Cassazione Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2017, n. 2428 - Caduta mortale. Contratto di subappalto e responsabilità


Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data Udienza: 06/12/2016

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. La Corte di appello di Roma con ordinanza 15/3/2016 ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata in data 23/3/2015 da R.A. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data 19/1/2006, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 29/10/2007 e divenuta irrevocabile il 9/12/2009 (a seguito della sentenza emessa in pari data da questa Corte), condannando l'istante al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso il R.A., articolando 3 motivi.
2.1. Nel primo denuncia violazione degli artt. 631-634 c.p.p. in punto di mancato rispetto delle forme di cui all'art. 127 c.p.p. e violazione del principio del contraddittorio.
Al riguardo il ricorrente si lamenta che la Corte di appello era pervenuta alla declaratoria di inammissibilità ponendo in essere considerazioni - sulle deposizioni testimoniali acquisite nel dibattimento di primo grado (in punto di: non autenticità del contratto di subappalto prodotto in giudizio dallo S.; presenza della cintura di sicurezza nel camioncino della Studio Impianti; ruolo subalterno svolto dai collaboratori di tale ditta nei confronti del defunto L.; sua assenza nel cantiere; attività lavorativa svolta dal defunto L. per lo S., ecc.), sulla comparazione delle prove esistenti e di quelle "nuove" portate dal suo difensore e sulla valenza della consulenza tecnica grafologica - che erano proprie di una decisione di rigetto, così travalicando i limiti del giudizio di ammissibilità. Per tale ragione il ricorrente chiede che questa Corte rimetta la questione direttamente al giudice della revisione.
2.2 Nel secondo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta falsità del contratto di subappalto.
Al riguardo il ricorrente si lamenta che i temi di prova nuova indicati nella richiesta di revisione non erano mai stati valutati, essendo stata affermata la sua responsabilità sul dato documentale costituito dal contratto di subappalto; si lamenta altresì del fatto che la non autenticità del contratto di subappalto non era stata ritenuto dalla Corte prova nuova sul presupposto che si sarebbe trattato di dato già a sua conoscenza al momento della proposizione dell'appello.
2.3. Nel terzo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova nuova della falsità del contratto di subappalto accertata mediante consulenza tecnica grafologica.
Al riguardo il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte territoriale non solo aveva ritenuto la consulenza di parte mezzo di prova non idoneo ad inficiare le acquisizioni emerse nel giudizio di revisione di cui si tratta, ma aveva anche affermato che detta consulenza poggiava sul separato giudizio incardinato a carico dello S. (per falsità in assegno bancario), mentre invece poggiava sulle risultanze grafologiche (dalle quali, a dire del ricorrente, emergerebbe che la firma apposta sul contratto sarebbe diversa da quella sua).
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.In punto di fatto R.A. - con sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data 19/1/2006, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 29/10/2007 e divenuta irrevocabile il 9.12.2009 - è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione, nell'ambito del procedimento penale n. 1299/2005 R.G.N.R., avente ad oggetto il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p., in relazione agli artt. 375-376 del d.P.R. 547/55 e 5, 7 del D. L.vo 626/94.
Precisamente, il R.A. è stato ritenuto responsabile di avere, in Serino il 12 febbraio 2003, quale amministratore della ditta E. s.n.c. esecutrice dei lavori in virtù di contratto di subappalto, e quale datore di lavoro di L.G., cagionato la morte di quest'ultimo. Quanto precede per colpa, generica e/o specifica, "adibendo o facendo adibire l'operaio L. G. ai lavori di realizzazione di una staffa di sostegno per un impianto di telecamere a circuito chiuso all'esterno" dell'Hotel Serino "su di un muro posto a un dislivello di circa cm. 397 dal sottostante massetto e largo cm. 20 e consentendo che lo stesso lavorasse in assenza di mezzi di protezione idonei ad evitare la caduta accidentale dal muro, quali andatoie, passerelle, scale, staffe, ramponi e, comunque, senza indossare la cintura di sicurezza". Invero, era accaduto che il L., durante la descritta attività, perdendo l'equilibrio, era caduto nel vuoto dall'altezza di cm. 397 ed era deceduto per effetto della violenta precipitazione al suolo.
3. La Corte territoriale - dopo aver analiticamente ripercorso le doglianze difensive e dopo aver ricordato che l'istituto della revisione costituisce mezzo straordinario di impugnazione che, nei casi tassativamente previsti dalla legge, consente di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici - ha preliminarmente osservato che:
- il ricorrente aveva fondato la richiesta di revisione sull'asserita sussistenza dell'ipotesi di revisione di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., affermando la sopravvenienza di "prove nuove, che unite a quelle già valutate" avrebbero dimostrato che lui "andava prosciolto"; ma che
-il contenuto dell'istanza imponeva di ricondurre la richiesta anche all'ipotesi prevista dall'art. 630, comma 1, lett. d), ossia all'ipotesi di revisione per falsità in atti, essendo l'istanza fondata sull'asserita falsità della sottoscrizione del R.A. apposta sul contratto di subappalto prodotto in giudizio dal coimputato S..
3.1. Sotto il primo profilo, la Corte ha ritenuto che l'assunto del R.A. - secondo il quale dalle deposizioni testimoniali acquisite nel dibattimento di primo grado sarebbero emersi elementi dimostrativi dell'inesistenza del contratto di appalto - era destituita di fondamento.
A tale conclusione la Corte è pervenuta sulla base delle seguenti argomentazioni:
- a fronte dell'indubbia esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la società E., di cui il R.A. era legale rappresentante, ed il defunto L. (che risultava iscritto nel libro matricola di detta società) - le dichiarazioni testimoniali (circa la presenza della cintura di sicurezza all'interno del camioncino della Studio Impianti, il ruolo subalterno svolto dagli operai alle dipendenze di quest'ultima ditta, la tipologia della prestazione che la vittima stava eseguendo e l'assenza al momento del fatto del R.A. sul cantiere) non soltanto non contenevano elementi idonei a provare che il L. lavorasse, sia pure occasionalmente, alle dipendenze dello S., ma neppure corroboravano la tesi difensiva circa la "non autenticità" del contratto di subappalto prodotto in giudizio dallo S.;
-la affermata falsità della sottoscrizione apposta sul contratto di appalto e la conseguente asserita inesistenza di tale contratto (prova introdotta nel primo grado del giudizio) costituiva circostanza conosciuta dal R.A., il quale aveva avuto la possibilità, quantomeno nel giudizio di appello, di dedurre tali circostanze e di espletare il proprio diritto di difesa, disconoscendo la scrittura privata in questione e chiedendo un accertamento tecnico volto a verificare la falsità o meno della sottoscrizione;
-a fronte di tali emergenze, la consulenza tecnica di parte non costituiva mezzo di prova idoneo ad inficiare le acquisizioni emerse nel giudizio, della cui revisione si trattava, tanto più che il procedimento penale a carico dello S. - oggetto di riferimento da parte del consulente tecnico di parte - era ininfluente ai fini della decisione sulla richiesta di revisione: sia perché aveva avuto ad oggetto il delitto di falso commesso mediante sottoscrizione di un atto diverso da quello posto a fondamento della sentenza oggetto della richiesta di revisione; sia perché la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data 31/3/2014 non risultava ancora definitiva.
3.2. Quanto poi alla sottoscrizione del R.A. apposta sul contratto di subappalto (prodotto in giudizio dal coimputato S.), la Corte ha ritenuto non provato l'assunto difensivo (secondo il quale lo S., essendo solito apporre la firma falsa del cognato R.A., avesse, all'Indomani dell'infortunio sul luogo del lavoro del L., confezionato ad arte un falso contratto di subappalto, contenente la firma non autentica del R.A., al fine di trasferire ogni responsabilità connessa alla morte, dell'operaio in capo al cognato); mentre ha ritenuto accertato che il L. era operaio dipendente della E., di cui era amministratore il R.A., il quale in nessun grado del giudizio aveva negato l'esistenza del contratto di subappalto o dedotto la circostanza che il L. fosse presente sul luogo dell'infortunio per ragioni diverse dal rapporto di lavoro subordinato con la E..
Anzi, la circostanza che il L. si trovasse sul luogo in ragione di detto rapporto lavorativo e del contratto di subappalto, secondo la Corte, trovava conferma nella circostanza che, nell'immediatezza del verificarsi dell'infortunio, erano stati chiamati sul luogo sia lo S. che il R.A., entrambi assenti al momento del fatto.
4. Orbene, così motivando, la Corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nel primo motivo di ricorso.
Invero, l'art. 634 c.p.p., dispone che, quando la richiesta di revisione è proposta fuori delle ipotesi previste dagli arti 629 e 630 cod. proc. pen., o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen., ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 634 c.p.p., l'espressione normativa "la Corte di appello anche di ufficio dichiara ( ... ) l’inammissibilità" significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, rimettendo alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha travalicato la suddetta regola, in quanto ha effettuato de plano una approfondita valutazione di merito, non consentita in sede di delibazione sull'annmissibilità della richiesta di revisione. E', infatti, principio consolidato di legittimità che l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza della richiesta deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile "ictu oculi" e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi invece ritenere preclusa, in tale sede, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, sent. n. 2437 del 03/12/2009, 2010, Giunta, Rv. 245770). E per manifesta infondatezza della richiesta di revisione, che ne determina l'inammissibilità, deve intendersi l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 1, sent. n. 40815 del 14/10/2010, Ferorelli ed altro, Rv. 248463).
In definitiva, nel caso in esame, non solo vi è stata una disamina approfondita degli elementi addotti con il ricorso, ma non è stato neppure assicurato il contraddittorio tra le parti nelle forme del rito camerale.
Ne consegue che, consumatosi il vaglio preliminare di ammissibilità, la questione deve essere rimessa direttamente al giudice della revisione, ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.p. con rinvio per il giudizio ad una diversa Corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 c.p.p., in quella di Perugia.
Per effetto di quanto sopra, restano assorbiti gli altri motivi di doglianza formulati dal ricorrente.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 06/12/2016.