Categoria: 2016
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 16 dicembre 2016
Validità: 31.12.2017
Parti: Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti/Attività Ferroviarie, Fast Confsal, Orsa Ferrovie, Ancp, Uniferr, Legacoopservizi, Federlavoro-Confcooperative
Settori: Trasporti, Mobilità area AF
Fonte: filtcgil.it

Sommario:

  Dichiarazione a verbale delle organizzazioni sindacali
Premessa
Campo di applicazione
Decorrenza e durata
Inscindibilità delle norme contrattuali
Parte I Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali
Capo 1 Sistema di relazioni industriali

Art. 1 Relazioni industriali
Art. 2 Assetti contrattuali
Art. 3 Contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 4 Secondo livello di contrattazione
Art. 5 Procedure di negoziazione a livello aziendale
Capo II Diritti sindacali
Art. 6 Contributi sindacali
Art. 7 Affissione
Art. 8 Permessi sindacali
Art. 9 Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori
Art. 10 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Art. 11 Assemblee dei lavoratori
Art. 12 Consultazioni certificate e Referendum
Art. 13 Locali
Art. 14 Comitati Aziendali Europei (CAE)
Art. 15 Non cumulabilità dei diritti sindacali 
Art. 16 Appalti, cambi appalto e trasferimenti d’azienda
Parte II Mercato del lavoro e classificazione professionale
Art. 17 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 18 Periodo di prova
Art. 19 Contratto a termine
Art. 20 Lavoro a tempo parziale
Art. 21 Contratto di apprendistato professionalizzante
Art. 22 Somministrazione a tempo determinato
Art. 23 Telelavoro
Art. 24 Altre tipologie di lavoro flessibile
Art. 25 Percentuali di utilizzo
Art. 26 Classificazione professionale
Parte IV Orario di lavoro
Art. 27 Orario di lavoro
Art. 28 Lavoro straordinario
Art. 29 Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 30 Ferie
Parte IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 31 Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 32 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 33 Tutela della maternità e della paternità
Art. 34 Formazione professionale
Art. 35 Ambiente, salute e sicurezza del lavoro
Art. 36 Divisa
Art. 37 Welfare
Art. 38 Volontariato
Art. 39 Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 40 Congedi per formazione e per formazione continua
Art. 41 Congedo per gravi motivi familiari
Art. 42 permessi
  Art. 43 Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo
Art. 44 Tossicodipendenza e alcooldipendenza
Art. 45 Persone con handicap
Art. 46 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Art. 47 Lavoratori affetti da virus HIV
Art. 48 Pasti aziendali
Art. 49 Servizio militare
Art. 50 Trasferimenti
Art. 51 Mobilità individuale
Art. 52 Trasferimenti individuali interaziendali
Art. 53 Tutela legale e copertura assicurativa
Art. 54 Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso
Art. 55 Utilizzo di nuove tecnologie, controlli difensivi, diritti dei lavoratori e privacy
Art. 56 Doveri del personale
Art. 57 Sanzioni disciplinari
Art. 58 Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Art. 59 Mancanze punibili con la multa
Art. 60 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a quattro giorni
Art. 61 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da cinque a sette giorni
Art. 62 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da otto a dieci giorni
Art. 63 Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso
Art. 64 Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso
Art. 65 Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 66 Procedimento disciplinare
Art. 67 Collegio di conciliazione ed arbitrato
Parte V Retribuzione
Art. 68 Retribuzione
Art. 69 Aumenti periodici di anzianità
Art. 70 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 71 Indennità di funzione Quadri
Art. 72 Salario professionale
Art. 73 Premio di risultato
Art. 74 Compenso per lavoro straordinario
Art. 75 Indennità per lavoro notturno
Art. 76 Indennità per lavoro domenicale o festivo
Art. 77 Trasferta ed altri trattamenti per attività fuori sede
Art. 78 Indennità di trasferimento
Art. 79 Reperibilità e disponibilità
Art. 80 Indennità di maneggio denaro
Art. 81 Indennità di turno
Art. 82 Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate
Art. 83 Indennità diverse
Art. 84 Trattamento di fine rapporto (TFR)
Allegati
Allegato A Una tantum
Allegato B Profili formativi per l’Apprendistato Professionalizzante

CCNL della mobilita/ area contrattuale attività ferroviarie Ipotesi di accordo

Addì 16 dicembre 2016, in Roma fra l’Agens […] e la Filt/Cgil […], la Fit/Cisl […], la Uiltrasporti […], la Ugl Trasporti/Attività Ferroviarie […], la Fast Confsal […], l’Orsa Ferrovie […], nonché, per adesione: la Ancp […], la Uniferr […], la Legacoopservizi […], la Federlavoro-Confcooperative […], è stato sottoscritto il testo allegato relativo all’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2012.

Dichiarazione a verbale delle organizzazioni sindacali
La presente ipotesi di accordo è sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali con riserva, che sarà sciolta entro il 15 gennaio 2017 e in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese che applicano il CCNL Mobilità/Area AF, che si svolgerà dal 11 al 14 gennaio 2017 secondo quanto previsto dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 della presente Ipotesi di Accordo. 

Premessa
Con la sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale delle Attività Ferroviarie e con riferimento alla Parte Prima - “Sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali”, le parti recepiscono e danno attuazione, per quanto di competenza del CCNL, alla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) e alla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl), 15 gennaio 2014 (Confindustria-Confsal) e 30 luglio 2015 (Confindustria-Orsa).
Successivamente alla data di stipula del presente accordo le parti sono reciprocamente impegnate a definire il recepimento e l’attuazione, per quanto di competenza del CCNL, di quanto previsto dagli accordi Interconfederali predetti alla Parte Prima (Misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria), fermo restando quanto convenuto in materia agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente accordo, nonché alla Parte Quarta (Disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento), fermo restando quanto già previsto in, materia dai CCNL.
Nella prospettiva di sviluppo del trasporto di persone e merci, sostenuta da alcuni recenti provvedimenti del Governo, con l’obiettivo di realizzare servizi di mobilità sostenibile sempre più efficienti, le parti dichiarano il comune interesse a perseguire nei settori del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale, nelle sue diverse modalità, percorsi negoziali utili alla definizione di regole contrattuali collettive progressivamente convergenti ed armonizzate, per accompagnare i processi di efficientamento aziendale, di riassetto industriale dei due settori produttivi e di liberalizzazione in atto; per consentire alle aziende di operare in un sistema regolato in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti, sicuri, sostenibili e di qualità e, al contempo, per definire condizioni adeguate di tutela per il lavoro che si svolge in detti settori, anche alla luce delle ulteriori possibili evoluzioni del quadro legislativo nazionale e dei provvedimenti adottati, nonché degli orientamenti che va assumendo la legislazione comunitaria in materia.
Con tali obiettivi, le parti stipulanti il presente accordo sono altresì reciprocamente impegnate a proporre alle altre associazioni datoriali interessate l’attivazione, a partire da giugno 2017, di un’apposita sede di esame congiunto finalizzato all’individuazione di elementi contrattuali utili alla progressiva convergenza e all’armonizzazione delle rispettive discipline contrattuali collettive nazionali e da realizzare nell’ambito delle trattative di rinnovo inerenti il successivo triennio contrattuale 2018-2020.

Campo di applicazione
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle imprese che esercitano le attività per il trasporto di persone e merci su ferrovia ed i servizi connessi (quali, la manutenzione e la riparazione dei rotabili, la manovra, la vendita, ecc.), i servizi complementari e accessori nell’ambito delle attività di trasporto ferroviario, nonché le attività di gestione della rete infrastrutturale ferroviaria, assicurandone il mantenimento in efficienza, la sicurezza e lo sviluppo.

Inscindibilità delle norme contrattuali
Le norme del presente CCNL, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili. A tal fine, nel corso della vigenza contrattuale, le parti stipulanti il presente accordo, su richiesta di una di esse, si incontreranno per operare una verifica sull’attuazione degli istituti contrattuali.

Parte I Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali
Capo 1 Sistema di relazioni industriali
Art. 1 Relazioni industriali

1. Allo scopo di modernizzare il sistema di relazioni industriali ed in linea con le dinamiche del processo di liberalizzazione in atto, le parti condividono il metodo partecipativo, connotato da sistematicità di analisi, confronto e verifica di temi di comune interesse, al quale riconoscono un ruolo fondamentale sia per il perseguimento degli obiettivi di crescita dei livelli di competitività, flessibilità, efficienza e produttività delle imprese, di miglioramento della qualità e affidabilità dei servizi erogati, sia per rafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori, sia per incrementare i livelli di tutela e sicurezza del lavoro.
2. Con tale rinnovato sistema relazionale, maggiormente funzionale anche alla composizione delle controversie collettive e alla prevenzione del conflitto si riafferma, nella distinzione dei ruoli, che le relazioni industriali rappresentano un valore ad ogni livello. Pertanto, le parti si impegnano a rispettare le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare, durante la vigenza di tale contratto, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto dello stesso.
3. Ciò premesso le parti individuano un sistema di relazioni sindacali strutturato in livelli di partecipazione, organismi paritetici e fasi di informativa definiti di seguito, nonché negli assetti contrattuali, nelle relative fasi negoziali e nelle rispettive procedure relazionali così come definiti nel presente Capo 1.
A) a livello nazionale le parti stipulanti il presente CCNL perseguono opportune iniziative al fine di:
- promuovere lo sviluppo di una politica dei trasporti che incentivi il ricorso al trasporto collettivo attraverso il miglioramento della qualità del servizio e la riqualificazione dell’offerta che favorisca la capacità di intercettare la domanda potenziale rispondendo alle mutate esigenze dell’utenza e che sostenga la crescita di un adeguato sistema imprenditoriale;
- promuovere, nelle sedi istituzionali a livello nazionale, momenti di confronto periodico sulle strategie del trasporto pubblico, monitorando i processi di attuazione della riforma con particolare riferimento a quelli di programmazione del servizio, di individuazione delle unità di gestione, di definizione delle procedure di gara, di aggregazione imprenditoriale;
- promuovere la partecipazione, nelle apposite sedi istituzionali, a momenti di confronto sulle strategie del trasporto merci;
- sviluppare un sistema di formazione professionale continua per gli addetti ai singoli settori, utilizzando ed estendendo le agevolazioni previste in sede comunitaria;
- individuare gli strumenti più idonei per governare gli andamenti occupazionali e le forme di sostegno al reddito dei lavoratori nei settori;
- individuare interventi comuni di settore nelle sedi competenti su tematiche di carattere previdenziale, fiscale, sociale e sulla sicurezza dei posti di lavoro degli addetti;
B) a livello nazionale le parti stipulanti il presente CCNL, nei limiti di quanto nello stesso convenuto, provvedono a:
- verificare la corretta applicazione del CCNL, con riferimento agli istituti dallo stesso disciplinati;
- conciliare vertenze territoriali o aziendali, che non abbiano ancora trovato una soluzione su problematiche inerenti l’interpretazione e/o la corretta applicazione del CCNL, secondo modalità e procedure a tal fine stabilite negli Accordi aziendali/di Gruppo in vigore;
- verificare la sussistenza delle condizioni per l’attivazione della contrattazione di secondo livello e la sua coerenza con la disciplina nazionale contrattuale, secondo modalità e procedure a tal fine stabilite nel CCNL.
C) Organismi paritetici
Osservatorio nazionale

È costituito a livello nazionale un Osservatorio, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle seguenti aree tematiche:
a) andamento delle imprese di servizi di trasporto su ferro e dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro e gomma, nazionali e comunitarie, del mercato e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo relativi agli altri settori del trasporto;
b) evoluzione dell’assetto organizzativo del mercato di riferimento, rispetto all’evoluzione internazionale e nazionale del settore, avendo riguardo alle realtà territoriali di cui all’obiettivo 1 quale definito nella normativa comunitaria, ed in particolare al Mezzogiorno;
c) linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
d) andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e alla formazione professionale;
e) dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all’andamento complessivo del comparto produttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro, anche con riferimento al mercato internazionale;
f) andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro distinti per sesso e per età anagrafica con analisi e valutazione della dimensione occupazionale delle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti di lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali interne, dell’andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all’orario contrattuale;
g) formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche ed alle trasformazioni organizzative, normative e professionali;
h) andamento del tasso di adesione ai fondi contrattuali di previdenza complementare, finalizzato all’individuazione di azioni volte a favorirne l’adesione, in particolare dei giovani.
Verrà costituita presso l’Osservatorio stesso una banca dati destinata a raccogliere informazioni relativi all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro del settore, ai flussi in entrata e in uscita, alle tipologie dei rapporti di lavoro; la raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della vigente disciplina sulla tutela della privacy.
L'Osservatorio Nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti e nell’ambito delle aree tematiche sopra definite,
A tal fine potranno essere costituite commissioni con lo scopo di elaborare studi o documenti da sottoporre alle parti contraenti, atti ad individuare soluzioni a questioni di particolare rilevanza per il settore.
L'Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dalle parti. Costituito l’Osservatorio Nazionale, le parti valuteranno la possibilità di istituire Osservatori Regionali con specifici compiti.
Comitato per le pari opportunità
È costituito a livello nazionale un Comitato per le Pari Opportunità, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali.
Il Comitato per le Pari Opportunità opera:
- studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell’occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti part-time, apprendistato, tempo determinato, ecc.) ed all'utilizzo degli strumenti atti a favorire l’inserimento e lo sviluppo del lavoro femminile e per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell’Osservatorio Nazionale al quale potrà partecipare con un proprio rappresentante;
- seguendo l’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro;
con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore ed individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l’accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione;
b) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la professionalità;
c) individuare iniziative volte a favorire l'occupazione femminile anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) mantenere il collegamento e la diffusione di informazioni e progetti con i CPO aziendali ove costituiti;
e) raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il presente CCNL le iniziative di azioni positive adottate nelle aziende con l’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
f) individuare orientamenti ed indirizzi generali in materia di informazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
g) proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Direttiva dell’Unione Europea 2002/73/CE, dalla Convenzione di Istanbul del 7 aprile 2011 e dall’Accordo Interconfederale del 25 gennaio 2016 che recepisce l’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 26 aprile 2007;
h) realizzare iniziative atte a sensibilizzare sul fenomeno della violenza sulle donne.
Il CPO si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.
Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti il presente CCNL al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti.
Con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento indicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di impresa, si potranno costituire i CPO aziendali, composti pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
Comitato sicurezza sul lavoro
È costituito il Comitato per la Sicurezza sul Lavoro, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL e da un ugual numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
Il Comitato sarà sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni ai diversi livelli ed all’evoluzione delle normative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate.
4. Le modalità di funzionamento e attivazione degli organismi paritetici di cui al punto 3, lettera C), del presente articolo saranno concordate e definite tra le parti interessate entro il 31 dicembre 2017. In ogni caso, la partecipazione ai suddetti organismi non comporterà incrementi del quantitativo dei permessi sindacali annui riconosciuto a ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL. 
Gli eventuali oneri di costituzione e funzionamento degli Organismi saranno a carico delle singole organizzazioni partecipanti.
Al fine di rafforzare il sistema della partecipazione entro il 31.12.2017 le parti stipulanti promuoveranno azioni tese ad intervenire sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, sulla formazione professionale, sulle forme di assistenza e previdenza integrativa e sulle pari opportunità, anche attraverso il rafforzamento della bilateralità esisterne e/o con l’istituzione di nuove forme di bilateralità.
Le Aziende o Gruppi di aziende avviino relativamente ai rispettivi obiettivi aziendali, potranno costituire Sedi Paritetiche di Partecipazione, nelle forme e con le modalità che verranno definite a livello aziendale, che favoriscano il dialogo con le Organizzazioni sindacali ed il loro coinvolgimento quali rappresentanti di stakeholders di riferimento, e cioè i lavoratori dipendenti delle stesse Società.
La fase dell’informativa si articola come segue:
A) Fase dell’informativa nazionale
Con cadenza annuale e, di norma, entro il primo trimestre, nel corso di un apposito incontro, le parti datoriali forniranno alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL elementi conoscitivi riguardanti le seguenti materie:
- scenari evolutivi del mercato del trasporto con riferimento al quadro istituzionale e normativo conseguente ai processi di liberalizzazione e alle strategie competitive;
- andamento dei livelli occupazionali e del mercato del lavoro;
- fabbisogni formativi, con particolare riguardo alle abilitazioni obbligatorie connesse alla sicurezza dell’esercizio;
- pari opportunità, con specifica attenzione all’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile ed alle problematiche ad essa connesse;
- sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente.
B) Fase dell’informativa aziendale
1. Annualmente e, di norma, entro il primo trimestre, le imprese con almeno 25 dipendenti forniranno alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, una informativa riguardante:
- proiezioni relative alle prospettive produttive, ai programmi di investimento, allo sviluppo ed inserimento di nuove tecnologie ed ai conseguenti impatti sull’organizzazione del lavoro;
- tendenze occupazionali relative a: flussi in entrata ed in uscita, specificando le diverse tipologie contrattuali utilizzate e quelle che l’azienda intenderà utilizzare nel corso dell’anno, occupazione giovanile, andamento dell’occupazione femminile, iniziative ed attività di formazione e/o qualificazione professionale;
- problematiche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva o innovazione tecnologica;
- linee di politiche produttive in relazione alla evoluzione dei mercati e degli assetti societari e dei loro conseguenti effetti;
- linee, tipologie ed entità dei lavori complessivamente da dare in appalto;
- andamento dei principali indicatori economici in funzione dello sviluppo delle politiche di incremento della redditività aziendale.
In caso di successive modifiche significative dei programmi aziendali riferiti alle materie oggetto dell’informativa, sarà fornito, anche su richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, un ulteriore aggiornamento integrativo dell’informativa aziendale. 
2. Riguardo alle informazioni fornite in via riservata e qualificate come tali dai datori di lavora o dai loro rappresentanti si applica quanto previsto dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25

Art. 2 Assetti contrattuali
Tenuto conto di quanto definito dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali del 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15 gennaio 2014 (Confindustria-Confsal) e del 30 luglio 2015 (Confindustria-Orsa), il sistema contrattuale è articolato come di seguito:
- contratto collettivo nazionale di lavoro con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica;
- secondo livello di contrattazione aziendale destinato ad operare nel rispetto delle modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal CCNL o dalla legge.

Art. 3 Contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali.
Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti agli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL che abbiano, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, una rappresentatività non inferiore al 5%, calcolata ai sensi dei citati Accordi Interconfederali.
[…]
8. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% + 1 della rappresentanza, determinata ai sensi degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, previa consultazione certificata dei lavoratori a maggioranza semplice, saranno efficaci ed esigibili.
La sottoscrizione formale del presente CCNL, come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le parti. Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal modo conclusi sono efficaci ed esigibili per l’insieme dei lavoratori nonché pienamente esigibili per tutte le parti firmatarie del presente CCNL.
Conseguentemente le parti firmatarie si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto al presente CCNL. 

Art. 4 Secondo livello di contrattazione
1. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, ovvero alle RSA ove esistenti, ciascuno secondo i propri livelli di competenza, per le materie delegate dal presente CCNL e specificate dalla contrattazione aziendale, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
2. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale, secondo quanto previsto dall’art. 2, secondo alinea, del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo.
[…]
7. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di cui al capo verso successivo.
Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del punto 1 del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro.
Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti stipulanti il presente CCNL.

Capo II Diritti sindacali
Art. 7 Affissione

I. In applicazione dell’art. 25 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, all’interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL e delle rispettive articolazioni territoriali, nonché delle RSU, ovvero delle RSA ove esistenti, appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro.
2. Il materiale informativo deve recare la denominazione della/e struttura/e sindacale/i che lo ha/hanno redatto.
3. Copia del materiale informativo di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrato alla direzione aziendale.
4. Il materiale va affisso solo negli appositi spazi assegnati.
5. Le aziende provvederanno a rimuovere il materiale di informazione e propaganda esposto in difformità a quanto stabilito dai punti 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 9 Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori
1. In applicazione della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, nelle aziende o nei Gruppi di impresa che applicano il presente CCNL vengono costituite le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che - congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL ovvero alle rispettive strutture territoriali/regionali - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
2. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) vengono costituite in ciascuna unità produttiva sulla base della richiamata Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL.
Le modalità di elezione (individuazione delle RSU e del numero dei componenti la RSU, composizione delle liste, effettuazione delle operazioni elettorali) saranno oggetto di specifici accordi aziendali che dovranno, comunque, tener conto di quanto stabilito nel predetto Accordo Interconfederale.
3. Le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei poteri, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della legge 20.5.1970, n. 300, con particolare riferimento a quelle previste per situazioni di trasferimento e di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.

Art. 10 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
1. L'individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e le modalità di funzionamento degli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, saranno definiti a livello aziendale tenuto conto delle disposizioni dell'Accordo Interconfederale del 22.6.1995.
2. Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno fatte salve le diverse intese raggiunte in materia a livello aziendale. Con riferimento alle modalità di computo, di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all’art. 8 del presente CCNL.
3. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Con riferimento a quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL.

Art. 11 Assemblee dei lavoratori
1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL nonché le rappresentanze sindacali unitane dei lavoratori di cui al precedente art. 9, ovvero dalle RSA ove esistenti, possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente CCNL, l’assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario di servizio, inoltrando comunicazione scritta alla direzione dell’azienda almeno 48 ore prima della data fissata, trasmettendo l’ordine del giorno.
Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali per tale scopo.
2. Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario di lavoro e, in tal caso, potranno essere indette nei limiti di 10 ore annue, fatti salvi specifici accordi a livello aziendale, a condizione che:
a) siano indette dalle RSU, ovvero dalle RSA ove esistenti, anche congiuntamente alle strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL;
b) ovvero siano indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, per 3 delle 10 ore annue;
c) si tengano preferibilmente all’inizio o al termine della prestazione lavorativa;
d) abbiano luogo con modalità che consentano di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la regolarità del servizio;
e) ne sia data comunicazione scritta all’azienda almeno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendo l’ordine del giorno.
A livello aziendale, le parti potranno definire modalità diverse per indire le assemblee dei lavoratori.
In occasione dei congressi sindacali e dei relativi adempimenti statutari, le assemblee potranno essere indette dalle singole Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL,
Nel caso in cui l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l’assemblea potrà essere articolata in almeno due riunioni nell’arco di sei giorni consecutivi.
3. Le Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1 del presente articolo e le rappresentanze sindacali si impegnano, con riferimento all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, a non convocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell’erogazione del servizio all’utenza.
4. Ai lavoratori che, per effetto delle attività in cui sono impiegati, non possono presenziare all’assemblea se non intaccando il proprio periodo di riposo, verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposo corrispondente alle ore documentate di presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di recupero, secondo modalità che saranno definite tra le parti a livello aziendale,
5. Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all’azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui al punto 1, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.
6. Il personale interessato da processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione e temporaneamente sospeso dal lavoro potrà partecipare alle assemblee nonché ai referendum indetti in azienda ai sensi del successivo art. 12.

Art. 12 Consultazioni certificate e Referendum
1. Fatte salve le procedure di validazione degli accordi collettivi di cui alla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 del presente CCNL, dovrà essere consentito nell’ambito aziendale lo svolgimento di consultazioni certificate per altre materie inerenti all’attività sindacale di cui all’art. 21 della legge 20.5.1970, n. 300, indette:
> dalle RSU;
> ovvero congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o dalle loro strutture territorialmente competenti;
> dalle RSA ove esistenti.
2. Le consultazioni certificate si svolgeranno in forma di assemblea o referendum e nel rispetto delle relative discipline.
[…]

Art. 13 Locali
1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 nelle aziende/unità produttive con almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove esistenti, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile dell'azienda/unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
3. A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare:
• l’utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, ove le aziende ne abbiano la disponibilità;
• l’accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente alinea.

Art. 14 Comitati Aziendali Europei (CAE)
1. Le parti, con riferimento al D.Lgs. n. 113/2012, emanato in attuazione della Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio convengono, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, di attivarsi per l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
2. In tali casi, nel rispetto del D.Lgs. n. 113/2012, a livello aziendale le parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamento nonché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione ai sensi di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 113/2012.
3. Su richiesta congiunta di una delle due parti stipulanti il CCNL, sarà esperita una verifica congiunta a livello nazionale in ordine all’applicazione del D.Lgs. n. 113/2012.

Art. 16 Appalti, cambi appalto e trasferimenti d’azienda
1. Appalti
1.1 Qualora le aziende ricorrano all’appalto, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione.
1.2 Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell’impresa appaltante.
1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all’applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento.
1.4 Previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti.
1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1, 4° capoverso, dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell’ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l’elenco delle risorse che operano nell’impianto, a condizione che:
- non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali;
- ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL;
- i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale;
- l’impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL;
- i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.
2. Cambi appalto e subentro di azienda nell’appalto […]
3. Trasferimenti d’azienda
[…]

Parte II Mercato del lavoro e classificazione professionale
Art. 17 Costituzione del rapporto di lavoro

1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro.
2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
[…]
6. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente.
7. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.
[…]

Art. 19 Contratto a termine
1. L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. […]
6. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativi/informativi in materia di sicurezza sul lavoro e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
7. In applicazione dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le aziende informeranno semestralmente le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, o, in assenza di queste, le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, sulle quantità dei contratti da stipulare.
[…]
9. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In caso di violazione di tali divieti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
10. Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale di cui al precedente art. 1 sarà istituita una specifica Commissione con il compito di definire strumenti e modalità specifici diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a termine ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione al fine di un ottimale impiego professionale.
11. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 20 Lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina.
[…]
3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi retributivi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno.
[…]
11. L’azienda, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, procederà alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale del lavoratore che ne faccia richiesta, per i seguenti casi di gravi e comprovate necessità familiari:
a. patologie oncologiche o altre gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori;
b. assistenza di persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessita di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
c. figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
12. Al di fuori dei casi sopra richiamati, l’azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, definito tra lavoratore e azienda.
13. Nei casi di cui ai precedenti punti 11 e 12, a parità di condizioni si farà riferimento all’anzianità di servizio.
[…]
16. Nel caso di lavoro a tempo parziale nel settore dell’esercizio, l’azienda dovrà accertare che non
sussistano incompatibilità che possano essere in contrasto con la regolarità del servizio e/o la sicurezza dell’esercizio.
[…]
19. Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (patologia oncologica o grave patologia cronico-degenarativa ingravescente), ovvero in quelle di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 300/1970 (lavoratori studenti), nonché ai lavoratori di cui al punto 11 del presente articolo, è riconosciuta la facoltà di revocare gli accordi scritti sulle clausole elastiche. 
L'esercizio della facoltà di revoca deve essere comunicata per iscritto dal lavoratore all'azienda con un preavviso minimo di 30 giorni di calendario, corredata della documentazione idonea a comprovare le condizioni che ne danno titolo.
Il lavoratore può richiedere altresì, per iscritto, di sospendere l’efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute.
[….]
23. Per quanto non disciplinato nel presente articolo sì fa rinvio al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 21 Contratto di apprendistato professionalizzante
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali (figura professionale). Esso può essere instaurato, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con soggetti di età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età.
Per i soggetti in possesso di una qualificazione professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del D.Lgs. 15 giungo 2015, n. 81, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni.
3. Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta tra azienda e lavoratore e deve contenere la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione (figura professionale) al conseguimento della quale è finalizzato il contratto, la durata del contratto, il periodo di prova, il piano formativo individuale come definito nel presente CCNL (All. B), che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione. 
4. Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e/o da regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
[…]
6. Ai fini della durata dell’apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Con le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 15 giungo 2015, n. 81.
[…]
15. Ai sensi della legislazione vigente la formazione di base e trasversale potrà essere erogata in modalità esterna o interna alle aziende. In quest’ultimo caso l’azienda dovrà possedere i seguenti standard minimi necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo:
- presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;
- presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del tutor;
- disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.
Nel caso di gruppi di imprese, la formazione con modalità interna potrà essere erogata a tutte le aziende del gruppo.
16. La formazione professionalizzante comprende anche l’adibizione alle mansioni proprie della qualificazione contrattuale (figura professionale) da conseguire, che potranno essere svolte autonomamente purché l’apprendista sia in possesso delle relative abilitazioni, ove prescritte.
17. È possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.
18. La formazione effettuata dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia.
19. Il lavoratore apprendista dovrà essere affiancato da un tutor, con le seguenti caratteristiche:
- lavoratore qualificato con livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa.
20. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda.
21. Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario
22. L’utilizzazione degli apprendisti nelle attività di condotta e scorta dei treni deve essere coerente con le abilitazioni conseguite in applicazione della normativa vigente.
[…]
24. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
25. Le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli di seguito riportati:
Figure professionali
Capo Stazione - (livello professionale B),
Macchinista - (livello professionale B),
Capo Treno/Capo Servizi Treno - (livello professionale B),
Specialista Tecnico Commerciale - (livello professionale B),
Capo Tecnico Infrastrutture - (livello professionale B),
Capo Tecnico Rotabili - (livello professionale B),
Tecnico Polifunzionale Treno - (livello professionale C),
Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture - (livello professionale D),
Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili - (livello professionale D);
Operatore Specializzato della Circolazione - (livello professionale D).
Profili formativi
I profili formativi per ciascuna delle figure professionali sopra indicate sono riportati nell’Allegato B al presente CCNL.
Le figure professionali ed i profili formativi potranno essere integrati con specifico accordo tra le parti stipulanti il presente CCNL, ovvero tra le parti a livello aziendale, qualora le imprese, in relazione alle esigenze produttive, lo richiedano.

Art. 22 Somministrazione a tempo determinato
1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 15 giungo 2015, n. 81, per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
2. L’azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, il numero e la figura professionale dei lavoratori interessati e la durata delle missioni. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente punto assorbe quella prevista dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/2015.
3. I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso delle specifiche abilitazioni/patenti prescritte per le mansioni da svolgere.
4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300. 
[…]

Art. 23 Telelavoro
1. Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell’Accordo Interconfederale del 9.6.2004, considerato l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro per favorire l'efficienza e la produttività delle aziende e il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità di seguito stabilite.
2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Esso consente l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda.
3. Il telelavoro può trovare applicazione in diversi contesti organizzativi e produttivi. Le modalità di attuazione del telelavoro dovranno tenere conto della specificità di tali contesti.
4. Le parti possono modificare, ai sensi del presente articolo, l’esecuzione della prestazione lavorativa in essere per un periodo di tempo predeterminato non inferiore a 12 mesi.
5. Il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro dopo un periodo minimo di 6 mesi dall’inizio del telelavoro. L’azienda per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri produttiva di appartenenza.
6. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno essere adempiute con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. Resta ferma, da parte del Responsabile della risorsa, la valutazione degli obiettivi assegnati in relazione alla prestazione settimanale.
7. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce concordate con l'azienda. In caso di impossibilità, il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'azienda.
8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza della normativa contrattuale […]
9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300/1970 e s.m.i.
10. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle caratteristiche della prestazione.
11. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza sul lavoro.
12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto.
13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.
14. Nei casi in cui il lavoratore, affetto da una malattia grave tra quelle individuate al punto 8 dell’art. 31 del presente CCNL, lo richieda, può essere attivata la prestazione di lavoro con la modalità del telelavoro previo accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro).
15. Al fine di promuovere ulteriori forme di lavoro che agevolino la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e favoriscano un’organizzazione aziendale efficiente, le parti convengono sull’opportunità di approfondire il ricorso al lavoro agile alla luce dell’evoluzione legislativa in materia.

Art. 24 Altre tipologie di lavoro flessibile
1. Le parti convengono sull’opportunità di procedere ad una ricognizione congiunta per verificare la necessità di integrare il presente CCNL con disposizioni inerenti altre tipologie di lavoro flessibile.
2. Le integrazioni in esito alla verifica di cui al precedente punto 1 saranno definite dalle parti entro i successivi 6 mesi.

Art. 25 Percentuali di utilizzo
1. Il contratto di lavoro a tempo determinato, le missioni in somministrazione a tempo determinato, nonché il contratto di lavoro a tempo indeterminato con modalità a tempo parziale, sono attivabili:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al l’atto dell’assunzione, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili; 
- nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura numerica non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;
- nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura numerica non inferiore a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.
2. Se dall’applicazione delle percentuali di cui al punto precedente risultassero frazioni di unità, il numero dei lavoratori da assumere è elevato all’unità superiore.
3. Le limitazioni di cui ai punti precedenti non trovano applicazione per i contratti a tempo determinato individuati dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e per i contratti part-time che facciano seguito ad una richiesta di trasformazione da parte del dipendente o ad una trasformazione derivante da disposizioni di legge.

Parte IV Orario di lavoro
Art. 27 Orario di lavoro

1. Disciplina generale
1.1 L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore.
Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati.
Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, con i limiti minimi e massimi rispettivamente di 30 e 44 ore settimanali.
Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di 38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale potrà essere concordata l’elevazione fino ad un massimo di 6 mesi del periodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite massimo di 48 ore settimanali.
Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione dei turni e degli orari di servizio.
1.2 A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali.
Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un’intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell’anno di durata non superiore a 4 mesi.
Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario ordinario di lavoro settimanale.
1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è programmata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive od organizzative del servizio.
Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti.
Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno attivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture sindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al successivo punto 1.7.
1.4 Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2.
Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 0.00-5.00, la durata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 e salvo quanto stabilito al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile).
Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può essere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del successivo punto 1.6, qualora il periodo di lavoro giornaliero abbia inizio non prima delle ore 4.00, ovvero abbia termine entro le ore 1.00.
Per il personale operante a terra dipendente dalle aziende dei servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, con contrattazione a livello aziendale il periodo di lavoro giornaliero diurno interessante la fascia oraria 5.00-24.00 di cui al primo paragrafo del presente punto 1.4 potrà essere elevato fino ad un massimo di 1 ora.
Per lo stesso personale il periodo di lavoro giornaliero che interessi la fascia oraria 0.00-5.00 avrà una durata programmata massima di 10 ore, ferma restando la media di 8 ore tra due riposi settimanali consecutivi.
1.5 L’orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni.
In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative l’orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni.
La ripartizione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, fatti salvi gli accordi in essere, sarà oggetto di specifico accordo a livello di contrattazione aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, nell’ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 20 giorni dalla attivazione della procedura stessa.
1.6 L’orario di lavoro giornaliero può essere articolato:
a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale mobile);
c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda);
d) su prestazione unica giornaliera.
Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato). 
1.7 Per i lavoratori che operano nelle prestazioni di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, per orario spezzato si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito.
La durata di ciascuno dei due periodi di lavoro che compongono il periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 2 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore e 30 minuti.
Il limite di 2 ore e 30 minuti alla durata massima dell’intervallo tra i due periodi può essere elevato fino a 3 ore con contrattazione a livello aziendale.
Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia sui treni in stazionamento, negli impianti ferroviari o negli uffici, le aziende stesse potranno programmare l’orario spezzato di cui al presente punto 1.7 previa contrattazione con le RSU, o con le RSA ove esistenti.
1.8 Nel caso del lavoro a turni, di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, per prestazioni che richiedono continuità di presenza il lavoratore del torno cessante può lasciare il posto di lavoro solo quando sia sostituito.
Le aziende garantiranno la sostituzione entro un’ora dal completamento del periodo di lavoro giornaliero programmato. A livello di contrattazione aziendale potrà essere previsto un termine maggiore per la sostituzione, comunque non superiore a 2 ore.
1.9 Si considera lavoro notturno ai fini delle maggiorazioni stabilite dall’art. 75 (Indennità per lavoro notturno) del presente CCNL quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Si considera servizio notturno quello compreso tra le ore 0.00 e le ore 5.00.
I servizi notturni sono programmabili nel numero massimo di:
a) due servizi tra due riposi settimanali, elevabili a 3 servizi, purché il terzo non sia consecutivo al precedente, previa contrattazione a livello aziendale;
b) 10 per mese;
c) 79 per anno.
Per quanto riguarda il personale mobile, i servizi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono definiti al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile).
A livello di contrattazione aziendale le parti possono definire gli eventuali ulteriori criteri per l’individuazione delle casistiche che, rilevando la possibilità del superamento dei servizi annui di cui alla lettera c) del precedente capoverso, determinino l’applicazione delle norme relative al lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..
1.10 Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore, fatto salvo quanto definito al successivo punto 2 per il personale mobile.
Ai fini dell’articolazione dell’orario di lavoro nei turni di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, si potranno prevedere, in sede di negoziazione dei turni di servizio, durate inferiori del riposo giornaliero, fino ad un minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie nello sviluppo del turno, di norma nel mese.
A livello di contrattazione aziendale le parti potranno altresì definire, per le attività di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie interessanti l’arco notturno, lo stesso limite minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie tra due riposi settimanali.
1.11 Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell’art. 29 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultimo periodo di lavoro, fatto salvo quanto previsto per il personale mobile al successivo punto 2 (Disciplina particolare per il personale mobile).
Nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni, il riposo minimo settimanale non potrà essere inferiore a 35 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultimo periodo di lavoro, comprendente un’intera giornata di calendario.
Ai fini di cui sopra, qualora il periodo di lavoro giornaliero precedente il riposo settimanale si concluda nella fascia oraria 0.00-6.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 6.00.
1.12 Ove il periodo di lavoro giornaliero superi le 6 ore continuative dovrà essere prevista una pausa di 15 minuti.
A tal fine si considerano utili anche le pause per la refezione e ogni altro spazio temporale nel quale il lavoratore, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, non sia nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, nonché, per i lavoratori il cui periodo di lavoro giornaliero è articolato ai sensi del precedente punto 1.7, l’intervallo collocato tra i due periodi di lavoro.
A livello di contrattazione aziendale le parti definiranno, in funzione della specificità del servizio, le modalità di fruizione dell’istituto in coerenza con quanto definito nel presente punto.
2. Disciplina particolare per il personale mobile
2.1 Definizioni:

a) il presente punto 2 si applica al personale definito alla successiva lettera b) quando è utilizzato in servizio ai treni, compresi eventuali trasferimenti di materiale rotabile non in servizio commerciale, ovvero al personale navigante (PNT) di cui alla successiva sezione specifica 2.7.H, o in almeno una delle attività di cui alla successiva lettera c).
Per quanto non diversamente disciplinato, a detto personale si applica la disciplina generale di cui al precedente punto 1 del presente art. 27;
b) ai fini della presente disciplina e con riferimento all’art. 26 (Classificazione professionale) del presente CCNL, si definisce:
- personale di macchina (PDM): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria o dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di “Macchinista”;
- personale polifunzionale treno (PPT): il lavoratore, dipendente dall’impresa ferroviaria, ai quale è attribuita la figura professionale di “Tecnico Polifunzionale Treno”;
- personale dei servizi (PDS): il lavoratore, di norma non dipendente dall’impresa ferroviaria, al quale, per ognuna delle articolazioni che seguono, è attribuita la figura professionale di:
* per il personale di accompagnamento notte (PAN): “Operatore Specializzato Commerciale” o “Addetto di Bordo”;
* per il personale di assistenza e/o ristorazione (PAR): “Operatore Specializzato Commerciale”;
* per il personale ausiliario e/o pulizia (PAP): “Pulitore a bordo treno”;
- personale navigante (PNT): il lavoratore, di norma dipendente dalla società che effettua il servizio marittimo di traghettamento ferroviario, al quale è attribuita una delle figure professionali di Mozzo, Allievo comune polivalente, Piccolo di cucina, Comune polivalente, Giovanotto di coperta, Garzone di camera, Cameriere, Marinaio, Dispensiere cuoco, Elettricista, Motorista, Carpentiere, Operaio di coperta, Nostromo, Capo Elettricista, Capo Motorista, Ufficiale Navale, Ufficiale di macchina, Ufficiale, Primo Ufficiale Navale, Primo Ufficiale di macchina, Primo Ufficiale, Comandante, Direttore di Macchina;
c) agli stessi fini si definisce lavoro il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti attività:
- condotta, nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, tale attività si definisce:
• continuativa, quando, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque con modalità operative, comprese le attività accessorie e complementari, che non ne determinino le interruzioni di continuità descritte per la “condotta effettiva” nel capoverso successivo del presente alinea;
• effettiva, data, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente capoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da fermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni assorbono la pausa di cui al primo capoverso del precedente punto 1.12.
- scorta, nel corso della quale il PDB o il PPT, ovvero il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, opera in servizio al treno;
- accessoria, nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, o il PDB, ovvero il PPT, oppure il PDS, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono operazioni preliminari o successive connesse alla circolazione o al servizio del treno, ovvero, altresì, il PDM o il PDB/PPT/PDS, procedono alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo treno;
- complementare, nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell’azienda o del gestore dell’infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o del convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario e nell’ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l’esecuzione di dette operazioni;
- riserva, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell’azienda per l’eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte;
- sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell’azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata.
- pausa, nel corso della quale, nell’ambito di una sosta di servizio, di uno spostamento di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psico-fisico pur rimanendo a disposizione dell’azienda;
- spostamento di servizio, nel corso del quale il personale, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell’azienda:
• si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della propria base operativa di assegnazione, provenendo da quest’ultima, oppure, viceversa, presso una località appartenente alla propria base operativa provenendo da una località esterna a detta base operativa;
• si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base operativa di assegnazione;
• si reca presso la struttura alberghiera per la fruizione del riposo fuori residenza dopo l’effettuazione di un periodo di lavoro giornaliero o, viceversa, proviene dalla stessa per effettuare un periodo di lavoro giornaliero, con percorrenza superiore a 10 minuti per ognuno dei due casi;
• si sposta tra impianti collocati all’interno della propria base operativa di assegnazione, tra l’una e l’altra delle attività sopra descritte;
d) sempre agli stessi fini, si definisce inoltre:
- base operativa: entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale mobile può iniziare o terminare il servizio, composta dall’insieme degli impianti ferroviari collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro del lavoratore. Con contrattazione a livello aziendale il perimetro della base operativa potrà essere diversamente individuato sulla base di specifiche esigenze produttive ed organizzative;
- modulo di equipaggio: modello organizzativo di servizio ai treni definito secondo le disposizioni dell’ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), ove previste, e gli accordi aziendali, articolato come segue:
• MEC1: modulo di condotta operante con un solo agente PDM in cabina di guida;
• MEC2: modulo di condotta operante con due agenti PDM in cabina di guida;
• MEC3: modulo di condotta operante con un solo agente PDM e un agente PPT in cabina di guida;
• MEC4: modulo di condotta operante con un solo agente PDM e coadiuvato in cabina di guida, nei casi previsti, da un agente PDB;
• MEB1: modulo di bordo operante con un solo agente PDB;
• MEB2: modulo di bordo MEB1 operante con altri agenti PDB;
• MES: modulo di servizio composto da personale PDS, articolato per le rispettive attività in MES1 (accompagnamento notte); MES2 (assistenza e/o ristorazione); MES3 (assistenza e/o pulizia).
I moduli di equipaggio già operativi nelle aziende all’atto dell’entrata in vigore del presente CCNL restano confermati. È invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego di ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coerenti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nel presente articolo;
- riposo giornaliero: periodo continuativo di tempo a completa disposizione del lavoratore intercorrente tra due periodi di lavoro giornaliero tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 2.3, a sua volta definito:
• in residenza: quando è fruito tra il termine di un periodo di lavoro giornaliero e l’inizio di un nuovo periodo di lavoro giornaliero presso la propria base operativa di assegnazione;
• fuori residenza (RFR): quando non può essere fruito presso la propria base operativa di assegnazione;
- servizio in andata e ritorno (A/R): composto da un unico periodo di lavoro giornaliero preceduto e seguito da un riposo giornaliero in residenza, ovvero preceduto o seguito da un periodo di riposo settimanale;
- servizio con RFR: composto da due distinti periodi di lavoro giornaliero, tra loro separati da un riposo giornaliero fuori residenza, in cui il primo periodo è preceduto da un riposo giornaliero in residenza o da un riposo settimanale ed il secondo periodo è seguito da un riposo giornaliero in residenza o da un periodo di riposo settimanale;
- assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l’ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l’ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario in cui ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l’eventuale riposo fuori residenza;
e) infine, allo scopo di disciplinare opportunamente l’articolazione degli orari per rispondere alle diverse modalità organizzative del lavoro e dei regimi di orario e alle condizioni operative di erogazione dei servizi, proprie delle attività che caratterizzano il personale mobile ricompreso nel campo di applicazione del presente CCNL, si individuano le seguenti Sezioni Specifiche quali articolazioni normative del presente punto 2 riferite ad aziende o strutture organizzative delle stesse rispettivamente dedicate, in via esclusiva o prevalente, ad ognuna delle attività di seguito descritte:
- servizi passeggeri a mercato (SPI), comprendenti i servizi circolanti in tutto o in parte su tratte ferroviarie classificate AV/AC;
- servizi passeggeri regionali e locali (SP2), comprendente i servizi regolati dalla legislazione nazionale di cui al D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i. e dalla relativa legislazione attuativa regionale, ovvero effettuati tra due Regioni limitrofe su autorizzazione del competente organismo di cui alla L. 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., in quanto valutati compatibili con dette legislazioni;
- servizi passeggeri media-lunga percorrenza (SP3), comprendente tutti gli altri
- servizi complementari e di supporto alle attività ferroviarie, forniti, di norma, da
aziende diverse dalie imprese ferroviarie, a loro volta articolati in:
• accompagnamento treni notte (SAN);
• assistenza e/o ristorazione a bordo treno (SAR);
• ausiliari e/o pulizia (SAP);
• navi traghetto (SNT).
2.2 Le attività “accessoria” e “complementare” di cui alla lettera c) del precedente punto 2.1 vengono quantificate ed eventualmente ulteriormente specificate a livello aziendale, anche in relazione all’evoluzione della tecnologia, dell’organizzazione del lavoro, delle caratteristiche dell’infrastruttura e del materiale rotabile.
All’atto dell’entrata in vigore del presente CCNL restano confermate, per tali attività, le specificazioni e le quantità in vigore nelle singole aziende. Le eventuali successive variazioni saranno oggetto di informativa preventiva alle strutture sindacali interessate, almeno 20 giorni prima della loro introduzione.
Nel caso di servizi giornalieri promiscui, effettuati cioè con diversi moduli di equipaggio, i limiti del periodo di lavoro, della condotta e del riposo giornaliero, come definiti nelle singole Sezioni specifiche di cui al successivo punto 2.7, saranno quelli relativi ai moduli di condotta MEC1 o MEC3 o MEC4, qualora si abbia una durata complessiva del periodo di lavoro giornaliero programmato con tali moduli, pari o superiore a 2 ore e 30 minuti. In tali casi, la durata delle soste di servizio o gli spostamenti di servizio di cui alla lettera c), ultimo alinea, 2° capoverso del precedente punto 2.1, tra due servizi di condotta programmati con moduli di equipaggio diversi, sarà attribuita al 50% a ciascuno dei due servizi.
2.3 Le aziende garantiranno con i mezzi necessari gli spostamenti del personale nell’ambito della base operativa per fare ritorno, a servizio compiuto, all’impianto di partenza quando questo sia diverso da quello di arrivo.
Il riposo giornaliero decorre dall’ora di rientro nell’impianto di partenza, con le modalità definite a livello aziendale.
Nei casi in cui vengano programmati riposi fuori residenza (RFR) in applicazione di quanto previsto nelle successive parti specifiche, le aziende garantiranno la completa fruizione del RFR stesso nella struttura individuata a tale scopo.
2.4 Riposo settimanale
2.4.1 Il periodo di riposo settimanale non potrà essere inferiore a 45 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultimo periodo di lavoro giornaliero, comprendente il giorno di riposo settimanale come definito al punto 1 dell’art. 30 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL ed il riposo giornaliero.
2.4.2 Il riposo settimanale viene programmato di norma il 6° giorno, ma con contrattazione a livello aziendale è spostabile tra il 4° e il 7° giorno garantendo, nella programmazione dei turni, la fruizione di 3.538 ore annue di riposo.
2.4.3 A livello di contrattazione aziendale, secondo la procedura di cui al successivo punto 2.9, possono essere concordate:
a) le condizioni per la riduzione ad un minimo di 35 ore consecutive del limite di cui al precedente punto 2.4.1, per un massimo di 8 volte nell’anno;
b) le condizioni per la riduzione del monte ore annuo di cui al precedente punto 2.4.2 e le eventuali modalità alternative a tale monte ore annuo, per la fruizione a condizioni equivalenti dei riposi settimanali programmati nell’arco dell’anno.
2.4.4 La ripresa del servizio al termine del periodo di riposo settimanale è quella definita al precedente punto 1.11, fatto salvo quanto definito nel successivo punto 2.7.D (Sezione specifica “SM” - servizi merci).
2.5 Lavoro notturno
Per i lavoratori di cui al presente punto 2, si applica la disciplina generale di cui al 1° e al 2° capoverso del precedente punto 1.9.
I servizi notturni tra due riposi settimanali, nel mese e nell’anno sono invece fissati, per ogni Sezione Specifica, come stabilito al successivo punto 2.7.
In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, a livello di contrattazione aziendale possono essere concordate modalità di calcolo diverse del limite numerico annuo di servizi notturni, nonché gli eventuali ulteriori criteri di cui all’ultimo capoverso del medesimo punto 1.9.
2.6 Pause
Con riferimento alla definizione di cui al 7° alinea della lettera c) del precedente, punto 2.1, anche per i lavoratori di cui al presente punto 2 si applica la disciplina generale di cui al 1° capoverso del precedente punto 1.12.
Per la fruizione del pasto ai sensi dei punti 1 e 3 dell’art. 48 del presente CCNL, nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti, considerata all’interno del periodo di lavoro giornaliero; tale pausa non è assorbita dall’eventuale RFR diurno qualora interessi le fasce orarie 11.00-15.00 e/o 18.00-22.00 e la durata dello stesso RFR sia quella minima, mentre invece negli altri casi è confermato che la pausa è assorbita dal RFR qualora lo stesso interessi le suddette fasce orarie. Tale pausa non è programmata nei casi di prestazioni notturne non successive ad un RFR, qualora tali prestazioni abbiano inizio a partire dalle ore 22.00.
A livello di contrattazione aziendale potranno essere concordate specifiche diverse modalità per la fruizione del pasto e, nei casi previsti, del pasto durante la pausa, nonché le eventuali modalità di adeguamento a tale scopo della durata della stessa.
2.7 Sezioni Specifiche
La normativa che segue è riferita ad ognuna delle Sezioni Specifiche di cui alla lettera e) del precedente punto 2.1 ed esclusivamente ai moduli di equipaggio ivi indicati, composti come descritto alla lettera d) del medesimo punto 2.1.
A livello di contrattazione aziendale possono essere concordate eventuali ulteriori configurazioni organizzative dei moduli di equipaggio, le cui corrispondenti norme di utilizzazione andranno definite nell’ambito della relativa Sezione Specifica di appartenenza, fermo restando quanto definito nella medesima e, ove previsto, sulla base di quanto disposto dall’ANSF.
2.7.A Sezione Specifica “SPI” (servizi passeggeri a mercato)
A.1 Lavoro giornaliero

a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:
- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24,00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;
- 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24,00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC1;
- 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1;
- 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2, MEB1,
- 17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 9 ore per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni;
b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese, può essere concordata;
- l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 2° alinea della precedente lettera a) e l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e al 2° alinea della precedente lettera a);
- l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi diurni con RFR e con durata massima di 9 ore, di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9 si può concordare;
- l’elevazione fino a 18 ore della durata complessiva dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR di cui al 5° alinea della precedente lettera a);
- allo scopo di ridurre il numero di servizi con RFR programmabili nel mese di cui alla lettera b) del successivo punto A.3, il prolungamento fino a 11 ore della durata massima del periodo di lavoro giornaliero per il PDB per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a) anche interessanti la fascia oraria 0.00-1.00, nel numero massimo di 5 servizi per mese.
A.2 Riposo giornaliero in residenza
a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:
- 14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00;
- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero in residenza a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00,
A. 3 Riposo giornaliero fuori residenza
a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00;
c) l’assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore;
d) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2,9, è possibile concordare l’elevazione del periodo di assenza dalla residenza fino ad un massimo di 30 ore.
A.4 Servizio di condotta
a) per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di:
- 6 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2;
- 5 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con moduli di equipaggio MEC1;
- 6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, con garanzia del rientro in residenza, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1;
b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’elevazione fino a 7 ore del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva, con garanzia del rientro in residenza, per servizi programmati in A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC1, per un massimo di 5 servizi nel mese.
A. 5 Lavoro notturno
Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in:
a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi;
b) 11 per mese;
c) 79 per anno.
Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2,5.
A.6 Termine del servizio
Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di 2 ore oltre il termine programmato delio v stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili stabiliti alla precedente lettera a) del punto A.l.
A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro giornaliero, comunque non oltre le 2 ore.
2.7. B Sezione Specifica “SP2” (servizi passeggeri regionali e locali)
B. l Lavoro giornaliero

a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:
- 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5,00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC1, MEC4;
- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00- 24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;
- 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC1, MEC4;
- 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;
- 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il miglioramento dell’efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del numero dei RFR, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su linee complementari di RFI S.p.A. e/o su linee di altri gestori dell’infrastruttura ferroviaria;
- l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a). 
Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
B.2 Riposo giornaliero in residenza
a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:
- 14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00;
- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00;
b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese, è possibile concordare:
- le condizioni per la riduzione fino a 11 ore consecutive della durata minima del riposo giornaliero in residenza tra servizi programmati in A/R collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 6.00-22.00.
Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare:
- la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero in residenza di cui al 1° alinea della precedente lettera a), a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00.
- l’ampliamento della fascia oraria di cui al 1° alinea della precedente lettera
b) al periodo 5.00-24.00.
B.3 Riposo giornaliero fuori residenza
a) La durata minima del RFR è pari a:
- 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00;
- 6 ore consecutive, qualora il RFR sia collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 0.00-5,00.
b) Il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:
- 2 tra due riposi settimanali;
- 5 nel mese, per il PDM;
- 4 nel mese, per il PDB.
c) L’assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) *f RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore.
d) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.9, può essere concordata la riduzione a 6 ore consecutive di durata minima del RFR nel caso in cui entrambi i periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati nella fascia oraria 5.00-24.00.
B.4 Servizio di condotta
a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di:
- 5 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4;
- 5 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2;
- 5 ore e 30 minuti di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 e MEC4.
B.5 Lavoro notturno
Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in:
a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi;
b) 11 per mese;
c) 79 per anno.
Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5.
B.6 Termine del servizio
Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di due ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili stabiliti alla precedente lettera a) del punto B.l.
A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro giornaliero, comunque non oltre le 2 ore.
2.7.C Sezione Specifica “SP3” (servizi passeggeri media-lunga percorrenza)
C.1 Lavoro giornaliero

a) la durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:
- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;
- 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC1 oppure MEC4;
- 7 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC1 oppure MEC4;
- 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00/5.00 effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;
- 17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio, con durata massima pari a 9 ore per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata:
- l’elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero e l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 2° alinea della precedente lettera a);
- l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi di cui al 1° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lettera a).
C.2 Riposo giornaliero in residenza
a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:
- 14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5,00-24.00;
- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza, produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero in residenza a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00.
C. 3 Riposo giornaliero fuori residenza
a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 0.00-5.00;
b) la durata minima del RFR è pari a 6 ore consecutive, se il RFR è collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 0.00-5.00;
c) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:
- 2 tra 2 riposi settimanali;
- 5 nel mese;
d) l’assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore;
e) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, è possibile concordare l’elevazione del periodo di assenza dalla residenza fino ad un massimo di 30 ore.
C. 4 Servizio di condotta
a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di:
- 6 ore di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC2;
- 4 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4;
- 6 ore di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4. Qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00-5.00 deve essere garantito il rientro in residenza.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata:
- l’elevazione fino ad un massimo di 5 ore della condotta continuativa di cui al 2° alinea della precedente lettera a);
- l’elevazione fino a 6 ore e 30 minuti del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva di cui al 3° alinea della precedente lettera a), con garanzia del rientro in residenza qualora il servizio di condotta interessi la fascia 0.00-5.00.
C.5 Lavoro notturno
Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in:
a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi;
b) 11 per mese;
c) 79 per anno;
d) a livello di contrattazione aziendale potrà essere programmato un terzo servizio notturno tra due riposi settimanali consecutivi, purché il terzo servizio non sia consecutivo al precedente e non interessi per più di 1 ora la fascia oraria 0.00-5.00, fino ad un massimo di 2 volte nel mese.
Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5.
C. 6 Termine del servizio
Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi programmabili stabiliti alla precedente lettera a) del punto C. 1.
A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più elevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro giornaliero, comunque non oltre le 2 ore.
2.7.D Sezione Specifica “SM” (servizi merci)
D.1 Lavoro giornaliero

a) La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:
- 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC2;
- 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4, comprendente una pausa di almeno 30 minuti;
- 8 ore, per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC2;
- 7 ore per servizi programmati in A/R interessanti la fascia oraria 0.00-5.00 ed effettuati con modulo di equipaggio, MEC3 oppure MEC4, con le modalità definite a livello aziendale;
- 16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per servizi effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEC3 oppure MEC4, con le durate massime dei due periodi antecedente e seguente il RFR pari ai limiti di cui ai precedenti 1°, 2°, 3° e 4° alinea.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, si può concordare:
- l’elevazione a 11 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero e/o l’estensione fino alle ore 1.00 della fascia oraria per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lettera a);
- l’elevazione a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero e/o l’estensione fino alle ore 1.00 della fascia oraria per i servizi di cui al 2° alinea della precedente lettera a);
- l’elevazione a 9 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 3° alinea della precedente lettera a);
- l’elevazione a 8 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro giornaliero di cui al 4° alinea della precedente lettera a);
- l’elevazione a 18 ore complessive dei due periodi giornalieri antecedente e seguente il RFR di cui ai 5° alinea della precedente lettera a), con la durata massima pari a 10 ore per i servizi diurni.
D. 2 Riposo giornaliero in residenza
a) La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:
- 16 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00;
- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00;
- 22 ore consecutive, dopo ciascun servizio nel caso di 2 servizi notturni consecutivi non intervallati da riposo settimanale, riducibili a 18 ore se il 2° servizio notturno è seguito da un RFR.
b) A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, si può concordare la riduzione fino a 14 ore del riposo giornaliero di cui al 1° alinea della precedente lettera a).
D. 3 Riposo giornaliero fuori residenza
a) La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive e interessa la fascia oraria 0.00-5.00;
b) il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato in:
- 2 tra 2 riposi settimanali, elevabili a 3 con contrattazione a livello aziendale,
- 5 nel mese;
c) l’assenza dalla residenza, determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno), non potrà essere programmata di norma per periodi superiori a 24 ore;
d) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata:
- la programmazione di un 3° RFR tra due riposi settimanali;
- la programmazione di un massimo di 3 RFR diurni nel mese collocati nella fascia oraria 5.00-24.00, ciascuno tra due riposi settimanali consecutivi
- l’elevazione fino ad un massimo di 7 dei RFR nel mese, di cui al 2° alinea della precedente lettera b);
- l’ampliamento fino ad un massimo di 30 ore del periodo di assenza dalla residenza di cui alla precedente lettera c). In tali casi, il servizio di ritorno deve essere composto esclusivamente da attività di condotta, con accessorie c complementari ad essa strettamente collegate.
D.4 Servizio di condotta
a) Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la programmazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea della lettera c) del precedente punto 2.1, è di:
- 6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4 nella fascia oraria 5.00-24.00;
- 5 ore e 30 minuti di condotta effettiva per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4 nella fascia oraria 0.00-5.00.
b) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere concordata:
- l’elevazione fino a 30 minuti dei limiti massimi per la programmazione della condotta di cui alla precedente lettera a);
- l’estensione fino alle ore 1.00 della fascia oraria di cui al 1° alinea della precedente lettera a), ove venga concordata l’estensione del periodo di lavoro giornaliero di cui al 2° alinea della lettera b) del precedente punto 2.7.D.1.
D.5 Lavoro notturno
Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in:
a) 3 servizi tra due riposi settimanali consecutivi purché il terzo servizio non sia consecutivo al precedente ed interessi per non più di 1 ora la fascia oraria 0.00- 5.00;
b) 12 per mese
c) 79 per anno.
Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lettera c), resta confermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5;
d) a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9 può essere concordato:
- che il 3° servizio notturno di cui alla precedente lettera a) interessi per più di 1 ora la fascia 0.00-5.00 e che i 3 servizi notturni non siano tutti consecutivi tra loro. In tali casi, il 3° servizio notturno deve essere seguito da un riposo settimanale di durata minima di 60 ore e la successiva prestazione giornaliera deve essere una prestazione diurna in A/R collocata nella fascia oraria 5.00- 24.00; non potrà, quindi, essere seguita da un RFR. In tali casi non si applica quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 1.11.
D.6 Termine del servizio
Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità stabilite al successivo punto 2.8 non prima di tre ore oltre il termine programmato dello stesso e, in ogni caso:
- non oltre la 11ª ora in caso di prestazioni lavorative diurne effettuate con modulo di equipaggio MEC2;
- non oltre la 9ª ora in caso di prestazioni lavorative notturne effettuate con modulo di equipaggio MEC2;
- non oltre la 10ª ora in caso di prestazioni lavorative diurne effettuate con modulo di equipaggio MEC3 ovvero MEC4;
- non oltre la 8ª ora in caso di prestazioni lavorative notturne effettuate con modulo di equipaggio MEC3 ovvero MEC4.
Per i servizi A/R di cui ai precedenti alinea, le aziende adotteranno prioritariamente le azioni per consentire il rientro in residenza del lavoratore.
2.7.E Sezione Specifica “SAN” (accompagnamento treni notte)
E.1 L’orario di lavoro settimanale di cui al precedente punto 1.1 sarà ripartito in turni di lavoro denominati “cicli di lavoro” che potranno svolgersi anche su periodi superiori a 7 giorni, purché nell’ambito del ciclo siano rispettati i giorni di riposo settimanale previsti per legge e l’orario di lavoro del ciclo sia fissato in misura proporzionale all’orario settimanale di 38 ore, che dovrà essere comunque garantito su base mensile.
E.2 L’orario di lavoro del personale viaggiante è costituito da:
- scorta, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), secondo alinea;
- accessoria, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), terzo alinea, considerando pari a 75 minuti per ogni tratta il tempo delle operazioni da eseguire prima della partenza e dopo l’arrivo del treno, e con diversa quantificazione che potrà essere concordata a livello aziendale in fase di definizione dei turni di cui al successivo punto 2.9;
- spostamento di servizio, di cui al precedente punto 2,1, lettera c), ottavo alinea;
- riserva, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), quinto alinea, nel corso della quale in sede di contrattazione aziendale può essere concordata l’effettuazione di eventuali servizi a terra;
- pausa, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), settimo alinea.
Il tempo totale concorre alla formazione dell’orario di lavoro stabilito dai cicli lavorativi.
La combinazione di più servizi satura il tempo del ciclo opportunamente
riproporzionato all’orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto.
E.3 In considerazione del fatto che i servizi oggetto della presente disciplina particolare si svolgono normalmente a cavallo di due giornate consecutive di calendario, la durata massima di un periodo programmato di lavoro ordinario non sarà superiore a 18 ore consecutive riferite a un servizio di sola andata o di solo ritorno.
Ove il servizio di accompagnamento superi il suddetto limite, la prestazione lavorativa sarà prolungabile, in funzione delle esigenze dell’orario di percorrenza del servizio, sino all’arrivo alla stazione di destinazione, aumentata dei tempi accessori che costituiscono l’orario di lavoro, come stabiliti al precedente punto 2.7. E.2, 2° alinea.
E.4 Data la specificità dei servizi di accompagnamento dei treni notte, al personale addetto non si applicano le disposizioni di cui al 2°, 3° e 4° capoverso del' precedente punto 1.9.
E.5 I servizi di andata e conseguente ritorno programmati non possono essere più di 4 tra 2 riposi settimanali.
E.6 L’assenza dalla residenza così come definita al precedente punto 2.1, lettera d), 6° alinea, sarà programmata per periodi non superiori a 70 ore consecutive. Eventuali variazioni potranno essere concordate a livello aziendale, in funzione di specifiche esigenze organizzative/produttive.
E.7 In relazione alla particolare tipologia dell’attività svolta, il riposo giornaliero minimo in residenza, così come definito al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, tra due servizi non deve essere inferiore a 28 ore, comprendenti un’intera notte.
Eventuali variazioni potranno essere concordate a livello aziendale, in funzione di specifiche esigenze organizzative/produttive.
E.8 I riposi giornalieri fuori residenza, così come definito al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, potranno essere fruiti nel minimo di 8 ore consecutive, riducibili sino a 6 ore consecutive da concordare in sede di determinazione dei turni a livello aziendale. A livello di contrattazione aziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9, può essere altresì concordata la durata minima del riposo fuori residenza da fruire in casi eccezionali, purché sia comunque garantita al lavoratore una protezione appropriata, come previsto per legge.
E.9 Il periodo di riposo è disciplinato ai sensi del precedente punto 2.4.1.
E.10 A livello di contrattazione aziendale è fatta salva la possibilità di definire intese per l’articolazione organizzativa dei servizi connessa ad ulteriori eventuali specificità aziendali.
2.7.F Sezione Specifica “SAR” (assistenza e/o ristorazione a bordo treno)
F.1 In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l’orario ordinario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore, sarà ripartito in turni di lavoro denominati “cicli lavorativi”, che potranno essere articolati anche su periodi superiori a 7 giorni purché, nell’ambito del ciclo, siano rispettati i giorni di riposo settimanale previsti e la durata dell’orario di lavoro del ciclo sia fissata in misura proporzionale all’orario settimanale di 38 ore.
In programmazione, l’orario settimanale di lavoro si calcola e si intende realizzato come media nel turno, con il limite massimo di 46 ore ed il limite minimo di 30 ore settimanali. In tale ambito la programmazione dovrà garantire su base quadrimestrale il rispetto delle 38 ore settimanali.
F.2 L’orario di lavoro del personale viaggiante è costituito da:
- scorta, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), secondo alinea;
- accessoria, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), terzo alinea; considerando il tempo delle operazioni da eseguire, prima della partenza e dopo l’arrivo del treno, pari a 60 minuti per i treni aventi origine nella stazione di presa servizio, 30 minuti per i treni in transito e 30 minuti dopo l’arrivo del treno. Nel caso non dovesse esserci la necessità di effettuare le operazioni di carico o scarico della merce e delle attrezzature necessarie per il servizio di bordo, i tempi accessori sopra elencati saranno di 30 minuti per i treni aventi origine nella stazione di presa servizio, 15 minuti per i treni in transito e 15 minuti dopo l’arrivo del treno. In applicazione del precedente punto 2.2 un’eventuale diversa quantificazione sarà oggetto di accordo aziendale in fase di definizione turni di cui al successivo punto 2.9;
- spostamento di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), ottavo alinea;
- riserva, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), quinto alinea, nel corso della quale in sede di contrattazione aziendale può essere concordata l’effettuazione di eventuali servizi a terra;
- sosta di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), sesto alinea;
- pausa, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), settimo alinea.
Il tempo totale concorre alla formazione dell’orario di lavoro stabilito dai cicli lavorativi.
La combinazione di più servizi satura il tempo del ciclo opportunamente riproporzionato all’orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto.
F.3 La durata massima del periodo di lavoro giornaliero programmato è pari a 13 ore, elevabili fino a 14 ore per servizi programmati di andata e ritorno interessanti una sola coppia di treni previo accordo aziendale in fase di definizione turni, di cui al successivo punto 2.9, allo scopo di limitare il numero dei riposi fuori residenza nonché per il servizio in andata e ritorno, senza riposo fuori residenza, collocati nella fascia oraria 6.00-22.00 interessanti particolari relazioni ferroviarie.
A livello aziendale può essere altresì concordata l’elevazione fino a 18 ore del limite massimo di durata del periodo di lavoro giornaliero programmato in servizi su tratte internazionali.
F.4 Il riposo giornaliero minimo in residenza, così come definito al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, è fissato in:
• 11 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata non superiore a 10 ore;
• 16 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero la cui durata è compresa tra le 10.01 e le 13 ore;
• 24 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata superiore a 13 ore.
F.5 L’assenza dalla residenza di cui al precedente punto 2.1, lettera d), 6° alinea sarà di norma programmata per periodi non superiori a 24 ore consecutive, elevabili fino a 48 ore previo accordo aziendale in sede di compilazione turni. 
F.6 Il riposo giornaliero fuori residenza di cui al punto 2.1, lettera d), 3° alinea, può avere durata minima di 7 ore consecutive, riducibili fino a 5 ore purché detto limite inferiore sia ricompreso nella fascia oraria 0.00-6.00.
F.7 Il periodo di riposo settimanale è disciplinato ai sensi del precedente punto 2.4.1 e previo accordo aziendale, al fine di migliorare Io svolgimento complessivo dei turni di servizio, potrà avere durata minima pari a 35 ore.
F.8 A livello di contrattazione aziendale è fatta salva la possibilità di definire intese per l’articolazione organizzativa dei servizi connessa ad ulteriori eventuali specificità aziendali.
F.9 Con riferimento al secondo capoverso del precedente punto 2.5 il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in:
a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi
b) 11 per mese
c) 350 ore per anno.
2.7.G Sezione Specifica “SAP” (ausiliari e/o pulizia a bordo treno)
G.1 In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l’orario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore medie, sarà ripartito in turni di lavoro denominati “cicli lavorativi”, che potranno essere articolati anche su periodi di 7 giorni purché nell’ambito del ciclo siano rispettati i giorni di riposo settimanali come normati dal presente CCNL e la durata del ciclo sia fissata in misura proporzionale all’orario settimanale di 38 ore. L’orario settimanale di 38 ore dovrà essere comunque garantito come media su base quadrimestrale.
G.2 L’orario di lavoro del personale mobile è costituito da:
- scorta, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 2° alinea;
- accessoria, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 3° alinea, la cui quantificazione sarà oggetto di accordo aziendale in fase di definizione turni di cui al successivo punto 2.9;
- spostamento di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 8° alinea;
- riserva, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 5° alinea, nel corso della quale in sede di contrattazione aziendale può essere concordata l’effettuazione di eventuali servizi a terra;
- sosta di servizio, di cui al precedente punto 2.1, lettera c), 6° alinea;
- pausa, di cui al precedente punto 2,1, lettera c), 7° alinea.
G.3 La durata massima del periodo di lavoro giornaliero programmato è pari a 13 ore, elevabili fino 14 ore per servizi programmati di andata e ritorno previo accordo aziendale in sede di compilazione dei turni, allo scopo di limitare il numero dei riposi fuori residenza nonché per i servizi in andata e ritorno, senza riposo fuori residenza, collocati nella fascia oraria 6.00 - 22.00 interessanti particolari relazioni ferroviarie.
G.4 II riposo giornaliero minimo in residenza, così come definito al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, è fissato in:
• 11 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata non superiore a 10 ore;
• 16 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero la cui durata è compresa tra le 10.01 e le 13 ore;
• 24 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata superiore a 13 ore.
G.5 L’assenza dalla residenza, come definita al precedente punto 2.1, lettera d), 6° alinea, sarà di norma programmata per periodi non superiori a 40 ore consecutive.
G.6 II riposo giornaliero fuori residenza di cui al precedente punto 2.1, lettera d), 3° alinea, può avere durata minima di 7 ore consecutive, riducibili fino a 5 ore purché detto limite inferiore sia ricompreso nella fascia oraria 0.00-6.00.
G.7 Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5 il numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in:
a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi
b) 11 per mese
c) 350 ore per anno
G.8 A livello di contrattazione aziendale è fatta salva la possibilità di definire intese per l’articolazione organizzativa dei servizi connessa ad ulteriori eventuali specificità aziendali.
G.9 Le parti si danno atto della necessità che, in occasione del prossimo rinnovo del presente CCNL, potrà essere definita una apposita Appendice al CCNL, che ne costituisca parte integrante, che raccolga tutte le specifiche norme contrattuali interessanti la presente Sezione specifica.
2.7.H Sezione Specifica “SNT” (navi traghetto)
H.1 Per il personale marittimo impiegato a bordo di navi che effettuano servizi di traghettamento ferroviario di breve durata, l’articolazione dell’orario giornaliero sarà effettuata nei turni avvicendati o con prestazione unica giornaliera di cui, rispettivamente, alle lettere a), c) e d) del precedente punto 1.6.
H.2 Per tale personale il cui periodo di lavoro giornaliero sia articolato nei turni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.6, al fine di garantire l’avvicendamento degli equipaggi, la durata del periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 8 ore e 10 minuti,
H.3 Per il personale marittimo di cui al precedente punto 2.7.H.2, la durata minima del riposo giornaliero non può essere inferiore a 7 ore e 30 minuti consecutivi, ferma restando la media di almeno 11 ore nell’arco del mese.
H.4 Per il personale marittimo di cui al precedente punto 2.7.H.1 i servizi notturni programmabili sono 2 tra due riposi settimanali e 11 nel mese.
A livello di contrattazione aziendale potrà essere programmato un terzo servizio tra due riposi settimanali consecutivi, purché il terzo servizio non sia consecutivo al precedente.
Ai lavoratori di cui al precedente punto 2.7.H.1 si applicano le norme relative al lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..
H.5 Per il personale marittimo impiegato a bordo di navi che effettuano il servizio di traghettamento ferroviario su lunghe tratte, si applica la disciplina sull’orario di lavoro prevista dal D.Lgs. 108/2005 di recepimento della direttiva 1999/63/CE.
2.8 Termine del servizio 
2.8.1 Nel corso di un periodo di lavoro giornaliero il PDM e il PDB hanno facoltà di lasciare il servizio nei limiti stabiliti, per ogni Sezione Specifica, al precedente punto 2.7.
2.8.2 Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno due ore prima dell’orario programmato di termine del periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando.
In tali casi ed entro i termini definiti al precedente punto 2.8.1, il lavoratore potrà lasciare il servizio nella prima località utile tra quelle individuate tra azienda e Gestore dell’Infrastruttura in caso di inconvenienti di esercizio e/o di perturbazione della regolarità di circolazione dei treni.
Le aziende, in tali casi, si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire che il lavoratore, nei termini sotto indicati possa comunque raggiungere la località di fruizione del riposo giornaliero:
- per i servizi SPI, SP2 ed SP3, entro due ore oltre il termine programmato del periodo di lavoro giornaliero e, comunque, non oltre 1 ora rispetto alla durata massima programmabile del periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando;
- per i servizi SM, entro tre ore oltre il termine programmato del periodo di lavoro giornaliero e comunque non oltre i limiti fissati al punto 2,7.D.6 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. Tali previsioni, con i limiti fissati al presente alinea, si applicano anche al PPT.
2.8.3 Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di lasciare il servizio, l’azienda attua gli opportuni interventi affinché la prosecuzione del servizio non determini comunque, per il lavoratore che stia svolgendo attività di condotta ovvero di scorta, il superamento per oltre due ore dei limiti massimi programmabili - stabiliti per ogni Sezione Specifica al precedente punto 2.7 - nel raggiungere la località di fruizione del riposo, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2.7.D.6.
2.9 Procedura negoziale per l’elaborazione dei turni di servizio
I turni del personale mobile vengono elaborati dalle aziende in relazione alle esigenze di mercato.
In coincidenza del cambio dell’orario annuale e in occasione di significative variazioni in corso d’orario (VCO) dell’offerta commerciale, tali da richiedere la l’articolazione dei piani di lavoro, si attiverà la procedura negoziale relativa ai turni di servizio, ed in tale ambito si collocherà anche il negoziato a livello di contrattazione aziendale nazionale/territoriale relativo alle materie di cui ai precedenti punti, finalizzato al miglioramento dell’efficienza produttiva delle aziende.
In tali occasioni le aziende forniranno alle strutture sindacali competenti una informativa in merito ai volumi di produzione assegnati ed alla consistenza di personale di ogni singolo impianto.
Qualora al termine della procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, le aziende attiveranno comunque le proprie elaborazioni dei turni a decorrere dalla data programmata, nel rispetto della normativa di cui al presente CCNL e delle relative modalità attuati ve eventualmente convenute a livello di contrattazione aziendale ai sensi del presente punto 2.9.

Art. 28 Lavoro straordinario
1. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
2. Ferme restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente CCNL, nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, nei seguenti casi:
a) malattia improvvisa di un dipendente durante io svolgimento o in procinto di iniziare l’attività lavorativa;
b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di macchina e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia;
c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere e) ed f);
d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.;
f) calamità pubblica.
3. Fermo restando l’orario di lavoro settimanale definito in applicazione del punto 1.1 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, le prestazioni straordinarie risultanti dall’applicazione della disciplina di seguito definita, saranno retribuite mensilmente con i compensi orari previsti all’art. 74 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL […]
3.1 Nel caso delle prestazioni di cui alle lettere a), c) e d) del punto 1.6 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, è considerato lavoro straordinario quello eccedente il periodo di lavoro giornaliero programmato definito all’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ovvero le prestazioni rese in giornate di riposo lavorate e non recuperate. […]
Entro il mese successivo a quello nel quale sono state rese prestazioni straordinarie è facoltà dell’azienda far recuperare e del lavoratore accettare l’eventuale recupero totale o parziale e, analogamente, del lavoratore richiedere permessi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.
[…]
3.2 Nel caso dei turni non cadenzati del personale mobile di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, è considerato lavoro straordinario quello eccedente il periodo massimo di lavoro giornaliero definito all’art. 27 del presente CCNL. […]
3.4 Qualora il lavoratore entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento richieda il recupero delle eccedenze di orario di cui al precedente punto 3.2, il recupero stesso sarà disposto dalle aziende entro lo stesso mese, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative.
4. Le prestazioni aggiuntive comandate al personale che, alla data di applicazione a livello aziendale del CCNL della Mobilità/Area AF del 20.7.2012 era collocato nel livello professionale Q - Quadri della scala classificatoria di cui al precedente art. 26, continueranno ad essere riconosciute in caso di superamento delle 6 ore calcolate su base mensile.
Le prestazioni aggiuntive comandate al personale che ha avuto accesso al livello professionale Q - Quadri successivamente alla data di applicazione a livello aziendale del CCNL della Mobilità/Area AF del 20.7.2012 o che vi accederà dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, verranno riconosciute su base mensile come indicato al precedente punto 3.1,
In entrambi i casi troverà applicazione quanto previsto all’art. 74 del presente CCNL.
Qualora le prestazioni aggiuntive siano comandate ai Quadri in giornata di riposo lavorata e non recuperata, al lavoratore verrà riconosciuto un compenso orario corrispondente ai trattamenti previsti dall’art. 74 del presente CCNL. Tali prestazioni non vengono considerate ai fini del computo su base mensile delle ore eccedenti di cui al 1° capoverso del presente punto 4.
5. I limiti massimi delle prestazioni straordinarie, oltre ai casi eccezionali di cui al precedente punto 2, sono fissati in 250 ore annue e 80 ore trimestrali.

Art. 29 Riposo settimanale e giorni festivi
1. Riposo settimanale
1. 1 Agli effetti del presente CCNL si considera riposo settimanale la domenica. Nell’articolazione dei turni tale riposo può essere individuato in un diverso giorno della settimana.
Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la prestazione lavorativa giornaliera nella domenica o nel diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella successiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore.
[…]

Parte IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 32 Infortunio sul lavoro e malattia professionale

1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, in caso di infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, e di malattia professionale il lavoratore interessato deve immediatamente avvisare o far avvisare, nei caso in cui non potesse, tramite comunicazione, anche nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, il superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge, fornendo i riferimenti identificativi (n. progressivo, data di rilascio, giorni di prognosi) del certificato medico telematico già trasmesso all’istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria, competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni.
A tale specifico riguardo analoga comunicazione dovrà essere resa dal lavoratore nel caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
[…]
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una riduzione della capacità lavorativa, accertata e certificata con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dell’Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di appartenenza, dandone informativa alla RSU ovvero RSA ove esistenti. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari.
Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel campo di applicazione della legge 12.3.1999, n. 68 e del regolamento attuativo di cui al D.P.R. 10.10.2000 n, 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 68/99 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai relativi criteri di computo.

Art. 33 Tutela della maternità e della paternità
1. Congedo di maternità e congedo di paternità
1.1 Ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 e s.m.i., durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice usufruirà di un periodo di congedo di maternità:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
[…]
1.3 Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui al punto 1.1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
Per l’esercizio di tale facoltà è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l’opzione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
2. Congedo parentale […]
3. Trattamento economico
[…]
4. Malattia del bambino
[…]
5. Riposi giornalieri
(c.d. permessi per allattamento)
5.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, di usufruire di due periodi di riposo retribuito, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando il proprio orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
5.2 Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire dell’asilo nido o di altra struttura idonea, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[...]
5.4 In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]
6. Adozione e affidamento […]
7. Disposizioni varie
7.1 Ai sensi del 1° comma dell’art. 53 del T.U. D.Lgs. n. 151/2001, è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24.00 alle ore 6.00, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 53 del T.U. sopra richiamato:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o, alternativamente, il padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni;
c) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;
d) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
7.2 Ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 151/2001, è vietato adibire la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri come indicati dall’art. 5 del D.P.R. 25.11.1976, n. 1026 e riportati negli allegati A e B al sopracitato T.U.
7.3 Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro. Per usufruire dei permessi, la lavoratrice, dopo avere informato il datore di lavoro della gravidanza mediante la produzione di una certificazione medica, deve presentare apposita domanda e, successivamente, la documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione della visita o degli esami e accertamenti.
7.4 La sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al T.U. - D.Lgs. n. 151/2001, può avvenire con le modalità previste all’art. 4 del medesimo T.U..
Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 4, tali sostituzioni possono essere anticipate anche fino a tre mesi prima dell’inizio dell’astensione.
[…]
7.7 Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
[…]

Art. 34 Formazione professionale
1. Le parti concordano sul valore strategico della formazione professionale per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni, considerandola leva essenziale per potenziare il know how delle aziende e la loro competitività e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, che consenta il continuo miglioramento dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento della clientela.
2. in considerazione della valenza della formazione e della necessità, quindi, che la stessa sia continuativa, sistematica e generalizzata, il modello formativo terrà conto delle seguenti linee guida: 
[…]
- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro;
- formazione sulle tematiche relative alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni legate al sesso e all’orientamento sessuale.
3. Sulla base delle linee guida sopra definite, le iniziative formative saranno rivolte:
a) al personale neoassunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda (formazione d’ingresso);
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un aggiornamento professionale con particolare riferimento alle modifiche normative e regolamentari, organizzative e per innovazioni tecnologiche ovvero per affermare e promuovere una cultura ed una pratica di pari opportunità di genere (formazione continua);
[…]
4. L’individuazione, da parte delle aziende, dei fabbisogni formativi dei propri dipendenti, delle modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate e i percorsi formativi completati, formerà oggetto di specifici incontri sindacali, nell’ambito degli Organismi paritetici di cui all’art. 1, punto 3, lettera C (Relazioni industriali) del presente CCNL, nella comune consapevolezza del ruolo centrale che le risorse umane rivestono nello scenario produttivo del settore delle attività ferroviarie, nel quale la crescita professionale dei lavoratori costituisce elemento essenziale per lo sviluppo competitivo delle aziende.
In relazione alla necessità di rispettare i vincoli esistenti in materia di mantenimento del sistema delle abilitazioni nonché all’opportunità di realizzare specifiche azioni di aggiornamento professionale nei confronti del personale interessato, le parti individuano un fabbisogno formativo medio annuo da realizzare pari a 5 giornate.
5. Nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 1, punto 3, lettera C (Relazioni industriali) del presente CCNL le parti convengono, altresì, di costituire una Commissione paritetica nazionale alla quale, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole imprese o su impulso dell’Osservatorio Nazionale, saranno affidati compiti di: esame della normativa vigente, sia a livello nazionale che comunitario; analisi dei fabbisogni formativi del settore; monitoraggio sull’andamento dei progetti di formazione in atto nel settore; promozione presso i Ministeri competenti di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore delle attività ferroviarie; monitoraggio sulle normative e procedure elaborate da varie istituzioni in materia di formazione affinché siano coerenti con le esigenze del settore ed anche allo scopo di individuare, in collegamento con le istituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale, da sottoporre alle parti a livello aziendale.
6. Le parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi sei mesi dall’avvio dei lavori della Commissione Nazionale, apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle imprese che occupino almeno 2.500 dipendenti.

Art. 35 Ambiente, salute e sicurezza del lavoro
1. Con riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza del lavoro e per raggiungere gli obiettivi fondamentali di tutela ambientale e di salute e sicurezza del lavoro, le aziende, nell’ambito delle soluzioni strutturali adottate, continueranno a mantenere attivi, monitorare e sviluppare ove non presenti, i sistemi di gestione per la tutela ambientale e per la salute e sicurezza sul lavoro, al fine di proseguire nell’azione di continuo miglioramento ed adeguamento delle attuali prestazioni in tema di ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Nel riconoscere la priorità della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, dell’igiene e sicurezza del lavoro, nonché della tutela ambientale, all’interno dei processi produttivi, le parti ribadiscono il comune obiettivo del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente, impegnandosi a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni normative in vigore ed a quelle che saranno emanate in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
3. Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti si richiamano sinteticamente al contenuto dell’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:
- monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi;
- interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavorare;
- protezione individuale e collettiva;
- procedure di informazione e formazione;
- procedure per il controllo sanitario.
4. La valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; nell’ambito di quanto previsto all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in ordine agli esiti della valutazione dei rischi le imprese provvederanno a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale necessari.
A livello aziendale, su iniziativa delle imprese, verranno esaminati congiuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la tipologia di dotazione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale, al fine di verificarne l’adeguatezza.
Delle valutazioni comuni l’azienda darà tempestiva comunicazione agli RLS di ciascuna unità produttiva.
Le parti istituiranno entro il 31 dicembre 2016 una Commissione paritetica che entro il 31 dicembre 2017 analizzerà le soluzioni già messe in atto al fine di garantire il soccorso in caso di malore del personale in tempi certi e, comunque, più rapidi possibili, in aderenza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal DM n. 19/2011.
Gli esiti dell’analisi effettuata dalla Commissione e le eventuali proposte saranno valutate dalle parti.
5. Le aziende sono altresì tenute a fornire una adeguata ed aggiornata informazione e formazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla propria attività ed al luogo di lavoro, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di salute e sicurezza e di tutela ambientale e le disposizioni aziendali adottate in materia.
6. Le aziende provvederanno ad aggiornare tempestivamente dei dipendenti in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte, in occasione, oltre che dell’assunzione nelle diverse forme previste dalla legge e dal presente CCNL, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, anche dell’introduzione di nuove apparecchiature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
7. È fatto obbligo al lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione individuale e collettiva, di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di indossare gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale ed a tal fine le aziende predisporranno idonei supporti logistici.
La mancata ottemperanza a tali obblighi, ricompresi nella lettera d) dell’art. 56 (Doveri del personale) del presente CCNL, potrà essere oggetto di sanzione disciplinare.
8. In coerenza con quanto previsto dalle leggi vigenti, nei capitolati di appalto verrà inserita un’apposita clausola che stabilisca le penalità da applicarsi in caso di inosservanza del documento di valutazione dei rischi da interferenza, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e del piano di sicurezza e coordinamento, secondo quanto previsto al Titolo IV - Capo I “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni da parte dell’impresa appaltatrice, fino alla rescissione del contratto di appalto.
A tale scopo, l’azienda appaltante è tenuta ad individuare il responsabile della sicurezza incaricato della sorveglianza e della contestazione di eventuali inadempienze da parte dell’impresa appaltatrice.
aziendale potranno essere individuate soluzioni idonee al conseguimento di tale obiettivo.
9. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, secondo quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
10. La formazione dei dipendenti e quella dei loro rappresentanti per la sicurezza che conterrà elementi informativi sulle strategie aziendali e sulle iniziative per il miglioramento degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro e alla sostenibilità ambientale, avverrà durante l’orario di lavoro. 
11. L’eventuale adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) che, integrando obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione dei sistemi di lavoro e di produzione, definisca procedure, processi e risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, sarà oggetto di specifica informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.

Art. 44 Tossicodipendenza e alcooldipendenza
[…]
8. Ai sensi dell’art. 125 del citato D.P.R. n. 309/1990 e successive norme di attuazione, in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.
9. Nei casi in cui il percorso terapeutico-riabilitativo non richieda l’allontanamento dal lavoro, al fine di favorire l’accesso alla terapia di recupero le aziende potranno utilizzare il lavoratore in attività lavorative la cui articolazione oraria agevoli l’accesso alla terapia di recupero, tenendo anche conto delle indicazioni delle strutture sanitarie presso cui il lavoratore è in cura.
10. Ai lavoratori affetti da patologie alcoolcorrelate si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 della legge 30.3.2001, n. 125 e successive norme di attuazione.

Art. 45 Persone con handicap
[…]
7. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi retribuiti di cui ai punti 2 e 3 e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso. Si applica in questi casi quanto previsto al precedente punto 4.
[…]

Art. 46 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati in forza dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha il diritto ad un congedo per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi da fruire in un arco temporale di tre anni.
Il congedo può essere fruito su base giornaliera o su base oraria in misura pari a mezza giornata di ferie.
Fermo restando i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice avanzerà all’azienda la richiesta di fruizione del congedo con un preavviso non inferiore a sette giorni, indicando la data di inizio e di fine del congedo stesso.
Durante il periodo di congedo, alla lavoratrice sarà corrisposta un’indennità a carico dell’Inps. L’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Istituti previdenziali a norma di legge.
Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, incluso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, e ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Alle lavoratrici che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, siano inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere sia applica quanto previsto al punto 10 dell’art. 20 (Lavoro a tempo parziale).

Art. 47 Lavoratori affetti da virus HIV
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è vietato al datore di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro 1’esistenza di uno stato di sieropositività.
2. Nel caso in cui i soggetti sopra menzionati svolgano o dovessero svolgere mansioni che possono comportare rischi per la salute dei terzi sono ammessi accertamenti sanitari a tutela del bene della salute costituzionalmente tutelato.
3. Ai lavoratori affetti dal virus HIV si applica quanto previsto all’art. 41 (Congedo per gravi motivi familiari) del presente CCNL.

Art. 48 Pasti aziendali
1. Per le articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero di cui alle lettere c). e d) del punto 1.6 del precedente art. 27, il lavoratore fruirà del pasto aziendale per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa, purché la prestazione programmata abbia una durata complessiva superiore alle 6 ore.
Fermo restando quanto stabilito al precedente capo verso, per le prestazioni notturne con inizio dalle ore 22.00, ai lavoratori interessati verrà riconosciuto, in sostituzione del servizio di mensa aziendale o del servizio sostitutivo della stessa, un ticket per il pasto, il cui valore sarà definito a livello aziendale come indicato al 2° capoverso del successivo punto 6.
In tale ambito potranno essere definite diverse modalità di fruizione del pasto relativamente a specifiche condizioni lavorative del personale della manutenzione delle infrastrutture che, operando su prestazione unica giornaliera, venga chiamato a svolgere attività nel periodo notturno.
2. Per le articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero di cui alla lettera a) del punto 1.6 del precedente art. 27, il lavoratore fruirà del pasto aziendale qualora la prestazione giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa sia superiore alle 6 ore, fermo restando quanto stabilito al 2° capoverso del precedente punto 1.
3. Per il personale mobile di cui alla lettera b) del punto 1.6 del precedente art. 27, il lavoratore fruirà del pasto aziendale per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa, purché la prestazione programmata abbia una durata complessiva almeno pari a 6 ore calcolate, in caso di ritardo, con riferimento all’ora reale di arrivo del treno.
Il personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e polifunzionale (PPT) che effettua servizi con RFR è ammesso a fruire del pasto aziendale. Nei confronti di tale personale che effettua servizi con RFR che prevedano il servizio di ritorno con inizio dopo le ore 22.00, è ammessa la fruizione del pasto anche con riferimento a tale ultima prestazione, nella fascia oraria 18.00-22.00.
Al personale mobile il cui periodo di lavoro giornaliero programmato impegni per più di due ore una delle fasce orarie 11-15 o 18-22, sarà riconosciuta la fruizione del pasto anche se la prestazione effettuata è inferiore alle 6 ore.
In tutti gli altri casi si applica quanto previsto al 2° capoverso del precedente punto 1.
Per il restante personale (Sezioni specifiche SAN, SAR, SAP), a livello di contrattazione aziendale saranno definite diverse modalità per la fruizione del pasto.
4. L’attivazione dei periodi multiperiodali di cui al punto 1.2 del precedente art. 27 non comporterà modifiche al riconoscimento della fruizione del pasto, quale risulta al momento dell’attivazione stessa.
[…]
6. La fruizione del pasto, che dovrà avvenire nelle mense aziendali o negli esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale, dovrà essere programmata dall’azienda nelle fasce orarie 11.00-15.00 o 18.00-22.00.
Nel caso in cui il lavoratore effettui la propria prestazione giornaliera in impianti sprovvisti di mensa aziendale o di esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale verrà riconosciuto un ticket per il pasto il cui valore nominale sarà definito a livello aziendale.
Per il personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e polifunzionale (PPT) che, per effetto del ritardo del treno, non possa fruire del pasto aziendale come previsto al precedente primo capoverso, le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.
8. A livello di contrattazione aziendale potranno essere definiti regimi diversi per la fruizione dei pasti aziendali.

Art. 56 Doveri del personale
1. Il dipendente deve svolgere con diligenza e spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL e dei regolamenti interni dell’azienda, ove esistenti.
2. In particolare:
[…]
b) deve avere cura dei locali dell’azienda e degli oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed indumenti da lavoro affidatigli;
c) deve indossare la divisa prevista o gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale forniti dall’azienda;
d) deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni ed i regolamenti interni emanati dall’azienda in materia di sicurezza del lavoro;
e) ha l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro e di adempiere alle formalità per la rilevazione della presenza nel rispetto puntuale delle disposizioni emanate. Quando le esigenze di lavoro lo richiedano è tenuto a prestare servizio anche fuori sede, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro;
f) in relazione alle esigenze di servizio è soggetto all’obbligo della reperibilità, ove prevista;
[…]
h) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l’ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l’ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l’ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate;
[…]
k) nell’esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la loro presenza in servizio, i lavoratori dovranno attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e dei diritti della persona. Le aziende, in conformità al disposto dell’art. 2087 c.c,, si attiveranno per contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei predetti obblighi, onde evitare situazioni di disagio che possano influenzare esplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale,
3. Le aziende, nel rispetto dei principi di cui alla raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE, si impegnano ad adottare codici di condotta volti a contrastare le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, si impegnano affinché vengano impedite azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie rispetto a tale fine.
Le aziende si impegnano a tutelare l’integrità psico-fisica del personale favorendo un ambiente di lavoro sicuro, sereno e rispettoso della dignità della persona, della condizione sessuale, dell’uguaglianza e della correttezza.
Le aziende si impegnano altresì a contrastare qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo dei diritti e della dignità della persona, nonché a perseguire ogni condotta che possa configurarsi quale molestia sessuale, atto intimidatorio e/o ostile nelle relazioni di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia nonché dell’Accordo Interconfederale del 25 gennaio 2016.

Art. 58 Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per lievi irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazione di minor rilievo del dovere di corretto comportamento.

Art. 59 Mancanze punibili con la multa
Si incorre nella sanzione disciplinare della multa:
a) per recidiva, entro un anno dall’applicazione del rimprovero scritto, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 58;
[…]
d) per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti di altre Società dello stesso Gruppo, o verso la clientela;
e) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di disciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
[…]
g) per il mancato rispetto del divieto di fumare laddove questo esista e sia specificatamente indicato;
h) in genere per negligenza e/o per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’azienda.
[…]

Art. 60 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a quattro giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni:
a) per particolare gravità o per recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle mancanze previste nel precedente art. 59;
[…]
d) per aver rivolto ingiurie od accuse infondate verso i colleghi anche di altre società o verso terzi;
e) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in genere in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;
f) in genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell’azienda.

Art. 61 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da cinque a sette giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da cinque a sette giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle mancanze previste nel precedente art. 60;
b) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
c) per aver commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per sé e/o danno per l’azienda, salvo che, per la particolare gravità della mancanza, la stessa non sia diversamente perseguibile;
[…]
e) per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio o danno all’azienda ed alle persone, anche se l’evento non si è verificato;
[…]
g) per alterchi con vie di fatto negli impianti dell’azienda;
h) per comprovati e gravi atti e/o comportamenti lesivi della dignità della persona, in qualunque modalità attuati.

Art. 62 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da otto a dieci giorni
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da otto a dieci giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dalla applicazione della sanzione, nelle mancanze previste nel precedente art. 61;
b) per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti dell’azienda, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell’azienda;
c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe all’atto della presentazione in servizio, oppure nel disimpegno di mansioni non inerenti la sicurezza dell’esercizio;
d) in genere, per qualsiasi inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti perseguibile;
e) per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio, ovvero per volontario abbandono del posto di lavoro;
f) per atti, comportamenti, inosservanze di leggi o regolamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio;
[…]

Art. 63 Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso:
a) per la mancanza di cui alla lettera f) del precedente art. 62 ripetuta per più di due volte nel corso dell’anno;
b) per recidiva, entro un anno dalla applicazione della sanzione, nelle mancanze previste dal precedente art. 62, fatta eccezione per le mancanze previste alla lettera f) del precedente art. 62;
c) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la sicurezza dell'esercizio o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno ai beni dell’azienda o alle persone;
d) per negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danni gravi al materiale, all'armamento e a cose di terzi, o anche con danni gravi alle persone;
e) per inosservanza di leggi, regolamenti, disposizioni in genere in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro che abbiano arrecato gravi lesioni ad altri lavoratori e/o a terzi;
[…]
h) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio;
i) per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
2. Il ricorso, seppure errato, a tasti di soccorso, oppure l'nstaurazione di situazioni di esercizio di particolare eccezionalità, non rientrano nella lettera c) del precedente punto 1, a meno che il lavoratore stesso non abbia manomesso deliberatamente il meccanismo per fatti che nulla hanno a che fare con situazioni di particolare disagio nella circolazione ferroviaria.

Art. 64 Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda, come di seguito riportato:
[…]
c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza dell’esercizio o attività a contatto con la clientela;
d) per violazioni dolose di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all’azienda o a terzi;
[…]
g) per essersi reso colpevole di vie di fatto per motivi attinenti al servizio ovvero per aver provocato risse sul luogo di lavoro;
h) per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto di materie infiammabili, esplodenti o radioattive, ancorché non ne sia derivato danno;
[…]
j) per avere deliberatamente trasgredito al divieto di fumare in luoghi in cui tale atto è tassativamente vietato perché può provocare immediato e diretto pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
l) per violazione dolosa di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio con danni al materiale, all’armamento e a cose di terzi, o anche con danni alle persone;
[…]
o) per l’adozione di condotte in violazione delle regole contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, che determinino l’applicazione a carico dell’azienda di misure sanzionatorie;
[…]

Parte V Retribuzione
Art. 79 Reperibilità e disponibilità

1. Le aziende possono predisporre un servizio di reperibilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per sopperire ad esigenze non prevedibili delle imprese ferroviarie, delle attività di protezione aziendale e di comunicazione con la clientela e con i media.
2. Il lavoratore in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste, ove richiesto dall’azienda, in base a quanto stabilito alla lettera f) dell’art. 56 (Doveri del personale) del presente CCNL, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità, che verranno esposte negli impianti almeno 15 gg. prima della loro operatività ed avranno durata almeno trimestrale.
In caso di giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere reperibile nel turno predisposto dall’azienda, lo stesso deve darne immediata comunicazione ai superiori diretti.
Qualora si determini quanto previsto al precedente capoverso, il sostituto, successivamente inserito nella turnazione di reperibilità a seguito di modifica programmabile della medesima, ne sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore; nei casi di sostituzione di personale che per cause accidentali di impedimento non può garantire la reperibilità, il sostituto, da individuarsi con ì criteri che verranno stabiliti tra le parti a livello aziendale, verrà informato in tempo utile per garantire la sostituzione.
L’obbligo della reperibilità, di cui al precedente capoverso, consiste nell’impegno, da parte del lavoratore, di lasciare all’azienda indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate dell’azienda fuori dell’orario normale di lavoro,
per essere in grado di raggiungere entro un’ora la località di raccolta, di riunione o di intervento, secondo le modalità definite in applicazione del successivo punto 8.
Al fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate in reperibilità, le aziende doteranno di idonei strumenti di comunicazione i lavoratori inseriti nei turni di reperibilità.
L’impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 7 giorni ogni quattro settimane. A fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, a livello aziendale potrà essere definita tra le parti un’articolazione dei turni che preveda un numero di giornate di reperibilità superiore, sino ad un massimo di 10.
3. Per intervento in reperibilità si intende l’attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione dell’azienda, in relazione a quanto previsto al precedente punto 1, di guasti o anomalie e comunque fino al ripristino della funzionalità ovvero per sopperire ad esigenze non prevedibili. Il tempo complessivo dell’intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
La durata dell’intervento in reperibilità del lavoratore che, al momento della chiamata, non abbia ancora fruito di almeno 8 ore di riposo sarà, di norma, limitata a 4 ore. Tale limite può essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell’intervento, senza comunque superare la durata massima di 8 ore.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative e/o produttive, a livello aziendale le parti, nell’ambito di quanto previsto al successivo punto 8, potranno individuare limiti più elevati della durata degli interventi in reperibilità e del relativo regime dei riposi,
4. Durante il normale orario di lavoro giornaliero il lavoratore presente nell’impianto non può essere considerato reperibile né può esserlo nei giorni di malattia o di altra assenza che impedisca l’effettuazione delle prestazioni.
A tal fine si precisa che il lavoratore in ferie che dichiari, assumendosene ogni responsabilità, di essere ugualmente in grado di intervenire in caso di chiamata, può essere mantenuto in turno di reperibilità.
Il lavoratore chiamato ad intervenire durante la pausa per refezione o nell’intervallo tra le due prestazioni in caso di orario spezzato non è considerato reperibile e gli interventi effettuati durante la pausa o nell’intervallo sono da considerare prestazioni straordinarie ed in tal senso assoggettate alla disciplina sul lavoro straordinario di cui all’art. 28 (Lavoro straordinario) del presente CCNL.
5. Ai lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno i seguenti trattamenti retributivi specifici
5.1 Compenso per reperibilità […]
5.2 Indennità di chiamata
[…]
5.3 Le prestazioni rese dai lavoratori chiamati ad effettuare interventi in reperibilità vengono retribuite con le maggiorazioni orarie previste all’art. 74 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL ovvero, a richiesta scritta del lavoratore entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato l’intervento in reperibilità, con corrispondenti periodi di recupero, in tale ultimo caso, al lavoratore verrà comunque corrisposta la eventuale differenza tra le maggiorazioni orarie per lavoro straordinario, ove l’intervento non sia stato effettuato durante il periodo feriale diurno.
Ai fini della determinazione delle ore di straordinario da retribuire o da recuperare viene considerato lavoro tutto il tempo intercorrente fra l’ora in cui il dipendente raggiunge il punto di raccolta o di riunione o di intervento e l’ora in cui viene lasciato in libertà presso il punto di raccolta o di riunione o di intervento.
6. Le aziende, per far fronte a situazioni contingenti di cui al precedente punto 3, potranno ricorrere a lavoratori disponibili, preventivamente individuati su base volontaria, per interventi al di fuori del normale orario di lavoro.
[…]

Art. 82 Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate
1. Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche
1.1 Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l’uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l’insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate:
• operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze nocive o tossiche;
• interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l’uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti, dell’insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa,
è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 11,00,
1.2 Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 1,40.
1.3 Le indennità giornaliere di cui ai precedenti punti non sono cumulabili tra loro.
2. Indennità per lavori in galleria o sottosuolo
2.1 Ai lavoratori che per almeno due ore nell’arco della prestazione giornaliera svolgano il servizio in gallerie di lunghezza superiore a 300 m. spetta una indennità giornaliera pari a € 1,70.
2.2 Ai lavoratori che per almeno la metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero prestino servizio in locali sotterranei, individuati dall’azienda e sulla base delle caratteristiche definite dagli organi tecnico-sanitari competenti, spetta una indennità giornaliera pari a € 1,00.