Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 22 settembre 1999
Validità: Quinquennale
Parti: Inail, OBN (Cgil, Cisl, Uil, Confindustria)
Settori: Industria
Fonte: CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
 Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8

Protocollo d’intesa tra l’Organismo Bilaterale Nazionale Cgil, Cisl, Uil, Confindustria e l’Inail in tema di prevenzione

Considerato che, attraverso una continua e diffusa opera di sensibilizzazione, di trasferimento delle conoscenze e di formazione indirizzata alle imprese ed ai lavoratori, si può operare concretamente per realizzare la prevenzione degli infortuni e la promozione della salute nei luoghi di lavoro;
considerato che attraverso una stretta collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali si favorisce il perseguimento di obiettivi di sicurezza ed igiene del lavoro;
considerato il ruolo fondamentale che intendono svolgere le parti sociali per diffondere la cultura della prevenzione in tutti gli ambiti lavorativi e promuovere ogni attività di prevenzione;
considerati i compiti assegnati dal D.Lgs. 242/96 all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
considerata la particolare attenzione che l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ripone nel sistema della bilateralità, con la finalità di favorire il rafforzamento dell’operatività, visibilità ed efficacia dell’azione degli organismi paritetici a livello nazionale e territoriale;
considerata la concordanza delle finalità perseguite dall’Inail e dalle parti sociali espresse nell’Organismo Bilaterale Nazionale (OBN);
considerata la volontà espressa dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inail tendente a valorizzare forme di collaborazione con le parti sociali ed in particolare con riferimento a quanto espresso nelle delibere del 18/2/97, nelle linee programmatiche dell’aprile 1997 ed in quelle emanate il 15/12/97, nelle linee d’indirizzo del 25/05/98 e 02/06/99;
vista la richiesta delle parti sociali nei confronti dell’Inail tesa ad ottenere un sostegno ed una collaborazione nei confronti degli organismi bilaterali, l’Inail nella persona del suo Presidente, Gianni Billia e l’OBN – Cgil, Cisl, Uil, Confindustria – nella persona del suo Presidente Andrea Ranieri esprimono la comune intenzione di dar vita a collaborazioni stabili a livello nazionale e territoriale, sia sul piano tecnico-scientifico che operativo a sostegno di attività di prevenzione sul lavoro nella coerenza dei rispettivi ruoli, attraverso azioni comuni, integrate e/o sinergiche.
Tale collaborazione si articola secondo il seguente:

Protocollo d’intesa
Art. 1
Il presente accordo ha lo scopo di promuovere e coordinare programmi di azioni comuni in tema di prevenzione per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dei contraenti.

Art. 2
Il presente accordo non comporta trasferimenti economici tra le parti.
L’Inail si impegna ad assumere gli oneri derivanti dall’attività di diffusione delle informazioni, dell’attività di formazione, di ricerca, nonché quelli connessi alla costituzione e gestione dei centri operativi periferici, nei limiti approvati dagli Organi competenti dell’Istituto.
L’Inail si impegna a realizzare a proprie spese, assumendone gli oneri di gestione, un sito Internet di cui al successivo art. 5.

Art. 3
La collaborazione tra le parti viene gestita da un Comitato di coordinamento misto OBN/Inail (semplicemente chiamato "Comitato"), costituito dai componenti l’istanza tecnica dell’OBN e da un ugual numero di rappresentanti dell’Inail, espressamente a ciò designati.
Il Comitato, all’atto dell’insediamento definisce le proprie regole di funzionamento.
Il Comitato elabora, con riferimento ai compiti attribuiti agli organismi paritetici, i programmi annuali o pluriennali delle attività rientranti nel presente accordo, ne definisce le modalità di esecuzione e ne verifica l’attuazione.

Art. 4
L’Inail si impegna a fornire al Comitato la sede, un supporto amministrativo, nella misura decisa dall’Inail, e un supporto tecnologico per la gestione delle attività decise dal Comitato.
La responsabilità sui locali messi a disposizione, sulle attrezzature d’ufficio e di comunicazione e sul personale di supporto tecnico ed organizzativo è assunta dall’Inail.

Art. 5
Il presente accordo prevede la realizzazione di un progetto organizzativo e tecnico volto alla costituzione di un centro operativo nazionale e la promozione di centri operativi periferici, localizzati, qualora possibile, presso i locali dell’Istituto.
Tali centri avranno come obiettivi:
studi e ricerche sui temi della salute, della sicurezza e delle strategie di prevenzione di particolare comune interesse, al fine di individuare soluzioni legislative, normative e tecniche;
raccolta e diffusione, sia informatizzata, sia attraverso punti di riferimento capillari su tutto il territorio nazionale delle informazioni contenute nelle banche dati e delle conoscenze in materia di rischi e danni da lavoro;
campagne comuni per la diffusione della cultura e della pratica della prevenzione nel mondo del lavoro in termini di:
seminari, convegni, congressi; spot, cine radio televisivi;
manifesti, tabelloni pieghevoli;
prodotti multimediali:
progettazione e realizzazione di azioni comuni in materia formativa per la diffusione di buone pratiche di prevenzione;
azioni di sostegno ai diversi attori aziendali interessati alle strategie di prevenzione;
gestione di uno specifico sito Internet, quale sede di comunicazione interattiva con gli organismi paritetici territoriali collegato anche alla rete dell’Agenzia Europea di Bilbao.

Art. 6
L’attuazione in sede territoriale di quanto previsto al precedente art. 5 potrà prevedere specifici protocolli d’intesa tra gli organismi paritetici territoriali e i livelli dell’Inail territorialmente competenti, coordinandosi con il livello nazionale.
In ogni caso la realizzazione delle attività concordate a livello nazionale e locale dovrà avvenire senza oneri per i lavoratori e per le aziende interessate.

Art. 7
La collaborazione tra l’Istituto e l’OBN si svilupperà, inoltre, nell’ambito di iniziative per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese da parte dell’Inail, anche in relazione alle previsioni dell’art. 55 della legge 144/99.

Art. 8
Il presente accordo va in vigore entro il trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del regolamento di funzionamento del Comitato, avrà durata di 5 anni ed è rinnovato tacitamente.
Il presente accordo decade sessanta giorni dopo la disdetta scritta, che può essere inviata in qualsiasi momento, da parte anche di una sola delle parti sociali facenti parte dell’OBN o dell’Inail.

Roma, 22 settembre 1999