Cassazione Civile, Sez. 6, 28 dicembre 2016, n. 27202 - Rendita per ipoacusia professionale. Diminuzione dell’attitudine al lavoro per effetto di un aggravamento della patologia


 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 28/12/2016

 

 

 

FattoDiritto

 

La Corte di appello di Catanzaro ha accolto l’appello dell’Inail ed in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone che aveva parzialmente accolto la domanda di G.B. e condannato l’Istituto ad erogare la rendita per la ipoacusia professionale accertata nella misura del 20% in luogo di quella del 14% riconosciuta dall’Inail. Per la cassazione della sentenza ricorre G.B. che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 137 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 e l’omessa ed insufficiente motivazione in relazione a punti decisivi della controversia anche con riguardo alle carenza diagnostiche ed alle errate affermazioni contenute nella consulenza e per relationem recepite nella sentenza.
L’Inail si è difeso con controricorso.
Tanto premesso il ricorso per cassazione è sufficientemente specifico e rispettoso delle indicazioni di cui agli art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c. ed allo stesso sono stati allegati gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda.
Lo stesso poi è manifestamente fondato nei termini di seguito esposti. Con il ricorso introduttivo del giudizio veniva evidenziata la incongruità della percentuale di invalidità riconosciuta in considerazione del “progressivo aggravamento della patologia che in data 29.9.2006 registrava (...) un ulteriore peggioramento delle facoltà uditive”. Al ricorso era allegata la certificazione medica, già inviata all’Inail per ottenere la modifica in via amministrativa, attestante il sopravvenuto aggravamento della patologia.
Orbene, nel caso in cui si determini una diminuzione dell’attitudine al lavoro per effetto di un aggravamento della patologia che ha dato origine al riconoscimento della rendita, l’art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 prescrive, per quanto qui interessa, che la misura della rendita può essere rivista a seguito di domanda corredata da certificato medico dal quale risulti che si è verificato l’aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e dal quale risulti la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
Erra pertanto la Corte di appello che qualifica la domanda proposta come una richiesta di rettifica dell’originaria valutazione della malattia professionale e non piuttosto come una richiesta di valutazione del sopravvenuto aggravamento della stessa in relazione al disposto dell’art. 137 citato.
Ne consegue che la sentenza sul punto dovrà essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria che dovrà valutare le emergenze della consulenza medico legale applicando al caso in esame l’art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
Al giudice del rinvio è rimessa poi la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2016