Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo di rinnovo CPL
Data firma: 11 ottobre 2016
Validità: 11.10.2016 - 31.12.2016
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Industria, Pavia
Fonte: filcacisl.it

Sommario:

  Premessa
Allegati
Allegato A Osservatorio territoriale per il monitoraggio delle condizioni di salute e sicurezza e della regolarità contributiva dei lavoratori occupati nei cantieri edili (di seguito definito osservatorio territoriale delle costruzioni)
Allegato B Accorpamento Esedil - CPT
Allegato C Contribuzione Ape
Allegato D Fondo di sistema
Allegato E Contributo RLST
  Allegato F Contribuzione Esedil - CPT Formazione e Sicurezza
Allegato G Retribuzioni convenzionali
Allegato H Regolamento commissioni di indirizzo area formazione
Allegato I Regolamento commissioni di indirizzo area sicurezza
Allegato L EVR
Allegato M Disciplina per le modalità di elezione dei RLS aziendali e del sistema degli RLST dell’edilizia provinciali di Pavia

Accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale del lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Pavia

Il giorno 11 ottobre 2016 in Pavia, tra Ance Pavia Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia […], e le federazioni provinciali e territoriali di Pavia della Feneal Uil […], della Filca Cisl […] e della Fillea Cgil […]

Premesso che
le parti come sopra individuate con il presente accordo di rinnovo dell'integrativo provinciale
• vogliono sottolineare l'importanza del sistema contrattuale di secondo livello teso all’ottimizzazione dei rapporti tra lavoratori ed imprese, nell'ambito del settore delle costruzioni in generale,
• Intendono ribadire la volontà, soprattutto in una fase di forte crisi economica e finanziaria, di adottare buone prassi per preservare la centralità delle imprese sane e regolari che consentano il miglioramento delle condizioni del lavoratore,
• si propongono inoltre di ricomporre la frammentazione, che caratterizza il settore edile e realizzare quindi nei cantieri la collaborazione fra le imprese sul piano della legalità della regolarità contrattuale della sicurezza e della formazione, condividendo con le stesse la volontà di operare con le parti sociali rappresentative del settore e sottoscrittrici del presente accordo al fine di addivenire alla realizzazione del "contratto di cantiere", che risulta essere strumento del rispetto delle regole contrattuali e che permette attraverso una azione coordinata degli Enti Paritetici di Pavia di attivare l'anagrafe dei lavoratori autonomi.
viene stipulato
il presente Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 15 luglio 2013 a valere per la provincia di Pavia per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto Collettivo nazionale 1° luglio 2014 e per i lavoratori da esse dipendenti siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.
Le parti consapevoli della grave crisi economica e finanziaria della provincia di Pavia che ha colpito tutto il settore, intendono rafforzare il ruolo degli enti bilaterali, in quanto strategici per la difesa delle aziende sane e contro il dumping salariale creato anche dalle nuove forme contrattuali che mettono a rischio, sicurezza nel lavoro e del lavoro, intendono promuovere azioni congiunte e concrete rispetto a
• regolarità contributiva delle imprese;
• azioni verso il governo del territorio, Prefettura-Inps-Inail, per l’attivazione di protocolli di intesa che siano esigibili e che salvaguardino le imprese e i lavoratori;
[…]
• attività di promozione verso le amministrazioni per la creazione di azione congiunte di governo del territorio;
• rafforzamento del ruolo degli enti bilaterali attraverso percorsi di promozione verso le istituzioni e gli operatori del settore;
• preservare il ruolo della Cassa Edile come ente di servizi alle imprese e prestazioni ai lavoratori;
• rendere più competitive le imprese regolari del territorio attraverso un servizio di verifica con gli Organismi di controllo (Dtl-Inps-Inail) e gli Enti Bilaterali di settore,
Per la parte normativa sono state effettuate alcune variazioni all'articolato del contratto integrativo provinciale scaduto il 31 dicembre 2013 e sono stati introdotti alcuni articoli di nuova formulazione. Tali articoli, identificati dalla lettera A) alla lettera M) sono allegati al presente verbale di accordo e ne costituiscono parte integrante.
[…]

Allegati
Allegato A Osservatorio territoriale per il monitoraggio delle condizioni di salute e sicurezza e della regolarità contributiva dei lavoratori occupati nei cantieri edili (di seguito definito osservatorio territoriale delle costruzioni)

Viene costituito l'Osservatorio territoriale delle costruzioni con lo scopo di creare, anche attraverso il miglioramento delle relazioni sindacali e la valorizzazione degli Enti Bilaterali dell’Edilizia, un sistema di informazioni e monitoraggio che coinvolga le istituzioni pubbliche locali e favorisca una crescita e l’operatività delle imprese. L’Osservatorio analizzerà:
• l'andamento e l'evoluzione degli appalti pubblici e la loro realizzazione,
• la disponibilità di risorse e di progetti e lo stato della effettiva realizzazione,
• l'andamento del mercato del lavoro con particolare riguardo ai fabbisogni formativi ed occupazionali, all'età media degli addetti al settore, alla tipologia di assunzione, al lavoro sommerso e al contratto di lavoro applicato, verificando la corretta applicazione del contratto edile,
• lo stato di attuazione delle misure di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisendo le relative informazioni dall'Esedil CPT Formazione e Sicurezza,
• l'andamento del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc) da parte della Cassa Edile, con particolare riferimento ai dati relativi a quelli emessi con esito negativo e con analisi delle causali di mancato rilascio.
L'Osservatorio potrà dotarsi di una banca dati telematica in cui far confluire i dati inerenti i singoli cantieri aperti per avere un monitoraggio costante e in tempo reale in modo da agevolare fazione ispettiva da parte degli organi preposti e la rilevazione di eventuali anomalie ed incongruenze relative alla regolarità contrattuale ed alla sicurezza del lavoro. A tal fine potrà anche adottare iniziative dirette a confrontare i dati della Cassa Edile con quelli della CCIAA per consentire l'individuazione di imprese edili che pur operando nel territorio non applicano il CCNL dell’industria edile e artigiani e non risultano, di conseguenza, iscritte alla Cassa Edile.
Le parti concordano sulla necessità di verificare, all'interno dell’osservatorio ed alle attività da esso svolte, resistenza di condizioni che consentano, con la sottoscrizione di protocolli d'intesa, di contrastare la concorrenza sleale.
L'attività dell’osservatorio sarà regolamentata dalle parti sociali firmatarie del presente accordo che si avvarranno, per gli scopi ad esso affidati, della Cassa Edile e dell'Esedil CPT Formazione è Sicurezza in edilizia.
Nessun costo aggiuntivo dovrà essere posto a carico dei datori di lavoro per l'attività dell'osservatorio.

Allegato B Accorpamento Esedil - CPT
Per il raggiungimento del condiviso obiettivo di garantire leale concorrenza, legalità, igiene e sicurezza del lavoro, formazione e sviluppo del settore edile pavese, viene confermata ed avvalorata la centralità del sistema degli Enti Paritetici (Cassa Edile, Ente Scuola e CPT) nel loro duplice ruolo di strumenti attuativi delle disposizioni contrattuali nazionali e provinciali e come punto di riferimento per le parti sociali nello svolgimento delle relazioni sindacali.
Viene assunta come prioritaria la tematica della formazione e sicurezza sul lavoro per le sue implicazioni nel tessuto produttivo, viene riconosciuta la formazione professionale quale modalità privilegiata per l’accesso al settore oltre quale opportunità per l’accrescimento delle competenze per le maestranze ed occasione di ampliamento della qualità del lavoro e delle capacità tecniche e produttive aziendali. Viene giudicata indispensabile una politica attiva della sicurezza nei luoghi di lavoro finalizzata oltre che ad assicurare un miglioramento della medesima e delle condizioni igienico-ambientali nei cantieri, anche una migliore tutela della salute dei lavoratori traguardando, altresì, possibili risparmi aziendali.
Si ritiene condivisa l’esigenza di porre in essere interventi finalizzati, che come individuato dalle parti sociali nazionali, alla razionalizzazione dell’attività degli Organismi paritetici sia per quanto concerne l’operatività del sistema, nel rispetto delle previsioni contrattuali, sia per quanto concerne i relativi costi di funzionamento; condividendo, altresì, sia la volontà delle parti nazionali affinché a livello territoriale, le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori si facciano parte diligente al fine di procedere in tempi brevi all’accorpamento tra Ente Scuola e CPT, sia la possibili di non escludere altri percorsi, nei rispetto delle procedure indicate dalla contrattazione nazionale vigente e in conseguenza dell’adozione di specifico piano industriale avvallato da Advisor esterno.
Preso atto delle specifiche previsioni sui tema contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore industriale edile, nonché dei relativi Protocolli ed Allegati, succedutisi nel tempo a partire dal CCNL Industria del 29 gennaio 2000, definitivamente confermate dal CCNL sottoscritto in data 1° luglio 2014 e contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del settore Artigianato sottoscritto in data 24/1/2014 e aggiornato con accordo del 16/10/2014, che si intendono qui integralmente richiamate e considerato che la crisi del settore edile non consente di traslare oltre il processo di razionalizzazione degli Enti Bilaterali pavesi con il molteplice obiettivo di individuare la dimensione più efficace, la massimizzazione dell’efficientamento operativo, la sostenibilità economica e l’applicazione dei contratti collettivi salvaguardando le loro finalità si è convenuto di procedere all’accorpamento degli Enti Paritetici territoriali denominati:
• Esedil - Ente Scuola per l’edilizia della provincia di Pavia
e
• CPT Pavia- Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro della provincia di Pavia
All’Ente unico denominato Esedil-CPT Pavia Formazione e sicurezza in edilizia sono state attribuite, oltre alle competenze e funzioni precedentemente svolte dall’Esedil, anche tutte le funzioni riconosciute e svolte dal CPT in forza delle previsioni della contrattazione collettiva di settore, sia nazionale, sia provinciale oltre a quelle previste dal D.lgs. n. 81/2008.

Allegato E Contributo RLST
Con accordo del 16 giugno 2015 le parti hanno convenuto di procedere all’accorpamento degli Enti Paritetici territoriali denominati Esedil e CPT Pavia, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore industriale edile sottoscritto in data 1° luglio 2014 e dal Contratto Collettivo Nazionale del settore Artigianato sottoscritto in data 24/1/2014 e aggiornato con accordo del 16/10/2014, in un ente unico denominato Esedil-CPT Formazione e sicurezza in edilizia.
In data 15 dicembre 2015 le parti sociali, per finanziare l’attività istituzionale dei RLST, hanno costituito, presso l’ente Esedil - CPT Formazione e sicurezza in edilizia, un Fondo denominato “Fondo per la sicurezza e l’operatività dei RLST” con una sua autonomia gestionale e alimentato da una contribuzione a carico delle imprese pari allo 0,20% da calcolarsi sulla massa salari denunciata dalle medesime in Cassa Edile sulla base degli accordi contrattuali vigenti.
La Cassa Edile, con cadenza mensile, versa la contribuzione incassata per la finalità di cui sopra all’ente unico Esedil - CPT, che procede all’erogazione dei rimborsi ai titolari del rapporto di lavoro dei RLST in maniera paritetica, per cui vengono soppresse le modalità previste dall’accordo 15 luglio 2013. L’importo erogato è comprensivo di ogni onere e costo relativo al personale addetto e alla sua formazione, ai mezzi di trasporto, ai dispositivi di protezione individuale, alla strumentazione tecnica necessaria allo svolgimento dell’attività così come già oggi previsto sulla base del disposto di cui al comma 6 dell’Allegato I) al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del settore edile industria dell’8 novembre 2006, che qui si intende integralmente richiamato.
La contribuzione percentuale dello 0,20% di cui sopra è da intendersi applicata in via sperimentale dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2016.
Entro e non oltre il 30 giugno 2016 dovrà essere effettuata una verifica congiunta al fine di garantire per gli anni successivi l’equilibrata gestione del Fondo Sicurezza e l’operatività dei RLST. Entro il 30 giugno 2016, inoltre, al fine di confermare e rinforzare gli elementi fondanti della sicurezza nello svolgimento dell’attività di cantiere, si dovrà procedere, avvalendosi del supporto tecnico della Commissione di indirizzo per l’area sicurezza prevista dallo Statuto dell’Ente Unificato Esedil - CPT Formazione e Sicurezza in Edilizia, ad una rivisitazione delle regole di nomina, formazione, funzionamento ed operatività dei RLST coordinando ed armonizzando le intese territoriali sottoscritte ed attualmente applicate con la normativa nazionale vigente (Dlgs. 81/2008).

Allegato F Contribuzione Esedil - CPT Formazione e Sicurezza
A seguito dell’accorpamento degli Enti Paritetici territoriali denominati Esedil e CPT Pavia secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’industria e dell’artigianato edile come sopra richiamati, in data 15 dicembre 2015 si è convenuto, al fine di garantire l’attività istituzionale dei nuovo Ente Unificato, di prevedere una contribuzione, a carico delle imprese, pari all'1,00% delle retribuzioni denunciate dalle medesime in Cassa Edile sulla base dei valori delle retribuzioni stabiliti dagli accordi contrattuali vigenti.
La Cassa Edile, dal canto suo, con cadenza mensile provvederà a stornare all’Ente Unificato gli importi derivanti dalla contribuzione di cui sopra secondo le modalità attualmente applicate.

Allegato I Regolamento commissioni di indirizzo area sicurezza
Il presente regolamento, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 12 lett. c punto f) dello Statuto Esedil -CPT Pavia formazione e sicurezza in edilizia, definisce la composizione, competenze e poteri di funzionamento della commissione di indirizzo dell’Area Sicurezza.
Sede commissione
La sede istituzionale della Commissione viene individuata di comune accordo tra le partì presso la sede Esedil -CPT Pavia, situata in Pavia - V.le D. Chiesa, 25.
La commissione avrà a disposizione ('utilizzo delle strutture logistiche e strumentazioni tecniche, nonché il supporto tecnico-amministrativo della Direzione e della segreteria dell’Ente Esedil -CPT in ausilio per la gestione ordinaria e lo svolgimento delle attività di competenza.
Organi commissione
Organi sono:
Il coordinatore
Il vice-coordinatore
Nomina dei componenti commissione e compiti
La commissione è costituita pariteticamente da n. 6 componenti, di cui 3 espressi dalle rappresentanze datoriali e 3 dalle OO.SS.
I componenti tra cui il coordinatore e il vice-coordinatore sono nominati dal Cda dell’Ente Esedil- CPT e durano in carica 3 anni e comunque fino al rinnovo naturale del CDA Esedil/CPT.
Il coordinatore e il vice-coordinatore devono essere anche componenti del cda Esedil/CPT.
Alla Commissione spetta elaborare e proporre al CDA Esedil/CPT, per la loro approvazione ed attuazione, le scelte strategiche per gli scopi statutari dell’Ente nell’ambito dell’area sicurezza di cui all’art. 3 Comma 2.
I componenti della Commissione non riceveranno alcun compenso, né remunerazione alcuna per l'attività prestata, salvo, il rimborso delle spese sostenute nell’ambito dello svolgimento delle loro competenze, secondo i criteri che saranno definiti dal cda Esedil/CPT.
Modalità operative e di funzionamento
La commissione si riunisce sii convocazione congiunta del coordinatore e del vice-coordinatore, quando lo ritengano necessario o in alternativa su richiesta di almeno 4 componenti. La convocazione è inviata, a cura della segreteria Esedil/CPT a tutti i componenti domiciliati presso le rispettive organizzazioni unitamente all'ordine del giorno e alla relativa documentazione. L’invio sarà effettuato con modalità tali da garantire il ricevimento almeno 5 (cinque) giorni antecedenti la data della riunione. La riunione è validamente costituita in presenza di almeno 3 componenti, tra cui il coordinatore, cui spetta presiedere e il vice-coordinatore. Al termine di ogni riunione verrà redatto un verbale dei lavori che sarà posto in approvazione all'inizio della riunione successiva. Copia del verbale sarà inviato ai componenti dei Cda Esedil/CPT.
Alla riunione della commissione parteciperà di norma il direttore Esedil-CPT.
La commissione potrà definire momenti di incontri con la commissione Sicurezza al fine di sviluppare un forte coordinamento ed un’adeguata collaborazione in merito agli obiettivi comuni e strategici di cui all’art. 3 dello Statuto Esedil/CPT.
Laddove sussistano oggettivi problemi di funzionamento della commissione le parti sociali provinciali pavesi interverranno nell’ambito delle rispettive competenze.

Allegato M Disciplina per le modalità di elezione dei RLS aziendali e del sistema degli RLST dell’edilizia provinciali di Pavia
Il DLGS 81/2008 art. 47 prevede che nelle aziende venga eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ovvero prevede la possibilità di individuare per più aziende RLS in ambito territoriale o di comparto;
Ance Pavia e le OO.SS. Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil della Provincia di Pavia con accordo Provinciale del 24 Dicembre 2002 e dell’8 Novembre 2006 e le OO.AA della provincia di Pavia e le OO.SS. Feneal UIL, Filca Cisl e Fillea Cgil della Provincia di Pavia con accordi provinciali del 31 agosto 2005 e 11 luglio 2006 hanno costituito e normato la figura del Rappresentante Territoriale alla Sicurezza (RLST);
che a seguito di modifiche intervenute negli ultimi anni in sede legislativa (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.) e contrattuale (Allegato 12, Accordo Nazionale 19 Aprile 2010) e in conformità con l’art. 84 del contratto nazionale artigianato 23 luglio 2008 vi è la necessità di una revisione ed armonizzazione della disciplina contrattuale provinciale della figura del RLST e delle modalità di nomina del RSL aziendale;
richiamato
• l’Accordo provinciale sottoscritto tra le parti sociali il 16 Giugno 2015 di istituzione dell’Ente Unico denominato Esedil CPT Formazione e Sicurezza;
• l’Accordo provinciale del 15 dicembre 2015 di finanziamento dell’attività istituzionale dei RLST;
tutto ciò premesso si conviene quanto segue
la nuova disciplina relativa ai RLST si applica a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS)
Nelle aziende ovvero unità produttive il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
In assenza delle suddette rappresentanze, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno.
Il Rappresentante per la Sicurezza dura in carica tre anni e allo scadere di tale termine o nel caso di cessazione del suo rapporto di lavoro, verranno indette nuove elezioni.
La riunione dei lavoratori, nel corso della quale si procede alla nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva che si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.
All’Assemblea parteciperanno tutti ¡ lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva iscritti nel libro unico.
I lavoratori che intenderanno eleggere il rappresentante della sicurezza ne daranno comunicazione all’impresa e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Le parti potranno adottare una specifica modulistica da utilizzare per le procedure di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dovranno seguire un apposito corso dì formazione presso l’Esedil-CPT Formazione e Sicurezza di 32 ore.
Oltre al monte ore di formazione di cui al punto che precede, i RLS hanno diritto a permessi retribuiti per l’espletamento della propria attività pari a:
• 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
• 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
• 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) in conformità al dettato dell’art. 48 del d.lgs. 81/2008 esercita le competenze del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 del medesimo decreto e s.m.i. nei termini e con le modalità ivi previste, con riferimento a tutte le imprese edili che svolgano attività nella provincia di Pavia, nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale di cui all’art. 47 commi 2 - 3 - 4 del DLGS. 81/2008.
Inoltre, il RLS/RLST si relaziona con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, ai fini di quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e con il medico competente, ai fini di quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera g).
Attribuzioni del RLST
L’RLST esercita esclusivamente le attribuzioni previste dall’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nei termini di cui ai commi successivi del medesimo articolo 50 e dell’articolo 87 del CCNL Industria 18 giugno 2008, come integrato dall’Allegato 12 dell’Accordo nazionale 19 aprile 2010 per il rinnovo del CCNL 18 giugno 2008 e dall’art. 84 del CCNL Artigianato del 23 luglio 2008 e s.m.i.
L’RLST non può in alcun modo svolgere attività sindacale o funzioni sindacali operative e non può compiere attività di proselitismo o di propaganda, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di tipo sindacale.
Il RLST:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del Decreto;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art. 37 del Decreto;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalie autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 del Decreto;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Numero dei RSLT
Il numero dei RLST operanti in Provincia di Pavia è di tre unità.
Nell’ambito della provincia di Pavia sono individuate tre zone omogenee - Oltrepò Pavese - Pavese - Lomellina. Ad ogni singolo RLST viene assegnata una zona ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni con possibilità di rotazione da concordare tra le OO.SS. Eventuali cambiamenti di competenza territoriale dovranno essere comunicati alla Direzione dell’Ente Esedil-Cpt che provvederà ad informare le parti firmatarie.
Eventuali adeguamenti del numero potranno essere decisi concordemente tra le parti firmatarie, in relazione alle esigenze del settore con il vincolo dell’adeguata copertura finanziaria di cui agli accordi fra le Parti.
Contribuzione
Il trasferimento delle risorse nonché i rimborsi ai titolari del rapporto di lavoro dei RLST per la realizzazione del presente accordo avverrà secondo i criteri previsti dall’accordo territoriale 15 dicembre 2015.
Requisiti e designazione
Il soggetto designato RLST deve possedere adeguate e specifiche cognizioni in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o aver maturato un’adeguata esperienza lavorativa nel settore edile di almeno 24 mesi, preferibilmente in cantiere.
Il RLST viene designato dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e la designazione è ratificata in apposite riunioni zonali o di cantiere esclusivamente dedicate alla funzione elettiva.
Dello svolgimento delle assemblee nonché degli esiti delle stesse viene redatto apposito verbale con la ratifica della designazione del RLST che sarà inviato all’Esedil-CPT.
I nominativi dei RLST vanno comunicati, a cura delle Organizzazioni sindacali territoriali, all’eventuale impresa di provenienza, all’Esedil CPT Formazione Sicurezza in edilizia, ad Ance e OO.AA entro dieci giorni dall’avvenuta ratifica .
La durata dell’incarico è triennale. Le Organizzazioni sindacali firmatarie potranno rinnovare, turnare o revocare la designazione.
Ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità di elezione previsti dal presente articolo.
I nominativi dei RLST designati saranno comunicati alle aziende iscritte alla Cassa Edile tramite la Direzione Esedil - Cpt. Le aziende i cui lavoratori optano per l’elezione del RLS interno devono darne comunicazione all’Esedil/CPT.
Formazione
Avuto l’incarico, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati all’Esedil CPT Formazione Sicurezza della provincia di Pavia, che potrà avvalersi di altri Enti appartenenti al sistema bilaterali delle costruzioni secondo un percorso formativo di almeno 120 ore iniziali in materia di salute e sicurezza, sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi preferibilmente entro due mesi dalla data di nomina, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale a cura di Esedil
Detto percorso formativo sarà definito previa consultazione delle Parti Sociali della Provincia di Pavia.
L’Ente Esedil CPT rilascerà una certificazione dell’avvenuta formazione e terrà un registro anagrafico dei RLST e della relativa formazione.
Svolgimento dell’attività e cessazione
Nell’ambito di quanto previsto nel presente accordo, le modalità operative dell’attività del RLST sono definite dall’Esedil CPT Formazione e Sicurezza di Pavia con specifico regolamento redatto con il supporto della Commissione Sicurezza e sottoposto alla preventiva approvazione delle parti sociali.
Ai RLST, su indicazione delle OO.SS viene assegnata una zona omogenea di competenza tra le tre suindicate zone: Oltrepò Pavese - Pavese - Lomellina
Le visite negli ambienti di lavoro, nelle quali non sia operativa la figura del RLS, sono concordate periodicamente tra gli RLST
Tutti i RLST sono muniti di tesserino di riconoscimento, da esibirsi prima dell'accesso ai cantieri, e sono altresì dotati di tutti i dispositivi personali di protezione antinfortunistica previsti dalla legge.
Il RLST, previa richiesta, può prendere visione della documentazione aziendale prevista dagli art. 50 e art. 108 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., ed in particolare del documento unico di valutazione dei rischi e/o del POS.
Ai fini dell’articolo 50, comma 1, lettera e), per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto il verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all’impresa; in tale documento sono riportate le indicazioni, le raccomandazioni e le eventuali proposte in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul documento stesso.
Qualsiasi divergenza sorta con l’impresa deve risultare dal verbale.
I verbali redatti dai RLST relativi alle visite ed alle consultazioni sono raccolti e conservati presso la sede dell’Esedil CPT di Pavia.
Ciascun RLST con periodicità non superiore al trimestre predisporrà una relazione contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate depositandone copia presso l’Esedil - CPT, i lavoratori o le aziende interessati possono richiedere l'intervento del RLST sulle materie indicate dall’articolo 50 e dall’art. 108 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. Di tali richieste viene tenuta una registrazione cronologica presso l’Esedil-CPT.
L'intervento deve avvenire rispettando l'ordine cronologico, con precedenza per le richieste di consultazione preventiva.
Le richieste devono essere soddisfatte tempestivamente ed eventuali inadempimenti devono essere adeguatamente motivati.
Controversie
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione e di accesso in azienda e/o in cantiere previsti dalle norme vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta alla Presidenza dell’Ente Esedil CPT di Pavia. Fatta salva la competenza prevista dalla legge per le controversie di lavoro, ogni eventuale diversa controversia, che trovi origine dall’applicazione del presente accordo, va sottoposta alle parti firmatarie.
Durata ed efficacia dell’accordo
Ogni modifica o integrazione dovrà essere concordata tra tutte le parti firmatarie.
Qualsiasi atto, adottato dagli RLST in contrasto con quanto disposto dal presente accordo e dalle norme di legge non sarà valido e non produrrà effetti; tale contrasto e la conseguente invalidità potranno essere sollevati da ciascuna delle parti firmatarie del presente accordo.
Norma transitoria
I RLST attualmente in carica svolgeranno il loro mandato fino alla scadenza del triennio prevista.