Tipologia: Accordo
Data firma: 10 novembre 2016
Parti: Enel e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici, Enel
Fonte: test.scrignoflaei.digilogic.it

Sommario:

  Premessa
1. Congedo parentale su base oraria
2. Permessi per i dipendenti padri
  3. Molestie e violenza nei luoghi di lavoro
4. Iniziative in tema di diversity
Enel Comunicato al personale

Verbale di Accordo

Roma, 10 novembre 2016, tra Enel spa, anche in rappresentanza di tutte le Società/Business Line/Global Service Function del Gruppo […] e Filctem […], Flaei […], Uiltec […]

Premesso che
- Le Parti condividono l’opportunità di sostenere iniziative volte a promuovere un clima aziendale positivo che accresca il benessere delle persone e stimoli comportamenti improntati alla responsabilità, alla fiducia e all’integrazione, consentendo a tutti di dare il proprio contributo in modo aperto e innovativo, senza discriminazioni connesse a genere, età, etnia, cultura, disabilità, in linea con la visione “Open Power”;
- in tale contesto ravvisano la necessità di individuare misure finalizzate a favorire la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, favorendo in particolare la valorizzazione della paternità e la condivisione della responsabilità genitoriale e dei carichi di cura dei figli;
- la Raccomandazione del Comitato Bilaterale Pari Opportunità, formulata in occasione dell’incontro del 27 giugno 2016, ha evidenziato alcuni specifici ambiti di intervento su cui è intendimento comune dare concreti segnali di attenzione;
Tenuto conto che
- in materia di congedi parentali, l’art. 32, comma 1-bis, D.Lgs. n. 151/2001 prevede che la contrattazione collettiva stabilisca le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;
- l’art. 32, comma 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 80/2015, prevede che, in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore possa scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria e che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale;
Le Parti convengono quanto segue

3. Molestie e violenza nei luoghi di lavoro
Le Parti condividono che il rispetto della dignità di tutti i lavoratori e le lavoratrici costituisce una caratteristica fondamentale ed imprescindibile dell’organizzazione aziendale e che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che si configurino come forme di molestie o di violenza sui luoghi di lavoro.
Ribadiscono inoltre che tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta di Confindustria e Cgil, Cisl e Uil del 25 gennaio 2016, nonché in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dalla Policy Enel sui diritti umani e dal punto 9.4 del Global Framework Agreement, impegnandosi alla divulgazione del predetto accordo interconfederale e ad approfondire e sviluppare ulteriormente il tema e le possibili iniziative in materia anche nell’ambito dei Comitati bilaterali.

4. Iniziative in tema di diversity
Si ribadisce l’impegno a rendere pienamente operativo quanto previsto dalla Legge n. 76/2016, ove si stabilisce che le disposizioni riferite al matrimonio e contenenti le parole “coniuge”, coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi nonché nei contratti collettivi, si applichino anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
In particolare, sarà prestata particolare attenzione ad alcuni istituti a sostegno della cura delle persone quali i Congedi per gravi motivi familiari previsti dal Protocollo sulle azioni sociali CCNL elettrici, il congedo per gravi motivi familiari di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 53/2000, nonché i tre giorni di permesso retribuito all’anno di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 53/2000 che saranno riconosciuti in caso di certificato di decesso o idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura competente che attesti la grave infermità, il ricovero o l’intervento chirurgico del partner convivente, come/-risultante da certificazione anagrafica.

Enel Comunicato al personale “ai sensi dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”, 14 novembre 2016
L’azienda Enel ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo e qui di seguito riportato:
“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”.
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.
Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016.