Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 24 aprile 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Sammontana/Assolombarda e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, Sammontana
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
1) - Premesse
2) - Relazioni industriali
3) Sicurezza, ambiente e igiene del lavoro
4) - Formazione
5) - Mercato del lavoro ed organizzazione
6) - Flessibilità
7) - Indennità
  8) Lavoratori somministrati
9) Premio per obiettivi
9.1 Aventi diritto al premio
9.2 Clausole finali
10) Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
11) Decorrenza e durata
Allegati

In data 24 aprile 2012 presso la sede di Assolombarda, tra l’Assolombarda […] che rappresenta ed assiste la Società Sammontana spa […] e la Fai-Cisl […], la Flai - Cgil […], la Uila- Uil […], con la partecipazione della RSU dello stabilimento di Milano

Premesso che:
• la Società, anche in adempimento di quanto previsto dalla normativa contrattuale in tema di informazioni, ha fornito puntuali elementi circa l’andamento aziendale, le prospettive future relative al “business” dell’unità produttiva di Milano ed alle caratteristiche del settore alimentare che registra un preoccupante incremento dei costi di produzione (materie prime, energia, ecc) in un mercato di riferimento che incontra pesanti difficoltà;
• Per tali motivi è stato sottolineato che, in tale contesto, risulta indispensabile un sistema aziendale che sia in grado di rispondere alle richieste del mercato con caratteristiche di prontezza, efficienza e costi tali da risultare competitivi rispetto ai principali competitors del settore;
• Risulta indispensabile pertanto cogliere ogni opportunità che si presenti salvaguardando i! livello di qualità, di efficienza e di produttività nel rispetto dei costi;
Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

1) - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e ne assumono il medesimo vigore.

2) - Relazioni industriali
Le Parti, al fine di consolidare il livello delle relazioni industriali, riconoscono come corollario l’esigenza di nuove modalità di raccordo, nell’ambito dei reciproci rapporti, configurando relazioni industriali di più ampio respiro, intese non solo e non tanto alla gestione dei singoli e sporadici problemi all’atto della loro insorgenza, ma anche e soprattutto ad un rapporto di conoscenza preventiva che - incentrata sui diritti contrattuali di informativa - renda più permeabile alla reciproca comprensione i fatti esterni e le iniziative interne che influiscano sul complesso delle attività aziendali.
Onde garantire una migliore agibilità dei locali utilizzati per attività dalla RSU, non appena si renderanno disponibili migliori arredi nonché strumenti informatici (ivi compreso uno scanner per la copiature in formato elettronico dei documenti sindacali), l’azienda li metterà a loro disposizione.

3) Sicurezza, ambiente e igiene del lavoro
Nel ribadire la prassi consolidata volta alla massima attenzione sulle problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro (intesa in senso estensivo), l’Azienda si impegna a terminare l’analisi sul cd “stress lavoro correlato” che, alla luce dei dati in suo possesso, dovrebbe terminare entro il 31.12.2012. Tale analisi, come di consueto, sarà illustrata agli RLS del sito di Milano.
L’Azienda si impegna a fornire una tempestiva informazione in merito alle modifiche ed ai cambiamenti che dovessero interessare i propri processi produttivi, rendendosi comunque disponibile ad affrontare eventuali problematiche che gli RLS dovessero sottoporre.
Viene confermato il rispetto delle norme sui riposi (11 ore tra la fine di un turno e l’inizio di quello successivo) per tutto il personale. Nell’ipotesi del cambio turno richiesto dall’azienda, il rispetto della normativa sui riposi verrà mantenuto senza l’utilizzo dell’istituto delle ferie, ed qualora comporti il non completamento del turno smontante le ore non effettuate della prestazione saranno a carico dell’Azienda come permesso retribuito. A maggior chiarezza si precisa che gli interventi in reperibilità effettuati dai personale di manutenzione, non riguardando -di norma- turni completi ma soltanto interventi volti alla salvaguardia della sicurezza del personale e degli impianti, non rientrano, pertanto, tra le fattispecie sopra citate.

4) - Formazione
Viene confermata la prassi in essere inerente le attività di training on the job per il personale neoassunto, mentre specifici momenti di formazione che l’Azienda dovesse pianificare saranno oggetto di illustrazione dettagliata ai componenti la RSU.
In considerazione dei contenuti dei cd “accordi sulla professionalità”, la Direzione si rende disponibile ad analizzare eventuali segnalazioni da parte delle rappresentanze sindacali, in merito ad eventuali carenze numeriche sulle professionalità che costituiscono la base per la crescita professionale delle risorse.

5) - Mercato del lavoro ed organizzazione
Le parti riconfermano i percorsi di ingresso sino ad ora utilizzati, e ribadiscono la volontà di affrontare con la massima attenzione, fermo restando la salvaguardia delle prerogative in merito alle esigenze tecnico/organizzative e produttive, eventuali richieste riguardanti part-time (sia in incremento che in diminuzione dell’orario di lavoro).
Al personale al quale viene applicato l'orario continuato, assunto a tempo indeterminato e con contratto full-time e part-time verticale, a decorrere dal mese di Maggio 2012 verrà riconosciuto un periodo di pausa aggiuntiva (5 minuti) rispetto a quanto in essere sino ad oggi. Tale periodo verrà utilizzato per parte del personale (circa il 50%) durante la prima pausa (15 minuti + 10 minuti) e per i rimanenti durante la seconda pausa (10 minuti + 15 minuti).
Per far fronte alle variabilità del mercato di riferimento sul quale ci posizioniamo ed ai repentini cambiamenti che, costringono le aziende a reagire con altrettanto rapidità e con sempre minor preavviso, per garantire la sua competitività e, di conseguenza, la continuità della produzione, l'azienda interviene sulla organizzazione del lavoro.
A partire dal mese di Maggio 2012 e sino al 31.12.2013 assume piena applicabilità la sperimentazione della nuova organizzazione dei turni nell’ambito del sito produttivo di Milano che coinvolge i reparti produzione monodose, manutenzione il cui sviluppo è meglio esplicitato negli allegati, che sono parte integrante del presente accordo:
a) Turno settimanale notturno produzione 6T
b) Turno settimanale notturno produzione 7T
c) Turni settimanale manutenzione 6T
d) Turni settimanale manutenzione 7T
L’azienda informerà preventivamente le RSU nell’ipotesi di ricorso ai sopracitati turni.
Per effetto della citata nuova organizzazione dei turni nel reparto manutenzione, allegati a), b), al personale che opererà nel turno settimanale dal lunedì al venerdì compresi, per le sole ore prestate dalie 05.00 alle 07.00 del lunedì, verrà riconosciuta una maggiorazione […]
Alla fine del periodo di sperimentazione dei contratto le parti si impegnano ad effettuare una verifica di detta sperimentazione.

6) - Flessibilità
Allo scopo di poter seguire con la maggiore puntualità possibile l’andamento di un mercato che sempre di più manifesta le richieste di prodotto in maniera non lineare, le Parti si danno atto che è da considerare imprescindibile l’utilizzazione dell’istituto della flessibilità in maniera non vincolante, nel rispetto delle reciproche prerogative.
A tal proposito si precisa che nella segnalazione del calendario annuo le giornate di flessibilità (5) che l’Azienda si impegna a comunicare nel corso dell’illustrazione dello stesso, potranno riguardare sia linee di produzione di prodotti monodose che pluridose.

7) - Indennità
Ferme restando le condizioni di maturabilità previste dagli accordi e dalle prassi in vigore, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 vengono adeguati i valori delle seguenti indennità:
Indennità di cella: […]
Disagio domenicale: […]
L’indennità caldo (€0,02/ora) viene estesa anche al personale adibito ad operazioni continuative nelle attività di cottura e finissaggio.
9.1 Reperibilità
Le indennità corrisposte nei periodi non coperti dal servizio manutenzione, vengono incrementate (sempre a far data dal 1° gennaio 2013) ai valori di seguito riportati:
Indennità di reperibilità: […]
Indennità di chiamata in reperibilità: […]
Indennità di chiamata fuori reperibilità: [...]

11) Decorrenza e durata
Fatte salve le diverse decorrenze previste, il presente accordo ha validità dal 1.1.2012 al 31.12. 2015 fermo restando che, per quanto non diversamente qui disciplinato, restano in vigore le pattuizioni di cui agli accordi precedenti.