Categoria: 2001
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Tipologia: CCNL
Data firma: 27 luglio 2001
Validità: 01.08.2001 - 31.07.2005
Parti: Cnai, Unapi-Cnai, Mcm-Cnai e Cisal, Fenasalc
Settori: Medie e piccole imprese e coop
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione: nazionale e regionale o provinciale o aziendale
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Articolo 8.
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.
Titolo VI - Efficacia del contratto
Articolo 12.
Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Articolo 13.
Titolo VIII - Classificazione del personale
Parte generale
Articolo 14.
Parte speciale
Barbieri - Parrucchieri - Estetiste.

Articolo 15.
Articolo 16.
Lavanderie e stirerie.
Articolo 17.
Articolo 18.
Arredamento e boschive, strumenti musicali.
Articolo 19.
Articolo 20.
Odontotecnica.
Articolo 21.
Classificazione del personale.
Articolo 22.
Oreficeria e argenteria.
Articolo 23.
Articolo 24.
Panificazione.
Articolo 25.
Articolo 26.
Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 27.
Articolo 28.
Articolo 29.
Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Articolo 30.
Articolo 31.
Articolo 32.
Articolo 33.
Titolo XI - Periodo di prova
Articolo 34
Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 35.
Articolo 36.
Titolo XIII - Personale non soggetto a limitazione di orario
Articolo 37.
Titolo XIV - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Articolo 38.
Titolo XV - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 39.
Articolo 40.
Articolo 41.
Titolo XVI - Lavoro straordinario
Articolo 42.
Titolo XVII - Lavoro a tempo determinato
Articolo 43.
Titolo XVIII - Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Articolo 44.
Articolo 45.
Titolo XIX - Apprendistato
Articolo 46.
Articolo 47.
Articolo 48.
Articolo 49.
Articolo 50.
Articolo 51.
Titolo XX - Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro
Articolo 52.
Articolo 53.
Articolo 54.
 Articolo 55.
Articolo 56.
Titolo XXI - Lavoratori studenti
Articolo 57.
Titolo XXII - Contratto di inserimento di lavoratori extracomunitari- Contratto di inserimento di lavoratori portatori di handicap

Articolo 58.
Articolo 59.
Titolo XXIII - Occupazione femminile
Articolo 60.
Titolo XXIV - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 61.
Articolo 62.
Articolo 63.
Articolo 64.
Articolo 65.
Titolo XXV - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 66.
Titolo XXVI - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 67.
Titolo XXVII - Congedo per matrimonio

Articolo 68.
Titolo XXVIII - Servizio militare - Volontariato
Articolo 69.
Articolo 70.
Titolo XXIX - Maternità
Articolo 71.
Titolo XXX - Ferie
Articolo 72.
Titolo XXXI - Aspettativa
Articolo 73.
Titolo XXXII - Malattia - Infortuni
Articolo 74.
Titolo XXXIII - Gratifica natalizia
Articolo 75.
Titolo XXXIV - Trattamento economico
Articolo 76.
Titolo XXXV - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 77.
Titolo XXXVI - Trasferta - Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del lavoratore dipendente
Articolo 78.
Titolo XXXVII - Indennità in caso di morte
Articolo 79.
Titolo XXXVIII - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Articolo 80.
Titolo XXXIX - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 81.
Articolo 82.
Titolo XL - Trattamento di fine rapporto
Articolo 83.
Titolo XLI - Cessione - Trasformazione dell'azienda – Liquidazione della cooperativa
Articolo 84.
Titolo XLII - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 85.
Titolo XLIII - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 86.
Titolo XLIV - Divieti
Articolo 87.
Titolo XLV - Risarcimento danni
Articolo 88.
Titolo XLVI - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 89.
Titolo XLVII - Composizione delle controversie
Articolo 90.
Titolo XLVIII - Codice disciplinare
Art. 91 - Doveri del lavoratore dipendente.
• Disposizioni disciplinari.

Titolo XLIX - Patronati
Articolo 92.
Titolo L - Assistenza sanitaria e integrativa
Articolo 93.
Titolo LI - Previdenza integrativa
Articolo 94.
Titolo LII - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome (Enboa)
Articolo 95.
Titolo LIII - Ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome (Enmoa)
Articolo 96.
Titolo LIV - Contratti di inserimento
Articolo 97.
Titolo LV - Contratti di riallineamento
Articolo 98.
Proprietà privata.
Norma transitoria.- Vacanza contrattuale.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende, delle medie e piccole imprese, per i dipendenti e soci delle cooperative e loro consorzi esercenti attività nel settore "dell'artigianato"

L'anno 2001 il giorno 27 del mese di luglio in Roma tra Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (Cnai) […], Unione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese (Unapi-Cnai) […], Movimento Cooperative e Mutue Cnai (Mcm-Cnai) […] e Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (Cisal) […], Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio (Fenasalc) […] si è stipulato CCNL per i dipendenti delle Aziende, delle medie e piccole imprese, per i dipendenti e soci delle Cooperative e loro consorzi esercenti attività nel settore "dell'artigianato";
esso si compone:
A. Indice
B. Premessa
C. Titoli LV
D. Articoli 98

Premessa
[…]
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti infine s'impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende artigiane, le medie e piccole imprese, le cooperative e i loro consorzi considerate tali in base alla legge n. 443 dell'8.8.85 esercenti attività come da classificazione del presente CCNL. A titolo indicativo le aziende e le cooperative a cui si applica il presente CCNL sono:
- barbieri, parrucchieri, estetiste;
- lavanderie e stirerie;
- arredamento e boschive, strumenti musicali;
- odontotecnica;
- oreficeria e argenteria;
- panificazione.
Tutte quelle attività similari che possono essere annoverate nel settore dell'artigianato.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione. Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai Fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali e/o della UE sia compreso l'impegno da parte delle aziende e delle cooperative all'applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate 'ad personam'.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II - Livelli di contrattazione: nazionale e regionale o provinciale o aziendale
Articolo 2.

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo regionale o provinciale o aziendale di settore.

Articolo 4.
La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di 1° livello.
Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina e approvazione dei CFL, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Parte speciale
Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 29.

Vengono considerati jolly quei lavoratori dipendenti cui l'azienda e la cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'azienda e nella cooperativa stessa.
[…]

Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Articolo 31.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
3. libretto d'indennità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[…]

Articolo 32.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda e della cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 35.

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende e delle cooperative è fissato in 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo s'intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda e della cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 36 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in più di 3 frazioni.
In relazione alle particolari esigenze delle aziende e delle cooperative, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore e per un massimo di 16 settimane all'anno. Il recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10%.
La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (flex-time).
La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a 2 o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing).
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
[…]
Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda e dalla cooperativa senza esserne autorizzato.
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
[…]
Le parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo attuano una fattispecie d'orario multiperiodale ai sensi del DM 30.8.99.

Articolo 36.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione d'orario sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692 approvata con RDL 6.12.23 n. 2657 e pubblicato nella GU n. 299 del 21.12.23, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
a) uscieri e inservienti;
b) fattorino;
c) addetti ai centralini telefonici privati.

Titolo XIV - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti
Articolo 38.

L'orario di lavoro dei minori d'età, tra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 minuti ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni e integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minore durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agli altri orari.

Titolo XV - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 39
.
[…] Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia d'orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di legge.

Articolo 41.
[…]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle 6; il personale addetto ai turni notturni il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22 alle 6, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XVI - Lavoro straordinario
Articolo 42.

[….]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 160 ore annue.
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia d'orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVII - Lavoro a tempo determinato
Articolo 43.

In tutte le aziende e cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12, legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni e integrazioni, è consentito, in relazioni a particolari esigenze aziendali e al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
[…]
j) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente.
[…]:

Titolo XIX - Apprendistato
Articolo 46.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.95 n. 25, dal regolamento approvato dal DPR 3.12.96 n. 16 e dall'art. 16, legge 21.6.97 n. 196 oltre che dalla norme del presente CCNL. Possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 - ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento UE n. 2081/93. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di cui al precedente comma sono elevati di 2 anni. […]

Articolo 47.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, all'indennità di malattia e infortuni valgono le norme di legge. […]

Articolo 50.
Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che questa andrà articolata in contenuti a carattere trasversale ed in contenuti a carattere professionale, riprendendo le indicazioni forniti a riguardo dai decreti del Ministero del lavoro 8.4.98 e del 20.5.99. La durata della formazione è pari a quanto appresso riportato:

titolo di studio medie annualiore di formazione
scuola dell'obbligo120
attestato di qualifica professionale 100
diploma di scuola media superiore 80
diploma universitario 60
diploma di laurea 60

Titolo XX - Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro
Articolo 55.

La formazione sarà normalmente impartita da persone qualificate o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.

Articolo 56.
Ai lavoratori assunti con CFL sarà assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente CCNL.

Titolo XXII - Contratto di inserimento di lavoratori extracomunitari- Contratto di inserimento di lavoratori portatori di handicap
Articolo 58.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Articolo 59.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXIV - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 61.

Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.

Titolo XXV - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 66.

[…]
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o dell'azienda o della cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Titolo XXVI - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 67.

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di 2 ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti e il datore di lavoro.

Titolo XXIX - Maternità
Articolo 71.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per 3 mesi dopo il parto;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c);
e) per malattia del bambino d'età inferiore a 3 anni. Diritto riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della legge 4.5.83 n. 184;
f) durante il 1° anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore. Detti periodi. Di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre dipendente di uscire dall'azienda e dalla cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda e dalla cooperativa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]

Titolo XXXII - Malattia - Infortuni
Articolo 74.

[…]
Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad Inail e all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia e infortunio, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.

Titolo XLII - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 85.

[…]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
[…]
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto. Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all'azienda e alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XLIII - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 86.

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende e nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda e la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.

In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori dipendenti;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione paritetica composta da 3 persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo d'intesa.

Titolo XLVI - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 89.

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 12 membri di cui 6 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 6 nominati dalle OOSS firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e applicazione nell'azienda e nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
[…]
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole aziende e cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente dell'azienda e della cooperativa; queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dal titolo VIII, art. 14 del presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dagli articoli del presente CCNL.

Titolo XLVIII - Codice disciplinare
Art. 91 - Doveri del lavoratore dipendente.

Disposizioni disciplinari.
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
[…]
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'azienda e la cooperativa;
[…]
f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL in azienda e nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina ed all'igiene dell'azienda e della cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo.

Titolo LII - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome (Enboa)
Articolo 95.
Le parti convengono, per dare attuazione all'intesa sottoscritta il 21.12.98, di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL. Fermo restando quanto già stabilito con la precedente contrattazione collettiva nazionale.

Titolo LIII - Ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome (Enmoa)
Articolo 96.

Le parti convengono, sia per dar seguito che per meglio regolamentare e rilanciare il protocollo d'intesa tra loro sottoscritto il 29.9.99, di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL.
Fermo restando quanto già stabilito con la precedente contrattazione collettiva nazionale.