Cassazione Penale, Sez. 7, 10 febbraio 2017, n. 6521 - Contravvenzioni riscontrate in occasione della visita ispettiva. Ricorso inammissibile


 

 

 

Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: GENTILI ANDREA  Data Udienza: 10/06/2017

 

FattoDiritto

 

Ritenuto che con sentenza del 27 giugno 2014 il Tribunale di Roma ha dichiarato la penale responsabilità di DL.F. in ordine a 3 ipotesi contravvenzionali a lui contestate, tutte concernenti violazioni del D.Lgs n. 81 del 2008 in tema di sicurezza del personale sul lavoro, riscontrate in occasione della visita ispettiva eseguita dalla U.S.L. RM/A di Roma in data 18 gennaio 2010, condannandolo alla pena di € 6.000,00 di ammenda;
che per l'annullamento di detta sentenza ha proposto appello il DL.F., deducendo, in primo luogo, che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non dimostrato che il DL.F. fosse in possesso di tutta la documentazione necessaria per operare legittimamente nel cantiere ove si è svolta la citata visita ispettiva;
che secondariamente ha chiesto la concessione delle attenuanti generiche sulla scorta della minima offensività della condotta contestata e della personalità dell'imputato.
Considerato che, disponendo lo sentenza impugnata la sola condanna della ricorrente alla pena dell'ammenda, essa non è suscettibile di appello ma solamente di ricorso per cassazione;
che, pertanto, in ossequio al principio del favor impugnationis, il ricorso proposto dall'imputato, ancorché formalmente indicato come atto di appello, deve essere convertito in ricorso per cassazione;
che, come questa Corte rileva, i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente coinvolgono giudizi di mero fatto, in particolare in ordine alla carenza, al momento della citata visita ispettiva, della documentazione obbligatoria attestante la formazione e l'informazione degli addetti ai lavori, sui quali il Tribunale capitolino già si è espresso, rilevando che l'imputato ha adempiuto alle prescrizioni imposte in sede di verifica ammettendo le violazioni fornendo solo in dibattimento la documentazione di cui non era in possesso al momento della contestazione con valutazione esente da vizi logici o giuridici, sottratti alla giurisdizione di questa Corte;
che, in relazione alla richiesta di concessioni delle attenuanti generiche va rilevata la manifesta infondatezza del secondo motivo in quanto concernente apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede perché prive di qualsiasi connotazione di illogicità;
che il ricorso, deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2015