Tipologia: CCNL
Data firma: 23 settembre 2002
Validità: 01.10.2002 - 30.09.2006
Parti: Ailt, Confinterim e Cgil, Cisl, Uil, Alai, Cpo, Nidil
Settori: Servizi, Lavoro temporaneo
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Premessa generale
Sfera di applicazione del contratto
Sistemi di relazioni sindacali
Art. 1 - Diritti di informazione.
Art. 2 - Ambito nazionale.
Art. 3 - Osservatorio nazionale.
Art. 4 - Ambito territoriale e/o aziendale.
Art. 5 - Commissione paritetica nazionale e Commissioni di conciliazione.
Composizione delle controversie
Art. 6 - Procedure per la conciliazione e l'arbitrato volontario.
Art. 7 - Ente bilaterale.
Art. 7 bis - Diritto allo studio.
Art. 7 ter - Formazione.
Diritti sindacali
Art. 8 - Sistema di rappresentanza unitario specifico per i lavoratori temporanei.
Art. 9 - Dirigenti sindacali.
Art. 10 - Assemblea.
Art. 11 - Bacheche.
Art. 12 - Contributi sindacali.
Art. 13 - Costo contrattuale.
Art. 14 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Classificazione del personale
Premessa.
Art. 15 - Inquadramenti.
Art. 16 - Evoluzione della classificazione.
Art. 17 - Assunzione.
A) Per i lavoratori a tempo determinato
B) Per i lavoratori a tempo indeterminato
C) Documentazione.
Art. 18 - Periodo di prova.
Art. 19 - Trattamento retributivo.
Art. 20 - Normativa in caso di malattia o infortunio non sul lavoro.
Art. 21 - Obblighi del lavoratore.
Art. 22 - Periodo di comporto.
Art. 23 - Trattamento economico di malattia.
Art. 24 - Perdita del trattamento economico di malattia.
Art. 25 - Infortunio.
Art. 26 - Trattamento economico di infortunio.
Art. 27 - Affiancamento in caso di sostituzioni di lavoratori assenti.
Art. 28 - Proroghe.
Art. 29 - Interruzione della missione.
Art. 30 - Lavoratori in disponibilità.
Art. 31 - Norme disciplinari.
Art. 32 - Risoluzione del rapporto - Recesso lavoratori a tempo indeterminato.
Art. 33 - Preavviso lavoratori a tempo indeterminato.
Art. 34 - Indennità sostitutiva del preavviso lavoratori a tempo indeterminato.
Art. 35 - Decorrenza e durata.
Dichiarazione congiunta.
Dichiarazione a verbale.
Allegati
Allegato 1- Trattamento economico aggiuntivo per infortuni sul lavoro.
1/a - Comunicazione di infortunio sul lavoro - Richiesta di prestazioni Ebitemp
1/b - Norme da seguire in caso di infortunio
 1/c - Locandina da esporre presso tutte le agenzie
1/d - Tagliando da consegnare ai lavoratori al momento della stipula del contratto di prestazioni ovvero con la prima busta paga.
Allegato 2 - Accesso al credito.
Allegato 3 - Informazione sul lavoro temporaneo
.
Allegato 4 - Ebitemp.
4/a - Statuto.
• Art. 1 - Costituzione.

• Art. 2 - Scopo e finalità.
• Art. 3 - Sede e durata.
• Art. 4 - Articolazioni.
• Art. 5 - Associati.
• Art. 6 - Cessazione dell'iscrizione.
• Art. 7 - Entrate.
• Art. 8 - Organi dell'Associazione.
• Art. 9 - L'Assemblea.
• Art. 10 - Presidente e Vice Presidente.
• Art. 11 - Il Consiglio di amministrazione e suoi compiti.
• Art. 12 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
• Art. 13 - Verbalizzazioni.
• Art. 14 - Collegio dei Sindaci.
• Art. 15 - Patrimonio dell'Ente.
• Art. 16 - Gestione dell'Ebitemp.
• Art. 17 - Bilancio dell'Ebitemp.
• Art. 18 - Compensi e rimborsi spese.
• Art. 19 - Scioglimento cessazione.
• Art. 20 - Modifiche statutarie.
• Art. 21 - Disposizioni finali.
4/b - Regolamento.
Allegato 5 - Formatemp
5/a - Accordo quadro sulle politiche formative per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, 27.4.99.
A) Formazione di base

B) Formazione «on the job»
C) Formazione continua
D) Formazione professionale
5/b - Verbale di accordo 19.4.00.
5/c - Accordo integrativo 1.8.00.
5/d - Accordo integrativo 19.3.02.
Allegato 6 - Misure di carattere previdenziale.
Allegato 7 - Norme sulla rappresentanza sindacale.
Allegato 8 - Modello di delega sindacale.
Allegato 9: Modalità di effettuazione della ritenuta del contributo sindacale straordinario in occasione del rinnovo del CCNL.
Legge 24.6. 97 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione);
Legge 23.10.60 n. 1369 (Divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi);
Legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
D.lgs. 19.9.94 n. 626, art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto);
DM 3.9.97 n. 381 (Regolamento recante norme per l'istituzione dell'albo delle società esercenti l'attività di fornitura di lavoro temporaneo);
DM 3.9.97 n. 382 (Regolamento concernente le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio di attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo).

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo

Costituzione delle parti
L'anno 2002, il giorno 23 settembre in Roma tra l'Associazione nazionale delle Imprese di Lavoro Temporaneo (Ailt) […], la Confederazione Italiana delle Associazioni delle Imprese Fornitrici di Lavoro temporaneo (Confinterim) […] e Cgil […], Cisl […], Uil […], Alai-Cisl […], Cpo-Uil […], Nidil-Cgil […] si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti temporanei delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, composto di 36 articoli e 9 allegati.

Premessa generale
[…]
7) Al fine di risolvere eventuali controversie interpretative e applicative del presente CCNL e nelle more dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui agli artt. 2-5, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto delle procedure, si ricorrerà a un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta.

Sfera di applicazione del contratto
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le imprese di fornitura di lavoro temporaneo e il relativo personale temporaneo assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato ai sensi della legge n. 196/97.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili fra loro e non ne è ammessa la parziale applicazione.

Sistemi di relazioni sindacali
Art. 1 - Diritti di informazione.

1) Le parti effettuano un esame congiunto del quadro economico e normativo del settore, delle sue dinamiche strutturali e delle prospettive di sviluppo di norma entro il 1° semestre di ogni anno, o comunque su richiesta di una delle parti stipulanti.
2) Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
(a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione sull'intero settore, disaggregato per età, genere, area geografica, settori di utilizzo, dimensione aziendale, area professionale, durata media della missione e relative casistiche, tipologie di rapporto (ad esempio part-time). Le modalità, gli ulteriori dati e disaggregazioni, saranno definiti dall'Osservatorio di cui agli artt. 2 e 3;
(b) la formazione e riqualificazione professionale;
(c) le necessità dei comparti e settori, nonché le prevedibili evoluzioni degli stessi e i modelli organizzativi idonei alla impresa di fornitura.
3) Le Società di fornitura s'impegnano a dare informazione, alle OOSS firmatarie del presente contratto, della stipulazione di contratti di fornitura di consistenza numerica pari o superiore a 30 lavoratori.
4) La predetta informazione verrà fornita entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto di fornitura.

Art. 2 - Ambito nazionale.
1) Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa, concordano sull'opportunità di istituire:
(a) l'Osservatorio nazionale;
(b) la Commissione paritetica nazionale.
2) L'Osservatorio nazionale e la Commissione paritetica nazionale sono composti ciascuno da 6 membri, dei quali 3 designati dalle Associazioni datoriali e 3 designati dalle OOSS firmatarie del presente contratto. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
3) Gli Organismi previsti ai successivi artt. 3, 5 e 6, hanno sede presso Ebitemp, di cui al successivo art. 7, che ne curerà la segreteria tecnica e ne sosterrà i relativi costi di gestione, compresi i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dei predetti Organismi e, ove previsto, i compensi spettanti agli stessi.

Art. 3 - Osservatorio nazionale.
1) L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2) A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare:
(a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1;
(b) elabora analisi e individua esigenze, anche provenienti da sedi territoriali e aziendali di cui al successivo art. 4, in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
(c) cura la raccolta dei dati di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), mediante la stipula di convenzioni con gli enti destinatari per legge delle comunicazioni a carico delle imprese fornitrici (Centri per l'impiego, Inail, Ministero del lavoro ecc.);
(d) elabora i predetti dati, anche in forma disaggregata per territorio (regione e/o provincia) e realizza semestralmente schede analitiche di settore utilizzate per la diffusione delle informazioni di cui agli artt. 1, comma 2, lett. a), 4 e 8, comma 8.

Art. 4 - Ambito territoriale e/o aziendale.
1) Le informazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), contenute nelle schede analitiche di settore elaborate semestralmente dall'Osservatorio nazionale, sono fornite anche agli organismi territoriali delle parti stipulanti.
2) Nel caso di richieste di informazioni aziendali, le imprese possono demandare all'Associazione datoriale le attività di cui al presente articolo.

Art. 5 - Commissione paritetica nazionale e Commissioni di conciliazione.
1) Le parti concordano di costituire la Commissione paritetica nazionale, che avrà la funzione di:
- Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse;
- istruire ed eventualmente proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto;
- esaminare, con le modalità e le procedure previste in sede di costituzione, le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal contratto;
- istituire un Comitato paritetico «Pari opportunità» con compiti di:
(a) esame degli andamenti del mercato del lavoro in relazione all'occupazione femminile;
(b) esame delle problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività formative e/o lavori non tradizionalmente femminili;
(c) studio di interventi idonei a facilitare l'inserimento delle lavoratrici;
(d) promozioni di azioni positive ex lege n. 125/91.
2) La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 componenti di cui 3 designati dalle OOSS firmatarie del presente contratto e 3 designati dalle Associazioni datoriali.
3) Le parti concordano di istituire Commissioni regionali di conciliazione che svolgano il compito di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativo alle controversie di lavoro, secondo le procedure stabilite nel successivo art. 6. Il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie insorte nelle regioni in cui non sono costituite Commissioni regionali di conciliazione è esperito presso la Commissione paritetica nazionale.
4) Le parti concordano di istituire le Commissioni paritetiche nelle seguenti regioni: Lazio, Lombardia, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto.
5) Le Commissioni paritetiche regionali utilizzano all'occorrenza, per le riunioni, una sede messa a disposizione da Ebitemp, di cui al successivo art. 7, ovvero altra sede concordata fra le stesse parti.
6) Le parti concordano che, a distanza di un anno dall'istituzione delle Commissioni paritetiche regionali, effettueranno una verifica dell'andamento dell'attività svolta dalle Commissioni e, all'occorrenza, valuteranno l'istituzione di ulteriori Commissioni paritetiche a livello regionale.

Composizione delle controversie
Art. 7 - Ente bilaterale.

1) L'Ente nazionale bilaterale paritetico, denominato Ebitemp, opera nel comparto delle imprese di fornitura, relativamente ai propri dipendenti temporanei, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazionale del settore.
2) Le parti concordano che:
- il livello costitutivo nell'arco della vigenza contrattuale, potrà interessare anche il livello regionale con l'apertura di eventuali sportelli - sentite le parti nazionali firmatarie del presente contratto
- non appena realizzatesi le condizioni strutturali necessarie in relazione all'avvio della erogazione delle prestazioni;
- le prestazioni generali riguardano:
(a) la funzione di service degli istituti paritetici (Osservatorio, Comitati e Commissioni) e delle Commissioni territoriali di conciliazione e arbitrato, sostenendone i relativi costi;
(b) la corresponsione di un'indennità economica, limitata nel tempo, che intervenga in caso d'invalidità da infortunio che prosegua oltre la cessazione della missione e in caso di altri eventi, così come previsto dall'allegato 1;
[…]
(g) la gestione della mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei dirigenti sindacali dei lavoratori temporanei;
(h) eventuali altre prestazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore;
- Ebitemp è gestito secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento. Il finanziamento dell'Ente bilaterale avviene attraverso una quota a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, con le finalità, le modalità e l'ammontare evidenziati nell'allegato 4.

Art. 7 ter - Formazione.
1) I lavoratori temporanei, secondo le modalità stabilite da Formatemp, possono accedere alla formazione.
2) Le imprese fornitrici pubblicizzano tra i lavoratori temporanei e i candidati alle missioni di lavoro temporaneo le offerte formative, nell'ambito della provincia, mettendo a disposizione il catalogo previsto dal vademecum di Formatemp.
3) Le tipologie formative, secondo quanto previsto dall'Accordo quadro 27.4.99 (allegato 5), sono le seguenti:
- formazione di base
- formazione "on the job"
- formazione professionale
- formazione continua
4) Qualora la formazione sia realizzata in costanza di missione, l'orario complessivo di impegno del lavoratore temporaneo, comprensivo di missione e frequenza del corso, non può eccedere i seguenti limiti:
- 48 ore settimanali
- 9 ore giornaliere
In ogni caso non può essere superato il limite dell'orario normale contrattuale, qualora sia inferiore a 40 ore settimanali, per più di 8 ore settimanali.
5) Le parti firmatarie, le imprese fornitrici e il sistema di rappresentanza unitario dei lavoratori temporanei possono confrontarsi in sede territoriale allo scopo di comprendere le esigenze e i fabbisogni formativi, utilizzando i dati forniti dall'Osservatorio nazionale, nonché quelli offerti da istituzioni regionali e locali.
6) I progetti formativi concordati tra le parti a livello territoriale, sono classificati come previsto dal regolamento di Formatemp quali progetti di particolare rilevanza.
7) I lavoratori che partecipano a corsi di formazione autorizzati da Formatemp possono beneficiare, per i relativi periodi, secondo quanto previsto dall'allegato 6, di misure di carattere previdenziale a carico di Formatemp, a condizione che abbiano svolto complessivamente almeno 6 mesi di missione nell'arco di 2 anni. Il computo dei 2 anni decorre dalla data d'inizio della prima missione.

Diritti sindacali
Art. 8 - Sistema di rappresentanza unitario specifico per i lavoratori temporanei.

1) Al fine di promuovere le azioni di tutela e sviluppo del lavoro temporaneo, viene istituito un sistema di rappresentanza unitaria specifico per i lavoratori temporanei delle imprese di fornitura, in coerenza con gli obiettivi contenuti nella premessa del presente CCNL.
Tale sistema si articola su 2 figure:
- delegati territoriali, nominati dalle singole OOSS firmatarie del presente CCNL;
- rappresentanti aziendali, eletti direttamente dai lavoratori temporanei operanti in una impresa utilizzatrice.
2) Il delegato sindacale viene nominato dalle singole OOSS firmatarie del presente CCNL temporanei a livello regionale o provinciale. Ha compito di intervenire nei confronti delle imprese di fornitura per l'applicazione dei contratti e delle norme in materia di lavoro e per l'applicazione dei diritti sindacali in generale, nell'ambito di un territorio provinciale, interprovinciale o regionale definito.
3) La OS territoriale segnala per iscritto alle Associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL il nominativo del delegato territoriale e la sua area di competenza.
4) Nelle aziende utilizzatrici che impiegano almeno 30 prestatori di lavoro temporaneo contemporaneamente per più di 3 mesi, anche di imprese fornitrici diverse, le OOSS firmatarie possono organizzare elezioni di rappresentanti dei lavoratori temporanei nella misura di 1 rappresentante per ogni 30 prestatori di lavoro temporaneo. A tal fine, le imprese fornitrici forniscono alle OOSS firmatarie del presente CCNL informazioni di ordine provinciale sul numero delle aziende utilizzatrici in cui si è verificata la situazione di presenza contemporanea di almeno 30 lavoratori temporanei per più di 3 mesi.
[…]
11) La rappresentanza di cui al comma 1 è titolare dei diritti e delle prerogative previste dalla legge e dal presente contratto.
12) Eventuali controversie che dovessero sorgere circa le condizioni di lavoro presso l'impresa utilizzatrice sono affrontate dalla rappresentanza di cui al comma 1 nelle sedi bilaterali di conciliazione di cui all'art. 6 del presente CCNL.
13) Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione della presente normativa sono sottoposte alla Commissione paritetica di cui all'art. 5.
14) Le parti convengono sull'opportunità di verificare, in apposito incontro da effettuarsi entro il 31.12.03, le problematiche conseguenti alla prima applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alle ricadute sulla distribuzione territoriale e aziendale, dei delegati sindacali territoriali nominati e dei rappresentanti aziendali eletti e agli aspetti organizzativi connessi con l'agibilità.
[…]

Art. 10 - Assemblea.
1) I lavoratori temporanei hanno diritto a riunirsi, durante l'orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sindacale dentro le sedi delle imprese fornitrici o presso locali, idonei sia sul piano logistico sia per la distanza dal luogo di lavoro, messi a loro disposizione a tale scopo. Le Società di fornitura s'impegnano a formulare preventivamente una richiesta all'utilizzatrice di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori temporanei.
[…]
4) In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, legge n. 196/97, i lavoratori hanno diritto di partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici.
[…]
7) I lavoratori temporanei hanno inoltre diritto di indire riunioni, per il tramite della rappresentanza di cui all'art. 8, comma 1, o delle OOSS firmatarie del presente contratto, fuori dell'orario di lavoro, in locali messi a disposizione dall'impresa fornitrice, per la discussione di argomenti d'interesse sindacale e del lavoro, con la partecipazione di dirigenti sindacali esterni.

Art. 11 - Bacheche.
1) Le imprese fornitrici mettono a disposizione delle rappresentanze di cui all'art. 8, comma 1 e delle OOSS firmatarie, bacheche per l'informazione di tipo sindacale, in ogni sede e filiale, in luogo facilmente accessibile.

Art. 14 - Igiene e sicurezza del lavoro.
1) S'intendono integralmente richiamate le disposizione del D.lgs. n. 626 del 19.9.94 e successive modificazioni.
2) Restano ferme le disposizioni previste all'art. 3, comma 5, legge n. 196/97, circa gli obblighi di informazione generale, nonché di formazione e addestramento all'uso delle attrezzature.
3) In conformità a quanto previsto dall'art. 21, D.lgs. n. 626/94, i prestatori di lavoro temporaneo sono informati, mediante il contratto di prestazioni, circa il referente della impresa utilizzatrice, incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività, alla mansione e ai luoghi di lavoro, nonché sulla formazione e sull'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività. Il referente dell'impresa utilizzatrice comunica al lavoratore temporaneo, ove possibile, anche il nominativo del medico competente.
4) Inoltre, mediante il contratto di prestazione, i lavoratori temporanei ricevono informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale. Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda che gli obblighi di cui all'art. 3, comma 5, legge n. 196/97, siano adempiuti dall'impresa utilizzatrice, il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo ne contiene la relativa indicazione.
5) Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le imprese fornitrici consegnano al lavoratore temporaneo una nota informativa che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia (secondo un modello esemplificativo che le parti si impegnano a definire nella apposita Commissione paritetica di cui al successivo comma 11).
6) Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne dà informazione ai lavoratori stessi ai fini dell'applicazione degli artt. 16 e 17, D.lgs. n. 626/94.
7) Quanto sopra in applicazione dell'art. 6, comma 1, legge n. 196/97.
8) La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell'impresa utilizzatrice.
9) Al fine della tutela della salute, al lavoratore temporaneo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f), D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, è fornita copia cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto. La documentazione di cui al comma precedente segue il lavoratore temporaneo in missioni successive anche alle dipendenze di più imprese di fornitura.
10) Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 19, D.lgs. n. 626/94, il prestatore di lavoro temporaneo viene computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice come previsto dall'art. 6, comma 5, legge n. 196/97.
11) Viene costituita all'atto della firma del rinnovo del presente CCNL la Commissione paritetica nazionale per l'igiene e sicurezza del lavoro composta da 6 membri.
12) Ai lavori della Commissione possono essere associati esperti in relazione agli argomenti da esaminare.
13) Su base regionale potrà avviarsi un confronto tra le parti firmatarie del presente CCNL, onde verificare l'applicazione di quanto previsto in materia di formazione, informazione e prevenzione antinfortunistica a carico delle imprese fornitrici.
14) Nell'arco della vigenza contrattuale le parti verificheranno l'opportunità di articolare la Commissione ai livelli regionali.
15) I compiti della Commissione sono:
- individuare gli ambiti per la costituzione di eventuali Commissioni paritetiche territoriali, ai sensi del D.lgs. n. 626/94, e coordinarne le attività;
- formulare proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori temporanei, sia di base, sia generali, da effettuare da parte delle imprese fornitrici, sia specifici da realizzare, qualora se ne riscontrassero le condizioni, anche presso le imprese utilizzatrici;
- elaborare materiali informativi e formativi adatti per il lavoro temporaneo;
- l'elaborazione di una proposta da formulare agli enti istituzionali avente per oggetto l'adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.lgs. n. 626/94 alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 9.

Classificazione del personale
Art. 16 - Evoluzione della classificazione.

1) Le parti convengono di istituire una Commissione nazionale delle qualifiche per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale, al fine di identificare ed eventualmente definire, nell'ambito della classificazione nazionale, quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, di innovazione tecnologica, organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema d'inquadramento del presente CCNL.
2) La Commissione ha altresì il compito di sviluppare l'esame della classificazione, anche al fine di ricercare coerenza tra le declaratorie e le relative esemplificazioni contenute nei CCNL delle imprese utilizzatrici, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.

Art. 17 - Assunzione.
1) L'assunzione del personale è effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
2) L'assunzione deve risultare da atto scritto, essere formalizzata nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo e deve contenere:
A) Per i lavoratori a tempo determinato:
[…]
(6) l'indicazione della mansione che espleterà presso l'utilizzatore, il relativo inquadramento e le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4 del presente CCNL;
[…]
(14) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività con l'indicazione del soggetto erogatore dell'informazione e dell'attività formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché, ove possibile, del medico competente. Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda che gli obblighi di cui all'art. 3, comma 5, legge n. 196/97, siano adempiuti dall'impresa utilizzatrice, il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo ne contiene la relativa indicazione;
[…]
B) Per i lavoratori a tempo indeterminato.
1) Per i lavoratori a tempo indeterminato sono previsti sia il contratto di prestazioni quadro che la lettera di assegnazione a ogni singola missione.
2) Il contratto di prestazioni quadro dovrà contenere quanto espresso ai punti 2, 3, 5, 7 e 15, paragrafo A.
Inoltre:
[…]
- la lettera di assegnazione, per ogni singola missione, deve contenere quanto previsto nel paragrafo A, ai punti: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
C) Documentazione.
[…]
3) La Commissione di cui all'art. 5 può formulare ulteriori specificazioni in merito alle tematiche di cui al presente articolo.

Art. 25 - Infortunio.
1) Le aziende fornitrici sono tenute ad assicurare presso l'Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
2) Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
3) Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all'art. 22, del presente CCNL.

Dichiarazione congiunta.
Le parti si danno atto che le seguenti materie:
(1) tutela lavoratrici e pari opportunità,
(2) lavoratori inabili,
(3) congedi e aspettative per matrimonio, servizio civile e militare, assistenza ai portatori di handicap;
sono regolate:
- per i lavoratori in missione dai CCNL delle imprese utilizzatrici
- per i lavoratori in disponibilità dal CCNL dei lavoratori diretti
Dichiarazione a verbale.
Le parti, al fine di assicurare l'effettiva e immediata attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, lett. a), e 4, concordano di affidare a Ebitemp il compito di prendere contatti con tutti gli enti attualmente in grado di fornire dati al fine di stipulare convenzioni per la trasmissione all'Osservatorio nazionale, in forma elettronica, degli stessi dati necessari per le informazioni di cui ai predetti artt. 1, lett. a), 4 e 8, comma 7.
Al fine di semplificare l'attività gestionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, nonché ai fini di cui al precedente art. 3, le parti chiedono che intervenga una modifica legislativa che adotti definitivamente il modello "unificato.temp" così come definito nel Decreto del Ministero del lavoro 1.9.99 e dalle successive modifiche legislative.
Tutte le Commissioni previste nel presente CCNL, ivi compreso l'Osservatorio nazionale, saranno costituite entro 60 giorni dall'entrata in vigore del contratto.

Allegati
Allegato 4
4/a - Statuto dell'ente bilaterale nazionale per il settore delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo
Art. 1 - Costituzione.

È costituita tra Confinterim […], Associazione nazionale delle imprese di lavoro temporaneo (Ailt) […] e Cgil […], Cisl […], Uil […], Alai-Cisl […], Nidil-Cgil […], Cpo-Uil […], una libera Associazione ai sensi del capo II, titolo II - Libro Primo del Codice Civile, denominata Ente Bilaterale Nazionale per il lavoro temporaneo (Ebitemp).

Art. 2 - Scopo e finalità.
Ebitemp, costituito in applicazione dell'art. 7 del CCNL non ha fini di lucro, opera per il comparto delle imprese di fornitura e per i lavoratori temporanei, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore.
In particolare gli scopi dell'Ente sono:
(a) la gestione, attraverso specifici Fondi, della mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei dirigenti sindacali dei lavoratori temporanei;
(b) la funzione di service agli istituti paritetici (Osservatorio, Comitati e Commissioni);
(c) interventi di sostegno al reddito, come previsto dalla lett. d), art. 7, CCNL per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, quando attivati dalle parti;
(d) eventuali altre prestazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa ai lavoratori temporanei.
Ogni prestazione sarà gestita, nell'ambito delle separate contabilità come previste ai due punti sopraddetti, da uno specifico Fondo con apposita contribuzione la cui attivazione è indicata dalle parti firmatarie e le cui modalità di funzionamento saranno definite in apposito regolamento.
L'attuazione dei sopra definiti scopi sarà disciplinata dal regolamento dell'Ente, allegato al presente Statuto.

Art. 4 - Articolazioni.
Il livello costitutivo interesserà gradualmente anche il livello regionale o interregionale - sentite le parti nazionali firmatarie del CCNL di settore - non appena realizzatesi le condizioni strutturali necessarie.

Allegato 5
5/a - Accordo quadro sulle politiche formative per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo
A) Formazione di base

I contenuti di questa formazione riguarderanno la disciplina del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale e antinfortunistica, i modelli operativi per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Attraverso l'Ente bilaterale saranno definiti percorsi standardizzati per l'attuazione di tali iniziative.

B) Formazione «on the job»
Questa è essenzialmente mirata a raccordare la qualificazione professionale del lavoratore con esigenze specifiche collegate all'espletamento delle mansioni nel contesto produttivo/organizzativo di riferimento. Tali iniziative possono realizzarsi in presenza di contratto di fornitura attraverso:
(a) interventi presso l'azienda utilizzatrice da realizzarsi con l'affiancamento di un tutor;
(b) immediatamente prima dell'inizio della missione in ambienti formativi adeguati.
Tali iniziative, poiché ancorate a bisogni di formazione emersi a fronte di esigenze delle imprese utilizzatrici, hanno quale loro peculiarità la brevità e l'immediatezza e, pertanto, andranno previste specifiche modalità di accesso a tali iniziative.

C) Formazione continua
Questa comprende le iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo e fa riferimento a modelli che permettano la realizzazione di obiettivi quali l'anticipazione dei bisogni, la riqualificazione, l'aggiornamento e l'adattamento professionale. Trattasi di iniziative volte innanzitutto all'adeguamento delle qualificazioni con l'evoluzione delle professioni e dei contenuti delle mansioni, al miglioramento delle competenze e all'acquisizione di qualificazioni indispensabili per rafforzare la situazione competitiva delle imprese e del loro personale.
Il fine è quello di evitare l'invecchiamento delle qualificazioni in possesso dei lavoratori e prevenire nello stesso tempo le possibili conseguenze negative degli effetti che ciò potrebbe determinare nel mercato del lavoro del settore, in particolare adeguandosi continuamente alle diverse esigenze che vengono richieste dai settori e dalle imprese in corso di ristrutturazione organizzativa, economica e tecnologica. A tal fine, oltre all'acquisizione delle competenze aggiuntive e a carattere specialistico sopra indicate, è necessario che i destinatari della formazione in oggetto acquisiscano competenze di carattere trasversale, che sono essenziali al fine di produrre un comportamento professionale in grado di trasformare un sapere tecnico in una prestazione lavorativa efficace.
I destinatari di tali iniziative sono i lavoratori assunti a tempo indeterminato e comunque quelli che abbiano maturato una anzianità di lavoro temporaneo pari a 3 mesi. A parità di requisito accedono, come previsto dalla legge, i lavoratori con maggiore anzianità di lavoro.

D) Formazione professionale
Le iniziative formative realizzate nell'ambito del quadro di politiche così definito hanno il fine di garantire la trasversalità e la trasferibilità delle conoscenze e delle abilità acquisite. A tal fine saranno da prevedere percorsi di formazione e accompagnamento che facciano riferimento ad ampi modelli organizzativi, tecnologici e operativi.
Le iniziative formative realizzate dovranno essere debitamente certificate dalle strutture formative a ciò preposte e avranno valore di credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato.
Le parti convengono di avvalersi dell'Ente bilaterale nazionale per promuovere le iniziative formative per i prestatori di lavoro temporaneo e valutare il corretto svolgimento delle stesse, in costante raccordo con la Commissione di cui all'art. 5, comma 3, legge 24.6.96 n. 197.
Tale Ente bilaterale svolgerà, in particolare, la funzione di:
- promuovere attività di formazione ed elaborare proposte e progetti formativi;
- progettare standard e modelli formativi-tipo per il lavoro temporaneo;
- ricevere, valutare e inoltrare i progetti formativi aziendali alla Commissione di cui all'art. 5, legge n. 196/97;
- promuovere e realizzare - in stretto collegamento con l'Osservatorio nazionale sul lavoro temporaneo - indagini sui fabbisogni di professionalità del settore del lavoro temporaneo;
- promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con le Regioni e/o Enti pubblici e privati in materia di formazione;
- promuovere ogni iniziativa utile a conseguire l'accesso ai finanziamenti comunitari nazionali e regionali;
- vigilare sulla rispondenza delle iniziative formative agli standard e ai modelli formativi, sul corretto svolgimento delle iniziative formative, sulla certificazione delle competenze acquisite e sulla priorità nel finanziamento dei progetti formativi;
- sollecitare l'avvio, da parte dei soggetti di cui al comma 1, art. 18, legge n. 196/97, di tirocini formativi presso le imprese utilizzatrici.
Le parti considerano tale accordo parte integrante del CCNL.
Roma, 27 aprile 1999