Cassazione Civile, Sez. 6, 03 febbraio 2017, n. 2987 - Quantificazione del danno da infortunio sul lavoro


 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 03/02/2017

 

 

 

FattoDiritto

 


1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
2. Il Tribunale di Paola, accogliendo la domanda proposta dall’attuale ricorrente nei confronti dell'INAIL, riconosceva il diritto alla rendita da invalidità nella misura dell'8 per cento, per i postumi derivati dall'infortunio sul lavoro occorso al lavoratore.
3. A seguito di gravame interposto dall'INAIL, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 28 dicembre 2012, riformava in parte la decisione del primo giudice, rideterminando nella misura del 2 per cento la quantificazione del danno derivato dal detto infortunio, in adesione alle conclusioni rese dall’ausiliare nominato in sede di gravame, e rigettava la domanda.
4. Per la cassazione di tale decisione ricorre B.M. affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INAIL.
5. Con il primo motivo viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all' inesistenza di limitazioni di natura funzionale al ginocchio destro a seguito dell’infortunio; assume che il corretto esame delle risultanze istruttorie e dei rilievi critici alla relazione peritale dell’ausiliare nominato d’ufficio in sede di gravame avrebbe condotto ad una giusta considerazione del danno biologico subito.
6. Con il secondo motivo denuncia, in via subordinata al rigetto del precedente, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4.
7. Il ricorso è qualificabile come inammissibile.
8. Deve rilevarsi che l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
9. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il " fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., S.U., 8053/2014).
10. Nella evidente prospettiva della novella introdotta dal legislatore del 2012 - che mira a ridurre drasticamente l'area del sindacato di legittimità attorno ai "fatti" - l'omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione nel giudizio afferisce a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti, ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente il giudizio.
11. Per converso, le censure motivazionali formulate dal ricorrente, anche mediante deduzione di circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata (e senza indicazione del luogo e delle modalità in cui siano state sottoposte al giudice del merito, quindi in violazione del principio di autosufficienza) risultano inammissibili.
12. Nessun fatto decisivo, trascurato dalla Corte territoriale, viene indicato se non gli stessi fatti valutati nella sentenza impugnata e di cui si vorrebbe una diversa lettura.
13. Neppure sussiste il vizio denunciato alla stregua degli articoli 132 e 360 n. 4, c.p.c., a norma dei quali l'inosservanza dell'obbligo di motivazione è deducibile soltanto nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione ovvero di motivazione meramente apparente o perplessa o assolutamente illogica, ipotesi nella specie non ricorrenti.
14. Va, inoltre, rilevato che, nell'ambito della valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice del merito nel giudizio in materia di accertamento dell'inabilità da infortunio sul lavoro, qualora il giudice del mento si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinchè sia denunciabile in cassazione il vizio nella specie dedotto, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte.
15. Va, pertanto, rigettato il ricorso avverso la sentenza che, condividendo la relazione del c.t.u., abbia escluso la derivazione causale dell'infortunio dal sinistro occorso durante l'attività di lavoro, quando il ricorrente si limiti ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte (cfr., fra le tante, Cass. 8.11.2010 n. 22708, Cass. 3.2.2012 n. 1652).
16. Le censure in realtà sollecitano, nella specie, soltanto una nuova lettura delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità.
17. Per costante giurisprudenza in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.
18. Al di fuori di tale ambito le censure anzidette costituiscono mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico-formale, e si traducono, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v., fra le tante, Cass. nn. 4570, 767 del 2013; 20773/2012)
19. Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, nè - ancor meno - se ne indicano le fonti: ci si limita, invece, a svolgere solo osservazioni concernenti il merito di causa senza evidenziare quali sarebbero gli accertamenti strumentali omessi e quali le affermazioni scientificamente errate.
20. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
21. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
22. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 -quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del quindici per cento. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1- bis.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016