Tipologia: CPL
Data firma: 28 luglio 2008
Validità: 01.07.2008 - 31.12.2011
Parti: Unione Agricoltori, Coltivatori Diretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Pavia
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del Contratto Provinciale di Lavoro
Art. 2 - Decorrenza e durata del CPL
Art. 3 - Efficacia del contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Sviluppo dell’agricoltura, piani aziendali e commissione provinciale
Art. 5 - Commissione Provinciale Sindacale
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro collocamento e mercato del lavoro
Art. 6 - Assunzione
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Apprendistato Professionalizzante
Art. 9 - Osservatorio Provinciale Agricolo
Art. 9/bis - Formazione professionale
Art. 10 - Riassunzione
Art. 10/bis - Trasformazione del rapporto di lavoro
Art. 11 - Categorie di Operai Agricoli
Art. 12 - Categorie di Operai Florovivaisti
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 13 - Classificazione degli operai agricoli
Art. 14 - Classificazione degli operai florovivaisti
Art. 15 - Mansioni e cambiamento di qualifica per operai agricoli
Art. 16 - Mansioni e cambiamento di qualifica per gli operai florovivaisti
Titolo V Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 17 - Orario di lavoro
Art. 18 - Permessi straordinari
Art. 19 - Riposo settimanale
Art. 20 - Giorni festivi - Operai agricoli
Art. 21 - Giorni festivi - Operai florovivaisti
Art. 22 - Lavoro straordinario, festivo e notturno - Operai agricoli
Art. 23 - Lavoro straordinario, festivo e notturno Operai florovivaisti
Art. 24 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli
Art. 25 - Interruzioni - Recuperi - Operai florovivaisti
Art. 26 - Organizzazione del lavoro
Art. 27 - Ferie
Art. 28 - Trasferimenti - Operai florovivaisti
Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 29 - Retribuzione - Operai agricoli
  Art. 30 - Retribuzione - Operai florovivaisti
Art. 31 - 13ª mensilità e 14ª mensilità
Art. 32 - Scatti di anzianità
Art. 33 - Modalità di pagamento delle retribuzioni
Art. 34 - Rimborso spese
Art. 35 - Classificazione e retribuzione per età
Art. 36 - Alloggio ed annessi - Generi in natura
Art. 37 - Manodopera addetta alle operazioni di raccolta
Art. 38 - Trattamento di fine rapporto
Titolo VII Previdenza - Assistenza Tutela della salute
Art. 39 - Previdenza ed assistenza
Art. 40 - Fondo nazionale di previdenza complementare
Art. 41 - Malattia ed infortunio - Operai agricoli
Art. 42 - Malattia ed infortunio - Operai florovivaisti
Art. 43 - Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro
Art. 44 - Cassa Integrazioni salari
Art. 45 - Anticipazioni di trattamento previdenziali
Art. 46 - Fondo integrativo sanitario
Art. 47 - Tutela della salute dei lavoratori
Titolo VIII Sospensione - Risoluzione del rapporto di lavoro Provvedimenti disciplinari
Art. 48 - Passaggio di azienda
Art. 49 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 50 - Dimissioni per giusta causa
Art. 51 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 52 - Norme disciplinari - Operai agricoli
Art. 53 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti
Art. 54 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi - Operai florovivaisti
Art. 55 - Controversie individuali
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 56 - Delegati d’azienda - Tutela - Riunioni in azienda
Art. 57 - Permessi Sindacali
Art. 58 - Contributo assistenza contrattuale
Art. 59 - Quote sindacali per delega
Art. 60 - Norme consuetudinarie
Allegati

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pavia, 1° luglio 2008 -31 dicembre 2011

Il giorno 28 del mese di luglio 2008, presso la sede dell’Unione Agricoltori della Provincia di Pavia, tra l’Unione Agricoltori della provincia di Pavia […], la Federazione Coltivatori Diretti di Pavia […], la Confederazione Italiana Agricoltori […] e la Fai - Cisl di Pavia […], la Flai - Cgil di Pavia [...], la Uila - Uil di Pavia […], in applicazione del CCNL, stipulato in data 01/01/2002, e più specificatamente agli Artt. 1, 2, 88, 89 dello stesso CCNL, e a seguito dell’accordo del 24 giugno 2004, stipulano il presente Contratto Provinciale di Lavoro che integra il CPL ad oggi vigente ai cui articoli fa riferimento.

Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del Contratto Provinciale di Lavoro

(Riferito all’art. 1 del CCNL)
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro (CPL), nell’ambito delle materie indicate dalle norme di rinvio contenute nella normativa nazionale, integra il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) nei rapporti di lavoro tra le aziende agricole, florovivaistiche, agrituristiche per quanto attiene all’attività agricola e le aziende esercenti l’attività ittica, singole o associate, e gli operai della Provincia di Pavia da essi dipendenti.
Le norme del presente CPL si intendono pertanto sostitutive e integrative delle corrispondenti norme contenute nel CCNL
Sono considerate agricole le aziende:
□ di prodotti agricoli tradizionali;
□ ortofrutticole;
□ zootecniche e di allevamento di animali di ogni specie;
□ vitivinicole;
□ allevamento ittico;
□ di trasformazione della materia prima di propria produzione;
□ agrituristiche;
□ aziende esercitanti attività di natura faunistico - venatoria.
Sono considerate florovivaistiche le aziende:
□ florovivaistiche e manutenzione del verde;
□ vivaistiche produttrici di piante da frutto, ornamentali e forestali;
□ produttrici di piante ornamentali da serra;
□ produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
□ produttrici di bulbi, sementi da fiori, piante portasemi, talee per fiori e pianti ornamentali.
All’interno di ciascun titolo della ripartizione per materia, sono stati inseriti gli articoli riguardanti specificatamente, gli operai agricoli, gli operai florovivaisti e i guardiacaccia.
Gli articoli del presente CPL che non contengono alcuna distinzione o precisazione tra le tre categorie di operai sopracitate, si applicano per tutti.

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro collocamento e mercato del lavoro
Art. 8 - Apprendistato Professionalizzante

(Riferito all’art. 15 del CCNL)
Si fa riferimento all’art. 15 del CCNL per Operai Agricoli e Florovivaisti e alle vigenti leggi che disciplinano la materia.

Art. 9 - Osservatorio Provinciale Agricolo
(Riferito all’allegato 4 del CCNL)
L’Osservatorio Provinciale, previsto dal CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, è formato da un Consiglio di 6 componenti designati dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.
L’Osservatorio Provinciale Agricolo (OPA) ha lo scopo di acquisire, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari, le seguenti conoscenze:
□ sulle tendenze produttive;
□ sulle tendenze occupazionali;
□ sull’analisi del fabbisogno di qualificazione e riqualificazione professionale.
L’Osservatorio Provinciale Agricolo si riunirà, su richiesta di uno dei componenti.
Gli incontri dell’osservatorio si svolgeranno con cadenza normalmente trimestrale.

Titolo V Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 17 - Orario di lavoro

(Riferito all’art. 30 del CCNL)
Con decorrenza 10 luglio 2002 l’orario medio di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a ore 6.30 giornaliere.
L’orario si intende iniziato e finito nella sede aziendale abituale.
Gli addetti alle stalle ed agli allevamenti e alle attività a queste connesse, seguiranno l’orario medio giornaliero di cui sopra.
Per gli operai dipendenti da aziende florovivaistiche l’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro viene stabilita in funzione dell’organizzazione aziendale e potrà essere ripartita:
□ su 5 giorni per un totale di 8 ore lavorative giornaliere dal lunedì al giovedì e di 7 ore lavorative il venerdì;
□ su 6 giorni per un totale di 6,30 ore lavorative giornaliere dal lunedì al sabato;
Le aziende florovivaistiche che hanno strutture di vendita al dettaglio potranno stabilire un orario distribuito su 6 giorni settimanali compresa la domenica.
I lavoratori impegnati in questa attività usufruiranno di un riposo settimanale di 24 ore consecutive.
Per tutti gli altri lavoratori (ad accezione degli addetti al lavoro di monda, trapianto e raccolta riso per i quali, ferme restando le 39 ore settimanali, è prevista una diversa distribuzione secondo le consuetudini locali) l’orario di lavoro viene stabilito come segue:
□ Dal 1° novembre al 28 febbraio: ore 33 settimanali
□ Dal 1° marzo al 31 ottobre: ore 42 settimanali
L’orario di lavoro stabilito si applica indistintamente per ogni tipologia di rapporto di lavoro (OTI e OTD).
Per gli OTD le ore straordinarie vengono calcolate dopo l’orario di lavoro giornaliero.
L’orario giornaliero di lavoro, relativamente ai predetti periodi, viene indicato, di massima, rispettivamente in:
□ ore 6 su cinque giorni e ore 3 al sabato per il periodo da novembre a febbraio
□ ore 8 su cinque giorni e ore 2 al sabato per il periodo da marzo a ottobre
Le aziende agricole e quelle faunistico-venatorie potranno stabilire, d’intesa con i lavoratori, una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale diversa da quella sopra indicata, anche su cinque giorni, in funzione dell’organizzazione aziendale.
Flessibilità
Le aziende agricole e quelle faunistico-venatorie, ove ricorrano particolari esigenze aziendali, quali ad esempio le fasi di semina e di raccolta dei prodotti agricoli e il periodo di esercizio della attività venatoria, potranno stabilire, previa informazione preventiva al delegato aziendale - dove presente - un orario di lavoro eccedente quello al momento in vigore in misura non superiore alle ore 48 settimanali, da utilizzare per un totale complessivo di 40 ore nell’arco dell’anno.
Il lavoratore a tempo indeterminato ha la facoltà di richiedere il 50% del monte ore di flessibilità accumulato nell’arco dell’anno come permessi individuali da fruire entro il 31 dicembre di ogni anno.
Per le ore lavorative relative a tali prestazioni, verrà corrisposto un importo pari al 20% della retribuzione globale di fatto; tali ore saranno recuperate dal lavoratore in un altro periodo dell’anno e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, con la retribuzione del mese in cui viene effettuato il recupero.
Ai fini della flessibilità, l’intera giornata libera del sabato non è considerata festiva.
Per i lavori considerati “pesanti e con fattori di nocività” si applicano, per quanto concerne le riduzioni dell’orario di lavoro, le disposizioni stabilite all’art. 46 del presente CPL.
Le disposizioni del presente articolo relative all’orario di lavoro si applicano, per gli effetti operativi, a decorrere dal 1° gennaio 1989.
[...]

Art. 19 - Riposo settimanale
(Riferito all’art. 32 del CCNL)
I lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole, singole o associate, ivi compresi agli addetti alla cura e al governo del bestiame e quelli aventi particolari mansioni, debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 22 - Lavoro straordinario, festivo e notturno - Operai agricoli
(Riferito all’art. 39 del CCNL)
Si considera:
□ Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro;
□ Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato, e comunque precisati all’art. 37 del CCNL;
□ Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 5.
□ Lavoro straordinario festivo quello eseguito dopo l’orario normale di lavoro settimanale svolto nei giorni precisati all’art. 37 del CCNL
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e in ogni caso le 48 ore settimanali complessive lavorate, e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidenti necessità, per cui la mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Nel rispetto della normativa della legge n. 86/2003, e in relazione al demando alla contrattazione provinciale sulla possibilità di estendere il periodo di fruizione del pacchetto delle ore di straordinario, si concorda un periodo di mesi sei.
Quanto sopra in attesa di definizione sulla materia con il rinnovo del vigente CCNL
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 23 - Lavoro straordinario, festivo e notturno Operai florovivaisti
(Riferito all’art. 40 del CCNL)
Si considera:
□ Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 17 del presente CPL;
□ Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 21 del presente CPL;
□ Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo.
□ Lavoro straordinario festivo quello eseguito dopo l’orario normale di lavoro settimanale svolto nei giorni precisati all’art. 38 del CCNL
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e in ogni caso le 48 ore settimanali complessive lavorate, e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 24 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli
(Riferito all’art. 41 del CCNL)
[…]
Per il recupero delle ore di lavoro perdute da lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa di intemperie, si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Nel caso in cui la perdita di ore lavorative sia inferiore alle 8 ore, detto recupero dovrà avvenire entro i sei giorni feriali successivi, con un massimo di due ore giornaliere, o con l’utilizzo delle ore di flessibilità, come da Art. 17 del presente C.L.
Qualora il lavoratore venga comandato a lavori indispensabili durante le intemperie, le ore effettuate, agli effetti del recupero, saranno considerate doppie.
Facendosi luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 25 - Interruzioni - Recuperi - Operai florovivaisti
(Riferito all’art. 42 del CCNL)
[…]
Quando agli OTI non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi i limiti fissati dalla normativa in vigore.
[…]

Art. 26 - Organizzazione del lavoro
(Riferito all’ art. 44 del CCNL)
Al fine di assicurare ai lavoratori OTI l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività, ed alle aziende la continuità dell’attività produttiva, i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori potranno definire l’inizio e il termine dell’orario di lavoro, i riposi intermedi o turni , il godimento delle ferie e dei riposi settimanali per gli addetti al settore zootecnico dell’azienda.

Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 36 - Alloggio ed annessi - Generi in natura

A far tempo dal 16/10/96 il datore di lavoro è tenuto a fornire agli operai dipendenti assunti a tempo indeterminato la casa di abitazione e relativi annessi (orto, pollaio, porcile e posto auto) proporzionati al nucleo familiare e alle esigenze igieniche e civili dello stesso.
Il datore di lavoro, qualora non disponga dell’alloggio di cui al precedente comma, o il dipendente non vi risieda, corrisponderà al dipendente un indennizzo casa […]

Titolo VII Previdenza - Assistenza Tutela della salute
Art. 41 - Malattia ed infortunio - Operai agricoli

(Riferito all’art. 57 del CCNL)
[…]
Il lavoratore infortunato od ammalato è tenuto ad informare il datore di lavoro entro 24 ore, e deve produrre certificato medico.
[…]

Art. 47 - Tutela della salute dei lavoratori
(Riferito all’art. 66 del CCNL)
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori pesanti o che presentano “fattori di nocività” viene stabilito:
a) Sono considerati lavori pesanti:
□ il taglio lime;
□ lo spurgo dei cavi in acqua
b) Sono considerati lavori con fattori di nocività:
□ la preparazione e la distribuzione dei diserbanti, degli insetticidi e anticrittogamici classificati, a norma di legge, nella prima e seconda classe tossicologica, i quali, sulla confezione, portano indicati rispettivamente il teschio e la croce di S. Andrea e le relative frasi di rischio;
□ distribuzione, sia a mano che a macchina, della calciocianamide in forma polverulenta, e solo la distribuzione a mano se in forma granulare.
Pertanto, in applicazione della normativa prevista dall’art. 66 del CCNL, nei confronti degli operai adibiti ai predetti lavori sono stabilite - a parità di qualifica e di retribuzione giornaliera in vigore - le seguenti riduzioni orarie:
Per ali operai agricoli
□ riduzione di due ore giornaliere per i lavori considerati disagiati di cui la lettera a);
□ riduzione di due ore e venti minuti giornaliere per i lavori con fattori di nocività di cui la lettera b);
Per ali operai florovivaisti
□ le aziende limiteranno la prestazione degli operai adibiti a lavori con fattori di nocività a quattro ore giornaliere;
□ il rimanente periodo per completare l’orario giornaliero in vigore sarà impiegato in altri normali lavori in azienda.
Per la distribuzione dei fitofarmaci ecc., la rotazione dei dipendenti avverrà nelle aziende in cui sarà possibile effettuarla.
Nel caso di possibile rotazione, l’orario di prestazione per la distribuzione dei presidi sanitari non supererà le 4 ore al giorno; chi effettuerà la rotazione non usufruirà di riduzione di orario di lavoro. Prevenzione e tutela
I lavoratori addetti a lavori che presentano fattori di nocività dovranno essere dotati da parte dell’azienda di indumenti e strumenti protettivi confacenti allo scopo, come previsto dalle norme di legge vigenti. Le parti, al fine di adeguare il vigente Contratto Provinciale alle parti innovative eventualmente definite da un accordo nazionale cui Testo Unico sulla Sicurezza demandaci impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall’emanazione dell’accordo stesso.
I lavoratori adibiti alla distribuzione dei presidi sanitari della 1° e 2° classe tossicologica dovranno essere edotti dall’azienda del grado di pericolosità e sulle modalità di impiego del prodotto, nonché delle misure generali e particolari di prevenzione come indicate nel “Protocollo di intesa” riferito all’art. 66 del CCNL, interamente richiamato.
Ferma restando la regolamentazione in atto, verrà data attuazione alle intese intervenute con le rappresentanze ASL, confermandosi comunque che ogni lavoratore dovrà essere sottoposto ad almeno una visita medica annuale.
I datori di lavoro sono tenuti all’osservanza delle misure di prevenzione dei rischi di qualsiasi natura nei luoghi di lavoro come previsto dalle disposizioni legislative indicate nel già citato “Protocollo d’intesa”.
A tali fini, potrà essere richiesta l’assistenza dei Centri di medicina preventiva delle ASL o degli altri istituti tecnici e sanitari pubblici allo scopo di verificare eventuali cause di rischio o di nocività. Formazione
I lavoratori che partecipano a corsi di formazione sulla tutela della salute e sul risanamento ecologico hanno diritto d’usufruire di 30 ore di permesso retribuito da detrarre dalle 200 ore per la formazione di cui all’Art. 33 del CCNL.
Vestiario
Agli OTI con qualifica di mungitori e addetti agli allevamenti l’azienda fornirà un paio di stivali e una tuta da lavoro all’anno.
A tutti i dipendenti l’azienda fornirà un paio di scarpe anti-infortunistiche e una tuta da lavoro all’anno o comunque quando usurate.
Agli OTI con qualifica di guardiacaccia, l’azienda fornirà annualmente una divisa estiva, una divisa invernale, un indumento impermeabile, un paio di stivali in gomma e un paio di scarpe antinfortunistiche.
Docce aziendali
Tutte le aziende agricole con dipendenti, devono essere dotate di un locale igienicamente rispondente alle norme in vigore da adibire a spogliatoio ad uso comune dei lavoratori, con relativo impianto di doccia.

Titolo VIII Sospensione - Risoluzione del rapporto di lavoro Provvedimenti disciplinari
Art. 49 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato

(Riferito all’art. 71 del CCNL)
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai, in base alle norme di leggi vigenti, non può avvenire che per “giusta causa” ai sensi dell’art. 2119 del C.C. o per “giustificato motivo”, secondo la presente disciplina.
Giusta causa
Si ha giusta causa di licenziamento per:
□ mancanza grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante;
□ danneggiamenti dolosi alle macchine, agli attrezzi, agli stabili, al bestiame ed alle coltivazioni;
[…]
□ in tutti i casi di gravità tale che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 52 - Norme disciplinari - Operai agricoli
(Riferito all’art. 74 del CCNL)
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro ordinario.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore saranno punite, seconda la gravità della mancanza, nel modo seguente:
□ Con multa sino ad un massimo di due ore di salario nel caso che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
□ Con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva o maggiore gravità delle mancanze di cui al paragrafo 1);
□ Con la sospensione per una giornata di lavoro nel caso che si presenti in stato di ubriachezza.
[…]

Art. 53 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti
(Riferito all’art. 75 del CCNL)
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
Con multa fino a un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
□ che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
□ con la multa pari all’importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1°.
[…]

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 56 - Delegati d’azienda - Tutela - Riunioni in azienda

(Riferito agli artt. 77 - 78 - 79 - 80 - 81 del CCNL)
Si applicano le disposizioni cui agli artt. 77 - 78 - 79 - 80 - 81 del CCNL

Art. 60 - Norme consuetudinarie
Per tutto quanto non menzionato nel presente Contratto Provinciale valgono le norme del Codice Civile e le consuetudini locali.