Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2017, n. 4716 - Ribaltamento del trabattello instabile. Responsabilità del datore di lavoro per il mancato utilizzo di una strumentazione regolamentare dotata di appositi stabilizzatori


 

 

La Corte territoriale ha compiutamente indicato le ragioni poste a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, rilevando che il POS (piano operativo sicurezza) predisposto per il cantiere prevedeva l'impiego di trabattello regolamentare e la necessaria utilizzazione di tutti gli elementi del ponteggio forniti dal costruttore, e quindi anche diagonali, parapetti, puntoni telescopici e staffe di ancoraggio, gli ultimi due destinati a garantire la stabilità del ponteggio, laddove nel caso in esame era stato utilizzato un ponteggio costruito artigianalmente. L'aver utilizzato una strumentazione non regolamentare, in spregio a quanto appositamente e dettagliatamente previsto dal piano di sicurezza, costituiva pertanto palese violazione delle norme cautelari antinfortunistiche che aveva dato causa al ribaltamento del trabattello e alla caduta dell'operaio.

 

Non vale invocare l'errore motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla asserita abnormità del comportamento del lavoratore, che avrebbe imprudentemente agito provocando il rovesciamento del trabattello mediante un movimento vietatogli, poiché si era aggrappato ai ferri del solaio cercando di spostarsi al fine di evitare di dover scendere e risalire. Costituisce principio costantemente affermato dalla corte di legittimità che, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento. (Sez. 4, n. 36339 del 07/06/2005; Rv. 232227; Sez. 4, n.16890 del 4/05/2012 Rv. 252544).


 

 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 12/01/2017

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa il 3 maggio 2016, ha confermato la sentenza di condanna emessa il 12 maggio 2014 dal Tribunale di Ascoli Piceno in danno di F.L., riconoscendola colpevole del reato di cui all'art. 590, 1 e 2 comma, in quanto, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, per imperizia, negligenza e imperizia, nonché in violazione degli art. 92, comma 1, lett. a) e 122 del d.lgs. n. 81/2008 aveva cagionato all'operaio Z.M. lesioni personali consistenti in frattura del calcagno sinistro, ferite al polso destro e alla testa, guaribili in gg. 65. In particolare il predetto Z.M., mentre lavorava alla pulitura di travi di ferro di un solaio, era caduto da circa tre metri di altezza a causa del ribaltamento del "trabattello" (ponteggio su ruote) sul quale si trovava, che non presentava i requisiti richiesti al fine di garantirne la stabilità.
2. Avverso detta sentenza ricorre la F.L. a mezzo del proprio difensore di fiducia. Lamenta la ricorrente, con il primo motivo, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cpp, nonché l'erronea applicazione della legge antinfortunistica, per avere la Corte territoriale affermato che le deposizioni dei testi che avevano confermato l'esistenza del sistema di bloccaggio erano smentite dalle fotografie in atti, dalle quali non emergeva, almeno per quanto visibile, la presenza di cunei atti al bloccaggio delle ruote; inoltre, non risultava che in sede di sopralluogo il tecnico avesse verificato l'esistenza del predetto sistema di bloccaggio quale dotazione del ponteggio in uso, né, in sede istruttoria, era stato richiesto al tecnico il necessario approfondimento. In tal modo, il giudici di merito avevano erroneamente considerato insussistente la prova - invece acquisita per effetto delle testimonianze - circa l'utilizzo dell'idoneo sistema di bloccaggio, disattendendo le affermazioni dei testi sulla base di fotografie dalle quali - per stessa ammissione della Corte di merito - il ponteggio non risultava ben visibile; nonché in considerazione del fatto, di per sé inidoneo a smentire le risultanze della prova testimoniale, che al tecnico non fossero stati richiesti ulteriori approfondimenti. Lamenta inoltre il ricorrente che le norme antinfortunistiche prevedono la necessità delle staffe stabilizzatrici quando il trabattello supera i 4 metri di altezza, laddove, pacificamente, l'operaio stava lavorando a tre metri di altezza.
3. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della mancanza e contraddittorietà della motivazione in merito alla sussistenza del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo, in quanto la Corte territoriale aveva escluso la palese sussistenza di una condotta imprudente del lavoratore da sola sufficiente a determinare l'evento, essendo stato provato che l'Z.M. aveva provocato il rovesciamento del trabattello mediante un movimento vietatogli, poiché si era aggrappato ai ferri del solaio cercando di spostarsi, al fine di evitare di dover scendere e risalire. Tale condotta doveva ritenersi interruttiva del nesso causale, in quanto comportamento del tutto eccentrico rispetto al rischio governabile da parte del datore di lavoro.
 

 

Diritto

 


1. Va premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute, anche implicitamente, infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (cfr. (cfr. sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep.1998, Rv. 210157; sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; sez. 4, n. 44139 del 27/10/2015).
2. Nella specie, l'impugnata sentenza, unitamente a quella originaria (la cui motivazione si integra con quella del Giudice dell'appello, versandosi in ipotesi di sostanziale "doppia conforme"), ha reso compiuta ed esaustiva motivazione, come tale non meritevole di alcuna censura, in ordine a tutte le doglianze sollevate con l'atto di appello (cfr. sez. 4, n. 16390 del 13/02/2015). In particolare, la Corte territoriale ha compiutamente indicato le ragioni poste a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, rilevando che il POS (piano operativo sicurezza) predisposto per il cantiere prevedeva l'impiego di trabattello regolamentare e la necessaria utilizzazione di tutti gli elementi del ponteggio forniti dal costruttore, e quindi anche diagonali, parapetti, puntoni telescopici e staffe di ancoraggio, gli ultimi due destinati a garantire la stabilità del ponteggio, laddove nel caso in esame era stato utilizzato un ponteggio costruito artigianalmente. L'aver utilizzato una strumentazione non regolamentare, in spregio a quanto appositamente e dettagliatamente previsto dal piano di sicurezza, costituiva pertanto palese violazione delle norme cautelari antinfortunistiche che aveva dato causa al ribaltamento del trabattello e alla caduta dell'operaio. In particolare, ha sottolineato la Corte territoriale che, secondo le specifiche previsioni di sicurezza, sarebbe stato necessario l'impiego di appositi stabilizzatori per allargare la base del ponteggio mobile, mentre il sistema di bloccaggio delle ruote costituiva un accorgimento non sufficiente e non alternativo per la prevenzione del rischio di caduta.
3. In tale contesto, l'osservazione della Corte di merito, di cui si duole la ricorrente, secondo cui non sarebbe stato neppure sufficientemente dimostrato l'asserito utilizzo dei cunei di bloccaggio delle ruote, si pone come elemento ulteriore e non dirimente circa il fondamento dell'affermata responsabilità penale, ancorata, come esposto, al mancato utilizzo di una strumentazione regolamentare, dotata di appositi stabilizzatori che, pacificamente, non erano stati impiegati nel cantiere.
4. Infine, non vale invocare l'errore motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla asserita abnormità del comportamento del lavoratore, che avrebbe imprudentemente agito provocando il rovesciamento del trabattello mediante un movimento vietatogli, poiché si era aggrappato ai ferri del solaio cercando di spostarsi al fine di evitare di dover scendere e risalire. Costituisce principio costantemente affermato dalla corte di legittimità che, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento. (Sez. 4, n. 36339 del 07/06/2005; Rv. 232227; Sez. 4, n.16890 dell4/03/2012 Rv. 252544). Ed è quanto è avvenuto nel caso di specie, a prescindere sulla valutazione di abnormità del comportamento del lavoratore, comunque correttamente esclusa dai giudici di merito.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, risultando manifestamente infondate le censure dedotte per le ragioni dianzi indicate.
6. Segue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della somma di € 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000).
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.2000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12 gennaio 2017