Tipologia: Accordo
Data firma: 25 gennaio 2001
Parti: Atm, Satti, RSU, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Atm, Satti
Fonte: CGIL

Sommario:

 Premessa
Principi generali
Molestie sessuali
Mobbing
Discriminazioni
Diritto di ricorso/Commissione di Clima
Commissione Pari Opportunità
 Sanzioni
Assistenza
Formazione
Commissione Pari Opportunità
Informazioni
Considerazioni finali

Accordo Atm e Satti Accordo di Clima

Premesso
che l’ambiente nel quale operano Atm e Satti sta vivendo trasformazioni epocali quali la multiculturalità e la multirazzialità ed il crescente livello quantitativo delle donne occupate nel mondo del lavoro;
che tali tendenze sono destinate ad accentuarsi;
che i problemi correlati alle situazioni di cui sopra debbono essere governati;
che è opportuno costruire un quadro di valori ed una strumentazione culturale, formativa e preventiva che all’occorrenza sia atta a reprimere forme di prevaricazione,
Tra Atm, Satti, Filt Cgil, Fit Cisl, e Uiltrasporti si conviene quanto di seguito:

Principi generali
L’eterogeneità culturale e di genere dell’organico Atm e Satti, tendente ad accentuarsi, congiunta alla sempre maggiore permeabilità di Atm e Satti al mondo esterno impone il consolidamento in Atm e Satti di un clima di mutuo rispetto e di corrette relazioni interpersonali.
Ogni dipendente Atm e Satti è tenuto a rispettare la personalità e la dignità di ogni altro lavoratore.
Ogni dipendente Atm e Satti ha diritto ad essere rispettato nella propria personalità e dignità. Atm e Satti si impegnano a contrastare molestie sessuali, mobbing e discriminazioni.
Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti Atm e Satti.
La posizione lavorativa e le condizioni personali di chi viola le presenti norme sono di per sé irrilevanti.
Le norme presenti operano anche per comportamenti di dipendenti Atm e Satti nei confronti di dipendenti di altre ditte operanti in Atm ed in Satti.
I principi generali di cui al presente articolo sono applicabili a tutte le fattispecie disciplinate dall’accordo.
Costituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento riconducibile a: - molestie sessuali;
- mobbing;
- discriminazioni.

Molestie sessuali
Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale, recante offesa alla dignità o alla libertà della persona che lo subisce.

Mobbing
Costituisce mobbing ogni comportamento, reiterato nel tempo, che abbia come finalità l’anniettamento psicologico di chi lo subisce.

Discriminazioni
È vietato ogni atto che costituisca discriminazione per motivi di razza, religione, sesso ed ogni altra discriminazione.

Diritto di ricorso/Commissione di Clima
Quando nel caso singolo un intervento personale della persona offesa è senza successo oppure impraticabile, questa può rivolgersi personalmente a:
Superiore aziendale;
Servizio Risorse Umane per Atm e Direzione del personale per Satti;
Un componente della RSU/OO.SS;

Commissione Pari Opportunità.
Questi hanno il dovere immediato, se ricorrono le circostanze di cui ai punti precedenti, al massimo entro una settimana dalla conoscenza del caso, di assistere l’interessato nella proposizione dell’azione, previo consenso dell’interessato, avanti la Commissione di Clima, costituita presso ciascuna azienda affinché sia attivata la procedura formale.
La Commissione di Clima, unica per Atm e Satti, è composta da 3 componenti di designazione aziendale, 3 di designazione delle OO.SS. sottoscrittrici; i 6 componenti designati, all’unanimità, nominano un Presidente scelto tra Magistrati in quiescenza.
La Commissione di Clima, in considerazione delle circostanze del singolo caso, decide sulle opportune convocazioni.
Le persone offese e la persona che si presume abbia posto in essere la condotta, appartenenti alle Aziende, possono in ogni caso e fase del procedimento richiedere l’assistenza di persona di loro fiducia.
La Commissione di Clima istruisce ogni caso, redige comunque, ed invia lla rispettiva Azienda, una relazione finale che può contenere proposte di provvedimenti/interventi.
La Commissione di Clima può richiedere alla rispettiva Azienda, su casi particolari, la consulenza di uno specialista (psicologo, ecc.).
La Commissione di Clima delibera a maggioranza. Ogni suo componente che esprima posizione difforme dalla maggioranza è tenuto a motivarla per iscritto.
Sulle informazioni e sugli eventi, sui dati personali e colloqui, è da mantenere l’assoluta riservatezza.

Sanzioni
Le Aziende hanno il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari e di applicare, ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente per violazioni delle presenti norme ovvero per false accuse ed ha il dovere di motivare ogni decisione assunta in difformità dalla proposta della Commissione di Clima.

Assistenza
Atm e Satti istituiranno un servizio per l’assistenza del personale, nei casi di cui ai punti precedenti, mediante convenzione con qualificata struttura esterna.

Formazione
Nel quadro dei piani di formazione la problematica delle molestie sessuali, del mobbing e della discriminazione sarà oggetto di specifici interventi.
Per la diffusione capillare dei principi affermati a tutto il personale, particolare attenzione sarà dedicata alla sensibilizzazione del menagement e della linea intermedia di comando.

Commissione Pari Opportunità
La commissione Pari Opportunità organizzerà interventi/azioni che abbiano un preciso orientamento alle tematiche.

Informazioni
Per una completa campagna d’informazione e chiarimento tra i dipendenti, verranno rese disponibili le linee di condotta fondamentali che saranno diffuse tra tutto il personale in servizio ed a tutti i neo assunti.

Considerazioni finali
L’accordo entrerà in vigore il 1 febbraio 2001; la sua applicazione sarà oggetto di costante monitoraggio in sede di Commissione Pari Opportunità.

Torino, 25 gennaio 2001