Categoria: Cassazione penale
Visite: 4734

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 gennaio 2017, n. 4246 - Rigetto della domanda di ammissione alla messa alla prova nell'ambito di un procedimento per lesioni colpose con violazione di norme per la prevenzione infortuni


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 10/01/2017

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. L.R., a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza in data 8 febbraio 2016 con la quale il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica ha rigettato la sua domanda di ammissione alla messa alla prova nell'ambito di un procedimento a suo carico per il reato di lesioni personali colpose con violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché per alcune contravvenzioni in materia prevenzionistica.
1.1. Il rigetto della richiesta di ammissione alla probation é stato motivato sulla base dell'assunto secondo cui la L.R., persona con precedenti penali la cui posizione lavorativa non é chiara, non avrebbe tenuto nell'occorso un comportamento collaborativo, né é dato comprendere in che modo la stessa abbia risarcito la persona offesa, né infine ha versato la sanzione amministrativa per accedere all'oblazione.
2. Il ricorso della L.R. é articolato in un unico motivo, con il quale l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alle circostanze poste a base del diniego dell'ammissione alla messa alla prova, ritenute irrilevanti a tal fine.
3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso é inammissibile.
1.1. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non é immediatamente impugnabile, ma é appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova. (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237).
Pertanto la ricorrente non poteva impugnare autonomamente l'ordinanza oggetto di doglianza.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.