Categoria: 2001
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Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 2001
Validità: 01.01.1999 - 30.06.2003
Parti: Fise e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uiltrasporti, Uilpost
Settori: Servizi, Servizi postali in appalto
Fonte: CNEL

Sommario:

 Dichiarazione delle Parti stipulanti il CCNL 2.2.1996.
Albo nazionale delle imprese
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali.
A) Premessa.

B) Livello nazionale.
C) Livello territoriale.
D) Livello aziendale.
E) Livello di gruppo.
Procedure e sedi di composizione delle controversie individuali e plurime.
Art. 3 - Assunzione.
Art. 4 - Periodo di prova.
Art. 5 - Classificazione del personale.
• Normativa per i Quadri.
Art. 6 - Cumulo di mansioni e passaggio di livello.
Art. 7 - Cessazione di appalto.
Art. 8 - Cessione, trasformazione, fallimento, cessazione dell'azienda.
Art. 9 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 10 - Contratti a termine.
Art. 11 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Art. 12 - Contratti di inserimento.
Art. 13 - Apprendistato.
• Sfera di applicazione.
• Assunzione.
• Limiti di età.
• Periodo di prova.
• Durata.
• Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.
• Formazione.
• Trattamento economico.
• Trattamento normativo.
• Ferie.
• Conferma.
• Malattia.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 14 - Lavoro temporaneo.
Art. 15 - Lavoro ripartito.
Art. 16 - Contratti di collaborazione coordinata non occasionale.
Art. 17 - Orario di lavoro.
Art. 18 - Orario di lavoro multiperiodale.
Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 20 - Lavoro notturno.
Art. 21 - Riposo settimanale (domenicale o periodico).
Art. 22 - Giorni festivi..
Art. 23 - Ferie.
Art. 24 - Permessi per motivi privati e per studio.
Art. 25 - Tutela delle persone tossicodipendenti.
Art. 26 - Tutela delle persone handicappate.
Art. 27 - Congedo parentale.
Art. 28 - Volontariato.
Art. 29 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Art. 30 - Molestie sessuali.
Art. 31 - Congedo matrimoniale.
Art. 32 - Servizio militare.
Art. 33 - Assenze.
Art. 34 - Indennità integrativa.
Art. 35 -Premio di anzianità per gli operai e scatti biennali per gli impiegati.
Art. 36 - Malattia, infortunio, cure termali.
Art. 37 - Tutela della maternità.
Art. 38 - Retribuzione base e retribuzione globale.
 Art. 39 - Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 40 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 41 - Tredicesima mensilità.
Art. 42 - Quattordicesima mensilità.
Art. 43 - Indennità varie.
a) Indennità di presenza.
b) Indennità di produttività.
c) Indennità di mensa.
d) Indennità per maneggio denaro.
e) Indennità di lontananza da centri abitati.
f) Indennità di alta montagna.
g) Indennità di uso bicicletta.
Art. 44 - Indennità di trasferta.
Art. 45 - Rimborso spese.
Art. 46 - Trasferimenti.
Art. 47 - Alloggio al personale.
Art. 48 - Indumenti di lavoro.
Art. 49 - Pulizia macchine.
Art. 50 - Responsabilità dell'autista.
Art. 51 - Ritiro patente.
Art. 52 - Norme disciplinari.
Art. 53 - Previdenza complementare.
Art. 54 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 56 - Indennità in caso di morte.
Art. 57 - Costituzione RSU e diritti sindacali.
a) Premessa.

b) Permessi sindacali.
c) Affissione comunicati.
d) Assemblee del personale e referendum.
e) Locali per riunioni sindacali.
f) Contributi sindacali.
Art. 58 -Adempimenti in caso di sciopero e codice di comportamento delle aziende.
• Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive
Art. 59 - Salute e sicurezza sul lavoro.
Art. 60 - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 61 - Norme generali e norme speciali sul rapporto di lavoro.
Art. 62 - Condizioni di miglior favore.
Art. 63 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 64 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato 1
• Tabella 1/A
• Tabella 1/B
• Tabelle apprendisti
• Tabella 2/A
• Tabella 2/B
• Tabella 2/C
• Tabella 2/D
Allegato 2) Art. 30 - CCNL 30 aprile 1983 - Norme transitorie.
Allegato 3) Art. 20 - CCNL 30 maggio 1979 - Indennità di anzianità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Allegato 4) Dichiarazione delle parti
Allegato 5) Lettera circolare L/01 del 28 maggio 2001 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Allegato 6) (Lettera Ausitra tossicodipendenze)
Allegato 7) Decreto 22 gennaio 2003. Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito a novembre 2002. (GU n. 40 del 18.2.03).

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto 18 luglio 2001

Addì 18 luglio 2001 in Roma, tra la Federazione Imprese di Servizi rappresentata […], dal Presidente Assoposte […] e dai Consiglieri […] e Slc/Cgil nazionale […], Slp/Cisl nazionale […], Uilpost nazionale […], Uiltrasporti nazionale […] è stato rinnovato il CCNL 2 febbraio 1996 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, in applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93.

Dichiarazione delle Parti stipulanti il CCNL 2.2.1996.
Albo nazionale delle imprese

Le parti stipulanti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate iniziative congiunte o comunque convergenti rivolte a individuare gli strumenti idonei a garantire l'osservanza delle norme di legge e contrattuali da parte di tutte le imprese del settore.
A tal fine le parti stipulanti concordano che uno degli strumenti più rispondenti per generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e lavoratori è costituito dall'Albo di categoria, per la cui istituzione le parti medesime sono dunque impegnate.
Considerata la rilevanza che tale problematica riveste, anche in relazione alla natura pubblica dei servizi svolti dalle imprese del settore, le OOSS stipulanti s'impegnano inoltre ad intervenire presso le competenti
Amministrazioni, perché fra le clausole dei contratti di appalto sia espressamente previsto l'obbligo per le imprese appaltatrici di applicare il presente CCNL, anche ai finì della salvaguardia dei livelli occupazionali.

Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali.
A) Premessa.

[…]
Le parti stipulanti, nel riconoscere la propria titolarità nella stipula del CCNL e di ogni altro accordo d'interesse nazionale, convengono che la contrattazione aziendale di 2° livello riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e potrà pertanto essere svolta per le sole materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93, del quale le parti stipulanti dichiarano il pieno recepimento, sono titolari della contrattazione aziendale di 2° livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle OOSS stipulanti e le RSU costituite ai sensi del medesimo accordo interconfederale.
Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
Pertanto, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del settore, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli d'incontro fra le parti stipulanti il presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche d'interesse settoriale.

B) Livello nazionale.
Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle OOSS, le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, e comunque su richiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale al fine di:
- esaminare le scelte tecnologiche e i relativi riflessi sull'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
- esaminare la possibilità di realizzare programmi formativi e/o di qualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche dell'organizzazione del lavoro;
- realizzare monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto, con particolare riferimento alla durata dei contratti di appalto, all'andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell'obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l'armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;
- esaminare gli sviluppi prodotti dai processi di cambiamento strutturale e di politica imprenditoriale emergenti dalla modificazione di Poste Italiane SpA e dal suo ulteriore processo evolutivo, con particolare attenzione agli effetti che tale politica produrrà sulle imprese, nonché dalle nuove politiche di mercato a livello nazionale e internazionale;
- esaminare la necessaria regolamentazione del settore, alla luce delle modificazioni di carattere legislativo nazionali ed europee, nonché la definizione di codici comportamentali da adottarsi tra Poste Italiane SpA e Società erogatrici dei servizi in appalto;
- costituire un Osservatorio per il governo del mercato del lavoro e per l'occupazione;
- esaminare, alla luce della costituzione delle società miste promossa da Poste Italiane SpA, nonché delle modificazioni di carattere legislativo e dei profondi mutamenti del mercato del lavoro, l'andamento quantitativo e qualitativo dei rapporti di lavoro in essere.

C) Livello territoriale.
Su richiesta di una delle parti saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori allo scopo di:
- concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale;
- assumere le necessarie iniziative in materia di controllo e prevenzione delle malattie nonché, in generale, in materia di sicurezza sul lavoro, alla luce delle norme di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

D) Livello aziendale.
L'impresa fornirà informazioni alla rappresentanza sindacale su:
- applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori alla luce delle norme legislative e contrattuali in vigore;
- consistenza numerica dell'organico e diversi tipi di rapporto di lavoro esistenti in azienda;
- andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 125/91;
- contratti di appalto in scadenza;
[…]
Nel corso di appositi incontri fra l'impresa e la rappresentanza sindacale formeranno oggetto di esame e confronto preventivo:
- eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche;
- eventuale nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi stessi, nonché ricadute sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori indotte da innovazioni tecnologiche, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
- possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;
- andamento del lavoro straordinario;
- programmazione del periodo di riposo annuale di ferie;
- attuazione delle modulistiche d'orario definite dal vigente CCNL.

E) Livello di gruppo.
In occasione di uno specifico incontro, di norma annuale e comunque su richiesta motivata di una delle parti stipulanti il presente CCNL, le imprese titolari di diversi appalti in Italia porteranno a conoscenza delle OOSS nazionali stipulanti informazioni sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, su situazioni di crisi, eventuali processi di ristrutturazione e mobilità.
L'informativa di cui al presente punto riguarda esclusivamente le imprese o parti di imprese che applicano il presente CCNL.

Art. 13 - Apprendistato.
Limiti di età.

Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dalle normative in materia, possono essere assunti i giovani d'età non inferiore a 15 anni compiuti, qualora abbiano concluso il periodo d'istruzione obbligatoria, e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2, Regolamento CEE n. 2081/93 del 20.7.93 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.

Formazione.
L'impegno formativo dell'apprendista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, legge 24.6.97 n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna ed è graduato in relazione al possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere con le seguenti modalità:

titolo di studioore di formazione
scuola dell'obbligo 120 ore medie annue retribuite
titolo d'istruzione post-obbligo o attestato di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire80 ore medie annue retribuite
titolo d'istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire
 
60 ore medie annue retribuite

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.

Trattamento normativo.
Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, l'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
[…]

Dichiarazione a verbale.
Le Parti convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico con il compito di individuare congiuntamente, anche di concerto con gli Organismi competenti, i contenuti della formazione esterna da impartire agli apprendisti.

Art. 14 - Lavoro temporaneo.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n. 196/97 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c), art. 1, comma 2 della legge stessa, e cioè:
[…]
(2) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
[…]
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU/RSA ovvero, in mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo e i motivi del ricorso allo stesso.
Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Ai sensi della Circolare Inps n. 157 del 27.7.99 è consentita l'utilizzazione di lavoratori interinali a tempo parziale.

Art. 15 - Lavoro ripartito.
[…]
Dichiarazione congiunta.
Le modalità applicative della presente norma saranno definite a livello aziendale, previo confronto con le RSU ovvero, ove non ancora costituite, con le RSA.
Le Parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, s'impegnano ad esaminare congiuntamente gli aspetti e le problematiche specifiche nell'ambito di un gruppo di lavoro paritetico appositamente costituito entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente CCNL.

Art. 17 - Orario di lavoro.
La durata normale dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell'orario contrattuale è fissata in 40 ore settimanali, di norma su 6 giorni.
[…]
L'azienda, nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno a 1 ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
Il lavoratore può essere chiamato a svolgere la propria attività lavorativa giornaliera anche con 2 riprese, dopo l'inizio dell'orario di lavoro, nell'ambito di un nastro lavorativo di 11 ore, comprensivo di un'interruzione non retribuita per la consumazione del pasto.
L'esigenza di riprese in numero superiore sarà oggetto di accordo con la rappresentanza sindacale.
[…]

Art. 18 - Orario di lavoro multiperiodale.
Per far fronte a necessità connesse a variazioni d'intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 9 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali. L'azienda definirà tali regimi d'orario previo esame congiunto con la RSU interessata, ovvero, ove non ancora costituita, con le RSA o, in mancanza anche di queste, con le OOSS territoriali.
Il limite annuo individuale di ore lavorate in regime d'orario multiperiodale oltre le 40 ore è pari a 100 ore.
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della RSU, e, ove ancora non costituite, alle RSA o, in mancanza anche di queste, alle OOSS territoriali.
In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
L'osservanza dei turni di lavoro in regime d'orario multiperiodale è dovuta da parte di tutti i lavoratori interessati, fatti salvi comprovati impedimenti.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime d'orario multiperiodale, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto di riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato le ore di supero, usufruirà di riposi differiti.
I riposi compensativi saranno in ogni caso goduti entro l'anno solare di riferimento.
Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite.

Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a dare la sua prestazione, nei limiti consentiti dalla legge e salvo giustificati motivi d'impedimento, anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempreché il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
[…]
La prestazione straordinaria non può superare le 140 ore annue.
Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 ore settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di 10 ore giornaliere di guida effettiva, senz'altra interruzione che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro oltre i limiti contrattuali, purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le 12 ore settimanali di lavoro oltre i limiti contrattuali.
Gli autisti non sono tenuti a prestare più di 8 ore giornaliere di guida effettiva senza altra interruzione che quella per la consumazione del pasto.

Art. 20 - Lavoro notturno.
[…]
Non si considera lavoro notturno ai sensi del D.lgs. n. 532/99, ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente CCNL quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
- vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
- necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
- necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
- per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata.
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 532/99, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale.
Ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 532/99, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione.
Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, D.lgs. n. 532/99, si conferma quanto previsto in materia dal precedente CCNL.
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle RSA o, in mancanza anche di queste, delle OOSS territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro 10 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.

Art. 21 - Riposo settimanale (domenicale o periodico).
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere anticipata o posticipata rispetto al turno prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto a un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera.

Art. 25 - Tutela delle persone tossicodipendenti.
[…]
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal DPR 9.10.90 n. 309 e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme, si osservano le disposizioni di legge, nonché quelle emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti.

Art. 26 - Tutela delle persone handicappate.
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico- organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 68/99, in funzione delle capacità lavorative degli stessi e comunque nei limiti e alle condizioni della legge predetta.
Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5.2.92 n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
[…]
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5.2.92 n. 104.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme, si osservano le disposizioni di legge, nonché quelle emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti.
L'Azienda individuerà le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap.

Art. 30 - Molestie sessuali.
Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona, in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.
A tal fine le Aziende, nella consapevolezza dell'esistenza del problema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, s'impegnano, in linea con gli indirizzi espressi dalla CEE nella Risoluzione n. 90/c 157/02 del 29.5.90, nonché seguendo con attenzione l'evoluzione legislativa nel nostro Paese, a prevenire e reprimere comportamenti indesiderati a connotazione sessuale.

Art. 37 - Tutela della maternità.
Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela della maternità.
[…]

Art. 43 - Indennità varie.
f) Indennità di alta montagna.

Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna l'azienda corrisponderà un'equa indennità da concordarsi aziendalmente.

Art. 48 - Indumenti di lavoro.
Ogni anno viene fornita al personale operaio 1 giacca e 1 pantalone estivo e 1 giacca e 1 pantalone invernale.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[…]
Qualora le imprese, per causa di forza maggiore non possano fornire gli indumenti di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta con decorrenza 1.5.86, un'indennità sostitutiva di vestiario nella misura di € 10,33 (£ 20.000) mensili frazionabili per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
[…]

Art. 49 - Pulizia macchine.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro: qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni, anche se eseguite da altro personale.

Art. 50 - Responsabilità dell'autista.
L'autista non deve essere comandato, né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo quanto sopra durante le operazioni di carico e scarico degli automezzi, l'autista deve curare che il carico e lo scarico siano tecnicamente effettuati.
[…]
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario e in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda.
[…]

Art. 52 - Norme disciplinari.
[…]
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro o comunque alla morale e all'igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
[…]
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
(a) rimprovero verbale;
(b) rimprovero scritto;
(c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione globale;
(d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
(e) licenziamento con preavviso e con TFR;
(f) licenziamento senza preavviso e con TFR.
Nel provvedimento di cui alla lett. e) incorre il lavoratore che commette infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano cosi gravi da rendere applicabili le sanzioni di cui alla lett. f).
Nel provvedimento di cui alla lett. f) incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 57 - Costituzione RSU e diritti sindacali.
a) Premessa.

Le parti stipulanti dichiarano il pieno recepimento dell'Accordo interconfederale 20.12.93, in attuazione anche di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93.
[…]
Le RSU e le competenti strutture territoriali delle Associazioni sindacali stipulanti il presente CCNL sono legittimate a negoziare il contratto collettivo aziendale di lavoro di 2° livello nelle materie, con le procedure, le modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL applicato nell'impresa, nonché dal Protocollo 23.7.93.

c) Affissione comunicati.
Le Federazioni nazionali stipulanti il presente contratto, le rispettive Organizzazioni territoriali e le RSU hanno diritto di affiggere in appositi spazi, predisposti nell'interno dell'azienda e in luogo accessibile a tutti i lavoratori, comunicazioni inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.

d) Assemblee del personale e referendum.
I lavoratori hanno diritto a riunirsi nell'azienda fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nel limite di 10 ore all'anno per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette dalle RSU con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all'azienda.
[…]

Art. 59 - Salute e sicurezza sul lavoro.
Per ogni lavoratore occupato l'azienda istituirà un apposito libretto sanitario in cui dovranno essere annotati gli infortuni e le malattie occorsi al lavoratore medesimo.
Le RSU e/o RSA esamineranno con le imprese la situazione degli ambienti di lavoro, proponendo eventuali miglioramenti o un diverso utilizzo degli stessi, alle condizioni e nei limiti di cui alla legge n. 300/70.
Le parti stipulanti dichiarano il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti di quanto previsto dal DL n. 626/94 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale 22.6.95.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) hanno diritto, alle condizioni e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore.
Le parti s'impegnano a realizzare un protocollo aggiuntivo - che diviene parte integrante del presente CCNL - che stabilisca le modalità di elezione dei RLS e i criteri di formazione degli stessi, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22.6.95.

Art. 61 - Norme generali e norme speciali sul rapporto di lavoro.
Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
I lavoratori dovranno osservare altresì le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
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Art. 63 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
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Per quant'altro non previsto nel presente CCNL, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali vigenti.