Tipologia: Accordo
Data firma: 2 dicembre 2016
Parti: Ance-Confindustria e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Cosenza
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

  Premessa
1) Elemento variabile della retribuzione (EVR)
A) Parametro territoriale
B) Parametro territoriale parti sociali
2) Premialità imprese virtuose
  3) Indennità e istituti contrattuali
4) Protocollo grandi opere
4.1) Concertazione per le grandi opere

4.2) Indennità suppletiva di trasferta
4.3) Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro

Verbale di accordo

Il giorno 02 dicembre 2016 presso gli uffici dalla Confindustria di Cosenza: la delegazione trattante dell'Ance Cosenza della Confindustria Cosenza […] e della Confindustria di Cosenza […], la Fillea Cgil Cosenza […], la Fillea Cgil Comprensorio Sibari Pollino Tirreno […], la Filca Cisl Cosenza […], la Feneal Uil […]

Premesso che
- in data 01.07.2014 è stato sottoscritto l'accordo nazionale di rinnovo del CCNL per le imprese edili e affini che sancisce le modalità di rinnovo dei Contratti Collettivi Provinciali (CCPL),
- il settore dell’edilizia rappresenta un comparto strategico per l'economia nazionale e locale, e ciò impone una particolare attenzione c strategie che favoriscano la ripresa economica del settore. Le parti concordano sulla necessità di dare corso ad iniziative, di livello territoriale, che aumentino la visibilità e rafforzino il principio della rete nel settore edile. Le esigenze legate alla diffusione della cultura d’impresa tra aziende del territorio risultano strategiche per le evoluzioni del settore dell’edilizia e lo sviluppo e la crescita competitiva del comparto stesso. Ciò avverrà anche grazie all’attivazione di politiche di aggiornamento costante e di informazione corretta e puntuale, attraverso l’offerta di servizi dedicati alle aziende aderenti alla Cassa Edile e la realizzazione di iniziative di comunicazione e divulgazione di dati e conoscenze, quali priorità fondamentali per il sistema delle imprese e i lavoratori del settore;
- le azioni suddette saranno realizzate attraverso la messa a disposizione di attività e servizi dalla sezione Ance Cosenza della Confindustria Cosenza per tutte le aziende aderenti alla Cassa Edile e, attraverso la realizzazione di iniziative specifiche, dalle OO.SS. di categoria per i lavoratori iscritti alla medesima Cassa.
- le parti ribadiscono la centralità del ruolo degli Enti Bilaterali quali strumento da implementare e organizzare adeguatamente per fornire risposte adeguate ed essere elemento qualificante per soddisfare le istanze delle aziende e dei lavoratori del settore.
- le parti hanno già provveduto, con la sottoscrizione del protocollo del 16/09/2016 che si allega al presente accordo, ad avviare azioni sinergiche con le istituzioni territoriali per il rafforzamento del sistema della bilateralità, per implementare il rapporto tra soggetti1 pubblici e privati, per contrastare fenomeni di concorrenza sleale e realizzare un osservatorio costante del comparto dell’edilizia sul territorio.
- l’insieme delle azioni di cui sopra, che saranno richiamate integralmente nella stesura del testo completo del CCPL, […], troveranno pertanto applicazione nei confronti di tutte le aziende del settore operanti nella Provincia di Cosenza e iscritte alla Cassa Edile Cosentina;
[…]
Vista la premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale, dopo ampia e approfondita discussione e a seguito dei vari incontri intervenuti, le parti concordano quanto segue:

2) Premialità imprese virtuose
Le parti concordano che è obiettivo comune individuare percorsi di premialità per le imprese virtuose. Si ritiene, infatti, essenziale il mantenimento di standard di regolarità contributiva elevati relativi alla platea di aziende iscritte alla Cassa Edile, al fine di operare in un mercato che contrasti fortemente i fenomeni di concorrenza sleale.
A tale proposito si concorda di valutare tutte le opportune soluzioni che possano garantire forme di premialità per le imprese virtuose. L’applicazione di detta premialità potrà avvenire attraverso una armonizzazione e rimodulazione delle aliquote contributive attualmente in essere e da versare nei confronti della Cassa Edile con una riduzione degli oneri contributivi in favore di quelle aziende che rientrino in specifici parametri. Ciò avverrà attraverso una valutazione di tutti i parametri relativi al rapporto tra impresa e Cassa Edile (regolarità contributiva, procedure di rateazioni dei pagamenti nei confronti della Cassa Edile, presenza di contenziosi, etc.).

3) Indennità e istituti contrattuali
Le parti concordano, a decorrere dal 1 gennaio 2017, sull’applicazione per le indennità per lavori speciali disagiati in galleria, delle percentuali di cui al CCNL di settore.
[…]

4) Protocollo grandi opere
4.1) Concertazione per le grandi opere

Oltre che per le opere pubbliche di cui all’art. 113 del CCNL di settore, per le opere pubbliche di valore a base d’asta dell’appalto pari o superiore a 5 milioni di euro e che incidono sul territorio della provincia di Cosenza, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni territoriali stipulanti il presente contratto e le imprese aggiudicatane dell'appalto.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e le imprese operanti sul cantiere ed attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli Organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

4.2) Indennità suppletiva di trasferta
In presenza di cantieri relativi ad opere pubbliche di grandi dimensioni di cui all’art. 6, c. 2, del D.L. 148/93, convertito in L. 236/93, le aziende interessate ovvero la committente e gli affidatari e sub affidatari operanti sull’opera, riconosceranno una indennità suppletiva di trasferta nei confronti della forza lavoro. Tale indennità viene istituita per motivazioni legate alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di evitare o ridurre il rientro dei lavoratori al proprio domicilio nell’ambito di tragitti di diverse ore, stante la particolare connotazione logistica del territorio della provincia di Cosenza, la difficoltà di raggiungere i cantieri rispetto ai luoghi di residenza, l’assenza di mezzi pubblici che permettano un idoneo collegamento.
[…]
Le aziende potranno richiedere un apposito incontro, presso la sede della Confindustria di Cosenza, con le OO.SS. territoriali al fine di esaminare ogni eventuale criticità che dovesse presentarsi in merito e, nell’ambito di un confronto concertativo, individuare il percorso più opportuno.
Resta inteso che ove le aziende garantiscano ai lavoratori la messa a disposizione di alloggi e non si renda necessario il rientro al domicilio dei lavoratori stessi ovvero ove il lavoratore pur in presenza di alloggio ne rifiuti l’utilizzo, l’indennità per come sopra individuata non sarà dovuta.
[…]
È facoltà ed esclusiva discrezionalità anche delle aziende non impegnate nell’esecuzione di grandi opere per come individuate nel presente articolo, di poter riconoscere la suddetta indennità ai propri lavoratori laddove ne ravvisino, in relazione alle esigenze tecnico, organizzative e produttive, l’esigenza.
In caso di volontario riconoscimento da parte dell’azienda della citata indennità, troveranno applicazione i termini e le modalità di cui al presente articolo per la regolamentazione della stessa.

4.3) Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di alloggiamenti e cucine ed in assenza di normativa regionale che disciplini la materia, per i cantieri relativi alle opere pubbliche di grandi dimensioni, per come definite al punto precedente, che insistono nel territorio della provincia di Cosenza e che sia^ ubicati in località lontane da centri abitati e di accesso particolarmente disagiato, si conviene che, in relazione alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze e su richiesta di almeno 20 (Venti) dipendenti occupati nel cantiere, si provveda a quanto segue:
All’atto dell'apertura di un nuovo cantiere con le caratteristiche di cui sopra, l'Impresa deve, secondo la tempistica tecnica necessaria e nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia, provvedere alla predisposizione dei servizi igienico - sanitari di cui alle vigenti norme di legge e di contratto. I locali dove vengono approntati i lavabi devono essere predisposti idonei mezzi asciugamani o strumenti e macchinari equivalenti.
Si conviene che il locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi, debba essere approntato, di norma, dalle Imprese che occupano almeno 12 dipendenti salvo condizioni di miglior favore previste da norme di legge o contrattuali per particolari lavorazioni o condizioni ambientali del cantiere.
Nel cantiere o nelle immediate vicinanze dovrà essere possibile consumate un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni ovvero all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.
Nei cantieri ove non esistano le condizioni per l'istituzione del servizio di mensa, l'Impresa deve, di norma, mettere a disposizione dei lavoratori un locale destinato ad uso di refettorio quando almeno 12 dipendenti rimangano in cantiere durante gli intervalli di lavoro per la refezione o comunque quando i lavori vengano eseguiti normalmente all'aperto. Tale locale deve essere bene illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda e munito di sedili e tavoli. I lavoratori devono avere inoltre la possibilità di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle facendo uso di apposito scaldavivande e di lavare i relativi recipienti.
In relazione alla natura dei lavori ed agli specifici rischi inerenti alle lavorazioni effettuate, i lavoratori esposti a tali rischi devono essere fomiti di idonei Dispostivi di Protezione Individuali (caschi protettivi, scarponcini antichiodi, ecc.). Il mancato o ferrato utilizzo dei citati DPI da parte del lavoratore comporterà l’adozione delle sanzioni disciplinari disposte dal vigente CCNL vigente.
Le Imprese consentiranno ai lavoratori, mediante loro rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o territoriali, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni. Eventuali problemi riguardanti la sicurezza, l'igiene e le condizioni ambientali saranno segnalati al Comitato paritetico di cui al CCNL vigente.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui innanzi potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.