Categoria: 1998
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Tipologia: CCNL
Data firma: 28 maggio 1998
Validità: 01.06.1998 - 31.12.1999
Parti: Assointerim e Cgil, Cisl, Uil, Nidil, Alai, Cpo
Settori: Servizi. Lavoro temporaneo
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Premessa generale
Sfera di applicazione del contratto
Sistemi di relazioni sindacali
Art. 1 - Diritti di informazione
Art. 2 - Ambito nazionale
Art. 3 - Osservatorio Nazionale
Art. 4 - Ambito Territoriale e/o Aziendale
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale
Composizione delle controversie
Art. 6 - Procedure
Art. 7 - Ente Bilaterale
Diritti sindacali
Art. 8 - Delegato Sindacale
Art. 9 - Dirigenti Sindacali
Art. 10 - Assemblea
Art. 11 - Bacheche
Art. 12. - Contributi Sindacali
Art. 13 - Costo Contrattuale
Art. 14 - Igiene e Sicurezza del lavoro
Classificazione del personale
Premessa
Art. 15 - Inquadramenti
Art. 16 - Evoluzione della classificazione
Art. 17 - Assunzione
A) Per i lavoratori a tempo determinato.
B) Per i lavoratori a tempo indeterminato.
 C) Documentazione
D)
Art. 18 - Periodo di Prova
Art. 19 - Trattamento Retributivo
Malattia o infortunio non sul lavoro
Art. 20 - Normativa
Art. 21 - Obblighi del Lavoratore
Art. 22 - Periodo di comporto
Art. 23 - Trattamento economico di malattia
Art. 24 - Perdita del trattamento economico di malattia.
Art. 25 - Infortunio
Art. 26 - Trattamento economico di infortunio
Art. 27 - Affiancamento in caso di sostituzioni di lavoratori assenti
Art. 28 - Proroghe
Art. 29 - Interruzione della missione
Art. 30 - Lavoratori in disponibilità
Art. 31 - Norme Disciplinari
Art. 32 - Risoluzione del rapporto
Art. 33 - Preavviso Lavoratori a tempo indeterminato
Art. 34 - Indennità sostitutiva del preavviso lavoratori a tempo indeterminato
Art. 35 - Decorrenza e durata
Allegato n. 1 - Ente bilaterale: Attività formative
Protocollo n. 1 Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Protocollo n. 2 Modalità di attivazione e finanziamento dell'ente bilaterale paritetico
• Contribuzione
• Tempi di attivazione

Contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo 28 Maggio 1998

Costituzioni delle parti
L'anno 1998 - il giorno 28 maggio - in Roma, tra l'Associazione Italiana Imprese Lavoro Temporaneo - Assointerim […] e Cgil […], Cisl […], Uil […], Cgil Nidil […], Alai Cisl […], Cpo Uil […] si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti temporanei delle Imprese di Fornitura di lavoro temporaneo.

Premessa generale
[…]
7 - Al fine di risolvere eventuali controversie interpretative ed applicative del presente CCNL e nelle more dell'attivazione della Commissione Paritetica Nazionale di cui agli art 2-5, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispetto delle procedure, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazione firmatarie del presente contratto, a livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta.

Sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Imprese di Fornitura di Lavoro Temporaneo ed il relativo personale temporaneo assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato ai sensi della Legge n. 196/97.
Quanto discende dall'art. 7 del presente contratto è riferito anche ai dipendenti diretti delle strutture delle imprese di fornitura secondo quanto previsto dallo specifico accordo.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa la parziale applicazione.

Sistemi di relazioni sindacali
Art. 1 - Diritti di informazione

Di norma, o comunque su richiesta di una delle parti stipulanti, entro il primo quadrimestre di ogni anno, le Parti effettueranno un esame congiunto del quadro economico e normativo del settore, delle sue dinamiche strutturali e delle prospettive di sviluppo.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione sull'intero settore, disaggregato per età, genere, area geografica, settori di utilizzo, dimensione aziendale, area professionale, durata media della missione e relative casistiche, tipologie di rapporto (ad es. part-time).
Le modalità, gli ulteriori dati e disaggregazioni, saranno definiti dall'Osservatorio di cui agli art. 2 - 3;
b) la formazione e riqualificazione professionale;
c) le necessità dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni degli stessi e i modelli organizzativi idonei alla impresa di fornitura.

Art. 2 - Ambito nazionale
Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull'opportunità di istituire:
1) l'Osservatorio Nazionale;
2) la Commissione Paritetica Nazionale.
L'Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dall'Associazione Italiana per il Lavoro Temporaneo - Assointerim e tre designati da Cgil-Cisl-Uil. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Gli organismi previsti ai successivi articoli 3 e 5, hanno sede presso l'Ente Bilaterale, di cui all'art. 7, che ne curerà la segreteria tecnica.

Art. 3 - Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1;
b) elabora analisi ed individua esigenze, anche provenienti da sedi territoriali e aziendali di cui al successivo articolo 4), in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione.

Art. 4 - Ambito Territoriale e/o Aziendale
Le Parti convengono sull'utilità di prevedere un contenuto informativo analogo a quello previsto in ambito nazionale per le informazioni territoriali e/o aziendali.
Nel caso di richieste di informazioni aziendali, le Imprese potranno demandare all'Associazione imprenditoriale le attività di cui al presente articolo.

Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale
Le Parti concordano di costituire entro tre mesi dalla stipula del ente CCNL, la Commissione Paritetica Nazionale, che avrà la funzione di:
- organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse;
- istruire ed eventualmente proporre alle Organizzazioni stipulanti, l'aggiornamento del contratto;
- esaminare, con le modalità e le procedure previste in sede di costituzione - ad esclusione della mera applicazione delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione dì interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal contratto.

Composizione delle controversie
Art. 7 - Ente Bilaterale

Si concorda di costituire un Ente Nazionale Bilaterale Paritetico, che operi nel comparto delle imprese di fornitura, relativamente ai propri dipendenti diretti e temporanei, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore.
In merito le Parti concordano che:
• La formula societaria debba essere definita prima dell'atto costitutivo;
• Il livello costitutivo, trascorsa la fase sperimentale della legge, potrà interessare anche il livello regionale - sentite le Parti nazionali firmatarie del presente contratto - non appena realizzatesi le condizioni strutturali necessarie;
• Le prestazioni generali riguarderanno:
a) la formazione come prevista dalla legge 196/97 e D.Lgs. 626/94;
b) la gestione della mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei dirigenti sindacali dei lavoratori temporanei;
c) la funzione di service degli istituti paritetici (osservatorio, comitati e commissioni);

e) eventuali altre prestazioni definite dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro del settore;
• Ogni prestazione sarà gestita da uno specifico fondo o conto con apposita contribuzione.
• L'Ente Bilaterale sarà gestito da un Consiglio composto da 6 membri in rappresentanza paritetica delle parti firmatarie;
Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrà:
- attraverso una quota a carico delle Imprese di Fornitura di Lavoro Temporaneo, con le finalità, le modalità e l'ammontare evidenziati nell'allegato Protocollo n.2;
- mediante una quota a carico dei lavoratore da destinare agli interventi di sostegno al reddito, con le finalità, le modalità e l'ammontare evidenziati nell'allegato Protocollo n. 2;
- attraverso il finanziamento pubblico per i progetti riferiti all'utilizzo dei fondi Comunitari, Nazionali e Regionali previsti dalle leggi.
Le Parti si impegnano a costituire detto organismo entro 4 mesi dalla firma dell'accordo; nel frattempo un gruppo di lavoro, espressione delle Parti stesse, predisporrà
- l'Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento dell'Ente;
- l'analisi dei fabbisogni di professionalità e competenze per il nuovo settore;
- ipotesi di interventi relativi alle prestazioni economico - assistenziali;
- forme di sostegno al reddito;
- la ripartizione del finanziamento al fondo in base ai singoli capitoli di spesa.
Le proposte del gruppo di lavoro saranno sottoposte, entro tre mesi, alla valutazione delle Parti stipulanti per le conseguenti decisioni.
Per quanto riguarda le finalità relative ai lavoratori diretti, derivanti dal protocollo siglato in data 5.12.1997 con Filcams-Fisascat-Uiltucs, saranno predisposti nell'Ente Bilaterale specifici fondi o conti, i cui intestatari sono i firmatari del suddetto protocollo.
[…]

Diritti sindacali
Art. 8 - Delegato Sindacale

1. Al fine di promuovere le azioni di tutela e sviluppo del lavoro temporaneo, viene istituito un sistema di rappresentanza unitaria specifico per i lavoratori temporanei delle Imprese di Fornitura, in coerenza con gli obiettivi contenuti nella premessa dei presente CCNL.
2. Il Delegato Sindacale viene nominato dalle OO.SS stipulanti, su indicazione dei Lavoratori con compiti di intervento nei confronti delle Imprese di Fornitura per l'applicazione dei contratti e delle norme in materia di lavoro.
3. Qualora il delegato dovesse svolgere il proprio mandato sindacale durante la missione, dovrà informare preventivamente l'impresa fornitrice allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di fornitura. Salvo casi di urgenza, l'informazione all'Impresa Fornitrice deve avvenire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi.
4. Al fine della fruizione dei permessi sindacali da parte del delegato, di cui al precedente punto 2, viene messo a disposizione un monte ore annuo pari a un'ora di permesso per ogni 1700 ore lavorate dai dipendenti temporanei, arrotondando all'unità superiore le frazioni pari o superiori al 50%.
Il monte ore, così determinato, assorbe integralmente quanto discende dalle norme di legge.
5. Il delegato sindacale di cui al punto 2, beneficerà di un monte ore risultante dall'applicazione del criterio esposto al punto precedente relativamente ai dipendenti temporanei dalle imprese di fornitura.
Le rilevazioni avranno cadenza semestrale e precisamente entro gennaio e luglio di ogni anno riguarderanno rispettivamente i semestri che terminano il 31 dicembre dell'anno precedente ed il 30 giugno dell'anno in corso.
6. Il costo relativo all'ora di permesso di cui al punto 4, al fine della semplificazione contabile viene definito convenzionalmente in Lire 15.000.
7. Con le cadenze di cui al 2° periodo del punto 5, le Imprese di Fornitura comunicheranno il numero totale delle ore lavorate ed il corrispondente importo, anche a livello di ogni singolo ufficio, e provvederanno inoltre - anche per il tramite di Assointerim - al versamento di tale importo in apposito conto corrente bancario dei fondo intestato ad Assointerim e controllato dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
8. L'Ente registrerà la provenienza delle risorse ed erogherà entro il mese successivo alla data di ricevimento, i contributi ai soggetti di cui al punto 2, secondo modalità indicate dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
9. La rappresentanza di cui al punto 1 sarà titolare dei diritti e delle prerogative previste dalla legge e dal presente contratto.
10. Eventuali controversie che dovessero sorgere circa le condizioni di lavoro presso l'impresa utilizzatrice saranno affrontate dalla rappresentanza di cui al punto 1 nelle sedi bilaterali di conciliazione di cui all'art. 6 del presente CCNL.
11. Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione della presente normativa saranno sottoposte alla Commissione Paritetica di cui all'art. 5.
12. Le parti convengono sull'opportunità di verificare, in apposito incontro da effettuarsi entro il 31.12.1998, le problematiche conseguenti alla prima applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alle ricadute sulla distribuzione territoriale ed aziendale, dei delegati sindacali nominati ed agli aspetti organizzativi connessi con l'agibilità.

Art. 10 - Assemblea
1. I lavoratori temporanei hanno diritto a riunirsi, durante l'orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sindacale dentro le sedi delle Imprese Fornitrici o presso locali messi a loro disposizione a tale scopo.
[…]
4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della Legge 196/97, i lavoratori hanno diritto di partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici.
[….]
7. I lavoratori temporanei hanno inoltre diritto di indire riunioni, per il tramite della rappresentanza di cui all'art.8 - punto 1 o delle OO.SS. firmatarie dei presente Contratto, fuori dell'orario di lavoro, in locali messi a disposizione dall'Impresa Fornitrice, per la discussione di argomenti di interesse sindacale e del lavoro, con la partecipazione di Dirigenti Sindacali esterni.

Art. 11 - Bacheche
Le Imprese fornitrici metteranno a disposizione delle rappresentanze di cui al punto 1 e delle OO.SS. firmatarie, bacheche per l'informazione di tipo sindacale, in ogni sede e filiale, in luogo facilmente accessibile.

Art. 14 - Igiene e Sicurezza del lavoro
Si intendono a tale titolo integralmente richiamate le disposizione del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni.
Restano ferme le disposizioni previste all'art. 3 comma 5 della Legge 196/97 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature.
In conformità a quanto previsto dall'art.21 del D.Lgs. 626/94 i lavoratori di lavoro temporaneo saranno informati, mediante il contratto di prestazioni circa il referente della impresa utilizzatrice, incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività, alla mansione e ai luoghi di lavoro, nonché sulla formazione e sull'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività.
Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne darà informazione ai lavoratori stessi ai fini dell'applicazione degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 626.
Quanto sopra in applicazione dell'art. 6 - comma 1, della legge 196/97. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell'impresa utilizzatrice.
Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 626/94 il prestatore di lavoro temporaneo viene computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice come previsto dall'art. 6 - comma 5, della legge 196/97.
Viene costituita una Commissione Paritetica Nazionale per l'igiene e sicurezza del lavoro composta da sei membri.
Ai lavori della Commissione possono essere associati esperti in relazione agli argomenti da esaminare.
I compiti della Commissione sono:
- individuare gli ambiti per la costituzione di eventuali Commissioni Paritetiche territoriali , a sensi del D.Lgs. 626 , e coordinarne le attività;
- formulare proposte di modelli di formazione alla sicurezza per i lavoratori temporanei, sia base, sia generali, da effettuare da parte delle imprese fornitrici, sia specifici da realizzare, qualora se ne riscontrassero le condizioni, anche presso le imprese utilizzatrici. Tali progetti potranno essere sottoposti dall'Ente Bilaterale alle Istituzioni Pubbliche competenti, in modo particolare al Fondo Ministeriale di cui all'art. 5, comma 2, Legge 196/97 al fine di richiesta di finanziamento;
- proporre modelli e progetti di formazione per i rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori temporanei ;
- elaborare materiali informativi e formativi adatti per il lavoro temporaneo;
- valutare, nella fase di sperimentazione, le modalità di attribuzione e di espletamento dei compiti che la legge attribuisce alla rappresentanza alla sicurezza, al delegato di cui all'art. 8, punto 3 del presente CCNL, fermo restando quanto previsto in materia di rappresentanza alla sicurezza dal D. Lgs. 626;
- l'elaborazione di una proposta da formulare agli Enti istituzionali avente per oggetto l'adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs. 626 alle specificità del settore.
Le Parti si incontreranno, entro tre mesi, per valutare le proposte della Commissione Nazionale e comunque per definire un'applicazione della normativa coerente con il lavoro temporaneo.

Classificazione del personale
Art. 16 - Evoluzione della classificazione

Le Parti convengono di istituire una commissione nazionale delle qualifiche per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale, al fine di identificare ed eventualmente definire, nell'ambito della classificazione nazionale, quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, di innovazione tecnologica, organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNL.
La Commissione ha altresì il compito di sviluppare l'esame della classificazione, anche al fine di ricercare coerenza tra le declaratorie e le relative esemplificazioni contenute nei CCNL delle Imprese Utilizzatrici, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.

Art. 17 - Assunzione
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, essere formalizzata nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo e dovrà contenere:
A) Per i lavoratori a tempo determinato.
[…]
14) Le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività con l'indicazione del soggetto erogatore dell'informazione e dell'attività formativa;
[…]

B) Per i lavoratori a tempo indeterminato.
1) Per i lavoratori a tempo indeterminato sono previste sia il contratto di prestazioni quadro che la lettera di assegnazione ad ogni singola missione;
[…]
• La lettera di assegnazione, per ogni singola missione, dovrà contenere quanto previsto nel paragrafo A), ai punti […] 14.

D) La Commissione di cui all'art.5 potrà formulare ulteriori specificazioni in merito alle tematiche di cui al presente articolo.

Malattia o infortunio non sul lavoro
Art. 25 - Infortunio

Le aziende fornitrici sono tenute ad assicurare presso l'Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Allegato n. 1 Ente bilaterale: Attività formative
L'Ente Bilaterale ha come compiti principali:
- la progettazione di standard formativi e modelli formativi tipo per il lavoro temporaneo o comunque dipendente dalle agenzie da sperimentare sul territorio nazionale
- la promozione della partecipazione alla formazione professionale permanente per coloro che intendano perfezionare la propria formazione o acquisire nuove professionalità, progettando moduli e tipologie dei corsi relativi;
- la progettazione di modelli formativi dei corsi di formazione per le cosiddette fasce deboli del mercato del lavoro che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al lavoro (immigrati, tossicodipendenti, disoccupati di lunga durata, ecc.), per le persone in cerca di prima occupazione, per i lavoratori in riconversione e lavoratori in mobilità;
- il favorire le pari opportunità progettando moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile e diffondano la realizzazione di azioni positive;
- la promozione dell'orientamento attraverso: la progettazione di iniziative pilota; la promozione e la diffusione di esperienze di orientamento, di stage, visite guidate, alternanza scuola lavoro in collaborazione con le imprese, gli istituti secondari e le università;
- la sperimentazione di tecnologie didattiche multimediali che consentano percorsi formativi flessibili in funzione della personalizzazione dell'apprendimento e dei contenimento dei costi;
- l'analisi, sperimentazione e diffusione di modelli formativi adatti alla particolarità del lavoro temporaneo;
- la formazione in tema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, ai sensi del D.L. 626 e successive modifiche secondo quanto previsto dal presente contratto.
L'attività formativa sarà realizzata attraverso il ricorso a soggetti competenti accreditati e riconosciuti quali, enti professionali, centri aziendali con i quali l'Ente Bilaterale stipula apposite convenzioni.
L'Ente Bilaterale propone alle parti firmatarie gli obiettivi formativi prioritari da sottoporre al Ministero al fine della determinazione dell'applicazione dei criteri e delle modalità di utilizzo dei finanziamenti.
L'Ente Bilaterale altresì, sottopone alla Commissione Tripartitica costituita ai sensi del Comma 3 art.5 Legge 196/97 i progetti ritenuti prioritari dalle parti firmatarie nel campo formativo.
Dichiarazione congiunta
Le parti concordano che tutte le risorse del Fondo, previste dall'art.5 comma 1 della Legge 196/97, dovranno essere destinate all'attività formativa dei lavoratori temporanei.
[...]
Dichiarazione congiunta
Le parti si danno atto che le seguenti materie sono regolate:
per i lavoratori in missione dai CCNL delle imprese utilizzatrici
per i lavoratori in disponibilità dal CCNL dei lavoratori diretti
1. tutela lavoratrici e pari opportunità,
2. lavoratori inabili,
[…]