Tipologia: CPL
Data firma: 26 marzo 2003
Validità: 01.03.2003 - 31.12.2005
Parti: Acs e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Salerno
Fonte: cassaedilesalernitana.it

Sommario:

  Premessa
Mercato del lavoro e formazione professionale
Comitato permanente di settore
Sicurezza
Enti paritetici
Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 Appalti e Subappalti
Art. 3 Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 4 Indennità Territoriale di Settore e Premio Produzione
Art. 5 Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Art. 6 Indennità di trasporto
Art. 7 Trasferta
Art. 8 Ferie
Art. 9 Trattamento economico per Ferie, Festività e Gratifica natalizia
Art. 10 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 11 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 12 Malattia e Infortuni
Art. 13 Cassa Edile
Art. 14 Indumenti di lavoro e Dispositivi di protezione individuali
  Art. 15 Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale
Art. 16 Ente Scuola Edile
Art. 17 Ambiente di lavoro
Art. 18 Previdenza integrativa
Art. 19 Diritti sindacali
Art. 20 Diritto alla studio
Art. 21 Lavori a cottimo
Art. 22 Comitato Paritetico Tecnico per la prevenzione Infortuni (CPT)
Art. 23 Elemento economico territoriale
Art. 24 Anzianità Professionale Edile Ordinaria e Straordinaria (APE e APES)
Art. 25 Rappresentanti lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)
Art. 26 Oneri mutualizzati per attività a sostegno del settore
Art. 27 Lavoro Temporaneo
Art. 28 Norme premiali
Art. 29 Documento unico di regolarità contributiva
Art. 30 Norme di rinvio
Art. 31 Decorrenza e durata
Art. 32 Disposizioni finali
Allegati

Verbale di accordo

L'anno 2003, il giorno 26 del mese di marzo, in Salerno tra l'Acs- Associazione Costruttori Salernitani di Salerno e Provincia, rappresentata dal Presidente Antonio Lombardi, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini e del Legno Feneal-Uil […], il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca - Cisl […], il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno, Edilizia Industrie Affini ed Estrattive - Fillea - Cgil […], visti il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 29/01/00 nonché l'accordo provinciale del 4/1/95, viene sottoscritto nella stesura definitiva concordata il contratto integrativo provinciale del 17 dicembre 1998 da valere nella Provincia di Salerno per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini, ad integrazione del CCNL stipulato il 29 gennaio 2000

Premessa
È volontà politica delle parti firmatarie il presente contratto muoversi in coerenza con quanto definito a livello nazionale in materia di relazioni sindacali e cioè in un contesto teso a privilegiare tutti quegli elementi condivisi di azione politica a favore dei soggetti che compongono e svolgono funzioni di regolazione all’interno del settore a livello provinciale.
Infatti diversi sono i nodi e le materie che necessitano di essere congiuntamente governati per favorire il consolidamento di una cultura dell’impresa e del lavoro capace di rendere il settore stabile nelle sue dinamiche di mercato e capace, altresì, di assicurare tutele e sicurezza per chi vi opera.
I temi della stabilità occupazionale e il contrasto della concorrenza sleale, quelli della programmazione della spesa pubblica e l’indirizzo di quella privata, quelli della formazione professionale e della sicurezza sul lavoro, saranno ambiti di lavoro che le parti intendono concretamente agire nel prossimo futuro, attribuendo un ruolo e una funzione importante agli Enti Paritetici provinciali di settore che sempre meglio e con capacità di innovazione dovranno essere strumenti di accompagnamento degli obiettivi comunemente definiti.
Con la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro e con l’accorpamento dei tre Enti Paritetici presso un’unica sede, le parti intendono, sia nelle premesse sia nell’articolato normativo, assicurare in modo coerente e conseguente soluzioni finalizzate a valorizzare le specificità settoriali presenti nel territorio della provincia di Salerno.
A tal proposito le parti concordano di promuovere un Polo di Eccellenza, così comunemente definito, unitamente ad una Fondazione che utilizzerà le risorse, economiche, umane e logistiche, disponibili presso gli Enti Paritetici con le modalità e gli obiettivi che saranno fissati in apposito protocollo di intesa e regolamento di attuazione.
All’interno del Polo di Eccellenza agirà un centro Studi e di Ricerca per i materiali Ecocompatibili e per la Bioarchitettura.

Mercato del lavoro e formazione professionale
Anche nel settore delle costruzioni sono, oggettivamente, intervenute trasformazioni epocali sia sul versante della domanda che dell’offerta. La mancanza di norme e strumenti adeguati a governare i cambiamenti espone maggiormente i lavoratori a minore contenuto professionale.
In questo senso una forte azione comune a favore di una politica efficace di investimenti pubblici e l’incentivazione, sotto varie forme, di quelli privati è soltanto una delle condizioni necessarie per operare al raggiungimento degli obiettivi, auspicati da tutte le parti sociali, di piena occupabilità. Tuttavia le modificazioni intervenute sul piano legislativo, e quelle che dovessero ulteriormente intervenire nel prossimo futuro, introducono nuove forme e modalità di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Soprattutto lo stretto legame che assume la formazione professionale, quella di ingresso e quella continua, con i percorsi di impiego e di reimpiego, obbliga in modo particolare il settore delle costruzioni a dotarsi di nuovi strumenti operativi, capaci di implementare e rafforzare il ruolo dell’Ente Scuola come luogo di incontro delle esigenze professionali delle imprese e dei lavoratori, attraverso forme di sperimentazione con le strutture pubbliche che gestiranno il mercato del lavoro, e questo tanto più dopo i trasferimenti di competenze intervenute con la riforma del Titolo V della Costituzione.
In questo contesto, dunque, le parti auspicano e si impegnano a promuovere la definizione, insieme all’Amministrazione provinciale di Salerno, di un progetto sperimentale che riguardi in maniera specifica il settore delle costruzioni e che metta in rete l’esperienza e le potenzialità dell’Ente scuola con le funzioni e le competenze affidate ai Centri per l’impiego della nostra provincia.
Tra gli obiettivi del progetto vi dovrà essere quello di rendere coerente l’attività formativa con i fabbisogni di professionalità del settore e garantire il collegamento tra la formazione professionale e l’occupazione. Tali programmi devono tenere particolarmente conto delle occasioni di inserimento nel settore dei giovani e delle donne.

Comitato permanente di settore
Le parti, nel ritenere che il settore delle costruzioni è uno dei comparti fondamentali della crescita economica e sociale della Provincia di Salerno, valutano comunemente che una vera politica concertata a favore del settore deve affrontare e risolvere nodi decisivi come quello dell’irrobustimento della struttura dell’imprenditoria locale capace di riqualificarsi e di dotarsi di strumenti innovativi di gestione, quello del contrasto delle ampie aree di lavoro nero ed irregolare, quello della formazione professionale e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Con queste finalità e prospettive di impegno le parti concordano di istituire il Comitato Permanente di Settore (CPS) che avrà l’obiettivo di realizzare un sistema conoscitivo e di rilevazione dei fenomeni su tutto il territorio Provinciale, interfacciandosi con tutti i soggetti sia pubblici che privati, avendo come obiettivo l’acquisizione di elementi utili come la raccolta e la elaborazione di dati riferiti a tutti gli strumenti di programmazione e progettazione per lo sviluppo del territorio, di intervento di recupero dei centri storici e di nuova edilizia abitativa, delle esigenze di interventi di piccola e grande infrastrutturazione del territorio a sostegno dello sviluppo locale attivati da Enti Pubblici e privati, sulla tipologia delle imprese e il loro fabbisogno, l’entità della forza lavoro esistente e delle qualifiche prevalenti, della mobilità dei lavoratori sul territorio Provinciale e extra Provinciale e tra le imprese, la capacità di assorbimento occupazionale del settore. 
L’acquisizione delle informazioni da parte del Comitato e la loro elaborazione, anche con il supporto del costituendo Polo di Eccellenza e degli Enti paritetici, saranno finalizzate ad offrire alle parti, OO.SS. e Associazione dei Costruttori nonché ai soggetti Istituzionali che saranno interessati alla conoscenza del fenomeno, la possibilità di individuare adeguati interventi nel campo delle politiche industriali e delle politiche del lavoro, con l’obiettivo di realizzare trasparenza nel mercato e una efficace lotta al lavoro nero e al lavoro sommerso e di contrasto dei fenomeni malavitosi.
In questa direzione le parti definiranno un Protocollo d’intesa tipo da sottoporre congiuntamente agli Enti appaltanti che operano in Provincia di Salerno.

Sicurezza
L’impegno di operare su più fronti per meglio garantire qualità al processo produttivo nel settore delle costruzioni non può prescindere da un’attenzione davvero eccezionale sul versante della tutela fisica degli operatori, della qualità ed igiene sui luoghi di lavoro. Tale attenzione deve tradursi concretamente nell’attivazione degli strumenti definiti contrattualmente, ovvero attraverso la piena e funzionale operatività del Comitato Paritetico Territoriale (CPT) e dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza (RLST).
Questi organismi devono sviluppare un’azione di promozione della cultura della prevenzione, di consulenza alle imprese e ai lavoratori, di collaborazione con le figure che sui luoghi di lavoro sono responsabili dei compiti in tema di prevenzione e sicurezza.
Il CPT, inoltre, deve sviluppare un’azione mirata di informazione e formazione dei lavoratori, attraverso conferenze di cantiere specifiche per ciascuna fase lavorativa.

Enti Paritetici
Gli Enti Paritetici sono un patrimonio di governo dei tre presidi del settore (mutualità, formazione professionale e sicurezza) e strumenti di gestione delle politiche contrattualmente pattuite. Essi sono oggi riconosciuti dai lavoratori e dalle imprese come risorsa da cui non si può prescindere per assegnare loro ulteriori compiti ed innovazioni. L’accorpamento presso un’unica sede e la dotazione di nuovi strumenti operativi sono il viatico per una definitiva affermazione.
Con tale spirito le parti confermano la volontà di realizzare attraverso gli Enti Paritetici di settore gran parte degli obiettivi di cui il settore, a livello provinciale, ha bisogno.
Tenuto conto dei compiti tradizionalmente svolti e di quelli nuovi che dovranno svolgere, è volontà delle parti procedere ad una migliore qualificazione degli Enti Paritetici, dotandoli di ulteriori risorse economiche ed umane. Sarà definito un protocollo d’intesa che prevederà esplicitamente la riorganizzazione degli Enti Paritetici e definirà gli indirizzi programmatici e gli obiettivi che essi dovranno perseguire.

Art. 1 Orario di lavoro
Ai sensi dell’art. 5 del CCNL 29 gennaio 2000, l’orario normale contrattuale di quaranta ore, per tutti i mesi dell’anno, nei cantieri edili della Provincia di Salerno è ripartito di norma su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di ripartirlo su sei giorni, dal lunedì al sabato, previo accordo tra le parti.
È fatta salva, la previsione ex art. 10 del CCNL di recuperare le ore di sosta indipendenti dalla volontà delle parti o comunque concordate dalle stesse. Per le imprese svolgenti un orario di lavoro ripartito su cinque giorni, il recupero può essere fatto nel giorno del sabato o nei dieci giorni immediatamente successivi nel limite massimo di un’ora.
In via sperimentale e previa contrattazione unitamente con le parti stipulanti, è consentito alle imprese di determinare l’orario settimanale in 45 ore, nei mesi da maggio ad agosto e di effettuare un orario di lavoro normale di 35 ore nel periodo novembre - febbraio.
In presenza di lavori pubblici, per i quali le stazioni appaltanti, richiedano, per le caratteristiche dell’opera, regimi diversificati di orari di lavoro, compatibili con le norme di legge e di regolamento, le stesse si attiveranno preventivamente per l’apertura di un tavolo consultivo, prima della stesura dei capitolati d’appalto, tra le OO.SS., le associazioni di categoria e le stesse stazioni appaltanti, al fine di concordare:
- condizioni di organizzazione del lavoro e connessi costi aggiuntivi;
- verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere;
- verifica della compatibilità e delle conseguenze delle lavorazioni nel contesto urbano.
Resta fermo tutto quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 10 del CCNL 29 gennaio 2000.

Art. 2 Appalti e subappalti
La possibilità del ricorso al subappalto è disciplinata dalla vigente normativa operante, rispettivamente, nel settore degli appalti pubblici (art. 18 legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 34 L.109/94 e successive modificazioni e integrazioni), anche in virtù’ della modifica del titolo V della Costituzione.

Art. 5 Mensa e indennità sostitutiva di mensa
L’impresa, in relazione all’ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l’allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni. 
Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione, anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta.
[…]
Nei cantieri in cui non ricorre l’obbligatorietà dell’istituzione del servizio di mensa, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 3,60 giornaliere, pari a euro 0,45 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Tale indennità può essere erogata a mezzo di ticket equivalente.
[…]

Art. 10 Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento all'art. 24 del vigente CCNL 29 gennaio 2000 agli operai che eseguono lavori in alta montagna sarà corrisposta un’indennità fissata nella misura del 15% per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine superi i 1000 metri sul livello del mare, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 CCNL 29 gennaio 2000.

Art. 11 Indennità per lavori speciale disagiati
Ferme restanti le percentuali stabilite dall’art. 21 del CCNL 29 gennaio 2000 relative a:
-) lavori vari - Gruppo A;
-) lavori in cassoni ad aria compressa - Gruppo C
-) lavori marittimi Gruppo D,
si conviene che al personale addetto ai lavori in galleria - Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, dell’art. 25 del CCNL 29 gennaio 2000:
-) fronte di perforazione 46%;
-) Rivestimento e finiture 26%;
-) riparazione e manutenzione ordinaria 18%;
-) in presenza di forti getti d’acqua 20%.
Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un’ulteriore indennità: di misura pari al 20% qualora la sezione particolare ristretta o il fronte d’avanzamento sia distante oltre un chilometro dall’imbocco.
Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo d’effettiva prestazione dell’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall’art. 21 del CCNL 29 gennaio 2000.

Art. 14 Indumenti di lavoro Dispositivi Protezione Individuali
Resta ferma la normativa in materia di fornitura dei dispositivi di protezione individuale da parte delle imprese ai lavoratori e fermo restando gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro dai D.Leg.vi 626/94, 242/96 e 494/96, si conviene quanto segue:
Per le aziende che hanno operato almeno per mesi 24 in via continuativa, che all’atto della presentazione della domanda siano in regola con i versamenti dovuti al 31/12 dell’anno precedente e
che hanno denunciato per ogni lavoratore una media mensile di ore 144, l’Ente paritetico provvederà
a fornire per ogni operaio in forza i seguenti indumenti di lavoro:
n. 2 tute di lavoro (1 estiva ed 1 invernale);
n. 2 paia di guanti da lavoro (1 estivo ed 1 invernale);
n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche (1 estivo ed 1 invernale);
n. 1 casco di protezione.
I DPI debbono riportare il marchio CE ed essere prodotti in uno dei Paesi aderenti alla U.E..
Le aziende con i requisiti indicati nel presente articolo presentano, così come disposto dalla Cassa Edile Salernitana apposita richiesta per la fornitura dei DPI che la Cassa stessa provvederà a fornire.
Avranno, comunque, diritto ad una fornitura (estiva ed invernale) le imprese che regolarizzano la loro posizione contributiva successivamente al 31 dicembre di ogni anno.
Il CPT indicherà gli standard qualitativi e quindi la relativa idoneità dei materiali.

Art. 17 Ambiente di lavoro
Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 5, l’impresa, prima dell’inizio dei lavori, deve provvedere a mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
1) un locale uso spogliatoio, doccia e servizio igienico con acqua corrente, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli abiti;
2) un deposito per i Dispositivi di Protezione Individuali atti a tutelare la sicurezza dei lavoratori;
3) un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i periodi freddi.
L’impresa è tenuta alla fornitura di acqua potabile ai lavoratori.
Ai lavoratori dell’impresa che non usufruiranno delle agevolazioni previste dall’art. 14 del presente contratto, l’impresa fornirà ogni anno due tute da lavoro e due paia di scarpe, estive ed invernali.
In applicazione dell’art. 12 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le parti convengono che gli istituti di patronato (Inca-Cgil, Inas Cisl, Ital-Uil) collegati con le organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno, previa comunicazione di almeno 24 ore, accedere in cantiere per l’espletamento delle loro funzioni, durante la sosta pomeridiana o comunque fuori dell’orario di lavoro.

Art. 19 Diritti Sindacali
Con riferimento ed in attuazione al CCNL i Rappresentanti Sindacali sono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le imprese che hanno almeno 10 dipendenti.

Art. 21 Lavori a Cottimo
Fermo restando quanto disposto dall’art. 13 del CCNL 29 gennaio 2000 e la sua piena applicabilità il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente ai delegati sindacali di cantiere ed in mancanza alle Organizzazioni di categoria territoriali i lavori da affidare a cottimo.
Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dal predetto art. 13 del CCNL, le parti, a richiesta di una di loro, si incontreranno per esaminare il problema a livello provinciale.

Art. 22 Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione Infortuni
Le Parti sociali, attribuendo rilievo prioritario alla sicurezza e alla igiene del lavoro nei cantieri edili, confermano l’importanza del CPT, come strumento idoneo a promuovere tutte le misure atte a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, nonché la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il Cpt, nell’ambito delle risorse finanziarie di esercizio porrà in essere tutte quelle iniziative di informazione e formazione, rivolte ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle istituzioni pubbliche, che consentano la più diffusa conoscenza della normativa antinfortunistica e fornirà apposito software per la redazione di POS.
Detto Comitato sarà finanziato con un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del CCNL 29 gennaio 2000.

Art. 25 Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)
In conformità a quanto previsto dall’art. 88 del CCNL del 29 gennaio 2000, nelle aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante sindacale è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Sarà parte integrante del presente contratto, l’accordo provinciale sul Regolamento attuativo del sistema di sicurezza nei cantieri.
Gli oneri contributivi a carico delle imprese, per il mantenimento degli RLST, sono pari allo 0,30% da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 dell’art. 25 del CCNL del 29 gennaio 2000, da versare presso la Cassa Edile Salernitana secondo le modalità già previste per gli altri accantonamenti. Le parti fissano al 1° Aprile la data di entrata in vigore degli RLST.
Le parti convengono che i RLST sono stabiliti in numero di sei (6). Si conviene e si pattuisce espressamente tra le parti che a far data dal 1/4/03 il numero dei RLST è stabilito in numero di tre (3) per la durata del primo triennio.

Art. 27 Lavoro temporaneo
Si rimanda a quanto disposto dall’art. 95 del CCNL circa il ricorso al lavoro temporaneo.

Art. 30 Norma di Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al CCNL 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne formano parte integrante.