Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 26 novembre 2016
Parti: Confcommercio - Imprese per l’Italia e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Commercio
Fonte: old.cgil.it

Sommario:

  Premessa
A) Contrattazione collettiva nazionale di categoria
1. CCNL
2. Misurazione della rappresentatività
3. Modalità di rilevazione della rappresentatività
  4. Titolarità ed efficacia della contrattazione
5. Regole generali sulle forme di rappresentanza in azienda
B) Contrattazione collettiva di secondo livello
C) Le parti con il presente accordo

Accordo interconfederale fra Confcommercio - Imprese per l’Italia e Cgil, Cisl, Uil

Le parti, premesso che:
• è obiettivo comune l'impegno a realizzare un sistema di relazioni sindacali tra le Parti e le rispettive articolazioni categoriali, per sviluppare condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema imprenditoriale, l’occupazione e le retribuzioni;
• la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche considerando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a favorire la crescita della qualità, della diversità, dell'innovazione del prodotto e quindi la competitività dell’impresa;
• la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all’attività delle imprese ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, la crescita di un’occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;
• è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite ed è quindi interesse comune definire pattiziamente tra le Parti firmatarie le regole in materia di rappresentatività e rappresentanza;
• fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l’effettività e di garantire
una maggiore certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori;
• ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della rappresentatività delle Associazioni dei Datori di Lavoro, Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil, e le categorie loro aderenti, si riconoscono reciprocamente, nell'ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più rappresentativi.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte.
Nuove adesioni alla presente intesa sono realizzabili attraverso l’accettazione integrale e la formale sottoscrizione della stessa, previa verifica congiunta da parte delle Organizzazioni firmatarie, su richiesta di altre confederazioni datoriali/sindacali che, non abbiano sottoscritto accordi che contengano norme, e/o procedure in violazione della presente intesa e che non abbiano sottoscritto accordi collettivi con soggetti terzi, che determinano compromissione degli accordi collettivi vigenti, sottoscritti tra i firmatari della presente intesa, salvo che vi pongano termine, tramite formale recesso e disapplicazione degli stessi.
I soggetti firmatari e aderenti, e le loro Organizzazioni Categoriali, sono vincolati al rispetto del presente accordo e la violazione, anche successiva, di quanto sopra previsto comporta l'automatica decadenza dall'accordo della Confederazione datoriale/sindacale interessata.

A) Contrattazione collettiva nazionale di categoria:
1. CCNL

Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.

2. Misurazione della rappresentatività:
Ai fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali sì determina sulla base dei seguenti indicatori, in concorso tra loro:
a) Numero di deleghe per la trattenuta del contributo associativo sindacale;
b) Consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU.
c) Numero di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro rappresentate nel settore di riferimento, nel corso del triennio antecedente all’avvio dei negoziati per il rinnovo del CCNL. Per vertenze, individuali, plurime e collettive si intendono: accordi per cassa integrazione, anche in deroga, e mobilità, contratti di solidarietà, transazioni, conciliazioni effettuate presso le DTL, nonché quelle trattate in sede sindacale e le conciliazioni effettuate presso le competenti commissioni costituite presso gli Enti bilaterali, depositate presso le DTL (fattispecie tutte riscontrabili presso gli uffici pubblici competenti);
d) le pratiche per la disoccupazione certificabili dall'Inps,
Le Parti, con apposito regolamento definiranno le modalità specifiche di rilevazione, certificazione e ponderazione degli elementi di cui ai punti c) e d) attribuiranno specifici pesi agli indicatori complessivi di cui alle precedenti lettere a); b); c); d) da applicare a ogni contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Modalità di rilevazione della rappresentatività
I. Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall’Inps tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione fra Inps e le parti stipulanti il presente accordo, all’interno delle quali il datore di lavoro indicherà il codice del contratto collettivo applicato in azienda e il numero delle deleghe. L'elenco dei codici attribuiti ai contratti collettivi sarà definito dalle organizzazioni firmatarie e comunicato anche al CNEL o altro Ente Terzo. L’Inps, una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo ad ogni
organizzazione sindacale, per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, lo trasmetterà al CNEL o altro Ente Terzo.
II. Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa o alle Organizzazioni Sindacali aderenti ad altra Confederazione sindacale, che abbia aderito secondo quanto previsto nelle premesse del presente accordo. Lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la misurazione. I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle RSU, saranno trasmessi dalle commissioni elettorali ai Comitati Regionali Paritetici (di seguito CRP) territorialmente competenti, ad esclusione delle Regioni Lombardia e Veneto, nelle quali i Comitati potranno essere due per ciascuna Regione. Detti Comitati, che avranno sede presso la sede regionale della Confcommercio, saranno composti da sei componenti, di cui un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale Confederale firmataria del presente accordo e da un numero di rappresentanti pariteticamente espresso dalla Confcommercio. Il CRP, che opera a titolo gratuito, provvederà a raccogliere i dati comunicati, ad aggregarli per ogni organizzazione sindacale per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza, ed a trasmetterli al CNEL o altro Ente Terzo. Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale
III. I dati di cui ai precedenti punti 2.c) e 2.d), con la necessaria documentazione di deposito presso le DTL e/o l'Inps (per la disoccupazione), saranno inoltrati dalle Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa al CRP territorialmente competente. Il CRP una volta raccolti i dati relativi ad ogni organizzazione sindacale per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza, li trasmetterà al CNEL (o altro Ente Terzo), unitamente ai dati relativi ai voti.
IV. Il CNEL o altro Ente Terzo raccoglierà, per ambito contrattuale e per organizzazione, i dati relativi agli iscritti, ricevuti dall'Inps, unitamente ai dati relativi
ai voti, nonché quelli di cui ai precedenti punti 2.c) e 2.d), ricevuti dal CRP, e ne effettuerà la ponderazione, secondo i rispettivi pesi definiti nel regolamento di cui al punto 2., al fine di determinare la rappresentatività per ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro.
V. La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o alle Organizzazioni Sindacali aderenti ad altra confederazione sindacale che vi abbia aderito secondo quanto previsto nelle premesse del presente accordo, sarà determinata, per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro, come ponderazione fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti), la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti) e la percentuale, sul totale degli elementi rilevati ai punti
2. c) e 2d), in base agli specifici pesi che saranno attribuiti dall’apposito Regolamento.
VI. Al fine di garantire la massima trasparenza ed efficacia di tutto il processo di rilevazione e di certificazione della Rappresentatività, è prevista la costituzione di una Commissione Nazionale composta da sei componenti, di cui un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale Confederale firmataria del presente accordo e da un numero di rappresentanti pariteticamente espresso dalla Confcommercio. La Commissione, che opera a titolo gratuito, avrà compiti di monitoraggio e verifica del corretto funzionamento della presente intesa nonché di intervento presso le sedi istituzionali deputate alla raccolta e ponderazione dei dati in caso di problematiche relative ai dati stessi.

4. Titolarità ed efficacia della contrattazione
I. Partecipano alla contrattazione collettiva nazionale le Organizzazioni Sindacali di categoria aderenti alla Confederazioni firmatarie o aderenti al presente accordo che dispongano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, di una rappresentatività non inferiore al 5%, secondo i criteri individuati nel presente accordo.
II. Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le rispettive categorie - per ogni singolo CCNL - decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio regolamento, In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa, le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie. Fermo restando quanto previsto al precedente punto, in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% + 1.
III. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto - saranno efficaci ed esigibili per tutti i destinatari. La sottoscrizione formale dell'accordo, come sopra descritta, costituirà l'atto vincolante per entrambe le Parti.
IV. Il rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre l'applicazione degli accordi all'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente le Parti firmatarie, o che avranno successivamente aderito secondo quanto previsto nelle premesse del presente accordo, e le rispettive categorie, si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi cosi definiti.
V. I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l'esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con la presente intesa,
VI. Le parti firmatarie della presente intesa, o che avranno successivamente aderito, secondo quanto previsto nelle premesse del presente accordo, si impegnano a far rispettare i principi qui concordati e si impegnano, altresì, affinché le rispettive strutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo.
VII. Le parti sono impegnate, nel rispetto di quanto definito, a monitorare la puntuale attuazione dei principi qui concordati, nonché a concordare modalità di definizione di eventuali controversie.

5. Regole generali sulle forme di rappresentanza in azienda:
I. È fatto salvo quanto previsto in materia di rappresentanza sindacale dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da Confcommercio e dalle Organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatane della presente intesa;
II. Le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente accordo concordano che nelle unità produttive ove siano state elette RSU non potranno essere contemporaneamente presenti RSA. Tale previsione vale anche per le Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni che dovessero aderire secondo le modalità previste dal presente accordo.
III. In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente accordo;
IV. Le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per procedere all'adeguamento dell'Accordo 27 luglio 1994 in materia di RSU. Conseguentemente, le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell'intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;
V. Le RSU saranno elette con voto proporzionale;
VI. Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
Fermi restando i punti precedenti, sono confermate le disposizioni già previste dai CCNL in materia di RSU/RSA, nonché di diritti, permessi e libertà sindacali.

B) Contrattazione collettiva di secondo livello:
1. La contrattazione collettiva si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge.
2. I contratti collettivi territoriali o alternativamente aziendali, che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale, secondo quanto precedentemente previsto, e non per i singoli lavoratori.
3. I contratti collettivi di secondo livello possono definire, anche In via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. Ove tali previsioni modificative non siano definite nei CCNL, i contratti collettivi di secondo livello, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale delle imprese, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro, ed i relativi costi, se realizzate:
I. In azienda
I.I. ove presenti RSU, conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda e d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali o nazionali di categoria espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale, secondo quanto precedentemente previsto;
I.II. Ove presenti RSA, se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle organizzazioni che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda.
II. Sul territorio conclusi con le organizzazioni sindacali territoriali, d’intesa con le rispettive organizzazioni nazionali di categoria espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale, secondo quanto precedentemente previsto.
5. I contratti collettivi territoriali, incluse le intese modificative del CCNL, esplicano l’efficacia generale come disciplinata ne! presente accordo per tutto il personale in forza alle imprese ricadenti nel campo di applicazione e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali territoriali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo secondo quanto previsto nelle premesse dello stesso, se approvati dalle suddette associazioni sindacali territoriali che, singolarmente o insieme ad altre abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel territorio e nel settore pari almeno al 50% più 1. Tale rappresentatività, elaborata sulla base dei criteri di misurazione previsti al punto 2, è riferita ai dati dell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione.
6. I contratti di cui al punto precedente devono essere sottoposti alla consultazione certificata dei lavoratori, le cui modalità saranno stabilite dalle Organizzazioni sindacali di categoria nazionali, per ogni singolo contratto nazionale, e comunicate preventivamente alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL.
7. I contratti collettivi aziendali, inclusi quelli che contengono intese modificative del CCNL, sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali, aderenti alle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o alle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto precedentemente previsto, operanti all’interno dell'azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette. In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o alle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione sindacale aderente a una delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo, o delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto precedentemente previsto, oppure almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L'intesa è respinta con il voto negativo espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.
8. Le parti si incontreranno entro otto mesi dalla stipula della presente Intesa per effettuare una valutazione su eventuali problematiche emerse.

C) Le parti con il presente accordo:
1. Al fine di dare sostegno alla contrattazione di secondo livello, le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure - che già hanno dimostrato reale efficacia - volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti;
2. ribadiscono che le materie delle relazioni sindacali e della contrattazione sono affidate all'autonoma determinazione delle parti e conseguentemente si impegnano ad attenersi al presente accordo, applicandone compiutamente le norme e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, abbiano il medesimo comportamento.
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta e recesso ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.

Roma, 26 novembre 2016