Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 15 dicembre 2016, n. 25970 - Infortunio stradale. Pregiudizialità tra due giudizi


 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 15/12/2016

 

 

 

FattoDiritto

 


I - Con ricorso innanzi al Giudice di pace di Milano (ll.G. n. 34271/2015) l'I.N.A.I.L. agiva nei confronti di E.A.F. e della Genialloyd S.p.A. chiedendo la condanna dei convenuti al rimborso della somma erogata nei confronti di M.A.B., il cui infortunio stradale era stato ammesso alla tutela previdenziale. Con provvedimento del 27 maggio 2015 il giudice adito disponeva la sospensione del procedimento in attesa della definizione della controversia (R.G. n. 7272/2012) pendente innanzi al Tribunale di Milano, proposta dalla stessa infortunata nei confronti del proprio datore di lavoro (Termix s.r.l.), la sua compagnia assicuratrice ed i responsabili civili al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro di cui era rimasta vittima, causa nella quale la Termix s.r.l. aveva chiesto in via riconvenzionale alla Genialloyd S.p.A. il pagamento di quanto corrisposto alla lavoratrice a titolo di retribuzione nel periodo di infortunio.
Avverso l’ordinanza di sospensione ha proposto ricorso per regolamento di competenza l'I.N.A.I.L. rilevando l’erroneità della decisione non versandosi in ipotesi di sospensione necessaria del giudizio.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., il quale ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e annullarsi l’ordinanza di sospensione.
2 - Ritiene il Collegio di condividere in foto le conclusioni del Procuratore Generale.
L’art. 295 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla L. n. 353 del 1990, art. 33, ha escluso l’ammissibilità di una discrezionale facoltà di sospensione del processo, al di fuori delle ipotesi di sospensione legale (v., ex multis, Cass. n. 16188/2012; Cass. n. 23906/2010; Cass. n. 1813/2005).
Invero, il carattere discrezionale della facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal Giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale, contrasterebbe con i canoni di ragionevolezza e della durata ragionevole del giudizio (artt. 3 e 111 Costi) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) (v. Cass., SU, 14670/2003 e successive conformi).
Non basta, dunque, un mero collegamento tra le diverse statuizioni, per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, essendo la sospensione del processo, ex art. 295 cod. proc. civ., consentita unicamente nel caso di pregiudizialità tecnico-giuridica, che si verifica allorquando il rapporto integri la fattispecie dell’incidenza del giudizio pregiudiziale sull’altro dipendente in modo che la decisione del primo si rifletta, con efficacia di giudicato, sul secondo, condizionandone la decisione (v. Cass. n. 16188/2012; Cass. n. 26469/2011; Cass. n. 3659/2008; Cass. n. 14065/2007) ovvero qualora una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire in tutto o in parte il thema decidendum del processo pregiudicato” (Cass. n. 3059/2011).
Il rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi così delineato, ossia quale connotazione di indispensabile antecedenza logico-giuridica della questione oggetto del giudizio pregiudicante che valga a condizionare, in tutto o in parte, l’esito della causa da sospendere (giudizio pregiudicato), postula ineludibilmente che i due giudizi vertano tra le medesime parti perché solo in tal caso la pronuncia resa nel primo può far stato nei confronti delle parti del secondo (v., ex multis, Cass. n. 15067/2012; Cass. n. 6554/2009; Cass. n. 8701/2007; Cass. nn. 18336, 16960 del 2006; Cass. nn. 16216, 4367, 14075,13950, 12124 del 2005).
Nella specie, tra la causa promossa dall’I.N.A.I.L., dinanzi al Giudice di Pace di Milano, volta ad ottenere, attraverso l’azione di surrogazione, il rimborso delle prestazioni previdenziali economiche erogate in favore di M.A.B., sul presupposto della ricorrenza di un infortunio sul lavoro indennizzabile, e la causa intentata dalla predetta M.A.B., nei confronti del conducente del veicolo e della compagnia assicurativa nonché dei responsabili civili, per conseguire il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del predetto sinistro, non sussiste un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi investa una questione di carattere pregiudiziale per la definizione dell’altro, ossia costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico atto a condizionare l’esito del processo da sospendere.
Né, in definitiva, sussiste identità delle parti in lite.
L'azione proposta dall’I.N.A.I.L. ha carattere autonomo, pur nella peculiare forma di successione ex lege nel credito del danneggiato verso i responsabili del fatto illecito (si veda in termini Cass. n. 798/2015).
Conclusivamente, in accoglimento del proposto ricorso va annullata l’impugnata ordinanza di sospensione con rimessione delle parti, per la prosecuzione del giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Milano al quale viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata di sospensione del procedimento e limette le parti, previa riassunzione nel termine di legge, innanzi al Giudice di Pace di Milano, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016