Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 13 novembre 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2014
Parti: CSL e Flai-Cgil, Uila-Uil e RSU
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, CSL Zelo Buon Persico (LO)
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Relazioni industriali
Professionalità
Formazione
Pari opportunità
Occupazione 
  Sicurezza sul lavoro
Ticket restaurant
Salario variabile
Decorrenza e durata
Clausola di salvaguardia

Accordo integrativo CSL srl

In data 13 novembre 2012, presso la sede di CSL srl a Zelo Buon Persico (LO), fra CSL srl […], Flai Cgil di Milano […], Uila Uil di Milano […] e la RSU aziendale […], dopo ampia discussione si concorda quanto segue.

Relazioni industriali
Le parti concordano sui principi fondamentali che dovranno caratterizzare le relazioni ed il sistema informativo, imperniati su carattere preventivo della consultazione, bi-direzionalità delle conoscenze e delle proposte e ricerca di soluzioni condivise prima di operare le scelte. Come già avvenuto nell’ultimo triennio, si intende qui riaffermare un sistema di relazioni industriali che ha portato a confrontarsi preventivamente su tutte le scelte strategiche dell’azienda, prima che le stesse divenissero operative. Le fasi di confronto, analisi, esame congiunto dovranno essere pertanto attivate tempestivamente, fin dall’insorgere dei cambiamenti e dovranno essere improntate alla risoluzione dei problemi attraverso il coinvolgimento consapevole e responsabile delle parti ed attraverso uno scambio delle conoscenze e di eventuali proposte di soluzione.
Vengono qui di seguito riportate le materie sulle quali possa svilupparsi il confronto, secondo regole e consuetudini già in atto, che qui si intendono ribadire a fronte degli eccellenti risultati conseguiti; tale elencazione si intende puramente esemplificativa e non esaustiva, potendo formare oggetto di confronto/esame congiunto e/o comunque di informazione preventiva, altri temi che dovessero evidenziarsi volta per volta nell’arco di vigenza del presente accordo. Stante quanto sopra evidenziato, il confronto, sia sui temi di prospettiva, sia come strumento puntuale e rapido in grado di intervenire e di fornire risposte alle problematiche che dovessero insorgere, potranno riguardare:
• organizzazione del lavoro;
• orari di lavoro, calendari e loro distribuzione/utilizzo;
• organici ed uso delle diverse tipologie di contratto;
• inquadramenti professionali (con le modalità e le caratteristiche delineate nella parte specifica);
• ambiente di lavoro, salute e sicurezza;
• definizione degli obiettivi e dei parametri di sito (con le modalità e le caratteristiche delineate nella parte specifica);
• diritti e tutela dei lavoratori.
Gli interlocutori sindacali individuati per il confronto sono di volta in volta - a seconda dell’argomento - le RSU e le organizzazioni territoriali stipulanti il presente accordo.
Ad istanza di una delle parti, potranno essere convocati specifici incontri a carattere informativo, al fine di analizzare l’andamento dell’intero Gruppo, nell’ottica di una visione di insieme fra le varie realtà industriali presenti all'Interno del medesimo.

Formazione
[…]
Le linee prioritarie d’indirizzo in materia di formazione saranno caratterizzate dal favorire l’inserimento professionale, quindi con particolare attenzione alla formazione propedeutica ed all’addestramento dei neo-assunti, diffondere la cultura della sicurezza, favorire lo sviluppo professionale, anche a fronte dell’evoluzione delle attività, dei modelli organizzativi e delle nuove competenze, garantire qualità di processo e di prodotto.
[…]

Pari opportunità
Nell’individuazione dei percorsi professionali e formativi verrà posta particolare attenzione nell'evitare ogni forma di discriminazione, anche tra i generi, in modo da garantire a tutti le stesse opportunità.
Per i genitori che riprendano il lavoro dopo congedi parentali, ove opportuno, l’Azienda predisporrà specifici percorsi formativi per un efficace reinserimento lavorativo.
In tale contesto, al fine di valorizzare l’importante funzione sociale anche della paternità, vengono riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito a favore del padre lavoratore in occasione della nascita dei figli.
Tale permesso sarà riconosciuto anche in occasione di adozioni e di affidi preadottivi e, su richiesta del padre lavoratore, potrà essere goduto entro un mese dall’evento.
Vengono inoltre aumentati da 9 a 10 giorni i congedi per malattia del figlio di età compresa fra i tre e gli nove anni di cui all’art. 40 ter lett. B del CCNL Industria Alimentare (testo ultimo rinnovo del 27/10/2012).
L’azienda si impegna a soddisfare le richieste di part time per lavoratrici madri e lavoratori padri al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino, con la sola eccezione, motivata, per ruoli organizzativi e figure professionali non fungibili, per le quali si ricercheranno comunque le possibili soluzioni anche attraverso il confronto con le RSU. Le richieste dovranno essere avanzate con almeno un mese di anticipo dalla decorrenza del part time.
L’azienda si impegna inoltre a valutare, compatibilmente con la posizione professionale ricoperta, modifiche temporanee dell’orario di lavoro per favorire l’inserimento del figlio all’asilo nido.
L’azienda si rende disponibile a verificare con la RSU l’esistenza delle condizioni per poter richiedere la stipula di convenzioni con asili nido, che consentano di inserire i figli dei dipendenti con un’agevolazione economica.

Occupazione 
Più in generale, l’Azienda valuterà la professionalità acquisita da lavoratori somministrati o con contratto a tempo determinato che abbiano già collaborato in corrispondenti mansioni rispetto a quelle per le quali vi sia una ricerca di personale in corso, così come già avviene.
In occasione degli incontri periodicamente effettuati con la RSU, verranno fornite dall'azienda puntuali informazioni, sui rapporti di lavoro a tempo determinato, di somministrazione e sulle eventuali stabilizzazioni di tali rapporti.

Sicurezza sul lavoro
La cultura del lavoro sicuro, oltre ad essere condivisa nel capitolo sulla formazione, troverà concreta applicazione anche attraverso il ruolo che viene assegnato agli RLS, con momenti dedicati all’illustrazione della mappa dei rischi, con il loro coinvolgimento sugli aspetti dell’organizzazione del lavoro direttamente collegati ai temi della sicurezza; a tal fine Azienda e gli RLS potranno concordare una specifica attività formativa.
Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di coinvolgere in maniera sempre maggiore gli RLS sui sistemi di informazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza. Gli RLS saranno pertanto coinvolti per verificare la regolarità delle norme inerenti la sicurezza sull’intero ciclo produttivo
È impegno comune delle parti assumere l’“opzione zero” quale obiettivo in materia di sicurezza del lavoro, riconoscendo altresì che tale obiettivo si sostanzierà in politiche e programmi di intervento volti ad incrementare progressivamente la sicurezza sul lavoro, i cui esiti costituiranno oggetto di monitoraggio. L’azienda si impegna ad implementare nuove metodiche per diffondere la “cultura della sicurezza”, con formazione - informazione agli RLS su tali temi.

Clausola di salvaguardia
Sono fatte salve le pattuizioni di cui ai precedenti accordi aziendali in quanto non modificate od incompatibili con quanto stabilito nel presente accordo.