Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 dicembre 2016, n. 51537 - Infortunio mortale durante un intervento di controllo funzionale degli impianti. Mancato coordinamento fra gruisti e manutentori e responsabilità di un dirigente


 

 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 04/10/2016

 

 

 

Fatto

 

1. Con la sentenza n. 737 del 13/05/2015, la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Trieste del 31 ottobre 2013, appellata da P.G., con la quale quest'ultimo, all'esito del giudizio abbreviato, riconosciuta la sua penale responsabilità in ordine al reato di omicidio colposo aggravato in danno di Po.D., evento occorso a seguito di un infortunio sul lavoro e, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62 n. 6 c.p. con giudizio di prevalenza sulla aggravante, applicata la diminuente per il rito, veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, con la concessione dei doppi benefici di legge.
1.1. Secondo i Giudici del merito il P.G., dirigente del reparto UPE- MAIM della società siderurgica L., avrebbe violato l’art. 26, comma 2, lett.b) D.Lgs. 81/08, consentendo che non avvenisse il prescritto coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi gravanti sui manutentori dipendenti della L. s.p.a. ma che operavano sugli impianti della Servola s.p.a. siti sulla banchina portuale dello stabilimento, e, in particolare, non avendo garantito che fossero applicate le procedure di accesso impianti da parte del reparto manutenzione e non dotando le squadre di manutenzione dei meccanici di un numero di radio sufficiente per comunicare con i gruisti.
1.2. In virtù della ricostruzione effettuata dai giudicanti, Po.D. lavorava presso lo stabilimento di Servola della Servola s.p.a. come dipendente della L. s.p.a. in qualità di manutentore. Durante un intervento di controllo funzionale degli impianti e in particolare mentre si trovava sullo scaricatore gru n° 1, dal momento che il gruista non era stato avvisato della sua presenza ed aveva continuato il proprio lavoro, veniva schiacciato fra il parapetto della passerella su cui si trovava e le parti in movimento della struttura portante della gru. Le strutture dello stabilimento appartenevano alla Servola s.p.a. mentre tutto il personale che vi operava era dipendente della L. s.p.a., così come i dirigenti e i preposti. Pur esistendo corrette procedure di coordinamento fra gruisti e manutentori, volte ad evitare pericolose interferenze, tali procedure (per i giudici del merito) non venivano correttamente attuate, di tal che, il più delle volte, i manutentori e, specificamente il Po.D., salivano sulle gru senza che il gruista ne fosse informato, non essendo dotato il personale di un numero sufficiente di radiotrasmittenti.
2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione P.G., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.):
I) vizi motivazionali. Deduce che la decisione, nell'aderire all'ipotesi che emerge dalla sentenza di primo grado, risulta innanzitutto viziata per travisamento della prova e illogicità manifesta della motivazione in quanto fondata su erronei presupposti. Afferma che la tesi proposta dall'UPG è frutto di una prospettazione derivante solamente dalla mera ricostruzione offerta dalla relazione dell'ASL, slegata da una precisa analisi dinamico-cinematica; la motivazione della Corte d'appello mostra quindi un profilo di travisamento della prova, ove non si sofferma sulle decisive ricostruzioni cinematiche della consulenza tecnica della difesa (allegata) abbracciando invece la tesi dell'UPG, la quale risulta però priva dei medesimi contenuti scientifici di quella difensiva. Sostiene che deve essere considerato che la sussistenza di una valida e plausibile ricostruzione alternativa circa la dinamica dell'evento implica necessariamente l'insorgere del ragionevole dubbio che, in modo particolare nel caso in esame, sarebbe di portata tale da costituire autonomamente un vizio in grado di minare la tenuta logico-razionale della sentenza impugnata;
II) vizi motivazionali in relazione all'azione posta in essere dal Po.D. rispetto alle istruzioni ricevute per l'operazione di semplice controllo visivo e alla necessità di comunicazione e coordinamento rispetto alla operazione che doveva svolgere il lavoratore. Deduce che la valutazione circa l'imprevedibilità o meno dell'azione deve essere compiuta con riguardo alle istruzioni ricevute e non, in generale, alle attività che venivano compiute sulla gru; l'eccentricità è costituita dal comportamento differente dalle istruzioni ricevute che, se rispettate, non avrebbero comportato nessun rischio e, soprattutto, nessuna azione come quella posta in essere dai Po.D.;
III) vizi motivazionali in relazione alla sussistenza di prassi contrarie alle norme di sicurezza, in particolare circa la, mancata annotazione sul registro IMA e la mancata adozione dei "moduli di accesso impianti". Deduce che quello che la Corte d'appello non ha colto è che non vi era stata, nel giorno dell'evento, l'adozione del "modulo accesso impianti" in quanto per il tipo di operazione che doveva svolgere l'infortunato, semplice ispezione visiva, non era necessario il coordinamento;
IV) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla conoscenza da parte dell'imputato della presunta prassi scorretta ella riferibilità all'imputato degli addebiti rispetto al ruolo svolto all'interno dello stabilimento. Deduce che al dirigente è rimesso l'onere di organizzare in modo adeguato e sicuro le strutture e i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro, a prescindere da eventuali poteri di spesa e, in questo senso, giova tener presente che sussisteva un idoneo sistema di procedure di sicurezza e che il lavoratore era stato adeguatamente formato, compiti rientranti tra quelli propri del dirigente e che erano stati compiutamente eseguiti dall'imputato.

 



Diritto

 


3. Il ricorso è infondato e costituisce, sostanzialmente, mera riproposizione dei medesimi motivi d'appello attenenti il fatto.
4. Mette conto, preliminarmente, evidenziare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.
4.1. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto. Va, ancora, rammentato che le sentenze di primo e secondo grado si compenetrano in un unica motivazione, versandosi in ipotesi di sostanziale c.d. "doppia conforme".
4.2. Quanto alla manifesta illogicità della motivazione, è consolidata in giurisprudenza la massima secondo cui la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l'introduzione, nella motivazione, di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 4, n.49361 del 04/12/2015). E ciò nella specie non è.
4.3. Il ricorso per cassazione deve, infatti, rappresentare censura alla sentenza impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in iudicando; esso, quindi, non può consistere in una supina riproposizione delle doglianze espresse con l'appello, ma deve consistere in una critica alle ragioni in fatto o in diritto sulla cui. scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover disattendere il gravame (sez. 4 n. 44139 del 27/10/2015).
4.4. La Corte regolatrice ha, inoltre, più volte chiarito che non è sufficiente che gli atti indicati dal ricorrente siano contrastanti con le valutazioni del giudice o siano astrattamente idonei a fondare una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice; gli atti del processo su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudice e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente contraddittoria la motivazione: nella specie ciò non si verifica. In secondo luogo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che resta preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Nel caso che occupa, quindi, non ricorre alcuno dei vizi lamentati in ricorso.
5. Ciò detto, può passarsi allo scrutinio dei motivi dell'odierno ricorso.
6. In ordine ai motivi sub I) si osserva:
6.1. Il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio (nella specie le consulenze tecniche), tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
6.2. Nel caso che occupa i giudici del merito, hanno, tra l'altro, aderito alle conclusioni dell'UPG dell'ASL che ha effettuato l'indagine, dopo averne vagliato adeguatamente l'attendibilità e dopo aver confrontato i risultati con quelli della consulenza difensiva la cui ricostruzione dei fatti è stata, all'esito, incensurabilmente ritenuta «inverosimile, in quanto presuppone che l'operaio abbia volontariamente compiuto una sorta di manovra suicida recandosi, non si sa per quale motivo, in una zona sopra la quale transitava l'enorme basamento rotante della gru». Di qui l'infondatezza del motivo in questione e l'insussistenza di ogni "ragionevole" dubbio. 
7. In ordine ai motivi sub II), III) e IV) -da trattarsi congiuntamente poiché logicamente avvinti- deve osservarsi che, quanto alla rilevanza delle eventuali condotte negligenti ovvero imprudenti riferibili al dipendente infortunato, occorre rimarcare che, nell'ambito della sicurezza sul lavoro emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante è il soggetto che gestisce il rischio" e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell'ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.Lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.
7.1. Nel caso che occupa l'imputato (nella qualità di dirigente) era uno dei gestori del rischio e l'evento si è verificato nell'alveo della sua sfera gestoria; la eventuale ed ipotetica condotta abnorme del lavoratore non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento poiché essa non si è collocata al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. In altri termini la complessiva condotta del lavoratore non fu eccentrica rispetto al rischio lavorativo che i garanti erano chiamati a governare (cfr. Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014 Rv. 261108). Correttamente la Corte territoriale ha affermato «anche ove si volesse dar credito alla ricostruzione prospettata dalla difesa, non si rientrerebbe comunque nell'ambito di quegli eventi eccezionali, abnormi ed esorbitanti rispetto alle direttive ricevute, idonei ad escludere la colpa del datore di lavoro».
7.1.1. Va, ancora, evidenziato che -come esattamente affermato dal giudice del merito- la vittima si era portata «sullo scaricatore 1 per eseguire, oltre al controllo funzionale, anche un'operazione di ingrassaggio rulli; lo provano il fatto che al momento della caduta portasse con sé un ingrassatore e le evidenti tracce di tale operazione svolta sui punti del nastro (si vedano le fotografie 16-17 allegate al rapporto dell'ASL)»-, non solo, quindi, per l'operazione di semplice controllo visivo, come invece, asserito in ricorso.
7.2. Nulla, poi, è emerso che possa lasciar presumere che il rispetto delle norme cautelari violate non fosse concretamente esigibile dal P.G., nelle condizioni date.
7.3. Come ineccepibilmente valorizzato, infatti, dalla Corte del merito, «a prescindere dal fatto se P.G. fosse o meno stato messo al corrente dell'instaurarsi di una prassi contraria alle norme di sicurezza, resta il fatto che fra i compiti del dirigente vi è quello di vigilare in ordine alla corretta attuazione di tali norme e ciò deve fare con una costante presenza in stabilimento ed attraverso un capillare controllo dei suoi sottoposti. In tal senso Cass. Sez. IV 19.7.11 n°28799 in cui si afferma che il dovere di vigilanza e controllo fa capo anche al dirigente nei limiti delle proprie competenze funzionali, in applicazione della generalissima regola contenuta nell'art. 2087 c.c., e non può che svilupparsi anche attraverso un obbligo di vigilanza sull'attività degli altri soggetti che, a vario titolo, sono titolari prò quota dell'obbligazione di garanzia, implicando evidentemente poteri di controllo e di sollecitazione (v. art. 18 co. 3 bis d.lgs.81/08). Poiché è documentale l'ampia discrasia fra gli interventi manutentivi eseguiti e quelli per cui era stata regolarmente instaurata la procedura di sicurezza attraverso la compilazione del modulo accesso impianti, se P.G. avesse correttamente ottemperato ai propri obblighi insiti nella qualifica di dirigente, avrebbe dovuto garantire che le procedure di sicurezza venissero concretamente attuate e non sistematicamente eluse».
7.4. A tal proposito vale segnalare che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del dirigente il sinistro (come quello di cui trattasi) collegato al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa (cfr. sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Rv. 266853). E la figura del dirigente si identifica nel soggetto che "in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'Incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa" (art. 2, lett. d, D.lgs. 81/2008). Al dirigente è, pertanto, rimesso l'onere di organizzare in modo adeguato e sicuro le strutture e i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro, a prescindere da eventuali poteri di spesa (cfr. sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012).
7.5. Ne deriva l'infondatezza anche delle doglianze in questione.
8. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito, pone solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012).
9. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
 

 

P.Q.M.
 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/10/2016