigazione cade in giorno festivo, all'irrigatore, pur usufruendo del riposo compensativo pari alle ore di lavoro, compete la maggiorazione del 35% della paga globale normale per le ore di lavoro effettivamente prestate in base all'orario stabilito dal Consorzio o Roggia di Irrigazione.
[…]
Art. 22 Interruzioni di lavoro e recupero
Il lavoro svolto all'aperto, senza idonea protezione, sarà sospeso durante le intemperie e potrà proseguire secondo le possibilità in luoghi coperti. Il recupero del lavoro perduto può essere effettuato nel termine di 15 giorni successivi all'avvenuta sospensione del lavoro e per un massimo di 2 ore al giorno. Qualora le ore non venissero recuperate verranno regolarmente pagate. Quando il lavoratore effettui, durante le intemperie il taglio ed il trasporto dell'erba necessaria per il foraggiamento, il tempo impiegato sarà valutato doppio.
Parte sesta Previdenza - Assistenza Tutela della salute
Art. 34 Tutela della salute dei lavoratori
Per l'applicazione delle disposizioni previste dal D.Lvo 626/94 e successive modificazioni inerenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro saranno recepite le norme stabilite dal CCNL in materia.
A livello provinciale è costituito un organismo paritetico a cui sono attribuite le funzioni di composizione di cui all'art. 20 del D.Lvo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
A tale organismo sono attribuiti i seguenti compiti:
- informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza;
- tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- orientamenti e promozione di iniziative formative.
I compiti di segreteria sono svolti dalle Associazioni Provinciali degli imprenditori firmatarie del presente contratto.
Le Organizzazioni si impegnano a collaborare e se nel caso intervenire con le ASL di zona per quanto attiene all'igiene ed alla salubrità dell'ambiente di lavoro. Le parti si impegnano a contattare le ASL al fine di stipulare convenzioni che consentano l'effettuazione di visite mediche previste a favore dei lavoratori. Viene stabilito che a tutti i lavoratori agricoli verranno fatte effettuare 2 visite mediche utilizzando gli Enti pubblici esistenti nel territorio e senza che vi sia detrazione del salario da parte dell'azienda entro il limite massimo di n. 2 mezze giornate all'anno.
Per gli addetti all'uso di presidi sanitari di Iª e IIª classe, le aziende sono tenute ad adibire gli stessi a tale attività per un orario giornaliero inferiore a 4 ore nell'arco della giornata mentre per prestazioni lavorative pari ad ore 4 dovranno essere concesse ai lavoratori ore 2 e 20 minuti di riposo retribuito. Le rimanenti ore lavorative dell'orario normale giornaliero dovranno essere impiegate in altri lavori aziendali.
In ogni caso sono considerati lavori nocivi:
1) l'uso degli antiparassitari appartenenti ai presidi di 1ª e 2ª classe contrassegnati da:
Classe 1ª
Contrassegno: teschio in nero su ossa incrociate, inserite in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio. In caratteri neri, ben visibili ed indelebili, la parola "VELENO".
Natura del rischio: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.
Classe 2ª
Contrassegno: Croce S. Andrea in nero inserita in un riquadro rettangolare in colore giallo-arancio. In caratteri neri ben visibili ed indelebili, la parola "NOCIVO".
Natura del rischio: Intossicazione grave per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare, oltre a quanto previsto dalla legge 20/05/1970 n. 300 e dal Contratto Nazionale, potrà essere richiesto l'intervento dei centri di medicina preventiva e degli altri enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
Mezzi di protezione individuali: sono sistemi di sicurezza utilizzati durante l'impiego dei presidi sanitari per proteggere gli operatori dal rischio di possibili intossicazioni per via dermale o per inalazione. L'uso dei mezzi personali di protezione va considerato come elemento di sicurezza indispensabile. Tali mezzi di protezione individuale devono essere forniti dall'azienda e sostituiti ogni volta ve ne sia la necessità. Il lavoratore è tenuto alla buona conservazione degli stessi. In deroga all'art. 67 del CCNL verrà adottato il suo libretto di idoneità sanitaria conforme alle indicazioni delle ASL.
Parte settima Sospensione - Controversie Risoluzione del rapporto
Art. 38 Rapporti fra datori di lavoro e lavoratori
I rapporti fra i lavoratori nell'azienda, tra questi e il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. I lavoratori per il loro servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell'azienda; dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.
Per la tutela dei diritti e delle ragioni delle parti valgono le disposizioni contrattuali previste dal vigente CPL e CCNL e patrocinate dai rappresentanti delle Organizzazioni contraenti.
Art. 39 Norme regolamentari e controversie
I rapporti tra lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto. La mancanza del lavoratore per infrazione al contratto, agli ordini, alle disposizioni tecniche amministrative, al buon ordine dell'azienda, al buon lavoro, saranno rilevate, a seconda della loro gravità e della recidività, con la procedura seguente:
1) ammonizione verbale
2) ammonizione scritta
3) multa non superiore all'importo di 2 ore di salario.
Normalmente l'ammonizione scritta sarà adottata successivamente all'ammonizione verbale e l'eventuale sanzione relativa alla multa verrà applicata dopo che sia trascorso il termine previsto per il ricorso. Qualora, tuttavia, le infrazioni rivestano carattere di maggior gravità, potranno adottarsi le multe anche in caso di prima mancanza. Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa, il lavoratore:
1) che non si presenta al lavoro senza giustificare il motivo, che abbandoni anche temporaneamente il proprio posto di lavoro senza autorizzazione e senza motivo grave da giustificarsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore;
2) che ritarda ripetutamente l'inizio del lavoro oltre 15 minuti o lo sospenda o ne anticipi la cessazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 del CPL;
3) che non esegue secondo le istruzioni ricevute, oppure, esegue con non curanza il lavoro;
4) che sia trovato addormentato;
5) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza, in tal caso il lavoratore verrà, inoltre, allontanato;
6) che si presti a diverbio litigioso con i propri colleghi di lavoro, dopo averne accertata la responsabilità diretta.
[…]
Parte ottava Diritti sindacali
Art. 41 Delegato di azienda
Nelle aziende che occupino più di 5 lavoratori dipendenti (operai fissi, semifissi, ed avventizi) sarà eletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto; nelle aziende con oltre 75 dipendenti i delegati saranno due per ogni Organizzazione dei lavoratori. I delegati dovranno essere eletti tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art. 77 del CCNL.
Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali. I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.