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Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260
Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
G.U. 1 febbraio 2017, n. 26

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, commi 2 e 4-bis;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e in particolare l'articolo 7-bis, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 marzo 2016;
Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
 

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 4, è soppresso il primo periodo;
2) al comma 5, la parola «novantasei» è sostituita dalla parola «novanta»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nell'ambito della Segreteria generale, opera l’Autorità nazionale - UAMA di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni; nonché' segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a doppio uso.»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1 le parole «, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «; promuove la cultura della legalità; definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti e con le altre direzioni generali, le misure in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o strutture.»;
2) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le funzioni di ispettore sono attribuite altresì al dirigente di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 4)»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera a), le parole «Politica europea di sicurezza e difesa» sono sostituite dalle seguenti «Politica di sicurezza e di difesa comune»;
2) al comma 3, lettera b), le parole «G8/G20» sono sostituite dalle parole «relativi ai gruppi dei Paesi più industrializzati»;
3) al comma 3, le lettere e) ed f) sono sostituite dalla seguente: «d-bis) tratta le questioni relative alle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti per le materie di cui alle lettere da a) a d)»;
4) al comma 4, lettera d), le parole «l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti» sono sostituite dalle seguenti «la Scuola nazionale dell'amministrazione»;
5) al comma 5, lettera b), dopo le parole «degli addetti scientifici» sono aggiunte le seguenti: «e il collegamento con gli enti gestori di lingua e cultura italiana»;
6) al comma 5, la lettera i) è soppressa e dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni internazionali per la cooperazione economica e commerciale e quelle relative alla tutela della proprietà intellettuale»;
7) al comma 7, lettera c), le parole «, linguistica e scolastica» sono soppresse;
8) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e in particolare:
a) cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato nonché' al Fondo europeo di sviluppo, con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi;
b) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125, con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17 della legge medesima, e avvalendosi, per i profili finanziari, della società Cassa depositi e prestiti SpA;
c) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125;
d) negozia gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo;
e) valuta l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica il raggiungimento degli obiettivi programmatici, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la società Cassa depositi e prestiti SpA per le finalità di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125;
g) assicura i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto;
h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125;
i) cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.»;
9) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo include non più di sette uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera g), sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con modalità stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.»;
10) al comma 9, lettera o), le parole «dell'Istituto diplomatico, che segue altresì» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione con cui segue»;
e) all'articolo 8, comma 1 le parole «inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici» sono sostituite dalle seguenti «attinenti all'ambito di competenza del Ministero»;
f) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Funzioni attribuibili a dirigenti). - 1. Al personale dirigente di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti incarichi presso l'amministrazione centrale e posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto dei seguenti limiti complessivi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni:
a) otto unità di livello dirigenziale generale;
b) trentasette unità di livello dirigenziale non generale dell'area amministrativa;
c) otto unità di livello dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) sono individuate fra le seguenti posizioni organizzative:
a) direttore generale della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;
b) consiglieri ministeriali presso l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette, di cui:
1) tre per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal presente decreto;
2) due con le funzioni di vice direttore generale/direttore centrale presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;
3) uno con le funzioni di coordinatore dell’attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3;
4) uno con funzioni di ispettore presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
c) non più di tre posti funzione di capo di consolato generale;
d) non più di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, anche con competenza estesa su più Paesi.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:
a) dieci incarichi di capi di uffici dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale, determinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo di ufficio dirigenziale non generale presso l'amministrazione centrale, individuati nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
c) consiglieri ministeriali in numero non superiore a quindici per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale;
d) non più di dodici posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato o di collaborazione nei consolati generali;
e) non più di dieci posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307.
4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:
a) non più di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per il sistema Paese;
b) non più di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la Direzione generale per il sistema Paese, individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
c) non più di sei incarichi di direttore di istituti italiani di cultura.
5. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono attribuibili a funzionari della carriera diplomatica, ad eccezione della titolarità degli uffici di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4, lettera b), che, sentito il Consiglio di amministrazione, può essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti.
6. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al conferimento di incarichi presso l'amministrazione centrale, la destinazione a funzioni presso uffici all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma, del precitato decreto.»;
g) l'articolo 10 è abrogato;
h) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«1. Restano ferme le disposizioni in materia di dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni.».

 

Art. 2
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, sono soppresse le parole da «e comunicate» fino alla fine del comma.

 

Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 4
Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2016

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 196