Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 dicembre 2016, n. 26351 - Infortunio sul lavoro e perdita della capacità lavorativa. Rigetto del ricorso


 

 

 

Presidente: DI CERBO VINCENZO Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 20/12/2016

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse l'impugnazione proposta da M.D. limitatamente agli importi da costui richiesti per rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni, confermando nel resto la decisione del giudice di primo grado che aveva riconosciuto in favore del predetto, quale dipendente della R. s.r.l., importi a titolo di spese mediche, danno biologico temporaneo e danno morale, relativi a un infortunio sul lavoro subito. La stessa Corte respinse le richieste attinenti alle ulteriori voci di danno, tra le quali quella attinente alla perdita della capacità lavorativa specifica, sul rilievo che il ricorrente non avesse fornito prova al riguardo, non potendosi evincere elementi a sostegno della pretesa dalla relazione di c.t.u. circa il danno alla salute, non necessariamente incidente sulla capacità di produzione del reddito come era dimostrato dalla circostanza che il lavoratore dopo l'infortunio aveva ripreso l'attività in precedenza svolta.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Resiste la società con controricorso.
 

 

Diritto

 


Occorre preliminarmente rilevare che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
l. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5. Rileva che le norme oggetto della violazione consistono negli artt. 2043, 2056, 2057, 2059 in relazione all'art. 1223 c.c. e agli artt. 2727, 2729 c.c. Osserva che alla luce della rilevante menomazione fisica subita dal ricorrente (pari ad oltre il 30% di invalidità permanente, intesa quale danno biologico) doveva ritenersi provata la riduzione della capacità lavorativa specifica. Richiamava una serie di circostanze emergenti dalle indagini peritali, tra cui la natura della lesione e il giudizio prognostico, dalle quali era possibile trarre il probabile fi sopraggiungere in concreto di una diminuzione di reddito.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Osserva che il ragionamento della Corte è viziato e contraddittorio, poiché il giudizio prognostico compiuto dal c.t.u. non esclude affatto la presenza di un danno risarcibile, così come il mantenimento attuale del reddito pregresso non esclude una probabile flessione futura.
3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione dell'intima connessione. Gli stessi sono infondati, oltre a presentare profili di inammissibilità in ragione della mancata produzione, in violazione del disposto dell'art. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., della consulenza tecnica su cui le doglianze si fondano e della omessa formulazione della censura attinente a vizio di motivazione in termini conformi ai parametri richiesti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo risultante a seguito della modifica del 2006, vigente ratione temporis. Il ricorrente, infatti, si è limitato a proporre una valutazione delle risultanze istruttorie, e, specificamente, della consulenza tecnica espletata, alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335: Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti). Non incidono sulle esposte conclusioni le argomentazioni svolte nelle note riguardo all'attuale condizione lavorativa del M.D.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4,500,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma il 19/10/2016