ACCORDO
“GUIDA OPERATIVA SGSL “SISTEMA CASA ARTIGIANATO”
 


INAIL DIREZIONE REGIONALE VENETO con Sede in Venezia - Santa Croce 712 - *** rappresentato dal Direttore Regionale Daniela Petrucci, nata a Narni (TR) ***

e

COBIS COMITATO PARITETICO REGIONALE BILATERALE PER LA SICUREZZA DELLE AZIENDE ARTIGIANE DEL VENETO con Sede in Mestre Venezia Via F ili Bandiera, 35- *** rappresentata dai Coordinatori: Ferruccio Righetto nato a Vicenza *** e Stefano Stocco, nato a Villadose (RO) ***
 

Premesso che

■ L’INAIL, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito di protocolli con le parti sociali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale;
■ il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL ha espresso la volontà di valorizzare forme di collaborazione con le parti sociali:
■ È stato pubblicato dalla Direzione Regionale INAIL del Veneto un Avviso di Manifestazione di Interesse per iniziative di prevenzione per il 2016, secondo le Linee di indirizzo della Direzione Centrale Prevenzione cui COBIS Veneto ha aderito presentando il progetto “Guida Operativa SGSL “Sistema Casa Artigianato”” il 23 giugno u.s.;
■ Il COBIS è il Comitato Bilaterale per la Sicurezza dell’Artigianato Veneto e rientra tra gli Organismi paritetici individuati e riconosciuti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi. Ai sensi dello stesso Decreto Legislativo ed in particolare dell’articolo 10 gli organismi paritetici svolgono, insieme al sistema pubblico della prevenzione, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. Le attribuzioni e competenze sono regolate dall’art. 51 del D. Lgs. 81/2008 e smi - Organismi paritetici.
Il Comitato Paritetico Regionale Bilaterale per la Sicurezza Veneto è stato costituito, in adempimento dell'art. 2 dell'accordo interconfederale regionale del 31 ottobre 2003, tra Confartigianato, Cna, Casa del Veneto e CGIL, CISL, UIL del Veneto, quale organismo bilaterale ex art. 20 D.Lgs. 626/94, con il compito di presiedere a tutti i compiti previsti dalla legge e dall’accordo ricordato, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'artigianato.
Il COBIS rappresenta tutti i settori, edilizia esclusa, per la quale interviene uno specifico organismo paritetico denominato CPR. In tale contesto INAIL e COBIS Veneto, sostengono l’opportunità di studiare, progettare, redigere e diffondere una nuova Guida Operativa conforme ai princìpi della Linea Guida UNI INAIL del settembre 2001, rivolta alle imprese artigiane che costituiscono il “Sistema Casa”. Le succitate attività vengono declinate nel prospetto a latere del presente accordo che sarà utilizzato anche per la rendicontazione da presentare all'INAIL per ottenere il cofinanziamento delle attività realizzate.

 

Articolo 1 -Gestione attività, costi, e modalità di erogazione

COBIS Veneto, realizzerà le attività previste dal presente accordo e assumerà l’onere della gestione finanziaria ed operativa delle attività oltre che della loro rendicontazione finale; in quest’ultima saranno indicati in maniera analitica le attività realizzate oggetto del finanziamento INAIL ed i relativi costi, secondo il piano economico a latere di questo accordo.
In ottemperanza alla normativa ex L. n. 136/2010 e L. n. 113/2003, le coordinate bancarie del conto corrente dedicato di COBIS Veneto, quale soggetto beneficiario del cofinanziamento da parte dell'INAIL, con generalità, e codice fiscale dei soggetti tenuti ad operarvi in via esclusiva, sono indicati in una dichiarazione specifica, inviata alla Direzione regionale dell’INAIL prima della firma del presente Accordo. COBIS Veneto si impegna inoltre ad utilizzare, per l’affidamento di incarichi esterni, procedimenti ad evidenza pubblica con criteri di trasparenza, rotazione e pubblicità.
Tutti i documenti contabili originali attestanti le spese sostenute verranno prodotti in copia conforme all’originale. Gì originali saranno conservati presso COBIS Veneto.
Il progetto avrà uno sviluppo biennale ed un valore complessivo pari a € 212.950,80 così suddiviso, € 46.600,80 (comprensivi di IVA ritenute e eventuali oneri previdenziali, nonché dei costi figurativi per personale interno) a titolo di compartecipazione INAIL e € 166.350,00 quale compartecipazione di COBIS Veneto, il cui dettaglio viene definito nel Piano economico a latere di questo accordo.
INAIL Direzione Regionale del Veneto e COBIS Veneto, al fine di favorire il successo dell’iniziativa, si impegnano a dare massima diffusione ai contenuti del presente protocollo, anche organizzando congiuntamente incontri con soggetti pubblici o privati interessati alla materia (aziende, Regione ed enti locali, sindacati, esperti ed operatori per l’informazione).
L’erogazione del cofinanziamento avverrà sulla base di stati di avanzamento delle attività, previa rendicontazione di COBIS Veneto. È d’intesa che l’importo erogato terrà conto della realizzazione e relativo completamento delle attività, nonché del numero effettivo di aziende coinvolte nella sperimentazione.
COBIS Veneto si impegna a relazionare trimestralmente all’INAIL sulle attività realizzate.

 

Articolo 2 - Comitato Tecnico Scientifico

INAIL Direzione regionale del Veneto e COBIS Veneto costituiscono un apposito Comitato Tecnico Scientifico - che in funzione delle tematiche trattate potrà essere integrato con esperti in materia o con referenti istituzionali - che avrà l’obiettivo di indirizzare, revisionare, migliorare l’attività progettuale e che possa promuovere la guida operativa come riferimento anche per quanto concerne la riduzione del tasso medio di tariffa Inail sulla base dell’evoluzione della normativa di riferimento.

 

Articolo 3 - Proprietà intellettuale

1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all’entrata in vigore del presente protocollo d’intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento - in forma espressa o implicita - di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori dì ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.
2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all’articolo 2 del presente protocollo nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.
3. Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

 

Articolo 4 - Pubblicazioni

1. I materiali elaborati nell’ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.
2. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, che dovrà, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.
3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente accordo e alle parti coinvolte.

 

Articolo 5 - Durata

Il presente accordo decorre a far data dalla sottoscrizione delle parti, si svilupperà entro 24 mesi dalia data della stipula del presente Accordo

 

Articolo 6 - Definizione controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l’interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia, previo tentativo di composizione bonaria.

 

Articolo 7 - Oneri fiscali

Il presente Accordo è soggetto all’imposta di bollo e i relativi oneri sono a carico di COBIS Veneto.

Venezia, il 21 dicembre 2016

Allegato


Fonte: inail.it