Tipologia: Accordo
Data firma: 28 ottobre 2016
Parti: Gruppo Banca Carige e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin-Falcri
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Banca Carige
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1
Art. 2
  Art. 3
Art. 4
Art. 5

Verbale di accordo

In data 28 ottobre 2016, tra Banca Carige spa (di seguito, anche “Carige”), anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige (di seguito, anche “Gruppo”) e le Delegazioni Sindacali di Gruppo e gli Organismi Sindacali aziendali delle seguenti Organizzazioni Sindacali: Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin/Falcri si è convenuto quanto segue.

Premesso che
- con l’Accordo Nazionale 28/2/1998 è stata prevista, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, la costituzione presso l’Inps del “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”;
- con il D.M. 28/4/2000 n. 158 è stato istituito presso l’Inps il “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”;
- con delibera assunta dal Comitato amministratore del Fondo in data 26/7/2001 sono stati definiti i criteri e le modalità per l’accesso alle prestazioni in via ordinaria di cui all’art. 5, comma 1, lett. e), punto 1 del D.M. n. 158 del 28/4/2000;
- a fronte dell’Accordo Nazionale 23/12/2013, con D.M. 28/7/2014 n. 83486 il suddetto Fondo è stato adeguato alle previsioni dell’art. 3 L. 92/2012;
- in data 29/6/2016 il Consiglio di Amministrazione di Carige ha approvato il Piano Strategico del Gruppo 2016-2020;
- tale Piano prevede per il Gruppo processi di riorganizzazione, razionalizzazione interna, ristrutturazione e fusione che potranno comportare esigenze di riqualificazione e riconversione professionale, come già definite tra le Parti nell’art. 15, comma 3, del Verbale di Accordo Quadro 30/9/2014 e dalle stesse confermate nell’articolo 19 del Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna, con conseguente necessario supporto di idonee azioni formative;
- con riferimento alle suddette azioni formative, le Parti si danno reciprocamente atto che le stesse si collocano nell'ambito di un processo di ristrutturazione e/o riorganizzazione, e sono finalizzate a favorire un'idonea preparazione a svolgere nuovi compiti ed alla realizzazione di specifici obiettivi di riqualificazione professionale;
- tali azioni formative rientrano tra quelle finanziabili con gli appositi strumenti nazionali e/o comunitari e/o contrattuali, in particolare con quello di settore, che può quindi costituire uno strumento idoneo a favorire il conseguimento degli obiettivi ed il soddisfacimento delle esigenze di un complessivo disegno organizzativo, funzionale al consolidamento ed all’adeguamento della preparazione del personale, concorrendo ad incrementare l’efficienza dell’azione commerciale e dei processi amministrativi del Gruppo.
Tutto ciò premesso, e fermo restando che le sopra riportate premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
le Parti convengono quanto segue:

Art. 1
I contenuti delle azioni formative sono funzionali alla riqualificazione e riconversione professionale, attraverso il consolidamento ed all’adeguamento della preparazione del personale, in coerenza con le linee strategiche e con gli obiettivi ricordati in Premessa.

Art. 2
Le azioni formative, finalizzate a perseguire i suddetti obiettivi di riqualificazione e riconversione
professionale, nonché a garantire un’azione del personale coerente con le normative di riferimento
attraverso un’adeguata conoscenza delle medesime, concernono i seguenti ambiti di intervento:
- formazione al personale in materia di antiriciclaggio, in quanto fondamentale per prevenire situazioni potenzialmente pericolose anche in termini di onerose ricadute economiche nei confronti dei singoli come dell’Azienda;
- formazione finalizzata al conseguimento dell’abilitazione IVASS per i dipendenti destinati al contatto con il pubblico, in modo da consentire loro l’offerta di prodotti assicurativi, incrementandone la capacità di soddisfacimento e fidelizzazione della clientela contribuendo nel contempo al miglioramento della redditività;
- formazione in materia di sicurezza per i dipendenti chiamati a ricoprire ruoli da preposti, al fine di ottemperare alle prescrizioni normative al riguardo;
- formazione specialistica ESMA/MIFID II, in previsione del completamento del processo di implementazione, rivolto ai dipendenti che ricoprono ruoli che ne prevedano l’applicazione (Private Banker, Affluent, Mass Market).

Art. 3
Le Parti si danno reciprocamente atto che sono regolarmente espletate le procedure contrattuali previste in materia di formazione.

Art. 4
Le Parti dichiarano che il contenuto del presente Accordo è funzionale alla realizzazione degli specifici obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 5
Le Parti convengono sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti affinché le singole Banche del Gruppo Banca Carige, presentino istanza di accesso ai finanziamenti di cui all’art. 5 comma 1 lett. a) punto 1 del D.M. 83486/2014 a carico del Fondo di Solidarietà di settore, relativi ai programmi formativi per la riconversione e riqualificazione del personale coinvolto nei processi riorganizzativi indicati nel presente Accordo.