Cassazione Penale, Sez. 7, 10 febbraio 2017, n. 6531 - Mancanza di un passaggio sicuro e cavi elettrici in zona di transito. Ricorso inammissibile


 

 

Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 04/11/2016

 

Fatto

 


1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Ferrara ha condannato il ricorrente alla pena di € 3000 di ammenda in relazione al reato di cui al capo A) ed alla pena di euro 1000 di ammenda in relazione al reato di cui al capo B), entrambi relativa alla violazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articoli 80, comma 2, e 111, comma 2).
2. L'imputato ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione, deducendo:
1) l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale mancando la prova della responsabilità penale dell'imputato;
2) l'inosservanza od erronea applicazione la legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonché il vizio di motivazione in proposito.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ed aspecifico.
Il tribunale ha infatti chiarito come, sulla base delle deposizioni testimoniali, sia stato accertato, anche a seguito di sopralluogo, che presso il cantiere del ricorrente erano state rilevate due inosservanze alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro. In particolare, i lavoratori del cantiere si trovavano ad operare all'interno della fondazione del fabbricato che era in costruzione, ad una profondità di circa 3 m. Per poter accedere alle loro postazioni di lavoro erano costretti a scavalcare una staccionata che era costituita da ferri di armatura, con il concreto pericolo di scivolare o che i ferri si potessero piegare. In altri termini, non era stato predisposto un passaggio sicuro fra il piano di campagna e la zona di lavoro. L'altra inosservanza è consistita nel fatto che i cavi elettrici dell'impianto elettrico di cantiere erano stati posti a terra in zona di passaggio.
Peraltro le obiezioni mosse, sul punto, nei confronti della sentenza impugnata, lasciandosi apprezzare per la loro estrema genericità, rendono il motivo di ricorso anche aspecifico e pertanto inammissibile.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il richiamo, nella motivazione della sentenza impugnata, alla congruità della pena inflitta esclude sia la violazione di legge che il difetto di motivazione in proposito.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 04/11/2016