ACCORDO
TRA
 

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione Regionale per la Campania (di seguito denominato INAIL), con sede in Napoli, via Nuova Poggioreale, nella persona del Direttore Regionale Dott. Daniele Leone;
Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio Regionale della Campania (ES.A.AR.CO. Campania) - rappresentato dal Presidente regionale Mario Moccia con sede in Castelvenere (BN) – Via Scavi n. 38
di seguito denominate Parti
 

PREMESSO CHE

-Il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 9 e 10 del d.lgs. 81/08 s.m.i.) colloca I1NAIL ne! sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione;
- L' INAIL persegue le proprie attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in sinergia con diversi attori del sistema prevenzionale nazionale;
- Le "linee operative per la prevenzione 2016 emanate dalla DC Prevenzione prevedono la realizzazione di progetti "finalizzati alla promozione della sicurezza e salute e alla diffusione delle informazioni attinenti alla cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro";
- a seguito dell'"Avviso Pubblico Regionale per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'azione prevenzionale nell'ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro" emanato per l'anno 2016 l'Ente ES.A.AR.CO ha presentato un progetto denominato "Facilitare la gestione della sicurezza nelle micro e piccole aziende"
- che per la realizzazione di tale progetto l'Ente ES.A.AR.CO in qualità di ente proponente, ha stipulato un accordo di collaborazione con altri Partners e precisamente:
- Sistema impresa Benevento - Associazione datoriale delle piccole e medie Imprese;
- Impresa Ambiente Società cooperativa per azioni;
- l’NAIL ha valutato gli obiettivi proposti nel progetto come rispondenti alle sue finalità istituzionali ed ai criteri di efficacia ed efficienza della sua attività;
- sussiste la convergenza di interessi diretti a programmare concrete azioni per il perseguimento dell'obiettivo primario di migliorare la sicurezza e la protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Tutto quanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

 

Art. 1 - Finalità e contenuti dell'accordo

Con il presente accordo le parti intendono realizzare iniziative finalizzate a sviluppare azioni sinergiche per la promozione della cultura della prevenzione e la realizzazione di strumenti, azioni ed eventi informativi in materia di salute e sicurezza.

 

Art. 2 - Modalità di attuazione

Le Parti individuano le finalità e gli obiettivi che intendono realizzare con il progetto denominato "Facilitare la gestione della sicurezza nelle micro e piccole aziende"
secondo quanto indicato e declinato nel progetto allegato 1.
Il progetto allegato 1 al presente accordo ne forma parte integrante.

 

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Al fine di dare concreta attuazione alle attività previste dal presente Accordo verrà istituito un Gruppo di Lavoro composto da referenti individuati dai sottoscrittori del presente Accordo.
I referenti dei Gruppi di lavoro dovranno relazionare, a conclusione delle attività, sullo stato di avanzamento della progettualità loro affidata.
I nominativi dei referenti individuati saranno oggetto di successive comunicazioni tra i Partners dell'Accordo.

 

Art. 4 - Obblighi dei sottoscrittori

Le parti si impegnano ad attuare una comune e sinergica collaborazione nelle attività oggetto dell'accordo mettendo in campo le infrastrutture, la rete, le professionalità possedute e le esperienze, così come indicato nel progetto allegato 1 "Facilitare la gestione della sicurezza nelle micro e piccole aziende" Il presente accordo viene realizzato con un apporto partecipativo tendenzialmente paritario tra i firmatari.
I risultati ottenuti e gli eventuali prodotti realizzati nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo rimarranno di proprietà dell’Inail, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente, nelle modalità che riterrà più opportune.

 

Art. 5 - Aspetti economici e normativi

Il costo totale previsionale del progetto ammonta a € 96.600,00 come da piano economico riportato nell'Allegato 2, che allegato al presente accordo ne forma parte integrante.
L'Inail mette a disposizione le proprie professionalità tecniche ed amministrative per la realizzazione del progetto e partecipa con un importo previsionale di € 40.000,00.
L'Inail trasferirà a ES.A.AR.CO., l'importo di 40.000,00 quali costi economici dell'Accordo come riportato nel preventivo costi e ripartizione tra i sottoscrittori (Allegato 2), a conclusione di tutte fe attività del progetto (Allegato 1) e previa presentazione di una relazione del gruppo di lavoro attestante le attività svolte, tenendo conto dei vincoli di contabilità (verifica della posizione contributiva e assicurativa), nonché di regolare documentazione contabile corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute del valore dell'intero progetto.
L'importo che l'Inail corrisponderà non verrà in alcun modo impiegato per l'erogazione di emolumenti di qualsiasi genere ai dipendenti Inail.
Le parti si impegnano ad attivare tutte le procedure ad evidenza pubblica ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Le parti si impegnano ad applicare per l'affidamento di eventuali incarichi esterni e per l'acquisizione di beni e/o servizi strumentali al progetto i criteri di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, garantendo altresì i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. .

 

Art. 6 - Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste. Il personale in servizio presso le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi alla normativa di sicurezza vigente nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nonché alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i..

 

Art. 7 - Natura e durata dell'accordo

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata di 1 (uno) anno dalla sua attivazione.

 

Art. 8 - Piano di comunicazione

Le parti approveranno il piano di comunicazione che verrà redatto in raccordo con l'Ufficio competente della Direzione Regionale Inail Campania.

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

I dati personali eventualmente forniti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..

 

Art. 10 - Modifiche e integrazioni

Ogni eventuale variazione al presente accordo successivamente alla sua stipula deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

 

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'alt. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 31, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

 

Art. 11 - Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo.
Ove non sia possibile il bonario componimento, il Foro competente sarà quello di Napoli.

 

Art. 12 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
 

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Napoli, 12 gennaio 2017

Allegati


Fonte: inail.it