Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3300 - Infortunio con il macchinario: comportamento imprudente ma non abnorme del lavoratore. Responsabilità della datrice di lavoro.


 

 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: D'ISA CLAUDIO Data Udienza: 20/10/2016

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, su gravame di F.E.C., ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di costei dal Tribunale di Frosinone in data 8.06.2011, in ordine al delitto di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle leggi antinfortunistiche.
1.1 Il fatto addebitato all'imputata: il giorno 15.1.2006, nella qualità di datrice di lavoro, in quanto rappresentante legale della società "Nuovo Centro Solai F. S.r.l.", cagionava l'infortunio occorso al dipendente S.V., Questi, mentre operava nel reparto "scassero", ultimo stadio dell'impianto di trasporto per elementi prefabbricati in cemento, ed era intento a rifornire il nastro trasportatore della macchina, denominata "depuratore di palette", collocando sui "vassoi" i separatori metallici e le calamita che raccoglieva da terra, perché prodotti di precedenti pulizie di vassoi, veniva agganciato alla gamba sinistra dallo spigolo esterno del vassoio che lo schiacciava contro una colonnina metallica di scorrimento del vassoio; in ragione di tanto subiva lesioni personali giudicate guaribili in un tempo superiore ai 40 giorni.
1.2 I profili di colpa a carico dell'imputata venivano individuati dai giudici del merito nella violazione della disposizione di cui all'art. 35, n. 2 e 38 D.lvo 626/94 ed in particolare perché: a) la zona in cui è avvenuto l'infortunio era priva di adeguate barriere che impedissero l'accesso all'area durante la movimentazione dei vassoi; b) il macchinario era privo di protezione contro i contatti accidentali; c) l'infortunato aveva ricevuto informazione e formazione a livello soltanto formale, a fronte dell'obbligo del datore di lavoro di fornire anche una formazione specifica, da intendersi come un'azione positiva e concreta volta ad assicurarsi che le regole vengano assimilate dai lavoratori e rispettate nella prassi; d) l'infortunato ha dichiarato di aver ricevuto istruzioni di salire sul carrello da un altro operaio, e ciò dimostrerebbe l'esistenza di una prassi pericolosa che il datore di lavoro aveva l'obbligo di far cessare.
2. Ricorre per cassazione l'imputata affidando il ricorso a quattro motivi.
2.1 Con il primo denuncia contraddittorietà della motivazione e conseguente violazione del combinato disposto degli arti. 40 e 590 cod. pen.. Quanto al punto a) è irrilevante ai fini della sussistenza del nesso causale la circostanza che non siano state predisposte barriere idonee ad impedire l'accesso del personale all'area dove è avvenuto l'infortunio. Infatti, le barriere di interclusione avrebbero dovuto prevenire gli infortuni connessi all'intrusione nel reparto di persone non addette al lavoro, in quanto non esperte del funzionamento delle macchine di "scassero", nonché gli infortuni che sarebbero, comunque, potuti derivare agli operai che lavoravano in zone contigue. Lo S.V. non era una persona esterna, bensì un operaio impiegato a lavorare proprio con il macchinario di movimentazione dei carrelli, dunque, formato per intervenire all'interno del perimetro che sarebbe stato delimitato dalle barriere. Di conseguenza, anche se tali barriere fossero state predisposte, l'evento si sarebbe verificato ugualmente.
2. 2 Con il secondo motivo si denunciano altro vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 35, n. 2 d.lgs 626/94 e art. 41, co. 2 cod. pen.. Erra la Corte del merito a ritenere che il macchinario di movimentazione dei carrelli era privo di protezioni atte a prevenire contatti accidentali in danno degli operatori addetti, poiché: a) esso era di recente fabbricazione e conforme alla normativa italiana ed europea; b) la velocità di spostamento dei carrelli era minima (circa un metro ogni trenta secondi), per cui il rischio concreto connesso alla movimentazione era del tutto marginale; c) proprio al fine di ridurre al minimo il rischio era stato predisposto il dispositivo di sicurezza del pulsante c.d. ad uomo presente. Tale meccanismo era controllato da altro dipendente il quale era in grado di intervenire; d) la movimentazione dei carrelli era accompagnata da apposita segnalazione acustica; e) la mansione cui era addetto la p.o. era oggettivamente semplice e non rischiosa. E' chiaro dunque, per la ricorrente, che l'infortunio è avvenuto a causa della condotta anomala, imprudente e distratta tenuta dallo S.V. che è salito sul carrello trasgredendo le precise direttive impartitegli, che non si è avveduto del sopraggiungere del carrello nonostante la sua lentezza e la segnalazione acustica. L'Infortunio è dipeso anche dalla contemporanea condotta negligente dell'operatore addetto al comando c.d. uomo a terra, avendo l'imputata predisposto un ambiente di lavoro adeguato ed essendo l'infortunio avvenuto a causa di queste due concomitanti circostanze.
2. 3 Il terzo motivo ha ad oggetto altro vizio di motivazione ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 40 e 590 cod. pen., poiché l'infortunio non è stato determinato da mancanza della necessaria competenza tecnica del lavoratore. S.V. aveva avuto precise direttive di non salire sui carrelli e di non accedere all'area mentre essi erano in movimento e le ha trasgredite e questo risulta dagli atti. Né può essere interpretato l'art. 38 d.lgls 626/94 nel senso che esso imponga al datore di lavoro un obbligo di vigilanza nei confronti del lavoratore, bensì solo di addestrarlo alle sue mansioni.
2. 4 Il quarto motivo è relativo alla censura di travisamento della prova in relazione alla argomentazione sub d), con conseguente vizio di motivazione. La Corte d'appello travisa la prova relativa all'esistenza di una prassi pericolosa, assolutamente non acquisita agli atti, cioè quella di consentire agli addetti alla rimozione dei prodotti di scarto di salire sul carrello. Invero, lo S.V. ha affermato che a suggerirgli di salire sul carrello era stato altro operaio, l'albanese; che sussistesse una prassi era una mera supposizione della p.o., la sua affermazione in tal senso è assolutamente non credibile, perché in contraddizione, in quanto, essendo stato assunto da appena tre giorni, non poteva riferire su di una prassi consolidata in azienda.
 

 

Diritto

 


3. La sentenza va annullata per essere il reato estinto per prescrizione, tenuto conto della data di commissione del reato del 15.12.2006 e dei termini prescrizionali stabiliti dagli artt. 157, 160 e 161 cod. pen..
E' principio acquisito che la presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato preclude alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, a meno che risulti l'evidenza di una causa di non punibilità così come previsto dal 2° comma dell'art. 129 c.p.p..
Esclusa per il caso sottoposto all'esame della Corte l'applicazione della norma ora richiamata, comunque, stante la costituzione di parte civile, va analizzata la fondatezza dei motivi posti a base del ricorso.
3. 1 I motivi addotti, alcuni dei quali inammissibili, in quanto non sono consentiti in sede di legittimità, perché concernono differenti valutazioni di risultanze processuali ed allegazioni in fatto, sono comunque infondati sicché il ricorso, ai fini civili, deve essere rigettato.
Questa Corte, dunque, chiamata ad esaminare la denunciata contraddittorietà e la carenza motivazionale, non può fare a meno di valutare la richiesta di ciascuna delle diverse questioni proposte, atteso che la verifica della coerenza logica di tutto il percorso argomentativo della impugnata sentenza è emerso in maniera del tutto chiara, anche laddove ha fatto proprio le motivazioni, in fatto ed in diritto, del giudice di primo grado.
Sul punto si osserva che, come è stato più volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.
3. 2 Orbene, la censura che si muove all'impugnata sentenza non riguarda la contestazione della posizione di garanzia che è stata attribuita all'imputata, con i consequenziali obblighi in capo ad essa di osservanza della normativa antinfortunistica, e non riguarda la ricostruzione delle modalità dell'infortunio, ma la contestazione dell'erronea applicazione delle norme antinfortunistiche rubricate con contestuale vizio di motivazione in riferimento al ritenuto nesso causale tra la condotta omissiva addebitata e l'evento lesivo dell'integrità fisica del lavoratore.
Sennonché, con il primo e secondo motivo, sostanzialmente entrambi riguardanti la dedotta erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 35, n. 2 d.lgs 626/94, si rappresenta una situazione che non risponde a quella valutata dai giudici del merito. Non è affatto vero che le barriere di interclusione avrebbero dovuto prevenire gli infortuni connessi all'intrusione nel reparto c.d. "scassero" di persone non addette ai lavori, in quanto sia la sentenza di primo che di secondo grado, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste F. (funzionario dell'ASL di Frosinone nonché della stessa persona offesa), precisano che era proprio la linea di movimentazione dei vassoi a non essere protetta tutta l'area occupata dai due vassoi, che trasportano i solai in cemento, era risultata facilmente accessibile nella parte frontale e laterale sinistra, in quanto completamente priva di protezione da possibili attraversamenti della medesima area durante lo scorrimento dei vassoi. I macchinari stessi erano anch'essi privi di altre forme di protezione contro i contatti voluti o accidentali durante il movimento" (V. pagg.3 e 4 sentenza di primo grado, pagg. 4 e 5 sentenza di secondo grado).
Dunque, è di palese evidenza che le barriere di protezione alla linea di movimentazione dei vassoi, la cui mancata adozione è stata addebitata alla F., dovevano essere dirette a tutelare proprio i lavoratori ad essi addetti da possibili contatti con le parti in movimento.
Ed è questo che rende infondati i motivi di gravame di legittimità, in quanto nel momento in cui si afferma che "...è irrilevante ai fini della sussistenza del nesso causale la circostanza che non siano state predisposte barriere " si disancora il nesso causale dal comportamento omissivo dell'imputata facendo ricadere la causazione dell'evento unicamente sul comportamento della persona offesa, dimenticando che anche essa, nonostante il suo ruolo attivo nella esecuzione dei lavori, era la destinataria delle garanzie antinfortunistiche.
3. 3 Sul denunciato comportamento abnorme del lavoratore è opportuno svolgere alcune considerazioni.
Il sistema della normativa antinfortunistica, si è lentamente trasformato da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, normativamente affermato dal Testo Unico della sicurezza: D.Lgs 9.04.2008 n. 81, ma ciò non ha escluso, per la giurisprudenza di questa Corte, che permane la responsabilità del datore di lavoro, laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza, o anche la mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore, non può certo essere sostituita dall'affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest'ultimo.
In giurisprudenza, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" (che si rifà spesso all'art. 2087 c.c.), si è giunti - a seguito dell'introduzione del D. Lgs 626/94 e, poi del T.U. 81/2008 - al ricorso del concetto di "area di rischio" (Sez. 4, Sentenza n. 36257 del 01/07/2014 Ud. Rv. 260294; Sez. 4, Sentenza n. 43168 del 17/06/2014 Ud. Rv. 260947; Sez. 4, Sentenza n. 21587 del 23/03/2007 Ud. Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva. Strettamente connessa all'area di rischio che l'imprenditore è tenuto a dichiarare (c.d. DVR), si sono individuati i criteri che consentissero di stabilire se la condotta del lavoratore dovesse risultare appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza. Si è dunque affermato il concetto di comportamento "esorbitante", diverso da quello ’abnorme" del lavoratore.
Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell'ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l'attività svolta.
La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia.
Le tendenze giurisprudenziali si dirigono anch'esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (c.d. "principio di autoresponsabilità del lavoratore).
In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale.
Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
3. 4 Questi principi si attagliano al caso di specie, essendo rimasta provata la mancata adozione di quei presidi necessari, nello svolgimento del lavoro affidato alla persona offesa, per prevenire gli infortuni.
Correttamente, pertanto, la Corte romana ha fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità, che con tranquillante uniformità, ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.).
Dunque, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata è più che congrua nel rilevare che dall'inadempimento relativo all'omessa adozione dei presidi di sicurezza lungo la linea di movimentazione dei carrelli portavassoi dei manufatti in cemento sono derivate conseguenze particolarmente gravi, strettamente legate da nesso di causalità con l'infortunio occorso allo S.V..
Per il caso di specie basta riportare la giusta, quanto puntuale, osservazione della Corte d'Appello secondo cui al comportamento omissivo dell'imputata, come descritto, si è aggiunto quello imprudente, ma non abnorme dello S.V..
3. 5 Con particolare riferimento, (quarto motivo) poi, alla condotta posta in essere dalla persona offesa, vale a dire quella di essere salito sul carrello, va osservato che, indipendentemente da inserire la stessa in una prassi adottata dall'azienda per sveltire il ciclo di lavorazione (lo S.V. ha affermato di aver ricevuto tale ordine da altro operaio), circostanza questa contestata dalla ricorrente (comunque inerente ad una situazione di fatto e, come tale, sottratta alla valutazione di legittimità) sta di fatto che, pure a fronte di un comportamento imprudente ed imperito del lavoratore, se fossero state osservate le norme precauzionali, l'evento lesivo non si sarebbe verificato (causalità giuridica).
3. 6 Quanto alla censura posta a base del terzo motivo, anch'esso collegato ai precedenti, ci si può riportare alle considerazioni già svolte con riguardo al denunciato comportamento "abnorme" della persona offesa. Se fosse vero che lo S.V. ha trasgredito precisi ordini lavorativi, vale a dire il divieto di salire sul carrello di movimentazione dei vassoi durante la loro movimentazione, la protezione che la ricorrente aveva l'obbligo di apporre al macchinario avrebbe impedito l'aggancio della gamba sinistra dello S.V. da parte dello spigolo esterno del vassoio. L'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro sottende proprio allo scopo di evitare che l'errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio. Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi di protezione.
4. Al rigetto del ricorso ai fini civili segue la condanna della ricorrente a rimborsare la parte civile le spese sostenute dalla stessa per il presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese sostenute dalla stessa per il presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, all'udienza del 20 ottobre 2016